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LEGGE 30 dicembre 2023, n. 213

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. (23G00223)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2024, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 296 che entrano in vigore il 30/12/2023. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/11/2024)
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vigente al 04/01/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2024
al: 7-2-2024
art. 1 (commi 1-100)
aggiornamenti all'articolo
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e  di  spesa  e
                 altre disposizioni. Fondi speciali) 
 
  1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in  termini  di
competenza e di cassa, e  del  ricorso  al  mercato  finanziario,  in
termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma  1-ter,  lettera
a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2024,  2025  e
2026, sono indicati nell'allegato I annesso alla  presente  legge.  I
livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni
effettuate  al  fine  di  rimborsare  prima  della  scadenza   o   di
ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello
Stato. 
  2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma  450,  della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' incrementata  di  600  milioni  di
euro per l'anno 2024. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  2,  pari  a  600
milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante  corrispondente
versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle  risorse  della
contabilita' speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma  7,  del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che restano acquisite all'erario. 
  4. Con decreto  del  Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese
e del made in Italy, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono  ripartite  le
risorse del fondo di cui al comma 2 e sono individuati i termini e le
modalita' di erogazione. 
  5. Per le finalita' di cui ai commi da 2 a 6,  l'autorizzazione  di
spesa di cui al comma 451-bis dell'articolo 1 della legge 29 dicembre
2022, n. 197, e' rifinanziata nella  misura  di  2.231.000  euro  per
l'anno 2024, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 2. 
  6. In considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale
ed economico, il Fondo per la  distribuzione  di  derrate  alimentari
alle persone indigenti, di cui all'articolo 58 del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, e' incrementato di 50 milioni di euro per l'anno
2024. 
  7. Il termine di cui all'articolo 64,  comma  3,  primo  e  secondo
periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' differito al 31
dicembre 2024. 
  8. Al Fondo di garanzia per la prima casa di  cui  all'articolo  1,
comma 48, lettera c), della legge 27  dicembre  2013,  n.  147,  sono
assegnati ulteriori 282 milioni di euro per l'anno 2024. 
  9. Per l'anno 2024, al fine di supportare l'acquisto della casa  di
abitazione da  parte  di  famiglie  numerose,  sono  inclusi  tra  le
categorie  aventi  priorita'  per  l'accesso  al   credito   di   cui
all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27  dicembre  2013,
n. 147, i seguenti nuclei familiari: 
    a) nuclei familiari che includono tre figli di eta'  inferiore  a
21 anni e  che  hanno  un  valore  dell'indicatore  della  situazione
economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159, non superiore a 40.000 euro annui; 
    b) nuclei familiari che includono quattro figli di eta' inferiore
a 21 anni e che hanno  un  valore  dell'indicatore  della  situazione
economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159, non superiore a 45.000 euro annui; 
    c) nuclei familiari che includono cinque o  piu'  figli  di  eta'
inferiore a 21 anni e  che  hanno  un  valore  dell'indicatore  della
situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del  regolamento
di cui al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2013, n. 159, non superiore a 50.000 euro annui. 
  10. Per le domande di finanziamento con limite di  finanziabilita',
inteso come rapporto tra l'importo  del  finanziamento  e  il  prezzo
d'acquisto  dell'immobile,   comprensivo   degli   oneri   accessori,
superiore all'80 per cento, presentate  a  decorrere  dal  trentesimo
giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al
31 dicembre 2024, da parte dei nuclei familiari di cui al comma 9 del
presente articolo, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma
48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e'  rilasciata,
rispettivamente, nella misura massima dell'80 per cento  della  quota
capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti  concessi,  nei
casi di cui alla lettera a) del suddetto comma 9, dell'85  per  cento
della quota capitale, tempo per tempo  in  essere  sui  finanziamenti
concessi, nei casi di cui alla lettera b) del comma 9 e  del  90  per
cento  della  quota  capitale,  tempo  per  tempo   in   essere   sui
finanziamenti concessi, nei casi di cui alla lettera c) del comma 9. 
  11. Per le garanzie rilasciate alle condizioni di cui ai commi da 9
a 13, e' accantonato a titolo di coefficiente di rischio  un  importo
non  inferiore,  rispettivamente,  all'8,5  per  cento   dell'importo
garantito del finanziamento stesso nei casi di cui  alla  lettera  a)
del comma 9, al 9 per cento dell'importo garantito del  finanziamento
stesso nei casi di cui alla lettera b) del comma 9 e del 10 per cento
dell'importo garantito del finanziamento stesso nei casi di cui  alla
lettera c) del comma 9 ed e'  prevista  una  riserva  complessiva  di
importo  massimo  pari  a  100  milioni  di  euro   della   dotazione
finanziaria annua. 
  12. Alle operazioni di finanziamento ammesse  all'intervento  della
garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle condizioni di cui ai commi da  9
a 13, si applicano le disposizioni  introdotte  dall'articolo  35-bis
del  decreto-legge  23  settembre  2022,  n.  144,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175. 
  13. Per l'anno 2024, per tutte le categorie  aventi  priorita'  per
l'accesso al credito di cui all'articolo 1,  comma  48,  lettera  c),
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e di cui ai commi da 9 a 12, la
garanzia del Fondo rimane operativa anche nelle  ipotesi  di  surroga
del mutuo originariamente acceso per l'acquisto della prima casa, nel
caso  in  cui  le  condizioni  economiche  rimangano  sostanzialmente
invariate o siano migliorative di quelle originarie  e  comunque  non
abbiano impatti negativi  sull'equilibrio  economico-finanziario  del
Fondo medesimo. 
  14. E' riconosciuto per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 un
contributo straordinario  ai  clienti  domestici  titolari  di  bonus
sociale elettrico con le medesime modalita' di  cui  all'articolo  3,
comma 1, del decreto-legge 30 marzo  2023,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. Per le finalita' di
cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di 200 milioni  di  euro
per l'anno 2024. Le predette risorse sono trasferite alla Cassa per i
servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2024. 
  15. In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1°  gennaio  2024
al 31 dicembre  2024,  per  i  rapporti  di  lavoro  dipendente,  con
esclusione dei rapporti  di  lavoro  domestico,  e'  riconosciuto  un
esonero, senza effetti sul rateo  di  tredicesima,  sulla  quota  dei
contributi  previdenziali  per  l'invalidita',  la  vecchiaia   e   i
superstiti  a  carico  del  lavoratore  di  6  punti  percentuali,  a
condizione  che  la  retribuzione  imponibile,  parametrata  su  base
mensile per tredici mensilita', non ecceda l'importo mensile di 2.692
euro, al netto del rateo di tredicesima. L'esonero di  cui  al  primo
periodo e' incrementato, senza effetti sul rateo di  tredicesima,  di
un ulteriore punto percentuale,  a  condizione  che  la  retribuzione
imponibile, parametrata su base mensile per tredici  mensilita',  non
ecceda l'importo mensile  di  1.923  euro,  al  netto  del  rateo  di
tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalita' della misura di cui  al
presente comma, resta ferma l'aliquota di computo  delle  prestazioni
pensionistiche. 
  16. Limitatamente al periodo d'imposta 2024,  in  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte  del  terzo  periodo,
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non  concorrono
a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000  euro,  il
valore  dei  beni  ceduti  e  dei  servizi  prestati  ai   lavoratori
dipendenti,  nonche'  le  somme  erogate  o  rimborsate  ai  medesimi
lavoratori dai  datori  di  lavoro  per  il  pagamento  delle  utenze
domestiche del servizio idrico integrato,  dell'energia  elettrica  e
del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima  casa  ovvero
per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.  Il  limite  di
cui al primo periodo  e'  elevato  a  2.000  euro  per  i  lavoratori
dipendenti con figli, compresi i  figli  nati  fuori  del  matrimonio
riconosciuti e i figli adottivi o  affidati,  che  si  trovano  nelle
condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  917  del  1986.  I  datori   di   lavoro   provvedono
all'attuazione   del   presente   comma   previa   informativa   alle
rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti. 
  17. Il limite di cui al comma 16, secondo periodo, si applica se il
lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto,
indicando il codice fiscale dei figli. 
  18. Per i premi e  le  somme  erogati  nell'anno  2024,  l'aliquota
dell'imposta  sostitutiva  sui  premi  di   produttivita',   di   cui
all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  e'
ridotta al 5 per cento. 
  19. La misura del canone di abbonamento alla  televisione  per  uso
privato, di cui all'articolo 1, comma 40,  della  legge  11  dicembre
2016, n. 232, e' rideterminata in 70 euro per l'anno 2024. 
