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DECRETO-LEGGE 9 dicembre 2023, n. 181

Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. (23G00195)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/12/2023
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 febbraio 2024, n. 11 (in G.U. 07/02/2024, n. 31).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/2024)
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vigente al 08/10/2024
Testo in vigore dal: 8-2-2024
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  e,  in
particolare, l'articolo 108, paragrafo 3; 
  Visto il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31  luglio
2014, concernente misure restrittive in considerazione  delle  azioni
della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina; 
  Visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  sulla  governance   dell'Unione
dell'energia e dell'azione per il clima che  modifica  i  regolamenti
(CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE,  2009/31/CE,  2009/73/CE,
2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE)  2015/652  e
che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio; 
  Vista la comunicazione  della  Commissione  europea  2022/C  80/01,
recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del  clima,
dell'ambiente e dell'energia 2022»; 
  Visto  il  regio-decreto  11  dicembre  1933,  n.   1775,   recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
e sugli impianti elettrici»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  9,  recante   «Norme   per
l'attuazione  del   nuovo   Piano   energetico   nazionale:   aspetti
istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e
geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali»; 
  Vista la legge 28 gennaio 1994,  n.  84,  recante  «Riordino  della
legislazione in materia portuale»; 
  Visto il decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  recante
«Definizione  ed  ampliamento  delle  attribuzioni  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per  le  materie  ed  i
compiti di interesse comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  recante
«Attuazione della direttiva 96/92/CE  recante  norme  comuni  per  il
mercato interno dell'energia elettrica»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  recante  «Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'»; 
  Visto il decreto-legge 7  febbraio  2002,  n.  7,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 aprile  2002,  n.  55,  recante  «Misure
urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale»; 
  Vista la legge 5 giugno 2003, n.  131,  recante  «Disposizioni  per
l'adeguamento   dell'ordinamento   della   Repubblica   alla    legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»; 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2003,  n.  387,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2001/77/CE  relativa  alla  promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili  nel
mercato interno dell'elettricita'»; 
  Visto il decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137»; 
  Vista la legge 23  agosto  2004,  n.  239,  recante  «Riordino  del
settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto  delle
disposizioni vigenti in materia di energia»; 
  Visto il decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  maggio   2005,   n.   80,   recante
«Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale»; 
  Visto il decreto-legge 18  giugno  2007,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007,  n.  125,  recante  «Misure
urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie  in  materia  di
liberalizzazione dei mercati dell'energia»; 
  Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,  n.  2,  recante  «Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e
per  ridisegnare  in  funzione  anti-crisi   il   quadro   strategico
nazionale»; 
  Visto il decreto legislativo  11  febbraio  2010,  n.  22,  recante
«Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle
risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della  legge
23 luglio 2009, n. 99»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,   recante
«Attuazione della  direttiva  2009/28/CE  sulla  promozione  dell'uso
dell'energia da fonti  rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2011,  n.  162,  recante
«Attuazione della  direttiva  2009/31/CE  in  materia  di  stoccaggio
geologico del biossido di carbonio, nonche' modifica delle  direttive
85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE
e del Regolamento (CE) n. 1013/2006»; 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante «Testo
unico in materia di societa' a partecipazione pubblica»; 
  Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il
mercato e la concorrenza»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  giugno  2020,  n.  47,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE
per sostenere una riduzione delle emissioni piu'  efficace  sotto  il
profilo dei  costi  e  promuovere  investimenti  a  favore  di  basse
emissioni di carbonio, nonche' adeguamento della normativa  nazionale
alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)  2017/2392  relativo  alle
attivita' di trasporto aereo e  alla  decisione  (UE)  2015/1814  del
Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  6  ottobre  2015  relativa
all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del
mercato»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» e, in particolare, l'articolo 2, che  ha  ridenominato  il
«Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in
«Ministero della transizione ecologica»; 
  Visto il decreto-legge 6 novembre 2021,  n.  152,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre  2021,  n.  233,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  per  la  prevenzione  delle   infiltrazioni
