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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 10 luglio 2023, n. 119

Regolamento recante determinazione delle condizioni per l'esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (23G00126)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/09/2023
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vigente al 07/10/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 16-9-2023
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e,  in  particolare,
l'articolo 2 che ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare»  in  «Ministero  della  transizione
ecologica» e ne ha ridefinito le funzioni; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.   204   e,   in
particolare, l'articolo 4 che ha  ridenominato  il  «Ministero  della
transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della  sicurezza
energetica»; 
  Visto il decreto legislativo 3  settembre  2020,  n.  116,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica  la  direttiva
2008/98/CE relativa ai rifiuti  e  attuazione  della  direttiva  (UE)
2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli  imballaggi  e  i
rifiuti di imballaggio»; 
  Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 6, del suddetto  decreto
legislativo n. 116 del 2020, con il quale e'  stato  introdotto  alla
parte  quarta  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.   152,
l'articolo 214-ter, rubricato «Determinazione  delle  condizioni  per
l'esercizio delle operazioni di preparazione  per  il  riutilizzo  in
forma semplificata», il cui comma 2 prevede  l'emanazione,  da  parte
del Ministro della transizione ecologica (oggi Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica), di un regolamento  che  disciplini  le
modalita' operative, le dotazioni tecniche e strutturali, i requisiti
minimi di qualificazione degli operatori  necessari  per  l'esercizio
delle suddette  operazioni,  le  quantita'  massime  impiegabili,  la
provenienza, i tipi e le  caratteristiche  dei  rifiuti,  nonche'  le
condizioni specifiche di utilizzo degli stessi  in  base  alle  quali
prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a
operazioni di preparazione per il riutilizzo; 
  Visto, altresi',  l'articolo  1,  comma  7,  del  suddetto  decreto
legislativo n. 116  del  2020,  con  il  quale  e'  stato  sostituito
l'articolo 181 del richiamato decreto legislativo n.  152  del  2006,
che, come novellato, in tema di preparazione per  il  riutilizzo  dei
rifiuti  urbani,  introduce  ulteriori  e  specifici  obiettivi   che
consentono di procedere  verso  un'economia  circolare  con  un  alto
livello di efficienza delle risorse; 
  Visto l'articolo 216 del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006,
richiamato dall'articolo 214-ter del medesimo decreto, che disciplina
la procedura semplificata abilitativa per le operazioni di recupero; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2014,  n.  49,  recante
«Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE)» e, in particolare,  l'articolo  6,
rubricato «Criteri di priorita' nella  gestione  dei  RAEE»  che,  al
comma 1, stabilisce che «la gestione dei RAEE  deve  privilegiare  le
operazioni di riutilizzo e preparazione per il riutilizzo  dei  RAEE,
dei  loro  componenti,  sottoinsiemi  e  materiali  di   consumo   in
attuazione dei principi di precauzione e prevenzione, e  al  fine  di
consentire un efficiente utilizzo delle risorse»; 
  Visto l'articolo 7, rubricato «Preparazione  per  il  riutilizzo  e
riutilizzo», del citato decreto  legislativo  n.  49  del  2014,  che
stabilisce di avviare i RAEE prioritariamente ai  centri  accreditati
di preparazione  per  il  riutilizzo,  previa  separazione  dai  RAEE
destinati ad altre forme di trattamento, nonche' di  individuare  nei
centri di raccolta apposite aree  adibite  al  «deposito  preliminare
alla raccolta» dei RAEE domestici destinati alla preparazione per  il
riutilizzo; 
  Visto l'allegato IV del richiamato decreto legislativo  n.  49  del
2014, rubricato «Elenco non esaustivo  di  AEE  che  rientrano  nelle
categorie di cui all'Allegato III»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 8  marzo  2010,  n.  65,  «Regolamento  recante
modalita' semplificate di gestione  dei  rifiuti  di  apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori  e  degli
installatori di apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche  (AEE),
nonche'  dei  gestori  dei  centri  di  assistenza  tecnica  di  tali
apparecchiature»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 31 maggio 2016, n.  121,  «Regolamento  recante
modalita' semplificate per lo svolgimento delle attivita'  di  ritiro
gratuito da parte dei  distributori  di  rifiuti  di  apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni, nonche'
requisiti tecnici per lo svolgimento del  deposito  preliminare  alla
raccolta  presso  i  distributori  e  per  il  trasporto,  ai   sensi
dell'articolo 11, commi 3 e 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014,
n. 49»; 
  Vista la norma EN 50614:2020, «Requirements for the  preparing  for
re-use of waste electrical and electronic equipment»,  elaborata  dal
Comitato europeo di normazione elettrotecnica (CENELEC), al  fine  di
incoraggiare la preparazione per il riutilizzo dei RAEE e fornire  un
quadro di riferimento per garantire ai consumatori la sicurezza e  la
qualita' delle apparecchiature reimmesse sul mercato; 
  Ritenuto che, in  riferimento  ai  rifiuti  soggetti  a  regimi  di
responsabilita' estesa del produttore, l'immissione sul  mercato  dei
prodotti ottenuti dalle operazioni di preparazione per il  riutilizzo
non puo' qualificarsi quale «prima messa  a  disposizione»,  tale  da
generare  nuovi  oneri   connessi   all'applicazione   del   suddetto
principio; 
  Considerato che la disciplina delle procedure autorizzative e delle
modalita' operative dei centri  di  preparazione  per  il  riutilizzo
consente  di  regolamentare  i  profili  ambientali  di  un   mercato
esistente, promuovendone la trasparenza e rafforzando la fiducia  dei
consumatori sulla qualita' dei prodotti ottenuti; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2005,  n.  206,  recante
«Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della  legge  29  luglio
2003, n. 229», che armonizza e riordina le  normative  concernenti  i
processi di acquisto e consumo, al  fine  di  assicurare  un  elevato
livello di tutela dei consumatori e degli utenti; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 ottobre 2022; 
  Vista la notifica di cui alla direttiva 2015/1535/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio,  del  9  settembre  2015,  che  prevede  una
procedura di informazione alla Commissione europea nel settore  delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative  ai  servizi  della
societa' dell'informazione  (codificazione),  effettuata  in  data  9
gennaio 2023; 
  Tenuto  conto  delle  osservazioni  formulate   dalla   Commissione
europea, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva  (UE)
2015/1535, con comunicazione TRIS/(2023) 00942, del  4  aprile  2023,
nell'ambito della notifica 2023/0008/I; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
effettuata con nota del 28 aprile 2023, ai sensi della legge  n.  400
del 1988; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Ai sensi degli articoli 181 e 214-ter del decreto legislativo  3
aprile 2006, n. 152, il presente regolamento definisce: 
    a) le modalita' operative ed i requisiti minimi di qualificazione
degli  operatori  necessari   per   l'esercizio   di   attivita'   di
preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in procedura semplificata; 
    b) le dotazioni tecniche e strutturali necessarie per l'esercizio
delle attivita' di cui al punto a); 
    c) le quantita' massime impiegabili, la provenienza, i tipi e  le
caratteristiche dei rifiuti, nonche' le condizioni specifiche in base
alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati  rifiuti  sono
sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo; 
    d) le condizioni specifiche  per  l'esercizio  di  operazioni  di
preparazione per il riutilizzo. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri), pubblicata nella Gazz. Uff. 12  settembre  1988,
          n. 214, S.O.: 
                «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, del decreto-legge 1°
          marzo 2021, n. 22,  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
          riordino delle attribuzioni dei Ministeri) pubblicato nella
          Gazz.  Uff.  1°  marzo  2021,  n.   51,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55: 
                «Art. 2 (Ministero della transizione ecologica). - 1.
