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DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2023, n. 209

Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale. (23G00222)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/2023 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/08/2024)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 29-12-2023
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 9 agosto  2023,  n.  111,  con  la  quale  e'  stata
conferita delega al Governo per la revisione del sistema  tributario,
e, in particolare, l'articolo 3, recante i principi generali relativi
al diritto tributario dell'Unione europea e internazionale; 
  Viste, in particolare, le lettere c), d) e f) del  citato  articolo
3, relative, rispettivamente, alla revisione della residenza  fiscale
delle persone fisiche, delle societa'  e  degli  enti  diversi  dalle
societa' come criterio di collegamento personale all'imposizione  per
renderla coerente con le prassi internazionali,  con  le  convenzioni
per evitare le  doppie  imposizioni,  nonche'  alla  introduzione  di
misure volte a conformare il sistema di imposizione  sul  reddito  ad
una  maggiore  competitivita'  sul  piano   internazionale   e   alla
semplificazione e razionalizzazione del regime delle societa'  estere
controllate; 
  Vista  la  lettera  e)  del  citato  articolo  3,  concernente   il
recepimento della direttiva (UE)  2022/2523  del  Consiglio,  del  15
dicembre  2022,  seguendo  l'approccio  comune  condiviso  a  livello
internazionale in base alla guida tecnica dell'OCSE  sull'imposizione
minima globale, con l'introduzione, tra l'altro, di: 
    1) un'imposta minima nazionale dovuta in  relazione  a  tutte  le
imprese,  localizzate   in   Italia,   appartenenti   a   un   gruppo
multinazionale o nazionale e soggette a una bassa imposizione; 
    2) un regime sanzionatorio, conforme a quello vigente in  materia
di  imposte  sui  redditi,  per  la  violazione   degli   adempimenti
riguardanti  l'imposizione  minima  dei   gruppi   multinazionali   e
nazionali di imprese e un regime sanzionatorio effettivo e dissuasivo
per la violazione dei relativi adempimenti informativi; 
  Visto, altresi', l'articolo 9,  comma  1,  e,  in  particolare,  le
lettere g), h) e i) della citata legge n.  111  del  2023  aventi  la
finalita' di creare un nuovo quadro giuridico di riferimento per  una
politica di incentivi fiscali compatibile con la  disciplina  europea
e, in particolare, con  le  norme  in  materia  di  aiuti  di  Stato,
nell'ottica di assicurare alle imprese  la  certezza  del  regime  di
favore accordato, nonche' di semplificare il sistema di  agevolazioni
fiscali per il  Mezzogiorno  allo  scopo  di  favorirne  lo  sviluppo
economico; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 16 ottobre 2023; 
  Acquisita  l'intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata   di   cui
all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
espressa nella seduta del 9 novembre 2023; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili di carattere  finanziario  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 19 dicembre 2023; 
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                   Residenza delle persone fisiche 
 
  1. L'articolo 2, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  del  22  dicembre
1986, n. 917, e' sostituito dal seguente: «2. Ai fini  delle  imposte
sui redditi si considerano residenti le persone che  per  la  maggior
parte del  periodo  d'imposta,  considerando  anche  le  frazioni  di
giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il  domicilio
nel  territorio  dello  Stato  ovvero  sono  ivi  presenti.  Ai  fini
dell'applicazione  della  presente  disposizione,  per  domicilio  si
intende il  luogo  in  cui  si  sviluppano,  in  via  principale,  le
relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria,
si presumono altresi' residenti le persone iscritte  per  la  maggior
parte  del  periodo  di  imposta  nelle  anagrafi  della  popolazione
residente.». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE) 
          Note alle premesse 
              - Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione: 
                «Art. 76. - L'esercizio  della  funzione  legislativa
          non  puo'  essere  delegato   al   Governo   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.» 
              -   L'art.  87  della  Costituzione   conferisce,   tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              -  Il testo dell'articolo 3 della legge 9 agosto  2023,
          n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale»,
          e' il seguente: 
                «Art.  3  (Principi  generali  relativi  al   diritto
          tributario  dell'Unione  europea  e  internazionale).  - 1.