mafiose»; 
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  199,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  sulla  promozione  dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili»; 
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  210,  recante
«Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il  mercato
interno  dell'energia  elettrica  e   che   modifica   la   direttiva
2012/27/UE, nonche'  recante  disposizioni  per  l'adeguamento  della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul
mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE  941/2019
sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che
abroga la direttiva 2005/89/CE»; 
  Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022,  n.  14,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  5   aprile   2022,   n.   28,   recante
«Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina»; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dei costi dell'energia  elettrica  e  del
gas naturale, per lo sviluppo delle  energie  rinnovabili  e  per  il
rilancio delle politiche industriali»; 
  Visto il decreto-legge 17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91,  recante  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina»; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», e, in particolare, l'articolo 4, che ha  ridenominato  il
«Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica»; 
  Visto il decreto-legge 29  maggio  2023,  n.  57,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023,  n.  95,  recante  «Misure
urgenti per il settore energetico»; 
  Visto il decreto-legge 1°  giugno  2023,  n.  61,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  31  luglio  2023,   n.   100,   recante
«Interventi urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  provocata  dagli
eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023  nonche'
disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori  colpiti  dai
medesimi eventi»; 
  Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 25 agosto
2022, n. 164, concernente il «Regolamento recante criteri,  modalita'
e requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati  alla
vendita di energia elettrica ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  81,
della legge 4 agosto 2017, n. 124»; 
  Visto il decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  2  marzo
2018, recante  «Promozione  dell'uso  del  biometano  e  degli  altri
biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  della  transizione  ecologica  21
dicembre  2021,  recante  «Rideterminazione   dei   corrispettivi   a
copertura degli oneri generali del sistema  del  gas  applicati  alle
imprese a forte consumo  di  gas  naturale»,  di  cui  al  comunicato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  della  transizione  ecologica  28
dicembre 2021, recante «Approvazione del  Piano  per  la  transizione
energetica sostenibile delle  aree  idonee»,  di  cui  al  comunicato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2022; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  della  transizione  ecologica  15
settembre 2022, recante «Attuazione degli articoli 11, comma 1 e  14,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
al fine di sostenere la produzione di biometano  immesso  nella  rete
del gas naturale, in  coerenza  con  la  Missione  2,  Componente  2,
Investimento 1.4, del PNRR», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
251 del 26 ottobre 2022; 
  Ritenuta la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  introdurre
misure  per  ridurre  la  dipendenza  energetica  e   promuovere   la
decarbonizzazione; 
  Ritenuta la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  introdurre
misure strutturali e di semplificazione in materia energetica per  la
sicurezza e per lo sviluppo dell'energia rinnovabile; 
  Ritenuta la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  introdurre
disposizioni in materia di ricostruzione nei territori colpiti  dagli
eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal  1°  maggio
2023; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri,  adottate  nelle
riunioni del 27 novembre e del 5 dicembre 2023; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto  con
i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle imprese e  del
made in Italy, dell'economia  e  delle  finanze,  per  la  protezione
civile e le politiche del mare, per gli affari europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR e dell'agricoltura, della  sovranita'
alimentare e delle foreste; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Misure per promuovere l'autoproduzione  di  energia  rinnovabile  nei
settori  energivori  ((soggetti  al  rischio  di   delocalizzazione))
attraverso la cessione dell'energia  rinnovabile  a  prezzi  equi  ai
                      clienti finali energivori 
 
  1. Tenuto  conto  dell'esigenza  di  promuovere  e  accelerare  gli
investimenti ((per  l'autoproduzione))  di  energia  rinnovabile  nei
settori a forte consumo di energia elettrica, in conformita' al Piano
nazionale integrato per l'energia e il  clima  (PNIEC),  fino  al  31
dicembre  2030,  nel  caso  di  piu'  istanze  concorrenti   per   la
concessione della medesima  superficie  ai  sensi  dell'articolo  12,
comma 2, del decreto legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,  gli  enti
concedenti,   ai   fini   dell'individuazione   del   concessionario,
attribuiscono una preferenza ai progetti di impianti  fotovoltaici  o
eolici volti a  soddisfare  il  fabbisogno  energetico  dei  soggetti
iscritti  nell'elenco  delle  imprese  a  forte  consumo  di  energia
elettrica istituito presso  la  Cassa  per  i  servizi  energetici  e
ambientali (CSEA). 