  20. Per il  miglioramento  della  qualita'  del  servizio  pubblico
radiofonico,  televisivo  e  multimediale  su  tutto  il   territorio
nazionale, nell'ambito delle iniziative, previste  dal  contratto  di
servizio nazionale  tra  la  societa'  RAI-Radiotelevisione  italiana
S.p.A. e  il  Ministero  delle  imprese  e  del  made  in  Italy,  di
ammodernamento, sviluppo e gestione  infrastrutturale  delle  reti  e
delle  piattaforme  distributive,  nonche'  di  realizzazione   delle
produzioni interne, radiotelevisive e multimediali,  e'  riconosciuto
alla medesima societa' un contributo pari a 430 milioni di  euro  per
l'anno 2024. Il suddetto contributo e' erogato in tre  rate  di  pari
importo nei mesi di gennaio, marzo e giugno. 
  21. Al fine di garantire la stabilita' occupazionale e di sopperire
all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore  turistico,
ricettivo e termale, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30  giugno
2024 ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di  alimenti  e
bevande, di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287,  e
ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli  stabilimenti
termali, e' riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non
concorre alla formazione del reddito, pari  al  15  per  cento  delle
retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle
prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo
8 aprile 2003, n. 66, effettuate nei giorni festivi. 
  22. Le disposizioni di cui al comma 21 si applicano  a  favore  dei
lavoratori dipendenti del settore  privato  titolari  di  reddito  di
lavoro dipendente di importo non  superiore,  nel  periodo  d'imposta
2023, a euro 40.000. 
  23. Il sostituto d'imposta  riconosce  il  trattamento  integrativo
speciale di cui al comma 21 su richiesta del lavoratore, che  attesta
per iscritto l'importo del reddito di  lavoro  dipendente  conseguito
nell'anno 2023. Le somme erogate sono indicate  nella  certificazione
unica prevista dall'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 
  24. Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto
dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al  comma
21 mediante compensazione  ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  25. La spesa per l'attuazione dei commi da 21 a 24 e'  valutata  in
81,1 milioni di euro per l'anno 2024. 
  26.  Al  decreto  legislativo  28  settembre  2012,  n.  178,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5, comma 5, il terzo periodo  e'  sostituito  dal
seguente: « Al predetto personale continua ad essere  corrisposta  la
differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente a
quello fondamentale e accessorio avente natura fissa e  continuativa,
e il trattamento del corrispondente personale civile della  CRI  come
assegno ad personam  riassorbibile  con  i  successivi  miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti »; 
    b) all'articolo 6, comma 6, il primo periodo  e'  sostituito  dal
seguente: « Al  personale  civile  e  militare  della  CRI  e  quindi
dell'Ente, compreso quello di cui all'articolo 8, comma 2, assunto da
altre amministrazioni, continua ad essere corrisposta,  come  assegno
ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici  a
qualsiasi  titolo  conseguiti,  la  differenza  tra  il   trattamento
economico in godimento, limitatamente al trattamento  fondamentale  e
accessorio avente natura fissa e continuativa, e il  trattamento  del
corrispondente personale dell'amministrazione ricevente ». 
  27. Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli  oneri  di  cui  al
primo periodo dell'articolo 1, comma 609,  della  legge  30  dicembre
2021, n. 234, sono incrementati, in aggiunta a quanto  gia'  previsto
dall'articolo  3  del  decreto-legge  18  ottobre   2023,   n.   145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n.  191,
di 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5.000 milioni  di  euro
annui a decorrere  dall'anno  2025.  Gli  importi  di  cui  al  primo
periodo, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)  di  cui  al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire
l'importo complessivo massimo di cui all'articolo  21,  comma  1-ter,
lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  28. A valere sulle risorse di cui al comma 27, a decorrere  dal  1°
gennaio 2024, l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609,  secondo
periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementato di  un
importo pari  a  6,7  volte  il  suo  valore  annuale.  Tale  importo
incrementale, per l'anno 2024, e' scomputato per il personale a tempo
indeterminato che lo ha  gia'  percepito  nell'anno  2023,  ai  sensi
dell'articolo  3  del  decreto-legge  18  ottobre   2023,   n.   145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191. 
  29. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni  ed
enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri di  cui
all'articolo 1, comma 610, della citata legge 30  dicembre  2021,  n.
234, per i rinnovi contrattuali per il  triennio  2022-2024,  nonche'
quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici  al
personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, da porre a carico dei rispettivi bilanci ai sensi
dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto  legislativo  n.  165
del 2001, sono incrementati a decorrere dall'anno 2024 sulla base dei
criteri di cui al comma 27. Le disposizioni di cui  al  comma  28  si
applicano, a valere sugli importi di cui al precedente periodo, anche
al personale di cui al presente comma. 
  30. Le disposizioni del comma 29 si applicano  anche  al  personale
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. 
  31. Per il Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui  al  comma
29 comprendono anche i riconoscimenti finalizzati  a  valorizzare  la
specificita'   medico-veterinaria,   infermieristica   e   dell'altro
personale secondo specifiche indicazioni da individuare nell'atto  di
indirizzo di cui all'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. 
  32.  In  relazione  alla  specificita'  delle  funzioni   e   delle
responsabilita' in materia di tutela dell'ordine  e  della  sicurezza
pubblica e di immigrazione, e'  autorizzata  la  spesa  di  euro  8,6
milioni per l'anno 2024 e di euro 8,9 milioni a  decorrere  dall'anno
2025 da destinare all'incremento del fondo di cui all'articolo 22 del
decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n.  66,  anche
ai fini di cui all'articolo 1, comma 1029, della  legge  30  dicembre
2020, n. 178. 
  33.  Al  fine  di  incentivare  le  maggiori  attivita'   rese   in
particolare   nei   settori   delle   verifiche   antimafia,    della
depenalizzazione     e      dell'immigrazione      dal      personale
dell'Amministrazione civile dell'interno, il fondo risorse decentrate
per il personale contrattualizzato non dirigenziale  e'  incrementato
di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, in deroga ai  limiti
stabiliti dall'articolo 23,  comma  2,  del  decreto  legislativo  25
maggio 2017, n. 75. 
  34. Per le finalita' di cui all'articolo 1, commi  da  891  a  893,
della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  e  per  il   progressivo
efficientamento  del  processo  di   programmazione   delle   risorse
finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte  allocative,
e' istituito  nell'ambito  dell'ufficio  di  gabinetto  del  Ministro
dell'interno,  in  aggiunta  all'attuale   dotazione   organica   del
Ministero dell'interno, un posto di funzione dirigenziale di  livello
generale,  con  compiti  di  studio  e  di  analisi  in  materia   di
valutazione  delle  politiche  pubbliche  e  revisione  della  spesa,
nonche' per coadiuvare e supportare l'organo politico nelle  funzioni
strategiche di  indirizzo  e  di  coordinamento  delle  articolazioni
ministeriali nel settore delle politiche di bilancio. A tal  fine  e'
autorizzata la spesa di euro  330.515  annui  a  decorrere  dall'anno
2024. 
  35. Il dirigente generale di cui al comma 34,  per  lo  svolgimento
dei compiti ivi previsti, si avvale di esperti in materia di analisi,
valutazione  delle  politiche  pubbliche  e  revisione  della  spesa,
mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1,  comma  891,
della legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  ripartite  a  favore  del
Ministero dell'interno, secondo le modalita' e  nei  limiti  previsti
dal medesimo articolo 1, comma 891, lettera b). 
  36. Le risorse destinate agli uffici di diretta collaborazione  del
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste sono incrementate di 2 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2024. A tal fine e' autorizzata la spesa di  2  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2024. 
  37. Ai fini dell'efficace esercizio  delle  funzioni  degli  uffici
regionali e  provinciali  del  Registro  unico  nazionale  del  Terzo
settore, a valere sulle risorse di cui all'articolo 53, comma 3,  del
codice del Terzo settore, di cui  al  decreto  legislativo  3  luglio
2017, n. 117, e nei limiti delle stesse, le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di  Bolzano  possono  effettuare  assunzioni  di
personale da destinare al  potenziamento  dei  predetti  uffici,  con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Si applica quanto  previsto
dall'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto  2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n. 126. 
  38. Al comma 893 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre  2022,  n.
197, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « Per l'anno 2024
le risorse destinate alle assunzioni di cui al comma 891, lettera a),
possono essere destinate per le finalita' di cui alla lettera b)  del
medesimo comma nel limite massimo del 50 per cento e, in pari misura,
al fine di garantire il  rispetto  dei  saldi  di  finanza  pubblica,
un'ulteriore  quota  e'  accantonata  e  resa  indisponibile  per  la
gestione » e dopo le parole: « Ai fini dell'attuazione del comma  891
» sono inserite le seguenti: « e del presente comma ». 
