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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 24 ottobre 2023, n. 150

Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, nonchè l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l'istituzione dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonchè il procedimento per l'iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229. (23G00163)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/11/2023 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2024)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-11-2023
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visti gli articoli 141-octies, comma 1, lettera  a),  141-novies  e
141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,  recante
«Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della  legge  29  luglio
2003, n. 229»; 
  Visti gli articoli 16, 16-bis e 17 del decreto legislativo 4  marzo
2010, n. 28, recante  attuazione  dell'articolo  60  della  legge  18
giugno 2009,  n.  69,  in  materia  di  mediazione  finalizzata  alla
conciliazione delle controversie civili e commerciali; 
  Visto l'articolo 7 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149,
recante «Attuazione della legge 26 novembre  2021,  n.  206,  recante
delega al Governo per l'efficienza  del  processo  civile  e  per  la
revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa
delle  controversie  e  misure  urgenti  di   razionalizzazione   dei
procedimenti in materia di diritti delle  persone  e  delle  famiglie
nonche' in materia di esecuzione forzata»; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,
relativo alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
  Visto il decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre  2010,  n.
180, «Regolamento recante  la  determinazione  dei  criteri  e  delle
modalita' di iscrizione e tenuta  del  registro  degli  organismi  di
mediazione e dell'elenco dei formatori  per  la  mediazione,  nonche'
l'approvazione delle indennita' spettanti agli  organismi,  ai  sensi
dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28»; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che  si  e'
espresso con parere n. 305, in data 6 luglio 2023; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza del 29 agosto 2023  e
nell'adunanza del 10 ottobre 2023; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri
in data 19 ottobre 2023; 
  Di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «Ministero»: il Ministero della giustizia; 
    b) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 4 marzo 2010, n.
28; 
    c) «Codice del consumo»: il decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206 «Codice del consumo a norma dell'articolo  7  della  legge  29
luglio 2003, n. 229»; 
    d) «mediazione»: l'attivita', comunque denominata, svolta  da  un
terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o piu' soggetti nella
ricerca  di  un  accordo  amichevole  per  la  composizione  di   una
controversia, anche con  la  formulazione  di  una  proposta  per  la
risoluzione della stessa; 
    e)  «mediatore»:  la  persona   o   le   persone   fisiche   che,
individualmente o collegialmente, svolgono  la  mediazione  rimanendo
prive, in ogni caso,  del  potere  di  rendere  giudizi  o  decisioni
vincolanti per i destinatari del servizio medesimo; 
    f) «conciliazione»: la composizione di una controversia a seguito
dello svolgimento della mediazione; 
    g)  «organismo»:  l'ente  pubblico  o  privato  presso  cui  puo'
svolgersi  il  procedimento  di  mediazione  ai  sensi  del   decreto
legislativo e in conformita' al presente decreto; 
    h) «organismo ADR»:  l'organismo  che  gestisce  le  controversie
nazionali   e   transfrontaliere   che   rientrano   nell'ambito   di
applicazione del Titolo II-bis del decreto  legislativo  6  settembre
2005, n. 206, Codice del consumo, iscritto nella sezione speciale per
gli organismi ADR; 
    i) «lite transfrontaliera»: la controversia di  cui  all'articolo
12, comma 1-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; 
    l)  «sede  operativa»:  la  sede  nella  quale   puo'   svolgersi
l'attivita' di mediazione, diversa dalla sede legale,  approvata  dal
responsabile del registro; 
    m) «regolamento di procedura»: l'atto,  adottato  dall'organismo,
contenente l'autonoma disciplina della procedura di mediazione e  dei
relativi costi e gli altri contenuti indicati dal regolamento; 
    n)  «codice  etico»:  il  documento  redatto  dall'organismo  che
contiene le regole di condotta dell'organismo e dei mediatori; 
    o) «indennita'»: l'importo posto a carico  degli  utenti  per  la
fruizione  del  servizio  di  mediazione  fornito  dagli   organismi,
comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione; 
    p) «registro»: il registro degli organismi  istituito  presso  il
Ministero comprendente la sezione speciale per gli organismi ADR; 