  2. Al medesimo fine di cui al comma 1, entro sessanta giorni  dalla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  il   Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica  definisce  un  meccanismo
per  lo  sviluppo  di  nuova  capacita'  di  generazione  di  energia
elettrica da  fonti  rinnovabili  da  parte  delle  imprese  iscritte
nell'elenco di cui al comma 1, nel rispetto dei seguenti criteri: 
    a) la nuova capacita' di generazione e' realizzata dalle  imprese
iscritte  nell'elenco  di  cui   al   comma   1,   anche   attraverso
aggregazione, o  da  soggetti  terzi  con  cui  le  imprese  medesime
sottoscrivono    ((,    anche    indirettamente,))    contratti    di
approvvigionamento a  termine  per  l'energia  rinnovabile,  per  una
potenza complessiva pari ad almeno il doppio  di  quella  oggetto  di
restituzione ai sensi della lettera i), numero 1). Nel caso in cui la
nuova capacita' di cui al primo periodo sia  realizzata  da  soggetti
terzi, l'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1 assicura  che
i medesimi si impegnino a restituire l'energia rinnovabile al Gestore
dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE) ai sensi della lettera i); 
    b) la nuova capacita' di generazione e' realizzata mediante: 
      1) nuovi  impianti  fotovoltaici,  eolici  e  idroelettrici  di
potenza minima ((pari a 200 kW ciascuno)); 
      2) impianti fotovoltaici, eolici  e  idroelettrici  oggetto  di
potenziamento ovvero di rifacimento che consentano un  incremento  di
potenza ((pari almeno a 200 kW)); 
    c) l'entrata in esercizio degli impianti di cui alla lettera  b),
numero 1), o l'entrata in operativita' degli interventi di  cui  alla
medesima lettera b), numero 2), avviene  entro  quaranta  mesi  dalla
data di stipula del contratto di cui alla lettera d), salvo cause  di
forza maggiore o casi di ritardo nella conclusione  dei  procedimenti
amministrativi finalizzati alla realizzazione di nuova  capacita'  di
generazione, sempreche' il ritardo non sia imputabile  o  ascrivibile
all'impresa; 
    d) nelle more dell'entrata in esercizio  di  nuova  capacita'  di
generazione degli  impianti  di  cui  alla  lettera  b),  le  imprese
iscritte nell'elenco di cui al comma 1 hanno facolta'  di  richiedere
al GSE l'anticipazione, per un periodo  di  trentasei  mesi,  di  una
quota parte delle quantita' di energia elettrica rinnovabile e  delle
relative garanzie di origine, mediante la stipula  di  contratti  per
differenza a due vie. Il prezzo di cessione  dell'energia  anticipata
ai sensi della presente lettera e' definito  dal  GSE  almeno  trenta
giorni prima del termine per  la  presentazione  delle  richieste  di
anticipazione stessa, tenuto conto  del  costo  efficiente  medio  di
produzione di energia rinnovabile da impianti di dimensione di  scala
efficiente che utilizzano tecnologie mature competitive; 
    e) la quantita' di energia elettrica rinnovabile resa disponibile
dal GSE, a fronte delle richieste di  anticipazione  ai  sensi  della
lettera d), e' pari all'energia nella disponibilita' del GSE medesimo
derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di  tariffe
onnicomprensive, di meccanismi del ritiro  dedicato  dell'energia  di
cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, o dello scambio sul posto di  cui  all'articolo  6  del
medesimo decreto legislativo n. 387 del 2003; 
    f) il  GSE  rende  disponibile  l'energia  elettrica  oggetto  di
anticipazione sul mercato elettrico gestito dal ((Gestore dei mercati
energetici)) - GME S.p.A. (GME), nei limiti della produzione attesa; 
    g) per ((ciascuna)) impresa iscritta nell'elenco di cui al  comma
1, la quantita' di energia elettrica rinnovabile oggetto di richiesta
di anticipazione ai sensi della lettera d) non puo' essere superiore,
su  base  annua,  ai   consumi   medi   annui   rilevanti   ai   fini
dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1; 
    h) la quantita' di energia elettrica di cui alla  lettera  e)  e'
assegnata alle imprese iscritte nell'elenco di  cui  al  comma  1  in
relazione alla quantita' richiesta ai  sensi  della  lettera  d)  del
presente comma. Nel caso in cui l'ammontare  complessivo  di  energia
elettrica richiesto ecceda la quantita' nella disponibilita' del GSE,
lo stesso provvede  a  riproporzionare  le  quantita'  in  base  alle
richieste di anticipazione presentate; 
    i) la restituzione dell'energia  elettrica  rinnovabile  e  delle
relative garanzie di origine oggetto di anticipazione ai sensi  della
lettera d) avviene sulla base di contratti per  differenza  stipulati
tra l'impresa e il GSE, recanti almeno le seguenti condizioni: 
