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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 marzo 2023, n. 43

Regolamento di organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112. (23G00048)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/05/2023
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Testo in vigore dal:  6-5-2023

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante: «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» e, in particolare, l'articolo 15-ter, comma 1, lettere a) e b);
Vista la legge 12 luglio 2011, n. 112, recante: «Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza» e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, che prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità garante, per disciplinare l'organizzazione dell'ufficio, il luogo dove ha sede l'ufficio nonché la gestione delle spese;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante: «Legge di contabilità e finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante: «Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196» e, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 19, 20 e 21;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, recante: «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012, n. 168, recante: «Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2022, adottato ai sensi del predetto articolo 15-ter, comma 1, lettera b);
Considerato che il predetto articolo 15-ter, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha istituito l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, posto alle dipendenze dell'Autorità garante nonché introdotto l'articolo 5-bis nella legge 12 luglio 2011, n. 112, il quale prevede l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un apposito ruolo del personale dipendente dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;
Ritenuto di dover adeguare alle disposizioni di cui all'articolo 15-ter del citato decreto-legge n. 36 del 2022, l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato n. 1662/2022, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 ottobre 2022;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 242/2023 espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 gennaio 2023;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato dott. Alfredo Mantovano è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sulla proposta dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
20 luglio 2012, n. 168
1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 1:
1) alla lettera d), dopo le parole: «l'unità di livello dirigenziale» la parola «non» è soppressa;
2) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
«g-bis) «Aree»: unità organizzative di livello dirigenziale;
g-ter) «Segreteria tecnica»: unità organizzativa di livello non dirigenziale»;
b) all'art. 4:
1) al comma 1, le parole: «dall'art. 5, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 5-bis»;
2) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. L'Ufficio è coordinato da un dirigente di livello generale che, nell'esercizio delle funzioni di vertice amministrativo, assicura l'attuazione degli indirizzi del Garante mediante il coordinamento delle due Aree denominate, rispettivamente, Area attività istituzionale, di cui al comma 4-quater e Area affari generali, di cui al comma 4-quinquies, dirette da due dirigenti di livello non generale e della Segreteria tecnica, di cui al comma 4-bis. L'incarico di dirigente di livello generale è conferito dal Garante a persona individuata, tramite procedura di selezione ad evidenza pubblica, tra i dirigenti dei ruoli della pubblica amministrazione in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale ed esperienza pluriennale in relazione agli obiettivi da perseguire e alle materie di competenza della Autorità. L'incarico ha durata di tre anni ed è rinnovabile;
4-bis. La Segreteria tecnica, quale unità organizzativa a supporto del Coordinatore dell'ufficio, svolge compiti in materia di:
a) affari giuridici e legislativi;
b) relazioni istituzionali;
c) relazioni internazionali e con l'Unione europea;
d) stampa e comunicazione;
4-ter. Il personale della Segreteria tecnica è scelto tra i dipendenti di ruolo dell'Autorità ed è assegnato dal Coordinatore dell'ufficio su indicazione del Garante;
4-quater. L'Area attività istituzionale promuove ed implementa le iniziative e le misure previste a livello nazionale ed internazionale per la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, svolgendo i compiti previsti dalla legge finalizzati a garantire il diritto dei minorenni alla salute e al benessere, all'educazione, all'ascolto e alla partecipazione nelle questioni che li riguardano, alla cura dei rapporti familiari, alle pari opportunità, alla protezione da qualsiasi forma di violenza, in attuazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989;
4-quinquies. L'Area affari generali, che assicura lo svolgimento delle attività di natura amministrativa, contabile, finanziaria e tecnica necessarie al funzionamento dell'Ufficio, svolge compiti in materia di:
a) risorse umane e relazioni sindacali;
b) trattamento economico e previdenziale;
c) bilancio, programmazione e gestione amministrativo-contabile;
d) contratti e convenzioni;
e) formazione del personale dell'Ufficio.»;
c) all'art. 5:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'Ufficio esercita le seguenti funzioni:
a) attuazione, mediante le articolazioni interne, degli obiettivi e dei programmi delineati dal Garante nell'ambito delle competenze di cui all'art. 3 della legge;
b) gestione delle risorse umane ed economiche-finanziarie;
c) informazione completa e tempestiva al Garante sulla complessiva attività;
d) adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi ed esercizio dei poteri di spesa e di quelli di acquisizione delle entrate;