    q) «responsabile del registro»: il responsabile della tenuta  del
registro e dell'elenco; 
    r)   «responsabile   dell'organismo»:   il   soggetto,   inserito
nell'elenco, che svolge le specifiche funzioni ad esso attribuite dal
decreto legislativo; 
    s) «enti di formazione»: gli enti pubblici e  privati,  presso  i
quali si svolge l'attivita' di formazione dei mediatori; 
    t) «responsabile scientifico»: la persona o  le  persone  fisiche
che svolgono i compiti di  cui  all'articolo  16-bis,  comma  2,  del
decreto legislativo; 
    u) «formatore»: la persona che svolge l'attivita'  di  formazione
dei mediatori; 
    v) «elenco»: l'elenco degli enti di formazione  istituito  presso
il Ministero; 
    z) «ente pubblico»: la  persona  giuridica  di  diritto  pubblico
interno, comunitario, internazionale o straniero; 
    aa)  «ente  privato»:  qualsiasi  soggetto  di  diritto  privato,
diverso dalla persona fisica; 
    bb) «CCIAA»: le camere di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura. 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
 
          Note alle premesse 
                
              - Si riporta il comma 3 dell'articolo 17 della legge 23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
                «3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli  141-octies,
          141-novies e 141-decies del decreto legislativo 6 settembre
          2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma  dell'articolo  7
          della legge 29 luglio 2003, n. 229): 
                «Art. 141-octies (Autorita'  competenti  e  punto  di
          contatto unico). - 1. Per lo svolgimento delle funzioni  di
          cui agli articoli 141-nonies e 141-decies,  sono  designate
          le seguenti autorita' competenti: 
                  a)  Ministero   della   giustizia   unitamente   al
          Ministero dello  sviluppo  economico,  con  riferimento  al
          registro  degli  organismi  di  mediazione  relativo   alla
          materia del consumo, di cui all'articolo 16, commi 2  e  4,
          del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; 
                  b) Commissione nazionale per le societa' e la borsa
          (CONSOB), di cui all'articolo 1 della legge 7 giugno  1974,
          n.  216,  con  riferimento  ai   sistemi   di   risoluzione
          stragiudiziale delle  controversie  disciplinati  ai  sensi
          dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2007,  n.
          179, e dei regolamenti attuativi,  e  con  oneri  a  carico
          delle risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della  legge
          23 dicembre  1994,  n.  724,  e  successive  modificazioni,
          nonche' dei  soggetti  che  si  avvalgono  delle  procedure
          medesime; 
                  b-bis)   l'Istituto   per   la   vigilanza    sulle
          assicurazioni (IVASS) di cui all'art. 13 del  decreto-legge
          6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135, con riferimento ai sistemi  di
          risoluzione stragiudiziale delle controversie  disciplinati
          ai  sensi  dell'art.  187-ter  del  decreto  legislativo  7
          settembre 2005, n. 209, e dei regolamenti attuativi, e  con
          oneri a carico delle risorse di cui agli articoli 335 e 336
          dello stesso decreto legislativo 7 settembre 2005  n.  209;
          (330) 
                  c) Autorita' per l'energia elettrica, il gas  e  il
          sistema idrico (AEEGSI), di cui all'articolo 2 della  legge
          14 novembre 1995, n. 481, per il settore di competenza; 
                  d) Autorita' per le  garanzie  nelle  comunicazioni
          (AGCOM), di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio  1997,
          n. 249, per il settore di competenza; 
                  e) Banca d'Italia, con riferimento  ai  sistemi  di
          risoluzione stragiudiziale delle controversie  disciplinati
          ai sensi dell'articolo 128-bis del decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385; 
                  f) altre autorita' amministrative indipendenti,  di
          regolazione  di   specifici   settori,   ove   disciplinino
          specifiche procedure ADR secondo le proprie competenze; 
                  g)  Ministero   dello   sviluppo   economico,   con
          riferimento   alle   negoziazioni   paritetiche   di    cui
          all'articolo 141-ter relative ai settori non  regolamentati
          o  per  i  quali  le  relative  autorita'  indipendenti  di
          regolazione  non  applicano  o  non   adottano   specifiche
          disposizioni, nonche' con  riferimento  agli  organismi  di
          conciliazione istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma  2,
          lettera g) e comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
          limitatamente   alle   controversie   tra   consumatori   e
          professionisti, non  rientranti  nell'elenco  di  cui  alla
          lettera a). 