  39. All'articolo  3  del  decreto-legge  22  aprile  2023,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2023,  n.  74,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3-bis, le parole: «  le  amministrazioni  comunali  »
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  le  amministrazioni   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, aventi sede nel territorio regionale »; 
    b) al comma 3-quinquies, le parole: « dai  comuni  interessati  »
sono sostituite  dalle  seguenti:  «  dalle  amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, aventi sede nel territorio regionale  »,  le  parole:  «  tra  i
comuni » sono sostituite dalle seguenti: « tra le amministrazioni  »,
le parole: « i comuni interessati » sono sostituite dalle seguenti: «
le amministrazioni interessate », le parole: « 31 luglio 2023 »  sono
sostituite dalle seguenti: « 31 agosto 2024  »  e  le  parole:  «  Il
comune beneficiario e' tenuto » sono sostituite dalle seguenti: «  Le
amministrazioni beneficiarie sono tenute ». 
  40. Ai fini del  riconoscimento  della  specifica  professionalita'
richiesta  e  dei  rischi  nello  svolgimento   dei   controlli,   in
particolare di polizia giudiziaria, nel  settore  agroalimentare,  da
parte del personale del Dipartimento dell'Ispettorato centrale  della
tutela  della  qualita'  e  della  repressione  frodi  dei   prodotti
agroalimentari  del  Ministero  dell'agricoltura,  della   sovranita'
alimentare e delle foreste, e' autorizzata la spesa di 2  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2024,  da  destinare  all'incremento
dell'indennita' di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge  11
gennaio 2001, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
marzo 2001, n. 49. 
  41. Al fine di assicurare continuita' all'attuazione della Politica
agricola comune per il periodo 2021-2027 e di rafforzare le strutture
amministrative preposte alla  gestione  del  Piano  strategico  della
politica agricola comune, l'Agenzia per le erogazioni in  agricoltura
(AGEA) e' autorizzata per  l'anno  2024,  in  aggiunta  alle  vigenti
facolta' assunzionali, ad assumere, con contratto di lavoro  a  tempo
indeterminato,  in  incremento  rispetto   alla   vigente   dotazione
organica, 40 unita' di personale non dirigenziale, di cui  30  unita'
da inquadrare nell'area dei funzionari  e  10  unita'  da  inquadrare
nell'area  degli  assistenti,  entrambe  previste  dal   sistema   di
classificazione professionale del personale introdotto dal  contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al  personale  dell'area  del
comparto funzioni centrali -  Triennio  2019-2021,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2022, mediante l'espletamento
di procedure concorsuali pubbliche o tramite scorrimento  di  vigenti
graduatorie  di  concorsi  pubblici.  Per  le  finalita'  di  cui  al
precedente periodo, e' autorizzata la spesa di 56.000 euro per l'anno
2024  per  gli  oneri  connessi  all'espletamento   delle   procedure
concorsuali, di 1.162.165 euro per l'anno 2024 e  di  2.324.330  euro
annui a decorrere dall'anno  2025  per  gli  oneri  assunzionali,  di
132.000 euro per l'anno 2024  e  di  8.000  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2025 per gli oneri connessi alle spese di  funzionamento  e
di 19.320 euro per l'anno 2024 e di 37.800  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2025 per gli oneri relativi ai buoni pasto. 
  42. Al fine di consentire la prosecuzione, per l'anno  2024,  delle
attivita' ad alto contenuto specialistico del Ministero delle imprese
e del made in Italy, anche  con  riguardo  ai  controlli  obbligatori
sulle apparecchiature radio in dotazione del  naviglio  marittimo  ai
fini della salvaguardia della vita e  della  sicurezza  in  mare,  e'
autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di euro  270.000,  comprensiva
degli oneri a carico dell'amministrazione,  per  il  pagamento  delle
prestazioni di lavoro  straordinario  del  personale  dipendente  del
Ministero delle imprese e del made in Italy,  addetto  alle  relative
attivita'. 
  43. All'articolo 1, comma 613, della legge  30  dicembre  2021,  n.
234, dopo le parole: « dipendenti della  pubblica  amministrazione  »
sono inserite le seguenti:  «  nonche'  per  finanziare  la  gestione
corrente e l'evoluzione dei sistemi informativi sviluppati e  gestiti
dal  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri necessari a garantire il  rafforzamento  della
capacita' amministrativa delle  pubbliche  amministrazioni  anche  in
materia di reclutamento e formazione e ad assicurare il completamento
del fascicolo elettronico del dipendente » e  le  parole:  «  per  la
formazione » sono soppresse. 
  44. All'articolo 1 della legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 652, concernente l'imposta sul consumo dei  manufatti
con singolo impiego,  le  parole:  «  dal  1°  gennaio  2024  »  sono
sostituite dalle seguenti: « dal 1° luglio 2024 »; 
    b) al comma 676, concernente l'imposta sul consumo delle  bevande
analcoliche, le parole: « dal 1° gennaio 2024 » sono sostituite dalle
seguenti: « dal 1° luglio 2024 ». 
  45. Alla  tabella  A  allegata  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) alla parte II-bis, concernente i beni  e  i  servizi  soggetti
all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del  5  per  cento,  i
numeri 1-quinquies) e 1-sexies) sono abrogati; 
    b) alla parte III,  concernente  i  beni  e  i  servizi  soggetti
all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento: 
      1) il numero 65) e' sostituito dal seguente: 
      « 65) latte  in  polvere  o  liquido  per  l'alimentazione  dei
lattanti o dei bambini nella  prima  infanzia,  condizionato  per  la
vendita   al   minuto;   estratti   di   malto;   preparazioni    per
l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a  base
di farine,  semolini,  amidi,  fecole  o  estratti  di  malto,  anche
addizionate di cacao in misura inferiore al  50  per  cento  in  peso
(v.d. ex 19.02) »; 
      2) dopo il numero 114) sono inseriti i seguenti: 
      «  114.1)  prodotti  assorbenti  e   tamponi   destinati   alla
protezione dell'igiene femminile; coppette mestruali; 
      114.2) pannolini per bambini ». 
  46. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, si applicano anche per i  mesi  di  gennaio  e
febbraio 2024. 
  47. All'articolo 7-quinquies del decreto-legge 16 giugno  2022,  n.
68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108,
dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
    « 6-bis. Ai fini dell'applicazione  dell'articolo  12,  comma  1,
lettera a), del decreto legislativo  13  agosto  2010,  n.  141,  non
costituiscono esercizio di agenzia in attivita'  finanziaria  ne'  di
mediazione creditizia la promozione e la conclusione, sulla  base  di
apposite convenzioni stipulate  con  le  banche  e  gli  intermediari
finanziari, di contratti di finanziamento, esclusi quelli relativi al
rilascio delle carte di credito, da parte dei distributori di cui  al
comma 1 del presente articolo in relazione ai veicoli distribuiti  in
attuazione  degli  accordi  e  dei  contratti   con   i   costruttori
automobilistici o gli importatori di cui al medesimo comma  1,  anche
se ricondotti allo schema del contratto di agenzia o  di  commissione
». 
  48. Al testo unico delle disposizioni  legislative  concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative, di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
504, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 39-octies: 
      1) al comma 3, lettera a), le parole:  «  per  l'anno  2024  in
28,20 euro per 1.000 sigarette e,  a  decorrere  dall'anno  2025,  in
28,70 euro per 1.000 sigarette » sono sostituite  dalle  seguenti:  «
per l'anno 2024, in 29,30 euro per 1.000  sigarette  e,  a  decorrere
dall'anno 2025, in 29,50 euro per 1.000 sigarette »; 
      2) al comma 5, lettera c), le parole: « euro 140 il chilogrammo
» sono sostituite dalle seguenti: « euro 140 il chilogrammo  fino  al
31 dicembre 2023, euro 147,50  il  chilogrammo  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2024 ed euro 148,50 il chilogrammo a decorrere dal 1° gennaio
2025 »; 
      3) al  comma  6,  le  parole:  «  la  medesima  percentuale  e'
determinata al 98,50 per cento per l'anno 2024 e al 98,60 per cento a
decorrere dall'anno 2025 »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  la
medesima percentuale e' determinata al 98,70  per  cento  per  l'anno
2024 e al 98,80 per cento a decorrere dall'anno 2025 »; 
    b) all'articolo 39-terdecies, comma 3, le parole: « e al  41  per
cento dal 1° gennaio 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « e al 42
per cento dal 1° gennaio 2026 »; 
    c) all'articolo 62-quater, comma 1-bis,  dopo  le  parole:  «  al
quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio  2023  »  sono
inserite le seguenti: « fino al 31 dicembre 2024, al sedici per cento
e all'undici per cento dal 1° gennaio 2025 al 31  dicembre  2025,  al
diciassette per cento e al dodici per cento dal 1° gennaio 2026 ». 