e) tenuta dei rapporti con il Collegio dei revisori.»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le aree esercitano i compiti ad esse attribuiti mediante:
a) l'esecuzione delle disposizioni del Coordinatore dell'ufficio e l'attuazione dei programmi e degli obiettivi assegnati;
b) l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi e l'esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate ad esse delegati;
c) la rendicontazione della gestione delle risorse economiche assegnate;
d) la tempestiva informazione interna, anche attraverso strumenti informatici e telematici, sull'attività di competenza e la predisposizione di una relazione di sintesi sulle attività svolte;
e) la formulazione di proposte e pareri al Coordinatore dell'ufficio.»;
3) il comma 4 è abrogato;
d) all'art. 7, comma 2, le parole: «si riunisce» sono sostituite dalle seguenti: «è convocata» e la parola: «convocazione» è sostituita dalla seguente: «iniziativa»;
e) all'art. 11, comma 3, le parole: «può essere delegata» sono sostituite dalle seguenti: «è attribuita»;
f) all'art. 13:
1) al comma 3 il secondo periodo è soppresso;
2) il comma 4 è abrogato;
g) all'art. 19, comma 1, la parola: «Garante» è sostituita dalle seguenti: «Coordinatore dell'ufficio»;
h) all'art. 21, comma 3, le parole: «dal Garante o, per sua delega, dal Coordinatore dell'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «dal Coordinatore dell'ufficio o, su sua delega, dal dirigente dell'Area affari generali»;
i) all'art. 22, al comma 1, le parole: «Il Garante o, per sua delega, il Coordinatore dell'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «Il Coordinatore dell'ufficio o, su sua delega, il dirigente dell'Area affari generali»;
l) all'art. 23, comma 1, le parole: «Garante o, per sua delega, dal Coordinatore dell'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «Coordinatore dell'ufficio o, su sua delega, dal dirigente dell'Area affari generali»;
m) all'art. 25, comma 2, le parole: «delegato all'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «titolare dell'esercizio»;
n) all'art. 30, comma 6, la parola: «Garante» è sostituita dalle seguenti: «Coordinatore dell'ufficio»;
o) all'art. 31:
1) al comma 1, la parola: «Garante» è sostituita dalle seguenti: «Coordinatore dell'ufficio»;
2) al comma 2, dopo le parole: «può provvedere il Coordinatore dell'ufficio» sono aggiunte le seguenti: «o, su sua delega, il dirigente dell'Area affari generali»;
3) al comma 5, le parole: «Il Garante» sono sostituite dalle seguenti: «Il Coordinatore dell'ufficio o, su sua delega, il dirigente dell'Area affari generali».
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. n. 86:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2. Omissis.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4.-4-ter. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 15-ter, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2022, n. 100, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79:
«Art. 15-ter (Disposizioni concernenti l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza). - 1. Al fine di consentire all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza di assicurare la piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, alla legge 12 luglio 2011, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. È istituito l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato 'Ufficio dell'Autorità garantè, posto alle dipendenze dell'Autorità garante. Il personale dell'Ufficio dell'Autorità garante è vincolato dal segreto d'ufficio»;
b) dopo l'art. 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Disposizioni in materia di personale). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Ufficio dell'Autorità garante, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva. La relativa dotazione organica è costituita da due posti di livello dirigenziale non generale, un posto di livello dirigenziale generale e venti unità di personale non dirigenziale, di cui 16 di categoria A e 4 di categoria B, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità garante.
L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso».
2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 dell'art. 5-bis della legge 12 luglio 2011, n. 112, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In fase di prima attuazione, il personale dipendente a tempo indeterminato proveniente dal comparto Ministeri o appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, in servizio presso l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è inquadrato, a domanda, nei ruoli dell'Ufficio dell'Autorità garante, nei limiti della relativa dotazione organica. L'Ufficio dell'Autorità garante è autorizzato ad assumere personale non dirigenziale di categoria A, posizione economica F1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel biennio 2022-2023, nei limiti dei posti della dotazione organica rimasti vacanti all'esito della procedura di cui al periodo precedente. Per la corresponsione dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario al personale non dirigenziale dell'Ufficio dell'Autorità garante è autorizzata una spesa pari ad euro 65.799 per l'anno 2022 e ad euro 131.597 annui a decorrere dall'anno 2023.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari ad euro 1.121.470 per l'anno 2022 e ad euro 2.242.940 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:
a) quanto a euro 1.000.000 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
b) quanto a euro 121.470 per l'anno 2022, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse trasferite nel 2022 sul proprio bilancio autonomo ai sensi dell'art. 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
c) quanto a euro 2.242.940 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112 (Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2011, n. 166:
«Art. 5 (Organizzazione). - 1. Omissis.