                2. Il Ministero dello sviluppo economico e' designato
          punto di contatto unico con la Commissione europea. 
                3. Al fine di definire uniformita' di  indirizzo  nel
          compimento delle funzioni delle autorita' competenti di cui
          al comma 1 e' istituito presso il Ministero dello  sviluppo
          economico un tavolo di coordinamento  e  di  indirizzo.  Lo
          stesso  e'  composto  da  un  rappresentante  per  ciascuna
          autorita' competente. Al Ministero dello sviluppo economico
          e' attribuito il compito di convocazione e di raccordo.  Al
          tavolo  sono  assegnati  compiti   di   definizione   degli
          indirizzi  relativi  all'attivita'  di  iscrizione   e   di
          vigilanza delle autorita' competenti,  nonche'  ai  criteri
          generali di trasparenza  e  imparzialita',  e  alla  misura
          dell'indennita'  dovuta  per  il  servizio  prestato  dagli
          organismi  ADR.  Ai  componenti  del  predetto  tavolo   di
          coordinamento  ed  indirizzo  non  spetta  alcun  compenso,
          gettone di presenza o altro emolumento comunque  denominato
          e a qualsiasi titolo dovuto.» 
                 «Art. 141-novies (Informazioni da  trasmettere  alle
          autorita'  competenti   da   parte   degli   organismi   di
          risoluzione delle controversie).  -  1.  Gli  organismi  di
          risoluzione  delle  controversie   che   intendono   essere
          considerati organismi ADR ai sensi del  presente  titolo  e
          inseriti in elenco conformemente  all'articolo  141-decies,
          comma 2,  devono  presentare  domanda  di  iscrizione  alla
          rispettiva autorita' competente, indicando: 
                  a) il loro nome o denominazione, le informazioni di
          contatto e l'indirizzo del sito web; 
                  b) informazioni sulla loro  struttura  e  sul  loro
          finanziamento,  comprese  le  informazioni  sulle   persone
          fisiche incaricate della  risoluzione  delle  controversie,
          sulla loro retribuzione, sul loro mandato e sul loro datore
          di lavoro 
                  c) le proprie norme procedurali; 
                  d) le loro tariffe, se del caso; 
                  e) la durata media delle procedure  di  risoluzione
          delle controversie; 
                  f) la lingua o le  lingue  in  cui  possono  essere
          presentati i reclami e in cui viene svolta la procedura  di
          risoluzione delle controversie; 
                  g)  una  dichiarazione  sui  tipi  di  controversie
          trattati  mediante  la  procedura  di   risoluzione   delle
          controversie; 
                  h) i motivi per cui  un  organismo  di  risoluzione
          delle controversie puo' rifiutare  il  trattamento  di  una
          determinata controversia  a  norma  dell'articolo  141-bis,
          comma 2; 
                  i) una  dichiarazione  motivata  dell'organismo  di
          possedere o meno  i  requisiti  di  un  organismo  ADR  che
          rientra   nell'ambito   d'applicazione    della    presente
          direttiva, e di rispettare o meno i requisiti  di  qualita'
          di cui al presente titolo. 
                2. Qualora le informazioni di cui alle lettere da  a)
          ad h) del comma 1 vengano  modificate,  gli  organismi  ADR
          informano senza indugio l'autorita' competente in merito  a
          tali modifiche. 
                3. Gli organismi di  risoluzione  delle  controversie
          dinanzi  ai  quali  si  svolgono  le   procedure   di   cui
          all'articolo 141-ter, oltre a comunicare  ai  requisiti  di
          cui al comma 1, devono altresi' trasmettere le informazioni
          necessarie a valutare  la  loro  conformita'  ai  requisiti
          specifici aggiuntivi di indipendenza e  di  trasparenza  di
          cui al comma 1 dell'articolo 141-ter. 