          Il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
          del mare»  e'  ridenominato  "Ministero  della  transizione
          ecologica". 
                2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'articolo 28: 
                    1)  al  comma  1,  lettera  c),  le   parole   da
          "definizione degli obiettivi  e  delle  linee  di  politica
          energetica" fino  a  "attuazione  dei  piani  di  emergenza
          energetica" sono soppresse; 
                    2)  al   comma   2,   le   parole   "rilevazione,
          elaborazione, analisi e diffusione di  dati  statistici  in
          materia   energetica   e   mineraria,   finalizzati    alla
          programmazione energetica e mineraria" sono soppresse; 
                  b) all'articolo 29,  comma  1,  le  parole  "undici
          direzioni generali" sono sostituite dalle  seguenti:  "nove
          direzioni generali"; 
                  c) la rubrica  del  Capo  VIII  del  Titolo  IV  e'
          sostituita dalla  seguente:  "Ministero  della  transizione
          ecologica"; 
                  d) all'articolo 35: 
                    1) al comma 1 le parole  "dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "della transizione ecologica"; 
                    2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
                    "2. Al Ministero della transizione ecologica sono
          attribuite le funzioni e i  compiti  spettanti  allo  Stato
          relativi  allo  sviluppo  sostenibile,  ferme  restando  le
          funzioni della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  e
          alla    tutela    dell'ambiente,    del    territorio     e
          dell'ecosistema, nelle seguenti materie: 
                    a) individuazione, conservazione e valorizzazione
          delle aree naturali protette, tutela della biodiversita'  e
          della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e
          gestione, fatte salve le competenze  della  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri,  del  Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari  e  forestali  e  del  Ministero  degli
          affari esteri e della  cooperazione  internazionale,  della
          Convenzione  di  Washington  sul  commercio  internazionale
          delle specie animali  e  vegetali  in  via  di  estinzione,
          ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e
          dei relativi regolamenti europei, della difesa del  mare  e
          dell'ambiente costiero e della comunicazione ambientale; 
                    b) definizione degli obiettivi e delle  linee  di
          politica energetica e mineraria nazionale  e  provvedimenti
          ad essi inerenti; autorizzazione di impianti di  produzione
          di energia di competenza statale, compresi quelli da  fonti
          rinnovabili,  anche  se  ubicati  in  mare;  rapporti   con
          organizzazioni  internazionali  e  rapporti  con   l'Unione
          europea  nel  settore  dell'energia,  ferme   restando   le
          competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e  del
          Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale, compresi il recepimento e l'attuazione  dei
          programmi e delle direttive sul mercato  unico  europeo  in
          materia  di  energia,  ferme  restando  le  competenze  del
          Presidente del Consiglio dei ministri  e  delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano;  attuazione
          dei processi di liberalizzazione dei mercati  energetici  e
          promozione della concorrenza  nei  mercati  dell'energia  e
          tutela dell'economicita' e  della  sicurezza  del  sistema;
          individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto
          dell'energia elettrica e del  gas  naturale  e  definizione
          degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca,
          incentivazione e  interventi  nei  settori  dell'energia  e
          delle  miniere;  ricerca  e  coltivazione  di  idrocarburi,
          riconversione,  dismissione  e  chiusura  mineraria   delle
          infrastrutture di coltivazione di idrocarburi ubicate nella
          terraferma e in mare e ripristino in  sicurezza  dei  siti;
          risorse  geotermiche;  normativa  tecnica,  area   chimica,
          sicurezza mineraria, escluse le competenze  in  materia  di
          servizio  ispettivo  per  la  sicurezza  mineraria   e   di
          vigilanza sull'applicazione  della  legislazione  attinente
          alla salute sui luoghi di lavoro,  e  servizi  tecnici  per
          l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con
          le  societa'  e   gli   istituti   operanti   nei   settori
          dell'energia; gestione  delle  scorte  energetiche  nonche'
          predisposizione  ed  attuazione  dei  piani  di   emergenza
          energetica; sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi  di
          stoccaggio  del  combustibile  irraggiato  e  dei   rifiuti
          radioattivi; radioprotezione e  radioattivita'  ambientale;
          agro-energie;   rilevazione,   elaborazione,   analisi    e
          diffusione di  dati  statistici  in  materia  energetica  e
          mineraria, finalizzati  alla  programmazione  energetica  e
          mineraria; 
                    c) piani e  misure  in  materia  di  combustibili
          alternativi  e  delle  relative   reti   e   strutture   di
          distribuzione  per  la  ricarica  dei  veicoli   elettrici,
          qualita'  dell'aria,  politiche  per   il   contrasto   dei
          cambiamenti  climatici  e  per  la  finanza   climatica   e
          sostenibile e  il  risparmio  ambientale  anche  attraverso
          tecnologie per la riduzione  delle  emissioni  dei  gas  ad
          effetto serra; 
                    d) pianificazione in  materia  di  emissioni  nei
          diversi  settori  dell'attivita'  economica,  ivi  compreso
          quello dei trasporti; 
                    e) gestione,  riuso  e  riciclo  dei  rifiuti  ed
          economia circolare; 
                    f)  tutela  delle  risorse  idriche  e   relativa
          gestione, fatta salva la  competenza  del  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari e forestali; 
                    g)   promozione   di   politiche   di    sviluppo
          sostenibile, nazionali e internazionali; 
                    h)  promozione  di   politiche   per   l'economia
          circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve  le
          competenze del Ministero dello sviluppo economico; 
                    i) coordinamento  delle  misure  di  contrasto  e
          contenimento del danno ambientale, nonche' di bonifica e di
          ripristino in sicurezza dei siti inquinati, ivi compresi  i
          siti per i quali non e' individuato il  responsabile  della
          contaminazione e quelli per i quali i soggetti  interessati
          non provvedono alla realizzazione degli interventi, nonche'
          esercizio delle relative azioni giurisdizionali; 
                    l) sorveglianza, monitoraggio  e  recupero  delle
          condizioni ambientali conformi agli interessi  fondamentali
          della collettivita' e  alla  riduzione  dell'impatto  delle
          attivita' umane sull'ambiente, con particolare  riferimento
          alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in
          danno    dell'ambiente;    prevenzione     e     protezione
          dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
          e dai rischi industriali; 
                    m)  difesa   e   assetto   del   territorio   con
          riferimento ai valori naturali e ambientali."; 
                  e) all'articolo 37, comma 1: 
                    1) le parole "non puo' essere  superiore  a  due"
          sono sostituite dalle seguenti: "non puo' essere  superiore
          a tre"; 
                    2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
          e il  numero  delle  direzioni  generali  non  puo'  essere
          superiore a dieci.". 