2. Le norme concernenti l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante e il luogo dove ha sede l'Ufficio, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità garante. Ferme restando l'autonomia organizzativa e l'indipendenza amministrativa dell'Autorità garante, la sede e i locali destinati all'Ufficio dell'Autorità medesima sono messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. - 4. Omissis.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1999, n. 205, S.O. n. 167.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. n. 112.
- La legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O. n. 245.
- Si riporta il testo degli articoli 2, comma 2, 19, 20 e 21, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2011, n. 179:
«Art. 2 (Principi del controllo di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Omissis.
2. Il controllo di cui al comma 1 è svolto dagli organi appositamente previsti dalle disposizioni vigenti nei diversi comparti della pubblica amministrazione e, in particolare, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso i propri uffici centrali e periferici e i Servizi ispettivi di finanza pubblica, nonché dai collegi di revisione e sindacali presso gli enti e organismi pubblici, al fine di assicurare la legittimità e proficuità della spesa.
3. - 8. Omissis.»;
«Art. 19 (Costituzione dei collegi dei revisori dei conti e sindacali). - 1. I collegi dei revisori dei conti e sindacali degli enti ed organismi pubblici, escluse le società, sono costituiti con la nomina disposta da parte della amministrazione vigilante ovvero mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti ed organismi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari.
2. Qualora entro quarantacinque giorni non si provveda alla costituzione dei collegi ai sensi del comma 1, l'amministrazione vigilante nomina in via straordinaria, nei successivi trenta giorni, un collegio di tre componenti in possesso dei requisiti prescritti. Decorso inutilmente il predetto termine di trenta giorni, vi provvede il Ministero dell'economia e delle finanze nominando propri funzionari. Il collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto di nomina del nuovo collegio.»
«Art. 20 (Compiti dei collegi dei revisori dei conti e sindacali). - 1. I collegi dei revisori dei conti e sindacali presso gli enti ed organismi pubblici, di cui all'art. 19, vigilano sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie; provvedono agli altri compiti ad essi demandati dalla normativa vigente, compreso il monitoraggio della spesa pubblica.
2. I collegi dei revisori dei conti e sindacali, in particolare, devono:
a) verificare la corrispondenza dei dati riportati nel conto consuntivo o bilancio d'esercizio con quelli analitici desunti dalla contabilità generale tenuta nel corso della gestione;
b) verificare la loro corretta esposizione in bilancio, l'esistenza delle attività e passività e l'attendibilità delle valutazioni di bilancio, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione e l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati;
c) effettuare le analisi necessarie e acquisire informazioni in ordine alla stabilità dell'equilibrio di bilancio e, in caso di disavanzo, acquisire informazioni circa la struttura dello stesso e le prospettive di riassorbimento affinchè venga, nel tempo, salvaguardato l'equilibrio;
d) vigilare sull'adeguatezza della struttura organizzativa dell'ente e il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
e) verificare l'osservanza delle norme che presiedono la formazione e l'impostazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo o bilancio d'esercizio;
f) esprimere il parere in ordine all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo o bilancio d'esercizio da parte degli organi a ciò deputati sulla base degli specifici ordinamenti dei singoli enti;
g) effettuare almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza della cassa e sulla esistenza dei valori, dei titoli di proprietà e sui depositi e i titoli a custodia;
h) effettuare il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.
3. Gli schemi dei bilanci preventivi, delle variazioni ai bilanci preventivi, delle delibere di accertamento dei residui, del conto consuntivo o bilancio d'esercizio sono sottoposti, corredati dalla relazione illustrativa o da analogo documento, almeno quindici giorni prima della data della relativa delibera, all'esame del collegio dei revisori dei conti o sindacale. Il collegio redige apposita relazione da allegare ai predetti schemi, nella quale sono sintetizzati anche i risultati del controllo svolto durante l'esercizio.