                4. A far data  dal  secondo  anno  di  iscrizione  al
          relativo elenco, con cadenza biennale, ogni  organismo  ADR
          trasmette alla rispettiva autorita' competente informazioni
          concernenti: 
                  a) il numero di  reclami  ricevuti  ed  i  tipi  di
          controversie alle quali si riferiscono; 
                  b)  la  quota  percentuale  delle   procedure   ADR
          interrotte prima di raggiungere il risultato; 
                  c) il tempo medio  necessario  per  la  risoluzione
          delle controversie ricevute; 
                  d) la percentuale di rispetto, se nota, degli esiti
          delle procedure ADR; 
                  e)   eventuali   problematiche    sistematiche    o
          significative che si  verificano  di  frequente  e  causano
          controversie   tra   consumatori   e   professionisti.   Le
          informazioni  comunicate   al   riguardo   possono   essere
          accompagnate da  raccomandazioni  sul  modo  di  evitare  o
          risolvere problematiche analoghe in futuro; 
                  f) se  del  caso,  una  valutazione  dell'efficacia
          della loro cooperazione all'interno di  reti  di  organismi
          ADR  che  agevolano  la  risoluzione   delle   controversie
          transfrontaliere; 
                  g) se prevista, la formazione fornita alle  persone
          fisiche incaricate delle risoluzioni delle controversie  di
          cui all'articolo 141-bis, comma 4, lettera a); 
                  h) la valutazione  dell'efficacia  della  procedura
          ADR  offerta  dall'organismo  e  di  eventuali   modi   per
          migliorarla.» 
                 «Art. 141-decies (Ruolo delle autorita' competenti).
          - 1. Presso ciascuna  autorita'  competente  e'  istituito,
          rispettivamente   con   decreto    ministeriale    o    con
          provvedimenti  interni,  l'elenco   degli   organismi   ADR
          deputati   a   gestire   le   controversie   nazionali    e
          transfrontaliere che rientrano nell'ambito di  applicazione
          del presente titolo e che rispettano i requisiti  previsti.
          Ciascuna autorita' competente definisce il procedimento per
          l'iscrizione  e  verifica  il  rispetto  dei  requisiti  di
          stabilita', efficienza, imparzialita', nonche' il  rispetto
          del  principio  di  tendenziale  non  onerosita',  per   il
          consumatore, del servizio. 
                2. Ogni autorita' competente provvede all'iscrizione,
          alla sospensione e  alla  cancellazione  degli  iscritti  e
          vigila sull'elenco nonche' sui singoli organismi ADR. 
                3. Ciascuna autorita' competente sulla base di propri
          provvedimenti, tiene l'elenco e disciplina le modalita'  di
          iscrizione degli organismi ADR. Tale elenco comprende: 
                  a) il nome, le informazioni di contatto  e  i  siti
          internet degli organismi ADR di cui al comma 1; 
                  b) le loro tariffe, se del caso; 
                  c) la lingua o le  lingue  in  cui  possono  essere
          presentati i reclami e in cui e' svolta la procedura ADR; 
                  d)  i  tipi  di  controversie   contemplati   dalla
          procedura ADR; 
                  e)  i  settori  e  le  categorie  di   controversie
          trattati da ciascun organismo ADR; 
                  f) se del caso, l'esigenza  della  presenza  fisica
          delle  parti  o  dei  loro  rappresentanti,  compresa   una
          dichiarazione dell'organismo ADR relativa alla possibilita'
          di svolgere la procedura ADR in forma orale o scritta; 
                  g) i motivi per cui un organismo ADR puo' rifiutare
          il trattamento di  una  determinata  controversia  a  norma
          dell'articolo 141-bis, comma 2. 