  49. La deduzione della quota dell'1 per  cento  dell'ammontare  dei
componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle
societa' e dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive,  sulla
base,  rispettivamente,  dei  commi  4  e  9  dell'articolo  16   del
decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il periodo d'imposta in  corso
al 31 dicembre 2024, e' differita,  in  quote  costanti,  al  periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo. 
  50. La deduzione della quota del 3  per  cento  dell'ammontare  dei
componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle
societa' e dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive,  sulla
base,  rispettivamente,  dei  commi  4  e  9  dell'articolo  16   del
decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il periodo d'imposta in  corso
al 31 dicembre 2026, e' differita,  in  quote  costanti,  al  periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo. 
  51. Nella  determinazione  degli  acconti  dovuti  per  il  periodo
d'imposta in corso: 
    a) al 31 dicembre 2024, si  assume,  quale  imposta  del  periodo
precedente,  quella  che  si  sarebbe  determinata   non   applicando
l'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 27 giugno 2015, n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,  n.  132,
limitatamente  alla  quota  dell'1  per  cento   dell'ammontare   dei
componenti negativi ivi previsti; 
    b) al 31 dicembre 2026, si  assume,  quale  imposta  del  periodo
precedente,  quella  che  si  sarebbe  determinata   non   applicando
l'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 27 giugno 2015, n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,  n.  132,
limitatamente  alla  quota  del  3  per  cento   dell'ammontare   dei
componenti negativi ivi previsti; 
    c) al 31 dicembre 2027 e al 31 dicembre 2028, non si tiene  conto
delle disposizioni dei commi 49 e 50. 
  52. Le disposizioni di cui agli articoli  5  e  7  della  legge  28
dicembre 2001, n. 448, si applicano anche per la rideterminazione dei
valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate  in
mercati regolamentati o in sistemi multilaterali  di  negoziazione  e
dei terreni edificabili e con destinazione  agricola  posseduti  alla
data del 1° gennaio  2024.  Le  imposte  sostitutive  possono  essere
rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari  importo,  a
decorrere dalla data del 30  giugno  2024;  sull'importo  delle  rate
successive alla prima sono dovuti gli interessi nella  misura  del  3
per cento annuo,  da  versare  contestualmente.  La  redazione  e  il
giuramento della perizia devono essere effettuati entro la  data  del
30 giugno 2024. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e
minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere  c)  e  c-bis),
del testo unico delle imposte sui  redditi  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per  i  titoli,
le quote o i  diritti  negoziati  nei  mercati  regolamentati  o  nei
sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti  alla  data  del  1°
gennaio 2024, puo' essere assunto, in luogo del  costo  o  valore  di
acquisto, il valore normale determinato  ai  sensi  dell'articolo  9,
comma 4, lettera a), del medesimo testo unico di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, con riferimento al  mese
di dicembre 2023. 
  53. Sui valori di acquisto delle  partecipazioni  negoziate  e  non
negoziate in mercati regolamentati  o  in  sistemi  multilaterali  di
negoziazione e dei terreni edificabili e  con  destinazione  agricola
rideterminati con le modalita' e nei termini indicati dal  comma  52,
le aliquote delle imposte sostitutive di cui  all'articolo  5,  commi
1-bis e 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono  pari  entrambe
al 16 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7,  comma  2,  della
medesima legge e' aumentata al 16 per cento. 
  54. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 13, comma 5, le parole: «  fra  le  tipologie  di
contributi » sono sostituite dalle seguenti: «  fra  tutte  o  alcune
delle tipologie di contributi »; 
    b) all'articolo 15, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      « 2. Il decreto di cui all'articolo 21  determina  le  aliquote
del credito di imposta, tenendo conto  delle  risorse  disponibili  e
nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo
12. In particolare: 
      a) per le opere cinematografiche, l'aliquota e'  ordinariamente
prevista  nella  misura  del  40  per  cento.  E'  fatta   salva   la
possibilita', nello stesso decreto, di prevedere aliquote  diverse  o
di escludere l'accesso al credito d'imposta in base a quanto previsto
dall'articolo 12, comma 4, lettera b), ovvero di  prevedere  aliquote
diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di  imprese,
nonche' in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo
eleggibile, ferma restando la misura massima del 40 per cento; 
      b) per le opere audiovisive, l'aliquota del 40 per  cento  puo'
essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere
distribuite   attraverso   un'emittente   televisiva   nazionale   e,
congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero  per  le  opere
audiovisive  di  produzione  internazionale.  E'   fatta   salva   la
possibilita', nello stesso  decreto,  di  prevedere  differenziazioni
dell'aliquota o di escludere l'accesso al credito d'imposta in base a
quanto previsto dall'articolo 12, comma  4,  lettera  b),  ovvero  di
prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa  o
gruppi  di  imprese,  nonche'  in  relazione  a   determinati   costi
eleggibili o soglie di costo eleggibile »; 
    c) all'articolo 17, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      « 1. Alle imprese  di  esercizio  cinematografico,  secondo  le
disposizioni stabilite con decreto adottato  ai  sensi  dell'articolo
21, e' riconosciuto un credito d'imposta in misura non  inferiore  al
20  per  cento  e  non  superiore  al  40  per  cento   delle   spese
complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove  sale  o  il
ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e  l'adeguamento
strutturale  e   tecnologico   delle   sale   cinematografiche,   per
l'installazione,  la  ristrutturazione,  il  rinnovo   di   impianti,
apparecchiature, arredi e servizi accessori  delle  sale.  In  favore
delle  piccole  e  medie  imprese,  l'aliquota  massima  di  cui   al
precedente periodo puo' essere innalzata fino al 60 per cento »; 
    d) all'articolo 18, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      « 1. Al fine  di  potenziare  l'offerta  cinematografica  e  in
particolare per favorire  le  attivita'  e  lo  sviluppo  delle  sale
cinematografiche,   agli   esercenti   sale    cinematografiche    e'
riconosciuto un credito d'imposta nella misura  massima  del  40  per
cento dei costi di  funzionamento  delle  sale  cinematografiche,  se
esercite da grandi imprese, o nella misura massima del 60  per  cento
dei medesimi costi, se le sale  sono  esercite  da  piccole  o  medie
imprese, secondo le disposizioni stabilite con il decreto adottato ai
sensi dell'articolo 21 »; 
    e) all'articolo 20: 
      1) al comma 1, primo periodo, le parole: «  e  ai  titolari  di
reddito di impresa ai fini dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche, » sono soppresse; 
      2) al comma 2, dopo le  parole:  «  il  beneficio  puo'  essere
riconosciuto » sono inserite le seguenti: « , in particolare, »; 
    f) all'articolo 21: 
      1) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
        « 5. Con uno o piu' decreti del Ministro,  da  emanare  entro
centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy,  sono
stabiliti, partitamente  per  ciascuna  delle  tipologie  di  credito
d'imposta  previste  nella  presente  sezione  e  nell'ambito   delle
percentuali ivi stabilite: eventuali  limiti  di  importo  per  opera
ovvero per impresa o gruppi di imprese; le  aliquote  da  riconoscere
alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di imprese e
alle varie tipologie di sala cinematografica,  nonche'  le  eventuali
differenziazioni  dell'aliquota  sulla  base   di   quanto   previsto
dall'articolo 12, comma 4, lettera b), e in relazione  a  determinati
costi  eleggibili  o  soglie  di  costo  eleggibile;   la   base   di
commisurazione del beneficio, con la specificazione  dei  riferimenti
temporali. Con i  medesimi  decreti  sono  altresi'  disciplinate  le
ulteriori  disposizioni  applicative  della  presente  sezione  e  in
particolare: i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari,  tenendo
conto  in  particolare  della  loro  forma  giuridica  e  continuita'
patrimoniale,  delle  attivita'  gia'  svolte  e  delle  opere   gia'
realizzate e  distribuite;  le  condizioni  e  la  procedura  per  la
richiesta  e  il  riconoscimento  del  credito;   le   modalita'   di
certificazione  dei  costi;  il  regime  delle  responsabilita'   dei
soggetti   incaricati   della   certificazione    dei    costi;    le
caratteristiche delle polizze assicurative  che  tali  soggetti  sono
tenuti a  stipulare;  le  modalita'  atte  a  garantire  che  ciascun
beneficio   sia   concesso   nel    limite    massimo    dell'importo
complessivamente stanziato, nonche' le modalita' dei  controlli  e  i
casi di revoca e decadenza. I decreti possono altresi'  prevedere,  a
carico dei richiedenti, il versamento in conto  entrate  al  bilancio
dello Stato di un contributo  per  le  spese  istruttorie.  Le  somme
derivanti dal terzo periodo sono  riassegnate  ad  apposito  capitolo
dello stato di previsione del Ministero della cultura, di  pertinenza
della Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo Ministero.