4. L'attività dei collegi dei revisori e sindacali si conforma ai principi della continuità, del campionamento e della programmazione dei controlli.
5. I collegi dei revisori dei conti e sindacali non intervengono nella gestione e nell'amministrazione attiva degli enti e organismi pubblici.
6. Alle sedute degli organi di amministrazione attiva assiste almeno un componente del collegio dei revisori e sindacale.
7. I componenti del collegio dei revisori e sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente.
8. Di ogni verifica, ispezione e controllo, anche individuale, nonché delle risultanze dell'esame collegiale dei bilanci preventivi e relative variazioni e dei conti consuntivi o bilanci d'esercizio è redatto apposito verbale.»
«Art. 21 (Indipendenza dei revisori e dei sindaci presso gli enti ed organismi pubblici). - 1. Gli organi di controllo devono assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite in modo indipendente. Ai revisori e sindaci presso enti ed organismi pubblici si applicano i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall'art. 2387 del codice civile.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168(Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'art. 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 settembre 2012, n. 228.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2022, è pubblicato sul sito dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.
- Si riporta il testo dell'art. 5, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 5 (Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri a nome del Governo:
a) comunica alle Camere la composizione del Governo e ogni mutamento in essa intervenuto;
b) chiede la fiducia sulle dichiarazioni di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 2 e pone, direttamente o a mezzo di un Ministro espressamente delegato, la questione di fiducia;
c) sottopone al Presidente della Repubblica le leggi per la promulgazione; in seguito alla deliberazione del Consiglio dei ministri, i disegni di legge per la presentazione alle Camere e, per l'emanazione, i testi dei decreti aventi valore o forza di legge, dei regolamenti governativi e degli altri atti indicati dalle leggi;
d) controfirma gli atti di promulgazione delle leggi nonché ogni atto per il quale è intervenuta deliberazione del Consiglio dei ministri, gli atti che hanno valore o forza di legge e, insieme con il Ministro proponente, gli altri atti indicati dalla legge;
e) presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa e, anche attraverso il Ministro espressamente delegato, esercita le facoltà del Governo di cui all'art. 72 della Costituzione;
f) esercita le attribuzioni di cui allalegge 11 marzo 1953, n. 87, e promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle decisioni della Corte costituzionale. Riferisce inoltre periodicamente al Consiglio dei ministri, e ne dà comunicazione alle Camere, sullo stato del contenzioso costituzionale, illustrando le linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. Segnala altresì, anche su proposta dei ministri competenti, i settori della legislazione nei quali, in relazione alle questioni di legittimità costituzionale pendenti, sia utile valutare l'opportunità di iniziative legislative del Governo.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 95, primo comma, della Costituzione:
a) indirizza ai ministri le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione della politica generale del Governo;
b) coordina e promuove l'attività dei ministri in ordine agli atti che riguardano la politica generale del Governo;
c) può sospendere l'adozione di atti da parte dei ministri competenti in ordine a questioni politiche e amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei ministri nella riunione immediatamente successiva;
c-bis) può deferire al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti;
d) concorda con i ministri interessati le pubbliche dichiarazioni che essi intendano rendere ogni qualvolta, eccedendo la normale responsabilità ministeriale, possano impegnare la politica generale del Governo;
e) adotta le direttive per assicurare l'imparzialità, il buon andamento e l'efficacia degli uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi di particolare rilevanza può richiedere al Ministro competente relazioni e verifiche amministrative;
f) promuove l'azione dei ministri per assicurare che le aziende e gli enti pubblici svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dalle leggi che ne definiscono l'autonomia e in coerenza con i conseguenti indirizzi politici e amministrativi del Governo;
g) esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge in materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato;
h) può disporre, con proprio decreto, l'istituzione di particolari Comitati di ministri, con il compito di esaminare in via preliminare questioni di comune competenza, di esprimere parere su direttive dell'attività del Governo e su problemi di rilevante importanza da sottoporre al Consiglio dei ministri, eventualmente avvalendosi anche di esperti non appartenenti alla pubblica amministrazione;
i) può disporre la costituzione di gruppi di studio e di lavoro composti in modo da assicurare la presenza di tutte le competenze dicasteriali interessate ed eventualmente di esperti anche non appartenenti alla pubblica amministrazione.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, direttamente o conferendone delega ad un Ministro:
a) promuove e coordina l'azione del Governo relativa alle politiche comunitarie e assicura la coerenza e la tempestività dell'azione di Governo e della pubblica amministrazione nell'attuazione delle politiche comunitarie, riferendone periodicamente alle Camere; promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee, cura la tempestiva comunicazione alle Camere dei procedimenti normativi in corso nelle Comunità europee, informando il Parlamento delle iniziative e posizioni assunte dal Governo nelle specifiche materie;
a-bis) promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano; comunica tempestivamente alle Camere le medesime pronunce ai fini dell'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle suddette pronunce.