                4. Se un organismo ADR non soddisfa piu' i  requisiti
          di cui al comma 1, l'autorita'  competente  interessata  lo
          contatta per segnalargli tale non conformita',  invitandolo
          a ovviarvi immediatamente. Se allo scadere di un termine di
          tre mesi  l'organismo  ADR  continua  a  non  soddisfare  i
          requisiti  di  cui  al  comma  1,  l'autorita'   competente
          cancella l'organismo dall'elenco di cui al comma  2.  Detto
          elenco  e'  aggiornato  senza  indugio  e  le  informazioni
          pertinenti  sono  trasmesse  al  Ministero  dello  sviluppo
          economico quale punto di contatto unico con la  Commissione
          europea. 
                5. Ogni autorita' competente notifica  senza  indugio
          l'elenco di cui ai commi 1  e  3,  e  ogni  suo  successivo
          aggiornamento, al Ministero dello sviluppo economico  quale
          punto di contatto unico con la Commissione europea. 
                6. L'elenco e gli aggiornamenti di cui ai commi 2,  3
          e 4 relativi agli organismi ADR  stabiliti  nel  territorio
          della Repubblica italiana sono trasmessi  alla  Commissione
          europea dal Ministero dello sviluppo economico quale  punto
          di contatto unico. 
                7. Ogni autorita' competente mette a disposizione del
          pubblico  l'elenco   consolidato   degli   organismi   ADR,
          elaborato  dalla  Commissione  europea  e   notificato   al
          Ministero dello sviluppo economico quale punto di  contatto
          unico, fornendo  sul  proprio  sito  internet  un  link  al
          pertinente  sito  internet   della   Commissione   europea.
          Inoltre, ogni autorita' competente mette a disposizione del
          pubblico tale elenco consolidato su un supporto durevole 
                8. Entro il 9  luglio  2018  e  successivamente  ogni
          quattro anni, il Ministero dello sviluppo economico,  quale
          punto di contatto unico,  con  il  contributo  delle  altre
          autorita' competenti, pubblica e trasmette alla Commissione
          europea una relazione sullo sviluppo e sul funzionamento di
          tutti gli organismi  ADR  stabiliti  sul  territorio  della
          Repubblica italiana. In particolare, tale relazione: 
                  a) identifica le migliori  prassi  degli  organismi
          ADR; 
                  b)  sottolinea  le  insufficienze,  comprovate   da
          statistiche,  che   ostacolano   il   funzionamento   degli
          organismi  ADR  per  le  controversie  sia  nazionali   che
          transfrontaliere, se del caso; 
                  c)  elabora  raccomandazioni  su  come   migliorare
          l'efficacia  e   l'efficienza   del   funzionamento   degli
          organismi ADR, se del caso.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 16,  16-bis  e  17
          del decreto legislativo 4 marzo  2010,  n.  28  (Attuazione
          dell'articolo 60 della legge 18  giugno  2009,  n.  69,  in
          materia di mediazione finalizzata alla conciliazione  delle
          controversie civili e commerciali): 
                «Art. 16 (Organismi di mediazione e registro.  Elenco
          dei formatori). - 1. Gli enti pubblici o privati, che diano
          garanzie  di  serieta'  ed  efficienza,  sono  abilitati  a
          costituire  organismi  deputati,  su  istanza  della  parte
          interessata, a gestire il procedimento di mediazione  nelle
          materie di cui all'articolo 2  del  presente  decreto.  Gli
          organismi devono essere iscritti nel registro. 
                1-bis. Ai fini dell'abilitazione di cui al comma 1  e
          del suo mantenimento, costituiscono requisiti di serieta': 
                  a) l'onorabilita' dei soci,  degli  amministratori,
          dei responsabili e dei mediatori degli organismi; 
                  b) la  previsione,  nell'oggetto  sociale  o  nello
          scopo associativo, dello svolgimento in  via  esclusiva  di
          servizi  di   mediazione,   conciliazione   o   risoluzione
          alternativa delle controversie e di formazione nei medesimi
          ambiti; 
                  c)  l'impegno  dell'organismo  a  non  prestare   i
          servizi  di   mediazione,   conciliazione   e   risoluzione
          alternativa delle controversie quando ha un interesse nella
          lite. 