                3.  Le  denominazioni  "Ministro  della   transizione
          ecologica"  e  "Ministero  della   transizione   ecologica"
          sostituiscono,  a  ogni   effetto   e   ovunque   presenti,
          rispettivamente, le denominazioni "Ministro dell'ambiente e
          della tutela  del  territorio  e  del  mare"  e  "Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare". 
                4. Con riguardo alle funzioni di cui all'articolo 35,
          comma 2, lettera b), del decreto  legislativo  n.  300  del
          1999,   come   modificato   dal   presente   decreto,    le
          denominazioni  "Ministro  della  transizione  ecologica"  e
          "Ministero della transizione ecologica"  sostituiscono,  ad
          ogni  effetto  e  ovunque  presenti,  rispettivamente,   le
          denominazioni  "Ministro  dello   sviluppo   economico"   e
          "Ministero dello sviluppo economico". 
                5. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  agli
          articoli 174-bis, comma  2-bis,  secondo  periodo,  e  828,
          comma 1, alinea, dopo le parole  "tutela  ambientale"  sono
          inserite le seguenti: "e la transizione ecologica". 
                6. Entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  lo
          statuto dell'Agenzia nazionale  per  le  nuove  tecnologie,
          l'energia e lo sviluppo economico  sostenibile  -  ENEA  e'
          modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte  del
          Ministero della transizione ecologica. 
                7. Nell'ambito delle competenze di  cui  all'articolo
          35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del
          1999, come modificato dal presente decreto, rientrano: 
                  a)  le  competenze  a  qualunque  titolo   inerenti
          all'attivita'  delle  societa'  operanti  nei  settori   di
          riferimento, ivi compreso il potere  di  emanare  indirizzi
          nei confronti di tali societa'; 
                  b) l'esercizio dei diritti di azionista allo  stato
          esercitati  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  nei
          confronti del Gestore dei servizi energetici - GSE Spa; 
                  c)  l'approvazione  della  disciplina  del  mercato
          elettrico e del mercato del gas naturale e dei criteri  per
          l'incentivazione   dell'energia    elettrica    da    fonte
          rinnovabile di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
          79, e di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,  e
          l'esercizio di  ogni  altra  competenza  gia'  a  qualunque
          titolo esercitata dal Ministero  dello  sviluppo  economico
          fino alla data di entrata in vigore del presente decreto in
          materia di concorrenza, di tutela dei  consumatori  utenti,
          in  collaborazione  con   il   Ministero   dello   sviluppo
          economico,  e  di  regolazione  dei  servizi  di   pubblica
          utilita' nei settori energetici. 
                8. Per l'attuazione del comma 2, lettera  e),  numero
          1), e' autorizzata la spesa di euro 249.000 per l'anno 2021
          e di euro 332.000 annui a decorrere dall'anno 2022. 
                8-bis. All'articolo 5, comma 3, della legge 3  agosto
          2007, n. 124, le parole: "e  dal  Ministro  dello  sviluppo
          economico" sono sostituite dalle seguenti: ", dal  Ministro
          dello sviluppo economico e dal Ministro  della  transizione
          ecologica".». 
              - Si riporta il testo dell'art. 4, del decreto-legge 11
          novembre 2022, n. 173, (Disposizioni urgenti in materia  di
          riordino delle attribuzioni dei Ministeri) pubblicato nella
          Gazz. Uff.  11  novembre  2022,  n.  264,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204. 
                «Art. 4 (Ministero dell'ambiente  e  della  sicurezza
          energetica). - 1. Il Ministero della transizione  ecologica
          assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e  della
          sicurezza energetica. 
                2. Al decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'articolo 35: 
                    1) il comma 1 e' abrogato; 
                    2) al comma 2: 
                    2.1. all'alinea le parole:  "Al  Ministero  della
          transizione ecologica" sono sostituite dalle seguenti:  "Al
          Ministero dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica"  e
          dopo le parole: "sviluppo  sostenibile"  sono  inserite  le
          seguenti: "e alla sicurezza energetica"; 
                    2.2. alle lettere a) e f) le  parole:  "Ministero
          delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali"  sono
          sostituite  dalle  seguenti:  "Ministero  dell'agricoltura,
          della sovranita' alimentare e delle foreste"; 
                    2.3.   alla   lettera   b),   dopo   le   parole:
          "provvedimenti ad essi inerenti" sono inserite le seguenti:
          "individuazione e attuazione delle misure atte a  garantire
          la sicurezza,  la  flessibilita'  e  la  continuita'  degli
          approvvigionamenti di  energia  e  a  promuovere  l'impiego
          delle fonti rinnovabili"; 
                    3)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:
          "(Attribuzioni)"; 
                  b) la rubrica  del  Capo  VIII  del  Titolo  IV  e'
          sostituita dalla seguente: "Ministero dell'ambiente e della
          sicurezza energetica". 
                3. Le denominazioni "Ministro dell'ambiente  e  della
          sicurezza energetica" e "Ministero  dell'ambiente  e  della
          sicurezza  energetica"  sostituiscono,  a  ogni  effetto  e
          ovunque  presenti,   le   denominazioni   "Ministro   della
          transizione  ecologica"  e  "Ministero  della   transizione
          ecologica". 
                3-bis.  In  relazione  alle   accresciute   attivita'
          connesse  agli  interventi  per  la  sicurezza   energetica
          nazionale e per la promozione della produzione  di  energia
          da fonti rinnovabili, il  contingente  di  personale  degli
          uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente
          e della sicurezza energetica  e'  incrementato  fino  a  un
          massimo di trenta unita'. A tale ultimo fine e' autorizzata
          la spesa di 975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. 