b) promuove e coordina l'azione del Governo per quanto attiene ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sovraintende all'attività dei commissari del Governo;
b-bis) promuove, indirizza, coordina l'azione del Governo nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea, della strategia italiana per la banda ultralarga, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, nonché della trasformazione, crescita e transizione digitale del Paese, in ambito pubblico e privato, dell'accesso ai servizi in rete, della connettività, delle infrastrutture digitali materiali e immateriali e della strategia nazionale dei dati pubblici.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 4, 5, 7, 11, 13, 19, 21, 22, 23, 25, 30 e 31 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto, sono denominati:
a) «legge»: la legge 12 luglio 2011, n. 112, istitutiva dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;
b) «Garante»: l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza istituita ai sensi dell'art. 1, della legge;
c) «Ufficio»: l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza istituito ai sensi dell'art. 5, della legge;
d) «Coordinatore dell'Ufficio»: l'unità di livello dirigenziale generale di cui all'art. 5, della legge;
e) «Conferenza»: la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza istituita ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge;
f) «Consulta»: la Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni, di cui all'art. 8, del presente decreto;
g) «Commissioni consultive»: le commissioni di cui all'art. 9, del presente decreto;
g-bis) «Aree»: unità organizzative di livello dirigenziale;
g-ter) «Segreteria tecnica»: unità organizzativa di livello non dirigenziale.»;
«Art. 4 (Composizione dell'Ufficio). - 1. L'Ufficio, posto alle dipendenze del Garante, è composto dal personale in possesso dei requisiti indicati dall'art. 5-bis, comma 1, della legge, nei limiti da essa fissati.
2. Il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti ed esperti in possesso di adeguate e comprovate capacità professionali, nei limiti delle risorse del fondo di cui all'art. 5, comma 3, della legge.
3. In relazione alle esigenze organizzative dell'Ufficio, il Garante nel rispetto della normativa vigente, può stipulare apposite convenzioni per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento con scuole di specializzazione, facoltà universitarie, istituti di istruzione di ogni ordine e grado, consigli o collegi degli ordini professionali, ovvero con ogni altra istituzione o organizzazione, nazionale o internazionale, che persegua finalità conformi alle competenze attribuite al Garante.
4. L'Ufficio è coordinato da un dirigente di livello generale che, nell'esercizio delle funzioni di vertice amministrativo, assicura l'attuazione degli indirizzi del Garante mediante il coordinamento delle due Aree denominate, rispettivamente, Area attività istituzionale, di cui al comma 4- quater e Area affari generali, di cui al comma 4-quinquies, dirette da due dirigenti di livello non generale e della Segreteria tecnica, di cui al comma 4-bis.
L'incarico di dirigente di livello generale è conferito dal Garante a persona individuata, tramite procedura di selezione ad evidenza pubblica, tra i dirigenti dei ruoli della pubblica amministrazione in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale ed esperienza pluriennale in relazione agli obiettivi da perseguire e alle materie di competenza della Autorità. L'incarico ha durata di tre anni ed è rinnovabile.
4-bis. La Segreteria tecnica, quale unità organizzativa a supporto del Coordinatore dell'ufficio, svolge compiti in materia di:
a) affari giuridici e legislativi;
b) relazioni istituzionali;
c) relazioni internazionali e con l'Unione europea;
d) stampa e comunicazione.