                1-ter. Ai  fini  di  cui  al  comma  1  costituiscono
          requisiti  di   efficienza   dell'organismo   l'adeguatezza
          dell'organizzazione, la capacita' finanziaria, la  qualita'
          del servizio, la trasparenza organizzativa,  amministrativa
          e contabile, nonche' la  qualificazione  professionale  del
          responsabile dell'organismo e quella dei mediatori. 
                2. La formazione del registro  e  la  sua  revisione,
          l'iscrizione,  la  sospensione  e  la  cancellazione  degli
          iscritti, l'istituzione di separate  sezioni  del  registro
          per la trattazione degli affari che  richiedono  specifiche
          competenze anche in materia di  consumo  e  internazionali,
          nonche' la determinazione delle indennita'  spettanti  agli
          organismi  sono  disciplinati  con  appositi  decreti   del
          Ministro della giustizia, di concerto,  relativamente  alla
          materia  del  consumo,  con  il  Ministro  dello   sviluppo
          economico. Fino all'adozione di tali decreti si  applicano,
          in quanto compatibili,  le  disposizioni  dei  decreti  del
          Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio
          2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino  alla
          medesima    data,    gli    organismi    di    composizione
          extragiudiziale previsti dall'articolo 141 del  codice  del
          consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
          206, e successive modificazioni. 
                3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione
          nel registro, deposita presso il Ministero della  giustizia
          il proprio regolamento di  procedura  e  il  codice  etico,
          comunicando ogni  successiva  variazione.  Nel  regolamento
          devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente
          decreto, le procedure telematiche eventualmente  utilizzate
          dall'organismo, in modo da  garantire  la  sicurezza  delle
          comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al
          regolamento  devono  essere  allegate  le   tabelle   delle
          indennita' spettanti  agli  organismi  costituiti  da  enti
          privati e dei relativi criteri  di  calcolo,  proposte  per
          l'approvazione  a   norma   dell'articolo   17.   Ai   fini
          dell'iscrizione nel registro il Ministero  della  giustizia
          valuta l'idoneita' del regolamento. 
                4.  La  vigilanza  sul  registro  e'  esercitata  dal
          Ministero della giustizia e, con riferimento  alla  sezione
          per la trattazione degli affari in materia  di  consumo  di
          cui  al  comma  2,  anche  dal  Ministero  dello   sviluppo
          economico. 
                4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto
          mediatori. Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione
          devono  essere  adeguatamente   formati   in   materia   di
          mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi
          di aggiornamento teorico-pratici a  cio'  finalizzati,  nel
          rispetto di quanto previsto  dall'articolo  62  del  codice
          deontologico  forense.   Dall'attuazione   della   presente
          disposizione non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica. 
                5. Presso il Ministero della giustizia e'  istituito,
          con decreto ministeriale, l'elenco  dei  formatori  per  la
          mediazione. Il decreto, in conformita' all'articolo 16-bis,
          stabilisce i criteri per l'iscrizione, la sospensione e  la
          cancellazione degli iscritti, nonche'  per  lo  svolgimento
          dell'attivita' di formazione, in modo da garantire  elevati
          livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto,
          e'  stabilita  la  data  a   decorrere   dalla   quale   la
          partecipazione  all'attivita'  di  formazione  di  cui   al
          presente comma costituisce per il  mediatore  requisito  di
          qualificazione professionale. 
                6.  L'istituzione  e  la  tenuta   del   registro   e
          dell'elenco  dei  formatori  avvengono  nell'ambito   delle
          risorse umane, finanziarie e strumentali gia' esistenti,  e
          disponibili a legislazione  vigente,  presso  il  Ministero
          della giustizia e il Ministero  dello  sviluppo  economico,
          per la parte di rispettiva competenza, e,  comunque,  senza
          nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.» 
                «Art.  16-bis  (Enti  di  formazione).  -   1.   Sono
          abilitati a iscriversi nell'elenco degli enti di formazione
          in materia di mediazione gli enti pubblici  o  privati  che
          danno garanzie di serieta'  ed  efficienza,  come  definiti
          dall'articolo 16, commi 1-bis e 1-ter. 