                3-ter. Agli oneri di  cui  al  comma  3-bis,  pari  a
          975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si  provvede
          mediante corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2022-2024,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2022,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero della transizione ecologica.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 6, del decreto
          legislativo 3 settembre  2020,  n.  116  (Attuazione  della
          direttiva  (UE)  2018/851   che   modifica   la   direttiva
          2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva
          (UE) 2018/852 che modifica la  direttiva  1994/62/CE  sugli
          imballaggi e i rifiuti  di  imballaggio)  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 11 settembre 2020, n. 226: 
                «Art. 2 (Modifiche al decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152 Parte IV Norme  in  materia  di  gestione  dei
          rifiuti e  di  bonifica  dei  siti  inquinati  -  Titolo  I
          Gestione dei  rifiuti  -  Capo  III  Servizio  di  gestione
          integrata dei rifiuti). - Omissis. 
                6. Dopo l'articolo 214-bis del decreto legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, e' inserito il seguente: 
                  "Art. 214-ter (Determinazione delle condizioni  per
          l'esercizio  delle  operazioni  di  preparazione   per   il
          riutilizzo in forma semplificata). - 1.  L'esercizio  delle
          operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti  o
          componenti  di   prodotti   diventati   rifiuti,   di   cui
          all'articolo 183, comma 1,  lettera  q),  sono  avviate,  a
          partire dall'entrata in vigore del decreto di cui al  comma
          2, mediante segnalazione certificata di inizio di attivita'
          ai sensi dell'articolo 19 della legge  7  agosto  1990,  n.
          241. 
                  2. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione,  con   decreto   del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare adottato ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, sono  definite  le  modalita'
          operative, le dotazioni tecniche e strutturali, i requisiti
          minimi di  qualificazione  degli  operatori  necessari  per
          l'esercizio  delle  operazioni  di  preparazione   per   il
          riutilizzo,   le   quantita'   massime   impiegabili,    la
          provenienza, i  tipi  e  le  caratteristiche  dei  rifiuti,
          nonche' le condizioni specifiche di utilizzo  degli  stessi
          in base  alle  quali  prodotti  o  componenti  di  prodotti
          diventati  rifiuti  sono   sottoposti   a   operazioni   di
          preparazione per il riutilizzo.".». 
              - La Parte Quarta  del  decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152,  (Norme  in  materia  ambientale)  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88  -  S.O.
          n. 96, reca: «Norme in materia di gestione dei rifiuti e di
          bonifica dei siti inquinati». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  214-ter,  del  citato
          decreto legislativo n. 152, del 2006: 
                «Art. 214-ter (Determinazione  delle  condizioni  per
          l'esercizio  delle  operazioni  di  preparazione   per   il
          riutilizzo in forma semplificata). - 1.  L'esercizio  delle
          operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti  o
          componenti  di   prodotti   diventati   rifiuti,   di   cui
          all'articolo 183,  comma  1,  lettera  q),  e'  avviato,  a
          partire dall'entrata in vigore del decreto di cui al  comma
          2, decorsi novanta giorni  dalla  comunicazione  di  inizio
          attivita',  entro  i  quali  le  province   o   le   citta'
          metropolitane   territorialmente   competenti   verificano,
          secondo  le  modalita'  indicate  dall'articolo   216,   il
          possesso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma
          2  del  presente  articolo.  Gli  esiti   delle   procedure
          semplificate  avviate  per  l'inizio  delle  operazioni  di
          preparazione  per  il  riutilizzo  sono  comunicati   dalle
          autorita'  competenti  al   Ministero   della   transizione
          ecologica. Le modalita' e la tenuta dei dati oggetto  delle
          suddette comunicazioni sono definite nel decreto di cui  al
          comma 2. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo  216,
          comma 1, in materia di rifiuti elettrici ed elettronici. 
                2. Entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione,  con   decreto   del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare adottato ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, sono  definite  le  modalita'
          operative, le dotazioni tecniche e strutturali, i requisiti
          minimi di  qualificazione  degli  operatori  necessari  per
          l'esercizio  delle  operazioni  di  preparazione   per   il
          riutilizzo,   le   quantita'   massime   impiegabili,    la
          provenienza, i  tipi  e  le  caratteristiche  dei  rifiuti,
          nonche' le condizioni specifiche di utilizzo  degli  stessi
          in base  alle  quali  prodotti  o  componenti  di  prodotti
          diventati  rifiuti  sono   sottoposti   a   operazioni   di
          preparazione per il riutilizzo.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, del  citato
          decreto legislativo n. 116, del 2020: 
                «Art. 1. (Modifiche al decreto legislativo  3  aprile
          2006, n. 152 Parte IV Norme  in  materia  di  gestione  dei
          rifiuti e  di  bonifica  dei  siti  inquinati  -  Titolo  I
          Gestione dei rifiuti - Capo  I  Disposizioni  generali).  -
          Omissis. 
                7. L'articolo 181 del decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152 e' sostituito dal seguente: 
                  "Art.  181   (Preparazione   per   il   riutilizzo,
          riciclaggio e recupero dei rifiuti). - 1. Nell'ambito delle
          rispettive competenze, il Ministero dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare,  il  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni,  gli
          Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, o,  laddove
          questi non  siano  stati  costituiti,  i  Comuni,  adottano
          modalita'  autorizzative  semplificate  nonche'  le  misure
          necessarie, comprese  quelle  relative  alla  realizzazione
          della   raccolta   differenziata,   per    promuovere    la
          preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, il  riciclaggio
          o   altre   operazioni   di   recupero,   in    particolare
          incoraggiando  lo  sviluppo  di  reti  di   operatori   per
          facilitare le operazioni di preparazione per il  riutilizzo
          e riparazione, agevolando, ove compatibile con la  corretta
          gestione dei rifiuti, il loro  accesso  ai  rifiuti  adatti
          allo scopo, detenuti dai sistemi o dalle infrastrutture  di
          raccolta, sempre che tali operazioni non  siano  svolte  da
          parte degli stessi sistemi o infrastrutture. 
                  2.  I  regimi   di   responsabilita'   estesa   del
          produttore adottano le misure necessarie per  garantire  la
          preparazione  per  il  riutilizzo,  il  riciclaggio  e   il
          recupero dei rifiuti di rispettiva competenza. 
                  3. Ove necessario per ottemperare al comma 1 e  per
          facilitare o migliorare il recupero, gli  operatori  e  gli
          enti competenti adottano  le  misure  necessarie,  prima  o
          durante il recupero, laddove  tecnicamente  possibile,  per
          eliminare le sostanze pericolose, le miscele e i componenti
          dai  rifiuti  pericolosi  in  vista  della  loro   gestione
          conformemente alla gerarchia dei  rifiuti  ed  alla  tutela
          della salute umana e dell'ambiente. 