Il credito d'imposta massimo onnicomprensivo riferibile  al  compenso
attribuito al singolo soggetto in qualita' di regista, sceneggiatore,
attore e altra figura professionale indicata nei medesimi decreti non
puo' eccedere l'importo massimo  previsto  dall'articolo  23-ter  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,  sulla  base  delle  ulteriori
disposizioni applicative contenute nei medesimi decreti »; 
      2) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente: 
        « 5-ter. Ai  soggetti  incaricati  della  certificazione  dei
costi di cui al comma 5 che  rilasciano  certificazioni  infedeli  si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000
euro per ciascuna certificazione infedele resa »; 
    g) all'articolo 25: 
      1) al comma 1,  lettera  d-bis),  dopo  le  parole:  «  secondo
periodo  »  sono  aggiunte  le  seguenti:  «  ,   le   modalita'   di
certificazione  dei  costi  e  le   caratteristiche   delle   polizze
assicurative che i  soggetti  incaricati  della  certificazione  sono
tenuti a stipulare »; 
      2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
        « 1-bis. Ai  soggetti  incaricati  della  certificazione  dei
costi  di  cui  al  comma   1,   lettera   d-bis),   che   rilasciano
certificazioni  infedeli  si  applica  la   sanzione   amministrativa
pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per  ciascuna  certificazione
infedele resa. 
        1-ter. Il decreto di cui al comma 1 puo' altresi'  prevedere,
a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al  bilancio
dello Stato di un contributo  per  le  spese  istruttorie.  Le  somme
derivanti dal presente comma sono riassegnate  ad  apposito  capitolo
dello stato di previsione del Ministero della cultura, di  pertinenza
della Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo  Ministero
»; 
    h) all'articolo 26: 
      1) al comma 2, le parole: « difficili  realizzati  con  modeste
risorse finanziarie ovvero alle opere » sono soppresse, le parole:  «
realizzate anche » sono sostituite dalle seguenti: « realizzati anche
» e le parole da: « quindici esperti » a: « effettivamente  sostenute
» sono sostituite dalle  seguenti:  «  una  commissione  composta  da
esperti  nominati  dal  Ministro  tra  personalita'   di   comprovata
qualificazione professionale nel settore. Con decreto del Ministro si
provvede altresi' a disciplinare le modalita' di  costituzione  e  di
funzionamento della commissione, il numero dei componenti  e,  tenuto
conto della professionalita'  e  dell'impegno  richiesto,  la  misura
delle indennita' loro spettanti ai fini del rispetto  del  limite  di
spesa di cui al comma 2-bis »; 
      2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        « 2-bis. Per le finalita' di cui al comma  2  e'  autorizzata
una spesa nel limite di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024
»; 
      3) al comma 4, dopo  le  parole:  «  medesimo  decreto  »  sono
inserite  le  seguenti:  «  ,  nonche'  le   ulteriori   disposizioni
applicative  della  presente  sezione,  fra  cui  i  requisiti  anche
soggettivi dei beneficiari, le modalita' di certificazione dei  costi
e le  caratteristiche  delle  polizze  assicurative  che  i  soggetti
incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare »; 
      4) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
        « 4-bis. Ai  soggetti  incaricati  della  certificazione  dei
costi di cui al comma 4 che  rilasciano  certificazioni  infedeli  si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000
euro per ciascuna certificazione infedele resa. 
        4-ter. Il decreto di cui al comma 4 puo' altresi'  prevedere,
a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al  bilancio
dello Stato di un contributo  per  le  spese  istruttorie.  Le  somme
derivanti dal presente comma sono riassegnate  ad  apposito  capitolo
dello stato di previsione del Ministero della cultura, di  pertinenza
della Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo  Ministero
»; 
    i) all'articolo 27: 
      1)  al  comma  2-bis,  le  parole:  «  dagli  esperti  di   cui
all'articolo 26, comma 2, »  sono  soppresse  e  dopo  le  parole:  «
all'impatto economico del progetto » sono aggiunte le seguenti: «  da
una  commissione  composta  da  esperti  nominati  dal  Ministro  tra
personalita' di comprovata qualificazione professionale nel  settore.
Con decreto del Ministro  si  provvede  altresi'  a  disciplinare  le
modalita' di costituzione e di funzionamento  della  commissione,  il
numero dei  componenti  e,  tenuto  conto  della  professionalita'  e
dell'impegno richiesto, la misura delle indennita' loro spettanti  ai
fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2-ter »; 
      2) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: 
        «  2-ter.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  2-bis   e'
autorizzata una spesa nel limite di 200.000 euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2024 »; 
      3) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «  Con
il medesimo decreto sono altresi' stabilite le ulteriori disposizioni
applicative  della  presente  sezione,  fra  cui  i  requisiti  anche
soggettivi dei beneficiari, le modalita' di certificazione dei  costi
e le caratteristiche delle polizze  assicurative  che  tali  soggetti
incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare »; 
      4) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
        « 4-bis. Ai  soggetti  incaricati  della  certificazione  dei
costi di cui al comma 4 che  rilasciano  certificazioni  infedeli  si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000
euro per ciascuna certificazione infedele resa. 
        4-ter. Il decreto di cui al comma 4 puo' altresi'  prevedere,
a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al  bilancio
dello Stato di un contributo  per  le  spese  istruttorie.  Le  somme
derivanti dal presente comma sono riassegnate  ad  apposito  capitolo
dello stato di previsione del Ministero della cultura, di  pertinenza
della Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo  Ministero
». 
  55. All'articolo 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
il primo periodo e' sostituito dal  seguente:  «  E'  autorizzata  la
coniazione e l'emissione di monete  per  collezionisti  aventi  corso
legale solo in Italia nei tagli da 0,25, 0,75, 1,5, 3, 4, 5,  6,  10,
20, 25, 50, 100, 200, 500 e 1.000 euro ». 
  56. All'articolo 2 della legge 13 luglio  1966,  n.  559,  dopo  il
comma 10-bis e' aggiunto il seguente: 
    «  10-ter.  L'Istituto  e'   il   soggetto   designato   per   la
realizzazione,  personalizzazione  e  gestione  anche   del   formato
digitale dei prodotti considerati carte valore  ai  sensi  del  comma
10-bis e dei documenti fisici la  cui  produzione  e'  affidata  allo
stesso ». 
  57. Per l'attuazione degli investimenti  connessi  all'applicazione
delle disposizioni di cui al comma 56 nonche' al fine di sostenere  e
promuovere  lo  sviluppo   e   la   realizzazione   di   sistemi   di
tracciabilita' di carte valori e' autorizzata la spesa di  1  milione
di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. 
  58. Per l'attuazione delle attivita' e delle misure della strategia
nazionale  di  cybersicurezza,  l'Agenzia   per   la   cybersicurezza
nazionale puo' avvalersi del  supporto  dell'Istituto  Poligrafico  e
Zecca dello Stato S.p.A., senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. 
  59. All'articolo 68 del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      « 2-bis. Le plusvalenze di cui alla  lettera  c)  del  comma  1
dell'articolo 67, diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in
societa' semplici e  da  quelle  di  cui  al  comma  4  del  presente
articolo, per il  5  per  cento  del  loro  ammontare,  sono  sommate
algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze;
se le minusvalenze sono superiori  alle  plusvalenze  l'eccedenza  e'
riportata  in  deduzione,  fino  a  concorrenza  del  5   per   cento
dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre
il quarto, a condizione che  sia  indicata  nella  dichiarazione  dei
redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze  sono
state realizzate. Le disposizioni di cui  al  periodo  precedente  si
applicano  alle  cessioni  di  partecipazioni  qualificate  aventi  i
requisiti  di  cui  alle  lettere  a),  b),  c)  e  d)  del  comma  1
dell'articolo 87, effettuate da societa' ed enti commerciali  di  cui
all'articolo 73, comma 1, lettera d), privi di stabile organizzazione
nel territorio dello  Stato,  residenti  in  uno  Stato  appartenente
all'Unione europea o allo Spazio economico europeo  che  consente  un
adeguato scambio di informazioni e siano ivi  soggetti  a  un'imposta
sul reddito delle societa' »; 
    b) al comma 5, le parole: « diverse da quelle di cui al comma 4 »
sono sostituite dalle seguenti: « diverse da quelle di cui  ai  commi
2-bis e 4 del presente articolo, ». 