                2. Ai fini di cui al comma 1, l'ente di formazione e'
          altresi' tenuto a nominare un responsabile  scientifico  di
          chiara  fama  ed  esperienza  in  materia  di   mediazione,
          conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie,
          il quale assicura  la  qualita'  della  formazione  erogata
          dall'ente, la completezza, l'adeguatezza e  l'aggiornamento
          del  percorso  formativo  offerto  e   la   competenza   ed
          esperienza dei formatori,  maturate  anche  all'estero.  Il
          responsabile comunica periodicamente il programma formativo
          e i nominativi dei  formatori  scelti  al  Ministero  della
          giustizia,  secondo  le  previsioni  del  decreto  di   cui
          all'articolo 16, comma 2. 
                3. Il  decreto  di  cui  all'articolo  16,  comma  2,
          stabilisce  altresi'  i  requisiti  di  qualificazione  dei
          mediatori e dei formatori necessari per l'iscrizione, e  il
          mantenimento dell'iscrizione, nei rispettivi elenchi.» 
               «Art. 17 (Risorse, regime  tributario  e  indennita').
          - 1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi  al
          procedimento di  mediazione  sono  esenti  dall'imposta  di
          bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi  specie
          e natura. 
                2. Il verbale contenente l'accordo  di  conciliazione
          e' esente dall'imposta  di  registro  entro  il  limite  di
          valore di centomila euro, altrimenti  l'imposta  e'  dovuta
          per la parte eccedente. 
                3. Ciascuna parte,  al  momento  della  presentazione
          della domanda di mediazione  o  al  momento  dell'adesione,
          corrisponde all'organismo, oltre alle spese documentate, un
          importo a titolo di indennita'  comprendente  le  spese  di
          avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo
          incontro. Quando la mediazione si conclude senza  l'accordo
          al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere
          importi ulteriori. 
                4. Il regolamento dell'organismo di mediazione indica
          le ulteriori spese di mediazione dovute dalle parti per  la
          conclusione  dell'accordo  di  conciliazione  e   per   gli
          incontri successivi al primo. 
                5. Con il decreto di cui all'articolo  16,  comma  2,
          sono determinati: 
                  a) l'ammontare minimo e  massimo  delle  indennita'
          spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e
          le modalita' di ripartizione tra le parti; 
                  b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle
          indennita' proposte  dagli  organismi  costituiti  da  enti
          privati; 
                  c) gli importi a titolo di indennita' per le  spese
          di avvio  e  per  le  spese  di  mediazione  per  il  primo
          incontro; 
                  d) le maggiorazioni massime dell'indennita' dovute,
          non superiori al 25 per  cento,  nell'ipotesi  di  successo
          della mediazione; 
                  e) le  riduzioni  minime  delle  indennita'  dovute
          nelle  ipotesi  in  cui  la  mediazione  e'  condizione  di
          procedibilita' ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero e'
          demandata dal giudice; 
                  f) i  criteri  per  la  determinazione  del  valore
          dell'accordo di conciliazione ai  sensi  dell'articolo  11,
          comma 3. 
                6.   Quando   la   mediazione   e'   condizione    di
          procedibilita'   della   domanda   giudiziale   ai    sensi
          dell'articolo 5, comma 1,  ovvero  dell'articolo  5-quater,
          comma 2, all'organismo  non  e'  dovuta  alcuna  indennita'
          dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. 
                7. Il Ministero della giustizia provvede, nell'ambito
          delle  proprie  attivita'  istituzionali,  al  monitoraggio
          delle  mediazioni  concernenti  i  soggetti  esonerati  dal
          pagamento dell'indennita' di mediazione. 
                8.   L'ammontare    dell'indennita'    puo'    essere
          rideterminato ogni tre anni in relazione  alla  variazione,
          accertata   dall'Istituto    nazionale    di    statistica,
          dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
          e impiegati, verificatasi nel triennio precedente. 