                  4. Al fine di rispettare le finalita' del  presente
          decreto e procedere verso un'economia circolare con un alto
          livello  di  efficienza   delle   risorse,   le   autorita'
          competenti adottano le misure necessarie per  conseguire  i
          seguenti obiettivi: 
                    a)  entro  il  2020,  la  preparazione   per   il
          riutilizzo  e  il  riciclaggio  di  rifiuti  quali   carta,
          metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici,
          e possibilmente di altra origine, nella misura in cui  tali
          flussi di rifiuti sono simili  a  quelli  domestici,  sara'
          aumentata  complessivamente  almeno  al  50  per  cento  in
          termini di peso; 
                    b)  entro  il  2020  la   preparazione   per   il
          riutilizzo, il riciclaggio e  altri  tipi  di  recupero  di
          materiale, incluse operazioni di riempimento che utilizzano
          i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da
          costruzione  e  demolizione  non  pericolosi,  escluso   il
          materiale allo stato naturale definito alla voce 17  05  04
          dell'elenco dei rifiuti, sara' aumentata almeno al  70  per
          cento in termini di peso; 
                    c)  entro  il  2025,  la  preparazione   per   il
          riutilizzo e il  riciclaggio  dei  rifiuti  urbani  saranno
          aumentati almeno al 55 per cento in peso; 
                    d)  entro  il  2030,  la  preparazione   per   il
          riutilizzo e il  riciclaggio  dei  rifiuti  urbani  saranno
          aumentati almeno al 60 per cento in peso; 
                    e)  entro  il  2035,  la  preparazione   per   il
          riutilizzo e il  riciclaggio  dei  rifiuti  urbani  saranno
          aumentati almeno al 65 per cento in peso. 
                  5. Per le frazioni di  rifiuti  urbani  oggetto  di
          raccolta  differenziata  destinati  al  riciclaggio  ed  al
          recupero e'  sempre  ammessa  la  libera  circolazione  sul
          territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti  nelle
          apposite categorie dell'Albo nazionale  gestori  ambientali
          ai sensi dell'articolo 212, comma 5, al fine di favorire il
          piu' possibile il loro recupero  privilegiando,  anche  con
          strumenti  economici,  il  principio  di  prossimita'  agli
          impianti di recupero. 
                  6.  Gli  Enti  di  governo  d'ambito   territoriale
          ottimale  ovvero  i  Comuni  possono  individuare  appositi
          spazi, presso i centri di raccolta di cui all'articolo 183,
          comma  1,  lettera  mm),  per   l'esposizione   temporanea,
          finalizzata allo scambio  tra  privati,  di  beni  usati  e
          funzionanti direttamente idonei al riutilizzo.  Nei  centri
          di raccolta possono altresi'  essere  individuate  apposite
          aree adibite al  deposito  preliminare  alla  raccolta  dei
          rifiuti destinati alla preparazione  per  il  riutilizzo  e
          alla  raccolta  di  beni  riutilizzabili.  Nei  centri   di
          raccolta possono anche essere  individuati  spazi  dedicati
          alla  prevenzione  della   produzione   di   rifiuti,   con
          l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da  destinare
          al riutilizzo, nel quadro di operazioni di  intercettazione
          e  schemi  di   filiera   degli   operatori   professionali
          dell'usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di
          igiene urbana.". 
                  Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 216, del citato decreto
          legislativo n. 152, del 2006: 
                «Art. 216 (Operazioni di recupero). - 1. A condizione
          che siano rispettate le norme tecniche  e  le  prescrizioni
          specifiche di  cui  all'articolo  214,  commi  1,  2  e  3,
          l'esercizio delle operazioni di recupero dei  rifiuti  puo'
          essere   intrapreso   decorsi    novanta    giorni    dalla
          comunicazione  di  inizio  di  attivita'   alla   provincia
          territorialmente  competente.  Nelle  ipotesi  di   rifiuti
          elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma  1,
          lettera a), di veicoli fuori uso di cui  all'articolo  227,
          comma 1, lettera c),  e  di  impianti  di  coincenerimento,
          l'avvio delle attivita' e' subordinato all'effettuazione di
          una visita preventiva, da parte della provincia  competente
          per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni  dalla
          presentazione della predetta comunicazione. 
                2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al  comma
          1, in relazione a ciascun tipo di attivita',  prevedono  in
          particolare: 
                  a) per i rifiuti non pericolosi: 
                    1) le quantita' massime impiegabili; 
                    2) la provenienza, i tipi  e  le  caratteristiche
          dei rifiuti utilizzabili nonche' le  condizioni  specifiche
          alle quali  le  attivita'  medesime  sono  sottoposte  alla
          disciplina prevista dal presente articolo; 
                    3) le prescrizioni necessarie per assicurare che,
          in relazione ai tipi o alle quantita'  dei  rifiuti  ed  ai
          metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza
          pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
          o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente; 
                  b) per i rifiuti pericolosi: 
                    1) le quantita' massime impiegabili; 
                    2) la provenienza, i tipi  e  le  caratteristiche
          dei rifiuti; 
                    3) le condizioni specifiche  riferite  ai  valori
          limite di sostanze pericolose  contenute  nei  rifiuti,  ai
          valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto  ed  al
          tipo di  attivita'  e  di  impianto  utilizzato,  anche  in
          relazione alle altre emissioni presenti in sito; 
                    4) gli altri requisiti necessari  per  effettuare
          forme diverse di recupero; 
                    5) le prescrizioni necessarie per assicurare che,
          in  relazione  al  tipo  ed  alle  quantita'  di   sostanze
          pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di  recupero,
          i rifiuti stessi siano recuperati  senza  pericolo  per  la
          salute dell'uomo e senza usare procedimenti  e  metodi  che
          potrebbero recare pregiudizio all'ambiente. 
                3. La provincia iscrive in un  apposito  registro  le
          imprese  che  effettuano  la  comunicazione  di  inizio  di
          attivita' e, entro il termine di cui al comma  1,  verifica
          d'ufficio la sussistenza dei presupposti  e  dei  requisiti
          richiesti. A tal fine,  alla  comunicazione  di  inizio  di
          attivita', a firma del legale rappresentante  dell'impresa,
          e' allegata una relazione dalla quale risulti: 
                  a)  il  rispetto  delle  norme  tecniche  e   delle
          condizioni specifiche di cui al comma 1; 
                  b) il possesso dei requisiti  soggettivi  richiesti
          per la gestione dei rifiuti; 
                  c)  le  attivita'  di  recupero  che  si  intendono
          svolgere; 
                  d) lo stabilimento, la capacita' di recupero  e  il
          ciclo di trattamento o di combustione nel quale  i  rifiuti
          stessi  sono  destinati  ad  essere   recuperati,   nonche'
          l'utilizzo di eventuali impianti mobili; 
                  e) le caratteristiche  merceologiche  dei  prodotti
          derivanti dai cicli di recupero. 