  60. Al fine di contrastare l'evasione fiscale  e  contributiva  nel
settore del lavoro domestico, l'Agenzia delle  entrate  e  l'Istituto
nazionale della previdenza sociale  (INPS),  con  modalita'  definite
d'intesa tra loro, realizzano la piena interoperabilita' delle banche
dati per lo scambio e l'analisi dei dati, anche attraverso l'utilizzo
di tecnologie digitali avanzate. 
  61. Per favorire l'adempimento spontaneo, l'Agenzia  delle  entrate
mette a disposizione  del  contribuente  i  dati  e  le  informazioni
acquisiti ai sensi del  comma  60  e  li  utilizza  altresi'  per  la
predisposizione   della   dichiarazione   precompilata   e   per   la
segnalazione al medesimo contribuente di eventuali anomalie. 
  62. L'Agenzia  delle  entrate  e  l'INPS  effettuano  attivita'  di
analisi del rischio e controlli sui dati retributivi e  contributivi,
anche comunicati in fase di assunzione, e realizzano interventi volti
alla corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva
dei  lavoratori  domestici,  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  63. All'articolo  4  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      « 2. Ai redditi derivanti dai contratti di locazione  breve  si
applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo  14
marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 26 per cento in caso di opzione
per  l'imposta  sostitutiva  nella  forma   della   cedolare   secca.
L'aliquota di cui al primo periodo e' ridotta al 21 per cento  per  i
redditi derivanti dai contratti di locazione  breve  relativi  a  una
unita'  immobiliare  individuata  dal   contribuente   in   sede   di
dichiarazione dei redditi »; 
    b) al comma 5, dopo le parole: « una ritenuta » sono inserite  le
seguenti: « , a titolo d'acconto » e il secondo periodo e' soppresso; 
    c) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: « 5-bis. I soggetti
di  cui  al  comma  5  non  residenti  in  possesso  di  una  stabile
organizzazione in Italia, ai sensi dell'articolo 162 del testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora incassino i canoni  o  i
corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi  1  e  3,  ovvero
qualora  intervengano   nel   pagamento   dei   predetti   canoni   o
corrispettivi,  adempiono  agli  obblighi  derivanti   dal   presente
articolo tramite la stabile organizzazione. I soggetti  residenti  al
di  fuori  dell'Unione  europea,   in   possesso   di   una   stabile
organizzazione in  uno  Stato  membro  dell'Unione  europea,  qualora
incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui  ai
commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento  dei  predetti
canoni  o  corrispettivi,  adempiono  agli  obblighi  derivanti   dal
presente articolo tramite  la  stabile  organizzazione;  qualora  gli
stessi soggetti siano riconosciuti privi di stabile organizzazione in
uno Stato membro dell'Unione europea, ai fini dell'adempimento  degli
obblighi derivanti dal presente articolo, in qualita' di responsabili
d'imposta, nominano  un  rappresentante  fiscale  individuato  tra  i
soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600.  In  assenza  di  nomina  del
rappresentante fiscale, i soggetti  residenti  nel  territorio  dello
Stato che appartengono allo stesso gruppo  dei  soggetti  di  cui  al
secondo periodo sono solidalmente responsabili con questi ultimi  per
l'effettuazione e il versamento  della  ritenuta  sull'ammontare  dei
canoni e corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3. I
soggetti  residenti  in  uno  Stato   membro   dell'Unione   europea,
riconosciuti privi  di  stabile  organizzazione  in  Italia,  possono
adempiere direttamente agli obblighi derivanti dal presente  articolo
ovvero nominare,  quale  responsabile  d'imposta,  un  rappresentante
fiscale individuato tra i  soggetti  indicati  nell'articolo  23  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ». 
  64. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 67, comma 1: 
      1) alla lettera b) sono premesse le seguenti parole:  «  al  di
fuori delle ipotesi di cui alla lettera b-bis), »; 
      2) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
        « b-bis) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
oneroso di beni immobili, in relazione ai  quali  il  cedente  o  gli
altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui
all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  che  si  siano
conclusi da non piu' di dieci anni all'atto della  cessione,  esclusi
gli immobili acquisiti per  successione  e  quelli  che  siano  stati
adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per
la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o,  qualora
tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un
periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale  periodo
»; 
    b) all'articolo 68, comma 1: 
      1) al primo periodo, le parole: « alle lettere a) e b)  »  sono
sostituite dalle seguenti: « alle lettere a), b) e b-bis) »; 
      2) al secondo periodo, le parole: «  alla  lettera  b)  »  sono
sostituite dalle seguenti: « alle lettere b) e b-bis) »; 
      3) sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti  periodi:  «  Per  gli
immobili di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 67,  ai
fini della determinazione dei costi inerenti al bene, nel caso in cui
gli interventi agevolati ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77, si siano conclusi da  non  piu'  di  cinque  anni
all'atto della cessione, non si tiene conto delle  spese  relative  a
tali interventi, qualora si sia fruito  dell'incentivo  nella  misura
del 110 per  cento  e  siano  state  esercitate  le  opzioni  di  cui
all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del citato  decreto-legge
n. 34 del 2020. Nel caso in cui gli  interventi  agevolati  si  siano
conclusi da piu'  di  cinque  anni  all'atto  della  cessione,  nella
determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del  50  per
cento di tali spese,  qualora  si  sia  fruito  dell'incentivo  nella
misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni  di  cui
al periodo precedente. Per i medesimi immobili di  cui  alla  lettera
b-bis) del comma 1 dell'articolo 67, acquisiti o costruiti, alla data
della cessione, da oltre cinque anni, il  prezzo  di  acquisto  o  il
costo di costruzione, determinato ai sensi dei periodi precedenti, e'
rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al  consumo
per le famiglie di operai e impiegati ». 
  65.  Alle  plusvalenze  realizzate  ai  sensi  delle   disposizioni
introdotte dal comma  64  si  puo'  applicare  l'imposta  sostitutiva
dell'imposta sul reddito di cui  all'articolo  1,  comma  496,  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, con le modalita' ivi previste. 
  66. Le disposizioni di cui ai commi  64  e  65  si  applicano  alle
cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024. 
  67. Le eventuali maggiori  entrate  derivanti  dall'attuazione  dei
commi 64, 65 e 66 affluiscono ad apposito capitolo  dell'entrata  del
bilancio  dello  Stato,  per   essere   destinate,   anche   mediante
riassegnazione, sulla base del monitoraggio  periodico  dei  relativi
versamenti, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui
all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 
  68. All'articolo 14, comma 2-bis, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, le parole:
« di cui alla  lettera  a)  del  comma  1  dell'articolo  11  »  sono
sostituite dalle seguenti: « di cui  alle  lettere  a)  e  b),  primo
periodo, del comma 1 dell'articolo 10 e alla lettera g) del  comma  1
dell'articolo 11 », le parole: « , secondo periodo, » sono  soppresse
ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il periodo precedente
si applica anche agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo  1
del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 ». 
  69. All'articolo 4 del decreto-legge 25  settembre  2001,  n.  351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410,
dopo il comma 2-septies e' aggiunto il seguente: 
    « 2-octies. Fatti salvi i diritti acquisiti a qualunque titolo da
terzi in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla data
di entrata in vigore della presente disposizione, e' facolta' di  chi
ha gia' esercitato la disdetta o di tutti i  suoi  successivi  aventi
causa formalizzare la propria volonta'  di  rinunciare  agli  effetti
della  disdetta  medesima,  relativamente  agli  immobili  che   sono
occupati  precariamente  dalle  amministrazioni  utilizzatrici.  Tale
rinuncia puo' essere effettuata entro novanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione  e,  qualora  accettata
dall'Agenzia   del   demanio,   su    assenso    dell'amministrazione
utilizzatrice, o dalla controparte contrattuale qualora diversa dalla
suddetta Agenzia, che puo' condizionare l'accettazione alla  rinuncia
ad eventuali  contenziosi,  retroagisce  alla  data  della  disdetta,
assicurando  la  prosecuzione  del  rapporto  locatizio  agli  stessi
termini e condizioni previsti per i casi di rinnovo automatico, ferma
restando  la   facolta'   di   inserire   consensualmente   modifiche
limitatamente al recesso e all'opzione di acquisto. Resta fermo  che,
in tali casi, come per i contratti di locazione in corso e per quelli
che si  sono  gia'  rinnovati  automaticamente,  il  canone  e'  pari
all'ultimo canone corrisposto anteriormente alla data della  scadenza
originaria  del  finanziamento  dei  fondi  comuni  di   investimento
immobiliare  costituiti  ai  sensi   del   presente   articolo,   con
l'applicazione della  normativa  in  materia  di  aggiornamento  alla
variazione degli indici ISTAT nonche' di una  riduzione  del  15  per
cento del canone previsto ». 