          Nell'esercizio  della  delega  di  cui  all'articolo  1  il
          Governo osserva, oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi
          generali di cui all'articolo 2, anche i seguenti  ulteriori
          principi e criteri direttivi generali: 
                  a) garantire l'adeguamento del  diritto  tributario
          nazionale ai  principi  dell'ordinamento  tributario  e  ai
          livelli    di    protezione    dei    diritti     stabiliti
          dall'ordinamento dell'Unione europea, tenendo  anche  conto
          dell'evoluzione  della  giurisprudenza   della   Corte   di
          giustizia dell'Unione europea in materia tributaria; 
                  b) assicurare la coerenza dell'ordinamento  interno
          con   le   raccomandazioni   dell'Organizzazione   per   la
          cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nell'ambito del
          progetto  BEPS  (Base  erosion  and  profit  shifting)  nel
          rispetto dei principi giuridici dell'ordinamento  nazionale
          e di quello dell'Unione europea; 
                  c) provvedere alla revisione della disciplina della
          residenza fiscale delle persone fisiche, delle  societa'  e
          degli  enti  diversi  dalle  societa'  come   criterio   di
          collegamento personale all'imposizione, al fine di renderla
          coerente con la migliore prassi  internazionale  e  con  le
          convenzioni sottoscritte dall'Italia per evitare le  doppie
          imposizioni, nonche' coordinarla con  la  disciplina  della
          stabile organizzazione e dei regimi speciali vigenti per  i
          soggetti che trasferiscono la  residenza  in  Italia  anche
          valutando la possibilita' di adeguarla all'esecuzione della
          prestazione lavorativa in modalita' agile; 
                  d) introdurre misure volte a conformare il  sistema
          di imposizione sul reddito a  una  maggiore  competitivita'
          sul piano internazionale, nel rispetto dei criteri previsti
          dalla normativa dell'Unione europea e dalle raccomandazioni
          predisposte  dall'OCSE.  Nel  rispetto   della   disciplina
          europea  sugli  aiuti  di  Stato  e  dei   principi   sulla
          concorrenza  fiscale  non  dannosa,  tali  misure   possono
          comprendere la concessione di incentivi all'investimento  o
          al trasferimento di capitali in Italia per la promozione di
          attivita' economiche nel territorio nazionale. In relazione
          ai  suddetti  incentivi  sono  previste  misure  idonee   a
          prevenire ogni forma di abuso; 
                  e)  recepire  la  direttiva  (UE)   2022/2523   del
          Consiglio,  del  14  dicembre   2022,   seguendo   altresi'
          l'approccio comune condiviso a  livello  internazionale  in
          base alla guida tecnica dell'OCSE  sull'imposizione  minima
          globale, con l'introduzione, tra l'altro, di: 
                    1)  un'imposta   minima   nazionale   dovuta   in
          relazione  a  tutte  le  imprese,  localizzate  in  Italia,
          appartenenti a  un  gruppo  multinazionale  o  nazionale  e
          soggette a una bassa imposizione; 
                    2) un regime  sanzionatorio,  conforme  a  quello
          vigente  in  materia  di  imposte  sui  redditi,   per   la
          violazione  degli  adempimenti  riguardanti   l'imposizione
          minima dei gruppi multinazionali e nazionali di  imprese  e
          un regime  sanzionatorio  effettivo  e  dissuasivo  per  la
          violazione dei relativi adempimenti informativi; 
                  f) semplificare e razionalizzare  il  regime  delle
          societa' estere controllate (controlled foreign companies),
          rivedendo  i  criteri  di  determinazione   dell'imponibile
          assoggettato  a  tassazione  in  Italia  e  coordinando  la
          conseguente disciplina con quella attuativa  della  lettera
          e).» 
              -  La direttiva 2022/2523 del Consiglio del 15 dicembre
          2022 intesa a garantire un livello di  imposizione  fiscale
          minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese  e  i
          gruppi  nazionali  su  larga  scala  nell'Unione  e'  stata
          pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  22
          dicembre 2022, n. L 328. 
              - Il testo dell'articolo 9, comma 1, lettere g),  h)  e
          i), della citata legge n. 111 del 2023, e' il seguente: 
                «Art. 9 (Ulteriori principi e criteri  direttivi).  -
          1. Nell'esercizio della delega di  cui  all'articolo  1  il
          Governo osserva altresi'  i  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi specifici: 
                  Omissis. 
                  g) rivedere e razionalizzare, anche in  adeguamento
          ai principi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), gli
          incentivi  fiscali  alle  imprese   e   i   meccanismi   di
          determinazione e fruizione degli stessi,  tenendo  altresi'
          conto della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del  14
          dicembre 2022; 
                  h) rivedere la fiscalita' di vantaggio, in coerenza
          con la disciplina europea in materia  di  aiuti  di  Stato,
          privilegiando le fattispecie che rientrano nell'ambito  del
          regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione,  del  17
          giugno  2014,  che  dichiara  alcune  categorie  di   aiuti
          compatibili con il mercato interno  in  applicazione  degli
          articoli  107  e  108  del   Trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione   europea,   al   fine   di    consentire    il
          riconoscimento di agevolazioni fiscali alle  imprese  senza
          la  previa  autorizzazione  da  parte   della   Commissione
          europea; 
                  i) favorire lo sviluppo economico del Mezzogiorno e
          la  riduzione  del  divario  territoriale,   valutando   la
          semplificazione del sistema  di  agevolazioni  fiscali  nei
          riguardi  delle  imprese  finalizzato  al  sostegno   degli
          investimenti,  con  particolare   riferimento   alle   zone
          economiche speciali; 
                  Omissis.» 
              - Il testo dell'articolo 8 del decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, recante  «Definizione  ed  ampliamento
          delle  attribuzioni  della  Conferenza  permanente  per   i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e Bolzano ed  unificazione,  per  le  materie  ed  i
          compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
          dei comuni, con la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali», e' il seguente: 
                «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.» 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il  testo  dell'articolo  2  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come  modificato
          dal presente decreto, e' il seguente: 
                «Art. 2 (Soggetti passivi).  ̶  1.  Soggetti  passivi
          dell'imposta sono  le  persone  fisiche,  residenti  e  non
          residenti nel territorio dello Stato. 
                2. Ai fini delle imposte sui redditi  si  considerano
          residenti le persone che per la maggior parte  del  periodo
          d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno,  hanno
          la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio  nel
          territorio dello Stato, ovvero sono ivi presenti.  Ai  fini
          dell'applicazione   della   presente   disposizione,    per
          domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in  via
          principale,  le  relazioni  personali  e  familiari   della
          persona.  Salvo  prova  contraria,  si  presumono  altresi'
          residenti le persone iscritte  per  la  maggior  parte  del
          periodo  di  imposta  nelle  anagrafi   della   popolazione
          residente. 
                2-bis. Si considerano altresi' residenti, salvo prova
          contraria, i cittadini italiani cancellati  dalle  anagrafi
          della  popolazione  residente  e  trasferiti  in  Stati   o
          territori diversi da quelli  individuati  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella
          Gazzetta Ufficiale.»