                9. Agli oneri per l'attuazione delle disposizioni  di
          cui ai commi 1 e 2, valutati in 5,9  milioni  di  euro  per
          l'anno 2010, in 7,018 milioni di euro per gli anni dal 2011
          al 2022 e in 13,098 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
          2023, si provvede: 
                  a) quanto a 5,9 milioni di euro per l'anno  2010  e
          7,018 milioni di euro a decorrere dall'anno  2011  mediante
          corrispondente riduzione  della  quota  delle  risorse  del
          «Fondo unico giustizia» di cui  all'articolo  2,  comma  7,
          lettera b) del decreto-legge 16  settembre  2008,  n.  143,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13  novembre
          2008, n. 181, che, a tale fine, resta acquisita all'entrata
          del bilancio dello Stato; 
                  b) quanto a 6,08 milioni di euro annui a  decorrere
          dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo
          per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo
          civile di cui all'articolo 1,  comma  39,  della  legge  26
          novembre 2021, n. 206.». 
              - L'articolo 7 del decreto legislativo 10 ottobre 2022,
          n. 149 (Attuazione della legge 26 novembre  2021,  n.  206,
          recante delega al Governo  per  l'efficienza  del  processo
          civile e per la revisione della disciplina degli  strumenti
          di risoluzione  alternativa  delle  controversie  e  misure
          urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di
          diritti delle persone e delle famiglie nonche'  in  materia
          di esecuzione forzata), pubblicato nella  G.U.  17  ottobre
          2022, n.  243,  S.O.,  concerne  le  modifiche  al  decreto
          legislativo 4 marzo 2010, n. 28. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il decreto legislativo 4 marzo 2010,  n.  28,  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Il Titolo II-bis del  citato  decreto  legislativo  6
          settembre 2005, n. 206, reca: «Risoluzione  extragiudiziale
          delle controversie». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  12  del  citato
          decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28: 
                «Art. 12 (Efficacia esecutiva ed  esecuzione).  -  1.
          Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite
          dagli avvocati, l'accordo che sia stato sottoscritto  dalle
          parti e dagli stessi avvocati, anche con  le  modalita'  di
          cui all'articolo 8-bis, costituisce  titolo  esecutivo  per
          l'espropriazione  forzata,  l'esecuzione  per  consegna   e
          rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e  non  fare,
          nonche'  per  l'iscrizione  di  ipoteca   giudiziale.   Gli
          avvocati   attestano   e   certificano    la    conformita'
          dell'accordo alle norme imperative e  all'ordine  pubblico.
          L'accordo  di  cui  al  periodo  precedente   deve   essere
          integralmente   trascritto   nel    precetto    ai    sensi
          dell'articolo 480, secondo comma, del codice  di  procedura
          civile. 
                1-bis. In tutti gli altri casi l'accordo allegato  al
          verbale e' omologato, su istanza di parte, con decreto  del
          presidente  del  tribunale,   previo   accertamento   della
          regolarita' formale e del rispetto delle norme imperative e
          dell'ordine pubblico. Nelle  controversie  transfrontaliere
          di  cui  all'articolo  2  della  direttiva  2008/52/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008,  il
          verbale e' omologato dal presidente del tribunale  nel  cui
          circondario l'accordo deve avere esecuzione. 
                1-bis. In tutti gli altri casi l'accordo allegato  al
          verbale e' omologato, su istanza di parte, con decreto  del
          presidente  del  tribunale,   previo   accertamento   della
          regolarita' formale e del rispetto delle norme imperative e
          dell'ordine pubblico. Nelle  controversie  transfrontaliere
          di  cui  all'articolo  2  della  direttiva  2008/52/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008,  il
          verbale e' omologato dal presidente del tribunale  nel  cui
          circondario l'accordo deve avere esecuzione. 
                2. Con l'omologazione  l'accordo  costituisce  titolo
          esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in
          forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.». 
              - Per l'articolo 16-bis del citato decreto  legislativo
          4 marzo 2010, n. 28, si veda nelle note alle premesse.