4-ter. Il personale della Segreteria tecnica è scelto tra i dipendenti di ruolo dell'Autorità ed è assegnato dal Coordinatore dell'ufficio su indicazione del Garante.
4-quater. L'Area attività istituzionale promuove ed implementa le iniziative e le misure previste a livello nazionale ed internazionale per la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, svolgendo i compiti previsti dalla legge finalizzati a garantire il diritto dei minorenni alla salute e al benessere, all'educazione, all'ascolto e alla partecipazione nelle questioni che li riguardano, alla cura dei rapporti familiari, alle pari opportunità, alla protezione da qualsiasi forma di violenza, in attuazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989.
4-quinquies. L'Area affari generali, che assicura lo svolgimento delle attività di natura amministrativa, contabile, finanziaria e tecnica necessarie al funzionamento dell'Ufficio, svolge compiti in materia di:
a) risorse umane e relazioni sindacali;
b) trattamento economico e previdenziale;
c) bilancio, programmazione e gestione amministrativo-contabile;
d) contratti e convenzioni;
e) formazione del personale dell'Ufficio.»
«Art. 5 (Organizzazione dell'Ufficio). - 1.
L'organizzazione dell'Ufficio è ispirata ai seguenti principi:
a) efficienza, efficacia, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa;
b) previsione di funzioni stabili nel quadro di una organizzazione flessibile ed adattabile a sopravvenute, mutate esigenze;
c) integrazione e piena cooperazione tra le funzioni.
2. L'Ufficio esercita le seguenti funzioni:
a) attuazione, mediante le articolazioni interne, degli obiettivi e dei programmi delineati dal Garante nell'ambito delle competenze di cui all'art. 3 della legge;
b) gestione delle risorse umane ed economiche-finanziarie;
c) informazione completa e tempestiva al Garante sulla complessiva attività;
d) adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi ed esercizio dei poteri di spesa e di quelli di acquisizione delle entrate;
e) tenuta dei rapporti con il Collegio dei revisori.»;
3. Le Aree esercitano i compiti ad esse attribuiti mediante:
a) l'esecuzione delle disposizioni del Coordinatore dell'ufficio e l'attuazione dei programmi e degli obiettivi assegnati;
b) l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi e l'esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate ad esse delegati;
c) la rendicontazione della gestione delle risorse economiche assegnate;
d) la tempestiva informazione interna, anche attraverso strumenti informatici e telematici, sull'attività di competenza e la predisposizione di una relazione di sintesi sulle attività svolte;
e) la formulazione di proposte e pareri al Coordinatore dell'ufficio.
4. (Abrogato).»;
«Art. 7 (Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza). - 1. Il Garante presiede la Conferenza di cui all'art. 3, comma 7, della legge, ne convoca le riunioni, stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige i lavori.
2. La Conferenza è convocata almeno due volte l'anno su iniziativa del Garante e, in via straordinaria, ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno la metà dei componenti a pieno titolo. Le riunioni sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti stessi. Le deliberazioni adottate ai sensi dell'art. 3, comma 8, lettera a) della legge sono approvate dalla Conferenza all'unanimità dei componenti presenti all'assemblea. La Conferenza può costituire, con il voto della maggioranza dei presenti, gruppi di lavoro temporanei per approfondire specifiche tematiche, ai quali possono partecipare soggetti esterni alla Conferenza.»
«Art. 11 (Autonomia finanziaria). - 1. L'attività del Garante si ispira ai principi della programmazione delle spese e della prudente valutazione delle entrate ed è informata a criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.
2. Il Garante, in attuazione dell'art. 1 della legge, provvede autonomamente alla gestione delle risorse finanziarie necessarie ai propri fini istituzionali in base alle norme del presente decreto e, per quanto in esso non previsto, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 in quanto compatibili.
3. L'Ufficio è dotato di autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle proprie risorse economiche-finanziarie e di quelli stabiliti dall'art. 5 della legge. La gestione delle predette risorse è attribuita al coordinatore dell'Ufficio.»
«Art. 13 (Struttura del bilancio di previsione). - 1.
Il bilancio di previsione è costituito per le entrate e per le spese da un unico Centro di responsabilità amministrativa.