                4. La provincia, qualora accerti il mancato  rispetto
          delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma  1,
          dispone, con provvedimento motivato, il divieto  di  inizio
          ovvero   di   prosecuzione   dell'attivita',   salvo    che
          l'interessato non  provveda  a  conformare  alla  normativa
          vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il  termine
          e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione. 
                5. La comunicazione di cui al  comma  1  deve  essere
          rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso  di  modifica
          sostanziale delle operazioni di recupero. 
                6. La  procedura  semplificata  di  cui  al  presente
          articolo   sostituisce,   limitatamente   alle   variazioni
          qualitative e quantitative delle emissioni determinate  dai
          rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma  1
          che gia' fissano i limiti di emissione  in  relazione  alle
          attivita' di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui
          all'articolo  269   in   caso   di   modifica   sostanziale
          dell'impianto. 
                7. Alle attivita' di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano integralmente le norme ordinarie per il  recupero
          e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in
          modo effettivo al recupero. 
                8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione
          in atmosfera di cui all'articolo 214, comma 3, lettera  b),
          e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite  da
          disposizioni vigenti e fatta salva l'osservanza degli altri
          vincoli a tutela dei profili sanitari e  ambientali,  entro
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte
          quarta del presente decreto, il  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il
          Ministro delle attivita' produttive,  determina  modalita',
          condizioni e misure relative alla concessione di  incentivi
          finanziari previsti da disposizioni legislative  vigenti  a
          favore dell'utilizzazione dei rifiuti in via prioritaria in
          operazioni  di  riciclaggio  e  di  recupero  per  ottenere
          materie, sostanze, oggetti, nonche' come  combustibile  per
          produrre  energia  elettrica,  tenuto   anche   conto   del
          prevalente interesse pubblico al recupero energetico  nelle
          centrali  elettriche  di  rifiuti   urbani   sottoposti   a
          preventive  operazioni  di  trattamento  finalizzate   alla
          produzione di combustibile da rifiuti e di quanto  previsto
          dal  decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387,  e
          successive   modificazioni,   nonche'    dalla    direttiva
          2009/28/CE e dalle relative disposizioni di recepimento. 
                8-bis. Le operazioni di messa in riserva dei  rifiuti
          pericolosi individuati ai sensi del presente articolo  sono
          sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione  di
          inizio di attivita' solo se  effettuate  presso  l'impianto
          dove avvengono le operazioni di riciclaggio e  di  recupero
          previste ai punti da R1 a R9  dell'Allegato  C  alla  parte
          quarta del presente decreto. 
                8-ter. Fatto salvo quanto previsto dal  comma  8,  le
          norme tecniche di cui ai commi 1, 2  e  3  stabiliscono  le
          caratteristiche  impiantistiche  dei  centri  di  messa  in
          riserva di rifiuti non pericolosi  non  localizzati  presso
          gli  impianti  dove  sono  effettuate  le   operazioni   di
          riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1  a  R9
          dell'Allegato C alla parte  quarta  del  presente  decreto,
          nonche' le modalita' di  stoccaggio  e  i  termini  massimi
          entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette
          operazioni. 
                8-quater. Le attivita'  di  trattamento  disciplinate
          dai regolamenti di cui all'articolo 6, paragrafo  2,  della
          direttiva  2008/98/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri  che
          determinano quando specifici tipi  di  rifiuti  cessano  di
          essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle  procedure
          semplificate disciplinate dall'articolo  214  del  presente
          decreto e dal presente  articolo  a  condizione  che  siano
          rispettati tutti i requisiti, i criteri e  le  prescrizioni
          soggettive e oggettive previsti dai  predetti  regolamenti,
          con particolare riferimento: 
                  a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti
          da trattare; 
                  b) alle condizioni  specifiche  che  devono  essere
          rispettate nello svolgimento delle attivita'; 
                  c) alle prescrizioni necessarie per assicurare  che
          i rifiuti siano  trattati  senza  pericolo  per  la  salute
          dell'uomo  e  senza  usare  procedimenti   o   metodi   che
          potrebbero recare pregiudizio all'ambiente,  con  specifico
          riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio; 
                  d) alla destinazione dei  rifiuti  che  cessano  di
          essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati. 
                8-quinquies. L'operazione di recupero puo' consistere
          nel mero controllo sui materiali di rifiuto per  verificare
          se soddisfino i  criteri  elaborati  affinche'  gli  stessi
          cessino di essere considerati rifiuti  nel  rispetto  delle
          condizioni previste. Questa e' sottoposta,  al  pari  delle
          altre,    alle    procedure    semplificate    disciplinate
          dall'articolo 214  del  presente  decreto  e  dal  presente
          articolo  a  condizione  che  siano  rispettati   tutti   i
          requisiti,  i  criteri  e  le  prescrizioni  soggettive   e
          oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare
          riferimento: 
                  a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti
          da trattare; 
                  b) alle condizioni  specifiche  che  devono  essere
          rispettate nello svolgimento delle attivita'; 
                  c) alle prescrizioni necessarie per assicurare  che
          i rifiuti siano  trattati  senza  pericolo  per  la  salute
          dell'uomo  e  senza  usare  procedimenti   o   metodi   che
          potrebbero recare pregiudizio all'ambiente,  con  specifico
          riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio; 
                  d) alla destinazione dei  rifiuti  che  cessano  di
          essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati. 
                8-sexies. Gli enti e le imprese  che  effettuano,  ai
          sensi  delle  disposizioni   del   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato  nel  supplemento
          ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile
          1998, dei  regolamenti  di  cui  ai  decreti  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002,
          n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e  dell'articolo  9-bis
          del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30  dicembre  2008,  n.  210,
          operazioni di  recupero  di  materia  prima  secondaria  da
          specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili
          i  regolamenti  di  cui  al  comma  8-quater  del  presente
          articolo, adeguano le proprie attivita'  alle  disposizioni
          di cui al medesimo comma 8-quater o  all'articolo  208  del
          presente decreto, entro sei mesi dalla data di  entrata  in
          vigore dei predetti regolamenti di cui al  comma  8-quater.