      1) la  potenza  oggetto  del  contratto  o,  nel  caso  di  una
molteplicita' di impianti, dei contratti e' tale per cui, sulla  base
delle stime sulla  produzione  attesa  annua  effettuate  dal  GSE  e
differenziate in ragione della tipologia e della localizzazione degli
impianti, l'energia elettrica rinnovabile complessivamente ceduta  al
termine del contratto sia pari in valore atteso a quella  oggetto  di
anticipazione. Nel caso in cui il contratto abbia a oggetto una quota
parte della potenza  degli  impianti,  l'energia  ceduta  al  GSE  e'
determinata  mediante  ripartizione  pro  quota  in  ciascun  periodo
rilevante sulla base della potenza contrattualizzata; 
      2) al fine di riconoscere adeguata remunerazione al servizio di
anticipazione svolto dal GSE, il prezzo di cessione e' pari al prezzo
dell'energia anticipata dal GSE, senza prevedere alcuna rivalutazione
per   l'inflazione.   E'   fatta   salva   la   previsione   relativa
all'applicazione   di   indicizzazioni   durante   il   periodo    di
restituzione, ove prevista negli schemi di contratto tipo  utilizzati
dal GSE per il supporto alla produzione di energia rinnovabile; 
      3) la durata del periodo di restituzione e' pari a venti anni a
decorrere dalla data di entrata in esercizio degli impianti; 
      4)  la  produzione  attesa  e'  resa  disponibile  sul  mercato
elettrico gestito dal GME; 
      5) fermo restando quanto previsto dai numeri 1), 2), 3)  e  4),
si applica la disciplina contrattuale prevista in materia di supporto
alla produzione di energia rinnovabile  da  impianti  che  utilizzano
tecnologie mature; 
    l) ai fini della stipula dei contratti di cui alla lettera d), le
imprese iscritte nell'elenco di cui  al  comma  1  presentano  idonea
garanzia a copertura dei rischi  per  il  mancato  adempimento  delle
obbligazioni assunte; 
    m) a copertura del premio della garanzia di cui alla  lettera  l)
puo' essere riconosciuto un  contributo  di  valore  complessivo  non
superiore a 100 milioni di euro e non superiore a 1 milione  di  euro
per ciascuna  impresa,  nel  rispetto  della  disciplina  dell'Unione
europea in materia di aiuti di Stato. Il contributo a  copertura  del
premio  della  garanzia  puo'  essere  riconosciuto   attraverso   la
variazione degli importi da regolare nell'ambito dei contratti di cui
alla lettera d); 
    n) per i contratti di approvvigionamento  a  termine  di  energia
rinnovabile stipulati tra le imprese iscritte nell'elenco di  cui  al
comma 1 e i soggetti terzi ai sensi della  lettera  a)  del  presente
comma, e' promossa l'utilizzazione della piattaforma gestita dal  GME
di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 8  novembre  2021,  n.
199. 
  3. L'Autorita' di regolazione  ((per  energia,  reti))  e  ambiente
(ARERA), con uno o piu' provvedimenti, stabilisce le modalita' per la
copertura degli oneri  derivanti  dall'anticipazione,  ai  sensi  del
comma 2, lettera  d),  dell'energia  nella  disponibilita'  del  GSE,
nonche' le modalita' di riconoscimento e di copertura degli eventuali
oneri derivanti dalla lettera m) del medesimo comma 2, a valere sulla
componente  degli  oneri  generali  afferenti  al  sistema  elettrico
destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia. 
  4. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, il GSE  ha  facolta'  di
accedere ai dati presenti nel  Sistema  informativo  integrato  (SII)
istituito  presso  la  societa'  Acquirente  Unico  S.p.A.  ai  sensi
dell'articolo  1-bis  del  decreto-legge  8  luglio  2010,  n.   105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129. 
  ((4-bis. Entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di  conversione  del  presente  decreto,  i  titolari  di
contratti per differenza stipulati con il GSE ai  sensi  del  decreto
del Ministro della transizione ecologica 16 settembre  2022,  recante
attuazione dell'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo  2022,  n.
17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.  34
(cosiddetto Electricity release), di  cui  al  comunicato  pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale  n.  244  del  18  ottobre  2022,  che  non
implicano lo scambio fisico di energia elettrica, possono  esercitare
la facolta' di recesso dai contratti stessi senza  l'applicazione  di
penali e senza la regolazione  delle  differenze  tra  il  prezzo  di
allocazione e il prezzo medio di cui alla lettera a) del comma 3  del
predetto articolo 16-bis  maturate  durante  il  periodo  di  vigenza
contrattuale. Le disposizioni di cui al primo  periodo  si  applicano
anche in caso di recesso gia' esercitato  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto)).