2. Le entrate dell'Ufficio sono costituite da:
a) contributo finanziario ordinario dello Stato;
b) assegnazioni e contributi da parte di pubbliche amministrazioni ed enti privati senza finalità di lucro, per l'esecuzione di specifiche iniziative;
c) contributi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi o progetti;
d) attività di assistenza e di formazione commissionate da istituzioni pubbliche e private, nazionali ed estere, nonché da organismi internazionali;
e) ogni altra eventuale entrata connessa all'attività del Garante o prevista dall'ordinamento;
f) avanzo presunto;
g) entrate per partite di giro.
3. Le entrate provenienti dal bilancio dello Stato per fronteggiare le spese di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della legge, iscritte in apposita unità previsionale di base del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, affluiscono al bilancio dell'Ufficio.
4. (Abrogato).
5. Le spese sono articolate funzionalmente in macroaggregati e, ai fini della gestione e della rendicontazione, sono ripartite in capitoli secondo l'oggetto della spesa.
6. Le spese non possono superare complessivamente le entrate.
7. Le entrate e le spese per partite di giro devono trovare esatta corrispondenza.»
«Art. 19 (Residui attivi e passivi). - 1. Con l'approvazione del conto finanziario il Coordinatore dell'ufficio accerta, per ogni capitolo, le somme da conservarsi in conto residui per impegni riferibili all'esercizio concluso, in base ad obbligazioni giuridicamente perfezionate e registrate nelle scritture del suo Ufficio.
2. I residui attivi e passivi risultano dalle scritture di cui all'art. 27 e sono distinti per esercizio di competenza.
3. La gestione dei residui attivi e passivi di ciascun esercizio è imputata ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dalla relativa competenza.
4. I residui passivi sono eliminati per accertata insussistenza del titolo giuridico dell'impegno di spesa assunto e per decorrenza del termine di prescrizione previsto in relazione alla natura dell'obbligazione originaria.»
«Art. 21 (Impegno). - 1. Sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, l'impegno determina l'importo della spesa, il destinatario e l'imputazione al capitolo di bilancio.
2. L'impegno è imputato al capitolo pertinente in relazione alla tipologia della spesa e non può eccedere lo stanziamento.
3. Gli impegni di spesa sono assunti dal Coordinatore dell'ufficio o, su sua delega, dal dirigente dell'Area affari generali.
4. Chiuso il 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto.
5. Quando la spesa è accertata contestualmente al pagamento, l'impegno e l'ordine di pagamento sono contemporanei.
6. Al momento dell'approvazione del bilancio si costituisce automaticamente l'impegno sugli stanziamenti relativi alle seguenti spese:
a) indennità di carica spettante al Garante;
b) spese dovute in base a contratti in essere, disposizioni di legge o regolamentari.»
«Art. 22 (Liquidazione). - 1. Il Coordinatore dell'ufficio o, su sua delega, il dirigente dell'Area affari generali provvede alla liquidazione sulla base di fatture e documenti presentati in originale, atti a comprovare, anche ai fini fiscali, l'adempimento dell'obbligazione convenuta, previo accertamento della regolarità della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite e dopo aver applicato le penali previste in caso di ritardata od inesatta prestazione.
2. Il decreto di liquidazione contiene:
a) il riferimento al decreto di impegno, salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 5;
b) l'esercizio, il capitolo e l'indicazione delle modalità di pagamento;
c) l'indicazione di eventuali altri pagamenti ordinati a valere sullo stesso impegno.
3. Il dispositivo di liquidazione, con i documenti giustificativi della spesa, nonché la documentazione attestante il positivo esito delle verifiche delle prestazioni, deve essere conservato in allegato al mandato di pagamento estinto.»
«Art. 23 (Ordinazione tramite ordine di pagamento). - 1. L'ordinazione è disposta dal Coordinatore dell'ufficio o, su sua delega, il dirigente dell'Area affari generali tramite ordine di pagamento.
2. L'ordine di pagamento deve contenere i seguenti elementi essenziali:
a) l'esercizio di provenienza e di gestione della spesa;
b) l'impegno cui si riferisce la spesa ed il relativo capitolo;
c) la descrizione della spesa;
d) il numero d'ordine progressivo per esercizio e per capitolo di bilancio;
e) i dati anagrafici, il numero di partita IVA ed il codice fiscale del creditore;
f) l'importo lordo e netto da pagare in cifre e in lettere, la data di emissione e l'eventuale data di esigibilità;
g) la modalità di estinzione del titolo di spesa.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 4-ter, lettere a), b) e c), del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, dalla legge n. 148 del 2011 e successive modificazioni, e le disposizioni del Regolamento per la contabilità generale dello Stato riguardanti il furto, lo smarrimento o la distruzione degli ordini di pagamento.»