          Fino alla  scadenza  di  tale  termine  e'  autorizzata  la
          continuazione dell'attivita' in essere nel  rispetto  delle
          citate disposizioni del decreto del Ministro  dell'ambiente
          5 febbraio 1998, dei regolamenti  di  cui  ai  decreti  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161
          del 2002 e n.  269  del  2005  e  dell'articolo  9-bis  del
          decreto-legge   n.   172   del   2008,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008. Restano in ogni
          caso ferme le quantita' massime stabilite  dalle  norme  di
          cui al secondo periodo. 
                8-septies. Al fine di un uso  piu'  efficiente  delle
          risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente  e
          occupazione, i rifiuti individuati nella lista verde di cui
          al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  14  giugno   2006,   possono   essere
          utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai  sensi
          della disciplina dell'autorizzazione  integrata  ambientale
          di cui agli articoli  29-sexies  e  seguenti  del  presente
          decreto, nel rispetto del relativo BAT  References,  previa
          comunicazione  da  inoltrare  quarantacinque  giorni  prima
          dell'avvio    dell'attivita'    all'autorita'    ambientale
          competente. In tal caso i rifiuti saranno  assoggettati  al
          rispetto  delle   norme   riguardanti   esclusivamente   il
          trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione. 
                9. - 15.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  6,  del   decreto
          legislativo  14  marzo  2014,  n.  49   (Attuazione   della
          direttiva  2012/19/UE  sui   rifiuti   di   apparecchiature
          elettriche ed elettroniche - RAEE), pubblicato nella  Gazz.
          Uff. 28 marzo 2014, n. 73, S.O.: 
                «Art. 6 (Criteri  di  priorita'  nella  gestione  dei
          RAEE). - 1. La  gestione  dei  RAEE  deve  privilegiare  le
          operazioni di riutilizzo e preparazione per  il  riutilizzo
          dei RAEE, dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali  di
          consumo  in  attuazione  dei  principi  di  precauzione   e
          prevenzione, e al fine di consentire un efficiente utilizzo
          delle risorse. 
                2. Ove non sia  possibile  rispettare  i  criteri  di
          priorita' di cui al comma 1, i RAEE raccolti  separatamente
          sono avviati  al  recupero  secondo  le  modalita'  di  cui
          all'articolo 18.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 7, del  citato  decreto
          legislativo n. 49, del 2014: 
                «Art.   7   (Preparazione   per   il   riutilizzo   e
          riutilizzo). - 1. I RAEE sono prioritariamente  avviati  ai
          centri  accreditati  di  preparazione  per  il  riutilizzo,
          costituiti in conformita' al decreto  di  cui  all'articolo
          180-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
          152, previa separazione dai RAEE destinati a trattamento ai
          sensi dell'articolo 18. 
                2. Nei centri di raccolta sono  individuate  apposite
          aree adibite al "deposito preliminare  alla  raccolta"  dei
          RAEE  domestici  destinati   alla   preparazione   per   il
          riutilizzo.». 
              - Si riporta il  testo  dell'allegato  IV,  del  citato
          decreto legislativo n. 49, del 2014: 
                «Allegato  IV  (Elenco  non  esaustivo  di  AEE   che
          rientrano nelle categorie di cui all'Allegato III) 
                1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura 
                1.1 Frigoriferi 
                1.2 congelatori 
                1.3  apparecchi  che  distribuiscono  automaticamente
          prodotti freddi, 
                1.4 condizionatori, deumidificatori, pompe di calore,
          1.5 radiatori a olio 
                1.6  altre  apparecchiature   per   lo   scambio   di
          temperatura con fluidi diversi dall'acqua. 
                2. Schermi,  monitor  ed  apparecchiature  dotate  di
          schermi di superficie superiore a 100 cm2 
                2.1 Schermi 
                2.2 televisori 
                2.3 cornici digitali LCD 
                2.4 monitor, 
                2.5 laptop, notebook. 
                3. Lampade 
                3.1 Tubi fluorescenti 
                3.2 lampade fluorescenti compatte 
                3.3 lampade fluorescenti 
                3.4 lampade a  scarica  ad  alta  densita',  comprese
          lampade a vapori di sodio ad alta pressione  e  lampade  ad
          alogenuro metallico, lampade a  vapori  di  sodio  a  bassa
          pressione 
                3.5 LED. 
                4. Apparecchiature di grandi dimensioni 
                4.1 Lavatrici 
                4.2 asciugatrici 
                4.3 lavastoviglie 
                4.4. apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre
          riscaldanti elettriche 
                4.5 lampadari 
                4.6 apparecchiature per riprodurre suoni o  immagini,
          apparecchiature  musicali  (esclusi  gli  organi  a   canne
          installati nelle chiese) 
                4.7 macchine per cucire, macchine per maglieria, 
                4.7 mainframe 
                4.6 grandi stampanti 
                4.9 grandi copiatrici 
                4.10 grandi macchine a gettoni 
                4.11 grandi dispositivi medici 
                4.12 grandi strumenti di monitoraggio e di controllo 
                4.13    grandi    apparecchi    che    distribuiscono
          automaticamente prodotti e denaro 
                4.14 pannelli fotovoltaici. 
                5. Apparecchiature di piccole dimensioni 
                5.1 Aspirapolvere 
                5.2 scope meccaniche 
                5.3 macchine per cucire 
                5.4 lampadari 
                5.5 forni a microonde 
                5.6 ventilatori elettrici 
                5.7 ferri da stiro 
                5.8 tostapane 
                5.9 coltelli elettrici 
                5.10 bollitori elettrici 
                5.11 sveglie e orologi 
                5.12 rasoi elettrici 
                5.13 bilance 
                5.14 apparecchi tagliacapelli  e  apparecchi  per  la
          cura del corpo 
                5.15 calcolatrici 
                5.16 apparecchi radio 
                5.17 videocamere, videoregistratori 
                5.18   apparecchi    hi-fi,    strumenti    musicali,
          apparecchiature per riprodurre suoni o immagini 
                5.19 giocattoli elettrici ed elettronici 
                5.20 apparecchiature sportive, computer per ciclismo,
          immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc., 
                5.21.  rivelatori  di  fumo,  regolatori  di  calore,
          termostati, piccoli  strumenti  elettrici  ed  elettronici,
          piccoli   dispositivi   medici,   piccoli   strumenti    di
          monitoraggio e di controllo, 
                5.22   piccoli    apparecchi    che    distribuiscono
          automaticamente prodotti 
                5.23    piccole    apparecchiature    con    pannelli
          fotovoltaici integrati. 