  70. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 aprile  2019,  n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: « Per gli anni dal 2019 al 2023 »
sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2019 »; 
    b) dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente: «  Con  decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con
il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
sono definite  le  modalita'  di  analisi  e  di  monitoraggio  delle
attivita' progettuali di cui al primo periodo, in raccordo con quanto
previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,  anche  al
fine della successiva verifica del  livello  di  realizzazione  degli
interventi per i quali e' stata svolta la progettazione ai sensi  del
presente comma ». 
  71. L'articolo 1, comma 759, lettera g), della  legge  27  dicembre
2019, n. 160, nonche' le norme da questo richiamate o  sostituite  si
interpretano, per gli effetti di cui all'articolo 1, comma  2,  della
legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che: 
    a) gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sono
concessi in comodato a un soggetto di cui all'articolo 73,  comma  1,
lettera c), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
funzionalmente  o  strutturalmente   collegato   al   concedente,   a
condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente  le
attivita' previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con modalita' non commerciali; 
    b) gli immobili si intendono utilizzati quando  sono  strumentali
alle destinazioni di cui all'articolo 7, comma  1,  lettera  i),  del
decreto legislativo n. 504 del 1992, anche in  assenza  di  esercizio
attuale  delle  attivita'  stesse,  purche'  essa  non  determini  la
cessazione definitiva della strumentalita'. 
  72. Limitatamente all'anno 2023, le  delibere  regolamentari  e  di
approvazione delle aliquote  e  delle  tariffe  sono  tempestive,  in
deroga all'articolo 13, comma 15-ter, del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, e all'articolo 1, commi  762  e  767,  della  legge  27
dicembre 2019, n.  160,  se  inserite  nel  portale  del  federalismo
fiscale entro il 30 novembre 2023. Il termine  per  la  pubblicazione
delle delibere inserite ai sensi  del  periodo  precedente,  ai  fini
dell'acquisizione della loro efficacia,  e'  fissato  al  15  gennaio
2024. 
  73.  L'eventuale  differenza  positiva  tra  l'imposta   municipale
propria (IMU), calcolata sulla base degli atti pubblicati  in  virtu'
di  quanto  stabilito  al  comma  72,  e  quella  versata,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 762, della legge 27  dicembre  2019,  n.  160,
entro il 18 dicembre 2023, e' dovuta senza applicazione di sanzioni e
interessi entro il 29 febbraio 2024.  Nel  caso  in  cui  emerga  una
differenza  negativa,  il  rimborso  e'  dovuto  secondo  le   regole
ordinarie. 
  74. A decorrere dall'anno 2024, nel caso in cui i  termini  del  14
ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13,  comma  15-ter,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi  762  e
767, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  scadano  nei  giorni  di
sabato o di domenica, gli  stessi  sono  prorogati  al  primo  giorno
lavorativo successivo. 
  75. Per i contratti di locazione passiva o di acquisto di  immobili
da destinare a sede istituzionale, l'Agenzia  per  la  cybersicurezza
nazionale,  in  relazione  alla   protezione   degli   interessi   di
cybersicurezza dello Stato, ha facolta'  di  chiedere  la  congruita'
all'Agenzia del demanio ai  sensi  rispettivamente  dell'articolo  2,
commi 222 e seguenti,  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  e
dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, fermo restando l'obbligo  di  chiedere  la  verifica  dei  saldi
strutturali di finanza pubblica di cui al medesimo  articolo  12  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. 
  76. Al fine di razionalizzare l'assetto logistico e  di  conseguire
un risparmio di spesa nella gestione degli  immobili  destinati  alle
proprie sedi istituzionali site nel territorio di Roma  Capitale,  il
Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  previa  ricerca  di
mercato  e  ferma  restando   l'applicazione   di   quanto   previsto
dall'articolo 3, commi 6 e 10, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
nonche' dall'articolo  2,  commi  222  e  seguenti,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191,  e'  autorizzato  a  stipulare  con  organismi
pubblici o privati contratti di locazione di immobili, nel limite  di
7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da destinare  a
sedi istituzionali centrali. A conclusione delle predette  operazioni
di  riallocazione  logistica  degli  uffici,   il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti e' tenuto a rilasciare all'Agenzia del
demanio gli immobili di cui e' usuario nello stato di fatto in cui si
trovano. 
  77. Al fine di sostenere  la  ripresa  della  filiera  del  turismo
nazionale  e  potenziare  il  rilancio   a   livello   internazionale
dell'attrattivita' turistica italiana, all'articolo 38-quater,  comma
1, primo periodo, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, le parole: « lire 300 mila  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « euro 70 ». Le disposizioni di cui al presente comma
si applicano alle  cessioni  poste  in  essere  a  decorrere  dal  1°
febbraio 2024. 
  78. Gli esercenti attivita' d'impresa che non adottano  i  principi
contabili  internazionali  nella  redazione  del   bilancio   possono
procedere,  relativamente  al  periodo  d'imposta  in  corso  al   30
settembre 2023, all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni  di
cui all'articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  79. L'adeguamento  di  cui  al  comma  78  puo'  essere  effettuato
mediante l'eliminazione  delle  esistenze  iniziali  di  quantita'  o
valori superiori a quelli  effettivi  nonche'  mediante  l'iscrizione
delle esistenze iniziali in precedenza omesse. 
  80. In caso di eliminazione di valori,  l'adeguamento  comporta  il
pagamento: 
    a)  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  determinata  applicando
l'aliquota  media  riferibile  all'anno  2023  all'ammontare  che  si
ottiene moltiplicando il valore  eliminato  per  il  coefficiente  di
maggiorazione stabilito,  per  le  diverse  attivita',  con  apposito
decreto dirigenziale. L'aliquota media, tenendo conto  dell'esistenza
di operazioni non  soggette  ad  imposta  ovvero  soggette  a  regimi
speciali, e' quella risultante dal rapporto  tra  l'imposta  relativa
alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni  di  beni
ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato; 
    b) di  un'imposta  sostitutiva  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone  fisiche,  dell'imposta  sul   reddito   delle   societa'   e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, in misura pari  al
18 per cento, da applicare alla differenza tra l'ammontare  calcolato
con le modalita' indicate alla lettera a) e il valore eliminato. 
  81. In caso di iscrizione  di  valori,  l'adeguamento  comporta  il
pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta  sul  reddito  delle
persone  fisiche,  dell'imposta  sul   reddito   delle   societa'   e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, in misura pari  al
18 per cento, da applicare al valore iscritto. 
  82. L'adeguamento deve essere  richiesto  nella  dichiarazione  dei
redditi relativa al periodo d'imposta di cui al comma 78. Le  imposte
dovute sono versate in due rate di pari importo, di cui la prima  con
scadenza entro il termine previsto per il versamento  a  saldo  delle
imposte sui redditi relative al periodo d'imposta di cui al comma  78
e la seconda entro il termine di versamento  della  seconda  o  unica
rata dell'acconto delle  imposte  sui  redditi  relativa  al  periodo
d'imposta successivo.  Al  mancato  pagamento  nei  termini  consegue
l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei
relativi interessi nonche' delle sanzioni conseguenti all'adeguamento
effettuato. 
  83. L'adeguamento di cui al comma 78 non rileva a fini sanzionatori
di alcun genere. I valori risultanti dalle  variazioni  indicate  nei
commi 80 e 81 sono riconosciuti  ai  fini  civilistici  e  fiscali  a
decorrere dal periodo d'imposta indicato al comma 78  e,  nel  limite
del valore iscritto o eliminato, non  possono  essere  utilizzati  ai
fini dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta  precedenti
a quello indicato al comma  78.  L'adeguamento  non  ha  effetto  sui
processi verbali di constatazione  consegnati  e  sugli  accertamenti
notificati fino alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  84. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e  della  riscossione
delle imposte  dovute,  nonche'  del  contenzioso,  si  applicano  le
disposizioni in materia di imposte sui redditi. L'imposta sostitutiva
non e' deducibile ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e  relative
addizionali   nonche'   dell'imposta   regionale   sulle    attivita'
produttive. 
  85. Le eventuali maggiori  entrate  derivanti  dall'attuazione  dei
commi da 78 a 84 affluiscono ad apposito  capitolo  dell'entrata  del
bilancio  dello  Stato,  per   essere   destinate,   anche   mediante
riassegnazione, sulla base del monitoraggio  periodico  dei  relativi
versamenti, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui
all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 
  86.  L'Agenzia  delle  entrate,   con   riferimento   alle   unita'
immobiliari oggetto degli interventi  di  cui  all'articolo  119  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, verifica, sulla base di specifiche
liste selettive elaborate con l'utilizzo delle moderne tecnologie  di
interoperabilita'  e  analisi  delle  banche  dati,  se   sia   stata
presentata, ove prevista, la dichiarazione  di  cui  all'articolo  1,
commi 1 e 2, del regolamento di cui al  decreto  del  Ministro  delle
finanze 19 aprile 1994, n. 701, anche ai fini degli eventuali effetti
sulla  rendita  dell'immobile  presente  in  atti  nel  catasto   dei
fabbricati. 