«Art. 25 (Pagamento tramite carta di credito). - 1.
Il Garante può avere in dotazione una carta di credito per l'intero periodo di durata del mandato, nel rispetto delle vigenti modalità di utilizzo previste dalla legge e dai regolamenti.
2. Il Garante, con propria deliberazione, può disporre l'assegnazione della carta di credito di cui al comma 1 al coordinatore dell'ufficio titolare dell'esercizio del potere di spesa, con specifica indicazione delle tipologie di spesa consentite.
3. Al momento della consegna e della restituzione della carta di credito è redatto apposito verbale.
L'assegnatario è tenuto a far pervenire mensilmente all'Ufficio un riepilogo dell'utilizzo della carta corredato dalla documentazione giustificativa ai fini delle conseguenti regolazioni contabili da effettuare entro il giorno 20 del mese successivo.
4. Qualora la carta di credito abbia anche funzione di bancomat, le somme prelevate sono utilizzabili solo per il pagamento delle spese previste nella deliberazione di assegnazione.
5. Gli eventuali pagamenti per cassa non possono, in ogni caso, superare l'importo di mille euro. Di essi deve essere data comunicazione nell'ambito del riepilogo di cui al comma 3 producendo la documentazione giustificativa.
6. Qualora siano effettuati pagamenti di spese non riconducibili alle tipologie consentite, le stesse non devono gravare sul bilancio del Garante. In tal caso, l'Ufficio procede al recupero.
7. Le spese sostenute sono imputate ai diversi stanziamenti di bilancio, sulla base dei rendiconti o degli estratti conto.»
«Art. 30 (Consegnatario). - 1. L'incarico di consegnatario è conferito dal coordinatore dell'Ufficio ad un dipendente in possesso di adeguata professionalità in campo amministrativo e contabile per un periodo massimo di un triennio ed è rinnovabile una sola volta.
2. Il consegnatario tiene le scritture di cui all'art. 27, comma 2, ed è soggetto al controllo di rendicontazione; provvede, sulla base delle direttive impartite dal coordinatore dell'Ufficio, a svolgere la propria attività secondo quanto disposto dall'art. 36, commi 4 e 5, e dall'art. 39 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010.
3. L'incarico di consegnatario è cumulabile con quello di cassiere economo.
4. Alla chiusura dell'esercizio finanziario la regolarità dei registri contabili tenuti dal consegnatario è certificata dal coordinatore dell'Ufficio.
5. Delle variazioni intervenute nella consistenza dei beni mobili è data evidenza in apposita scheda riepilogativa sottoscritta dal consegnatario e dal coordinatore dell'Ufficio.
6. Con delibera del Coordinatore dell'ufficio possono essere disciplinate ulteriori modalità di iscrizione e cancellazione dagli inventari, di classificazione e di gestione dei beni mobili. nonché le modalità del controllo di cui al comma 2.»
«Art. 31 (Attività contrattuale). - 1. Il Coordinatore dell'ufficio ha piena autonomia negoziale, nei limiti della disponibilità di bilancio, in merito alla deliberazione di addivenire al contratto, alla scelta della forma di contrattazione, alla determinazione delle clausole del contratto ed alla nomina del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
2. Alla stipulazione del contratto può provvedere il coordinatore dell'Ufficio o, su sua delega, il dirigente dell'Area affari generali che agisce, nei casi stabiliti dalla legge, anche in qualità di ufficiale rogante.
3. Tutte le forniture di beni e servizi sono soggette a collaudo nei termini contrattualmente previsti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
4. Per le forniture di beni e servizi di importo non superiore a diecimila euro, in luogo del collaudo è disposta l'attestazione di regolare esecuzione.
5. Il Coordinatore dell'ufficio o, su sua delega, il dirigente dell'Area affari generali può aderire alle convenzioni stipulate da Consip S.p.a. e può acquisire beni e servizi mediante il ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione entro i limiti di importo della prescritta soglia comunitaria.».