                6.  Piccole  apparecchiature   informatiche   e   per
          telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore
          a 50 cm) 
                6.1 Telefoni cellulari 
                6.2 navigatori satellitari (GPS), 
                6.3 calcolatrici tascabili 
                6.4 router 
                6.5 PC 
                6.6 stampanti 
                6.7 telefoni.». 
              - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65  (Regolamento
          recante modalita' semplificate di gestione dei  rifiuti  di
          apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da  parte
          dei distributori e degli  installatori  di  apparecchiature
          elettriche ed elettroniche (AEE), nonche' dei  gestori  dei
          centri di assistenza tecnica di  tali  apparecchiature)  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 4 maggio 2010, n. 102. 
              - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del  territorio  e  del  mare  31  maggio  2016,   n.   121
          (Regolamento  recante   modalita'   semplificate   per   lo
          svolgimento delle attivita' di ritiro gratuito da parte dei
          distributori di rifiuti di  apparecchiature  elettriche  ed
          elettroniche (RAEE)  di  piccolissime  dimensioni,  nonche'
          requisiti  tecnici  per   lo   svolgimento   del   deposito
          preliminare alla raccolta presso i distributori  e  per  il
          trasporto, ai sensi dell'articolo 11,  commi  3  e  4,  del
          decreto legislativo 14 marzo 2014,  n.  49)  e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 7 luglio 2016, n. 157. 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  2005,  n.  206
          (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29
          luglio 2003, n.  229)  e'  pubblicato  nella  Gazz.  Uff  8
          ottobre 2005, n. 235, S.O. 
              - La direttiva 2015/1535/UE del 9  settembre  2015  del
          Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  (che  prevede   una
          procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni
          tecniche e delle regole relative ai servizi della  societa'
          dell'informazione), e' pubblicata  nella  G.U.C.E.  del  17
          settembre 2015, n. L 241. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 181, del citato decreto
          legislativo n. 152, del 2006: 
                «Art.   181   (Preparazione   per   il    riutilizzo,
          riciclaggio e recupero dei rifiuti). - 1. Nell'ambito delle
          rispettive competenze, il Ministero dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare,  il  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni,  gli
          Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, o,  laddove
          questi non  siano  stati  costituiti,  i  Comuni,  adottano
          modalita'  autorizzative  semplificate  nonche'  le  misure
          necessarie, comprese  quelle  relative  alla  realizzazione
          della   raccolta   differenziata,   per    promuovere    la
          preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, il  riciclaggio
          o   altre   operazioni   di   recupero,   in    particolare
          incoraggiando  lo  sviluppo  di  reti  di   operatori   per
          facilitare le operazioni di preparazione per il  riutilizzo
          e riparazione, agevolando, ove compatibile con la  corretta
          gestione dei rifiuti, il loro  accesso  ai  rifiuti  adatti
          allo scopo, detenuti dai sistemi o dalle infrastrutture  di
          raccolta, sempre che tali operazioni non  siano  svolte  da
          parte degli stessi sistemi o infrastrutture. 
                2. I regimi di responsabilita' estesa del  produttore
          adottano le misure necessarie per garantire la preparazione
          per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti
          di rispettiva competenza. 
                3. Ove necessario per ottemperare al comma  1  e  per
          facilitare o migliorare il recupero, gli  operatori  e  gli
          enti competenti adottano  le  misure  necessarie,  prima  o
          durante il recupero, laddove  tecnicamente  possibile,  per
          eliminare le sostanze pericolose, le miscele e i componenti
          dai  rifiuti  pericolosi  in  vista  della  loro   gestione
          conformemente alla gerarchia dei  rifiuti  ed  alla  tutela
          della salute umana e dell'ambiente. 
                4. Al fine di rispettare le  finalita'  del  presente
          decreto e procedere verso un'economia circolare con un alto
          livello  di  efficienza   delle   risorse,   le   autorita'
          competenti adottano le misure necessarie per  conseguire  i
          seguenti obiettivi: 
                  a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo
          e il riciclaggio di rifiuti quali carta, metalli,  plastica
          e vetro provenienti dai nuclei domestici,  e  possibilmente
          di altra origine,  nella  misura  in  cui  tali  flussi  di
          rifiuti sono simili a  quelli  domestici,  sara'  aumentata
          complessivamente almeno al 50 per cento in termini di peso; 
                  b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo,
          il riciclaggio e  altri  tipi  di  recupero  di  materiale,
          incluse operazioni di riempimento che utilizzano i  rifiuti
          in  sostituzione  di  altri  materiali,   di   rifiuti   da
          costruzione  e  demolizione  non  pericolosi,  escluso   il
          materiale allo stato naturale definito alla voce 17  05  04
          dell'elenco dei rifiuti, sara' aumentata almeno al  70  per
          cento in termini di peso; 
                  c) entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo
          e il  riciclaggio  dei  rifiuti  urbani  saranno  aumentati
          almeno al 55 per cento in peso; 
                  d) entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo
          e il  riciclaggio  dei  rifiuti  urbani  saranno  aumentati
          almeno al 60 per cento in peso; 
                  e) entro il 2035, la preparazione per il riutilizzo
          e il  riciclaggio  dei  rifiuti  urbani  saranno  aumentati
          almeno al 65 per cento in peso. 
                5. Per le  frazioni  di  rifiuti  urbani  oggetto  di
          raccolta  differenziata  destinati  al  riciclaggio  ed  al
          recupero e'  sempre  ammessa  la  libera  circolazione  sul
          territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti  nelle
          apposite categorie dell'Albo nazionale  gestori  ambientali
          ai sensi dell'articolo 212, comma 5, al fine di favorire il
          piu' possibile il loro recupero  privilegiando,  anche  con
          strumenti  economici,  il  principio  di  prossimita'  agli
          impianti di recupero. 
                6. Gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale
          ovvero i Comuni possono individuare appositi spazi,  presso
          i centri di raccolta di  cui  all'articolo  183,  comma  1,
          lettera mm), per l'esposizione temporanea, finalizzata allo
          scambio  tra  privati,  di   beni   usati   e   funzionanti
          direttamente idonei al riutilizzo. Nei centri  di  raccolta
          possono altresi' essere individuate apposite  aree  adibite
          al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati
          alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni
          riutilizzabili. Nei centri di raccolta possono anche essere
          individuati   spazi   dedicati   alla   prevenzione   della
          produzione di rifiuti, con  l'obiettivo  di  consentire  la
          raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro  di
          operazioni di intercettazione e  schemi  di  filiera  degli
          operatori professionali dell'usato autorizzati  dagli  enti
          locali e dalle aziende di igiene urbana.». 
              - Il testo dell'art. 214-ter, del  decreto  legislativo
          n. 152, del 2006, e' riportato nelle note alle premesse.