  87. Nei casi oggetto di verifica di cui al comma 86 per i quali non
risulti presentata la dichiarazione,  l'Agenzia  delle  entrate  puo'
inviare al contribuente apposita comunicazione ai sensi dell'articolo
1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  88. All'articolo 25  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le
parole: « del 8 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « dell'11
per cento ». La disposizione di cui al presente comma  si  applica  a
decorrere dal 1° marzo 2024. 
  89. All'articolo 25-bis, quinto comma, del decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: « dagli agenti
di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di
assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con
le imprese di assicurazione e con gli agenti generali  delle  imprese
di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni
direttamente alle imprese di assicurazione  in  regime  di  reciproca
esclusiva; » sono soppresse. 
  90. Le disposizioni di cui al comma 89 si applicano a decorrere dal
1° aprile 2024. 
  91. All'articolo 19 del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 15, primo periodo, le parole: « 0,76 per cento » sono
sostituite dalle seguenti: « 1,06 per cento »; 
    b) dopo il comma 20 e' inserito il seguente: 
      « 20-bis. L'imposta di cui  al  comma  18  e'  stabilita  nella
misura del 4 per mille annuo, a decorrere dall'anno 2024, del  valore
dei prodotti finanziari detenuti  in  Stati  o  territori  aventi  un
regime fiscale privilegiato  individuati  dal  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  4  maggio  1999,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999 ». 
  92. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 9, comma 5, dopo  le  parole:  «  Ai  fini  delle
imposte sui redditi » sono inserite le seguenti: « , laddove  non  e'
previsto diversamente, »; 
    b) all'articolo 67, comma 1, lettera h),  dopo  le  parole:  «  i
redditi derivanti dalla concessione in usufrutto » sono  inserite  le
seguenti: «  ,  dalla  costituzione  degli  altri  diritti  reali  di
godimento »; 
    c) all'articolo 68, comma 7, lettera d),  le  parole:  «  25  per
cento del » sono soppresse. 
  93. All'articolo 1  del  decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.  286,
dopo il comma 9-bis e' inserito il seguente: 
    « 9-ter. Ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura
di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi,  introdotti
nel territorio dello Stato  come  provenienti  dal  territorio  degli
Stati di  cui  all'articolo  71  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano le  disposizioni  di
cui ai commi 9 e 9-bis. Con provvedimento del Direttore  dell'Agenzia
delle entrate sono stabiliti le modalita' e i termini  di  attuazione
delle disposizioni del presente comma ». 
  94. All'articolo 37  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  49-bis,  dopo  le  parole:  «  quadro   RU   della
dichiarazione dei redditi » sono inserite le seguenti: « nonche'  dei
crediti maturati a  titolo  di  contributi  e  premi  nei  confronti,
rispettivamente, dell'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni  sul
lavoro »; 
    b) dopo il comma 49-quater e' inserito il seguente: 
      « 49-quinquies. In deroga all'articolo 8, comma 1, della  legge
27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano  iscrizioni  a
ruolo per  imposte  erariali  e  relativi  accessori  o  accertamenti
esecutivi  affidati  agli  agenti  della  riscossione   per   importi
complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i  termini  di
pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o  non  siano
in essere provvedimenti di sospensione, e'  esclusa  la  facolta'  di
avvalersi della compensazione di  cui  all'articolo  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La previsione di  cui  al  periodo
precedente cessa di applicarsi a  seguito  della  completa  rimozione
delle violazioni contestate. Si applicano le disposizioni  dei  commi
49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica  delle  condizioni  di
cui al presente comma ». 
  95. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
      « a) esclusivamente  mediante  i  servizi  telematici  messi  a
disposizione dall'Agenzia  delle  entrate,  nel  caso  in  cui  siano
effettuate delle compensazioni »; 
    b) la lettera b) e' abrogata. 
  96. Le disposizioni di  cui  ai  commi  94  e  95  si  applicano  a
decorrere dal 1° luglio 2024. 
  97. All'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
      « 1-bis. La compensazione  dei  crediti  di  qualsiasi  importo
maturati a titolo di contributi nei confronti dell'INPS  puo'  essere
effettuata: a) dai datori  di  lavoro  non  agricoli  a  partire  dal
quindicesimo giorno successivo  a  quello  di  scadenza  del  termine
mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi  e
delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il
credito  emerge  o  dal  quindicesimo  giorno  successivo  alla   sua
presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica  delle  note
di rettifica  passive;  b)  dai  datori  di  lavoro  che  versano  la
contribuzione  agricola  unificata  per  la  manodopera  agricola   a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  del  versamento  relativo  alla
dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge; c) dai
lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali  degli  artigiani
ed  esercenti  attivita'  commerciali  e  dai  liberi  professionisti
iscritti alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo  2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a decorrere  dal  decimo
giorno successivo a quello di presentazione della  dichiarazione  dei
redditi da cui il credito emerge. Resta  impregiudicata  la  verifica
sulla correttezza sostanziale del credito  compensato.  Sono  escluse
dalle  compensazioni  le   aziende   committenti   per   i   compensi
assoggettati a contribuzione alla suddetta Gestione  separata  presso
l'INPS. 
      1-ter. La compensazione dei crediti di  qualsiasi  importo  per
premi e accessori  maturati  nei  confronti  dell'INAIL  puo'  essere
effettuata a condizione che il credito certo,  liquido  ed  esigibile
sia registrato negli archivi del predetto Istituto »; 
    b) al comma 2-quater, le parole: « comma 15-bis » sono sostituite
dalle seguenti: « commi 15-bis e 15-bis.1 ». 
  98. Con provvedimenti adottati d'intesa dal direttore  dell'Agenzia
delle entrate, dal  direttore  generale  dell'INPS  e  dal  direttore
generale  dell'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
infortuni  sul   lavoro   (INAIL)   sono   definite   la   decorrenza
dell'efficacia, anche progressiva, delle  disposizioni  di  cui  alla
lettera a) del comma 94 e alla lettera a) del comma 97 e le  relative
modalita' di attuazione. 
  99. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 15-bis.2 e' inserito il seguente: 
    « 15-bis.3. I medesimi  effetti  di  cui  al  comma  15-bis.2  si
producono anche in conseguenza della notifica da  parte  dell'ufficio
di un provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la
cessazione della partita IVA, in relazione al periodo  di  attivita',
ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1, nei confronti dei  contribuenti
che nei dodici  mesi  precedenti  abbiano  comunicato  la  cessazione
dell'attivita' ai sensi del comma 3.  Si  applica  in  ogni  caso  la
sanzione  di  cui  all'articolo  11,  comma  7-quater,  del   decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ». 
  100. Nella sezione III del capo II del titolo II  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.   602,   dopo
l'articolo 75-bis e' aggiunto il seguente: 
    « Art. 75-ter. -  (Cooperazione  applicativa  e  informatica  per
l'accesso  alle  informazioni   necessarie   per   il   potenziamento
dell'azione di recupero coattivo) - 1. In coerenza con le  previsioni
dell'articolo 18 della legge 9  agosto  2023,  n.  111,  al  fine  di
assicurare  la  massima  efficienza  dell'attivita'  di  riscossione,
semplificando e velocizzando la medesima attivita', nonche' impedendo
il pericolo di condotte elusive da parte del debitore, l'agente della
riscossione puo' avvalersi, prima di  avviare  l'azione  di  recupero
coattivo, di modalita'  telematiche  di  cooperazione  applicativa  e
degli  strumenti  informatici,  per  l'acquisizione   di   tutte   le
informazioni necessarie al predetto fine, da chiunque detenute. 
    2.  Le  soluzioni  tecniche  di  cooperazione  applicativa  e  di
utilizzo degli strumenti informatici per l'accesso alle  informazioni
di cui al comma 1 sono definite con uno o piu' decreti del  Ministero
dell'economia e delle finanze, nel rispetto dello statuto dei diritti
del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000,  n.  212,  sentito
anche il Garante per  la  protezione  dei  dati  personali,  ai  fini
dell'adozione di idonee misure di garanzia a  tutela  dei  diritti  e
delle  liberta'  degli  interessati,  attraverso  la  previsione   di
apposite misure di sicurezza, anche di  carattere  organizzativo,  in
conformita' con le disposizioni del  regolamento  (UE)  2016/679  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del  codice
in materia di protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ».