stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 14 aprile 2023, n. 39

Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche. (23G00047)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/04/2023
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 giugno 2023, n. 68 (in G.U. 13/06/2023, n. 136).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/07/2024)
Testo in vigore dal: 14-7-2024
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale»; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici»; 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante  «Codice
della protezione civile»; 
  Visto il decreto-legge 9  agosto  2022,  n.  115,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante «Misure
urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali  e
industriali»; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante  «Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della  legge  21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici»; 
  Considerato che  la  persistente  situazione  di  scarsita'  idrica
determina gravi ripercussioni nel settore idropotabile  e  in  quello
irriguo, anche in aree densamente popolate del Paese; 
  Considerato che il citato fenomeno siccitoso  potrebbe  determinare
gravi ripercussioni sul tessuto economico e sociale; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  assicurare  il
coordinamento di tutte le iniziative e le attivita' finalizzate  alla
mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsita'  idrica  e
al potenziamento  e  all'adeguamento  delle  infrastrutture  idriche,
aumentando la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti  climatici
e riducendo le dispersioni di risorse idriche; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  contenere  gli
effetti  negativi  della  crisi  nel  settore  idrico  connessa  alla
situazione metereologica in atto, prevedendo  misure  finalizzate  ad
individuare  ed  accelerare  la  realizzazione  delle  infrastrutture
idriche primarie nonche' degli interventi di ammodernamento volti  al
contenimento e alla riduzione delle perdite di risorsa idrica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 6 aprile 2023; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e  della
sicurezza energetica, per la protezione civile  e  le  politiche  del
mare, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione  e  il
PNRR, dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e
per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con  i  Ministri
dell'economia e delle finanze e della salute; 
 
                  Emana il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
                 Cabina di regia per la crisi idrica 
 
  1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una
Cabina di regia per la crisi idrica, di seguito denominata «Cabina di
regia», organo collegiale presieduto dal Presidente del Consiglio dei
ministri ovvero, su sua delega, dal Ministro delle  infrastrutture  e
dei trasporti e composto dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della  sicurezza  energetica,
dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione
e il PNRR, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare
e delle foreste, dal Ministro per la protezione civile e le politiche
del mare, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e  dal
Ministro dell'economia e delle finanze nonche' dal  presidente  della
Conferenza delle regioni e delle province autonome o da un presidente
di regione o provincia autonoma da lui delegato.  Alle  sedute  della
Cabina di regia possono essere invitati, in  ragione  della  tematica
affrontata, i Ministri interessati. PERIODO  SOPPRESSO  DALLA  L.  13
GIUGNO 2023, N. 68. Il Sottosegretario di Stato alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri con delega in materia di  coordinamento  della
politica economica e di programmazione  degli  investimenti  pubblici
partecipa alle  riunioni  della  Cabina  di  regia  con  funzioni  di
segretario. 
  2. La Cabina di regia esercita funzioni di indirizzo, coordinamento
e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi  idrica
connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni. 
  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, la Cabina di regia effettua una ricognizione delle  opere  e
degli interventi di urgente realizzazione per far  fronte  nel  breve
termine alla crisi idrica, individuando  quelli  che  possono  essere
realizzati  da  parte  del  Commissario   straordinario,   ai   sensi
dell'articolo 3. La ricognizione indica, per ciascun  intervento,  il
fabbisogno totale o residuo in caso di opere parzialmente  finanziate
e il relativo ordine di priorita' di finanziamento. 
  3-bis. Entro il 30 giugno 2024 la ((Cabina di  regia))  approva  la
proposta di elenco delle misure piu' urgenti, di  immediata  e  breve
attuazione,  strutturali  e  gestionali,  per  il   contrasto   della
scarsita' idrica, elaborata ai sensi del comma 4-ter. 
  4.  Entro  il  termine  di  cui  al  comma  3,  le  amministrazioni
competenti comunicano alla Cabina di  regia  le  risorse  disponibili
destinate a legislazione vigente al finanziamento di  interventi  nel
settore idrico per i quali non siano  gia'  intervenute  obbligazioni
giuridicamente vincolanti, salvo che non dichiarino il  carattere  di
urgenza dell'intervento per la crisi  idrica.  Le  predette  risorse,
previa rimodulazione delle stesse ai sensi del comma 5, senza nuovi o
maggiori  oneri  per  la  finanza   pubblica,   sono   destinate   al
finanziamento degli interventi di cui  al  medesimo  comma  3,  fermo
restando il finanziamento  della  progettazione  per  gli  interventi
oggetto di rimodulazione. 
  4-bis. Entro il 31 maggio 2024 le autorita' di bacino  distrettuali
individuano e  trasmettono  al  Commissario  straordinario  ((di  cui
all'articolo 3)), per il territorio di  competenza,  le  misure  piu'
urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali  e  gestionali,
per il contrasto della scarsita' idrica. Per le finalita' di  cui  al
presente comma gli enti competenti in materia di  tutela  e  gestione
delle  risorse  idriche  collaborano  con  le  autorita'  di   bacino
distrettuali. Entro  il  31  ottobre  2024  le  autorita'  di  bacino
distrettuali trasmettono al Commissario straordinario la ricognizione
delle risorse che concorrono al contrasto della  scarsita'  idrica  e
per il potenziamento e l'adeguamento  delle  infrastrutture  idriche,
gia' contenute nelle programmazioni dell'ultimo quinquennio. Ai  fini
di cui al terzo periodo, per programmazioni ((si intendono)) il Piano
nazionale di interventi  infrastrutturali  e  per  la  sicurezza  nel
settore idrico ((, di cui al comma 516 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2017,  n.  205)),  nonche'  le  programmazioni  relative  ad
interventi finanziati a valere su  linee  di  finanziamento  europee,
comprese  quelle  di  competenza  di  amministrazioni   diverse   dal
Ministero  delle  infrastrutture  e  ((dei))  trasporti,  dell'ultimo
quinquennio. 
  4-ter. Entro il 15 giugno 2024, il Commissario  straordinario  ((di
cui all'articolo 3)) trasmette alla Cabina di regia, sulla  base  dei
dati comunicati dalle autorita' di bacino distrettuali,  la  proposta
di elenco delle misure piu' urgenti, di immediata e breve attuazione,
strutturali e gestionali, per il contrasto della scarsita' idrica. 
  5. In coerenza con il programma degli interventi individuati  dalla
Cabina di regia ai sensi del comma 3  e  con  la  ricognizione  delle
risorse disponibili risultante dalle comunicazioni di cui al comma 4,
sono destinate agli interventi  di  urgente  realizzazione  ((di  cui
all'Allegato 1 e all'Allegato 2)), che costituiscono parte integrante
del presente decreto, le risorse,  complessivamente  pari  a  102,030
milioni di euro, derivanti  dalla  rimodulazione  delle  risorse  del
Piano straordinario di cui all'articolo 1, comma 523, della legge  27
dicembre  2017,  n.  205  e  del  Piano  nazionale  ((...))  di   cui
all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n.  205.  Il
Commissario di cui all'articolo 3 provvede, in  via  d'urgenza,  alla
realizzazione dei predetti  interventi  ((di  cui  all'Allegato  1  e
all'Allegato 2)). Le relative risorse confluiscono nella contabilita'
speciale di cui all'articolo 3, comma 2. Per gli interventi ((di  cui
all'Allegato 2)), il Commissario straordinario stipula con i soggetti
attuatori  previsti  a  legislazione  vigente  un  accordo  ai  sensi
dell'articolo  15  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241   per   il
coordinamento delle modalita' di attuazione delle opere finanziate  a
valere sulle distinte fonti di finanziamento. 
  6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 18,105 milioni di  euro
per l'anno 2024, a 14,640 milioni di euro per l'anno 2025,  a  23,095
milioni di euro per l'anno 2026, a 22,877 milioni di euro per  l'anno
2027, a 12,119 milioni di euro per l'anno 2028, a  9,864  milioni  di
euro per l'anno 2029 e a 1,327 milioni di euro per  l'anno  2030,  si
provvede a valere sulle somme autorizzate dall'articolo 1, comma 523,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche  nel  conto  dei
residui  e,  ove  necessario,  mediante  versamento  all'entrata  del
bilancio dello Stato e successiva riassegnazione ai pertinenti  stati
di previsione della spesa. 
  8. Fermi restando i compiti e le funzioni di cui  al  comma  2,  la
Cabina di regia: 
    a) svolge attivita' di impulso e  coordinamento  in  merito  alla
realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione  dei  danni
connessi al fenomeno della scarsita' idrica, nonche' al potenziamento
e all'adeguamento delle infrastrutture  idriche,  anche  al  fine  di
aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e
ridurne le dispersioni. Ai fini di  cui  alla  presente  lettera,  la
Cabina di regia individua gli interventi funzionali al  potenziamento
della capacita' idrica suscettibili di esecuzione  tramite  forme  di
partenariato pubblico privato, anche se  non  ancora  inseriti  nella
programmazione triennale prevista dall'articolo  21  del  codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente; 
    b) ferme restando le competenze e le  procedure  di  approvazione
previste a legislazione  vigente,  monitora  la  realizzazione  delle
infrastrutture idriche gia' approvate e finanziate nell'ambito  delle
politiche di investimento nazionali ed europee, ivi incluse quelle di
coesione, ad eccezione di quelle  finanziate  nell'ambito  del  Piano
Nazionale di Ripresa  e  Resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  Nazionale
Complementare (PNC), anche sulla base dei dati ricavabili dai sistemi
informativi  del  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; 
    c) promuove il coordinamento tra i diversi  livelli  di  governo,
gli enti pubblici nazionali e  territoriali  e  ogni  altro  soggetto
pubblico   e   privato   competente,   anche   fornendo   misure   di
accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali
criticita'; 
    d) nell'ambito delle attivita' di monitoraggio  svolte  ai  sensi
del presente  articolo,  promuove,  in  caso  di  dissenso,  diniego,
opposizione  o  altro  atto  equivalente  idoneo  a   precludere   la
realizzazione degli interventi urgenti di cui alla lettera  b)  e  al
comma 3 ovvero di ritardo, inerzia o difformita' nella  progettazione
ed esecuzione dei medesimi, nonche'  qualora  sia  messo  a  rischio,
anche in via prospettica, il rispetto  del  relativo  cronoprogramma,
l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 2; 
    e) svolge attivita' di coordinamento  e  monitoraggio  in  ordine
alla corretta, efficace ed  efficiente  utilizzazione  delle  risorse
finanziarie disponibili per le finalita' del presente articolo, anche
presenti nelle contabilita'  speciali  e  nei  fondi  destinati  alla
realizzazione degli interventi urgenti di cui alla lettera  b)  e  al
comma 3, anche attraverso la corretta alimentazione delle banche dati
esistenti. 
  9. Per le funzioni di cui ai commi  2  e  8,  la  Cabina  di  regia
acquisisce  dagli  enti  e  dai  soggetti  attuatori  i   monitoraggi
periodici sullo stato di attuazione degli interventi di cui al  comma
3 e alla lettera b) del comma 8, predisposti anche sulla  base  delle
informazioni  ricavabili  dai  sistemi  informativi   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato. 
  10. Le funzioni di segreteria tecnica della Cabina  di  regia  sono
esercitate dal Dipartimento per la programmazione e il  coordinamento
della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
A tal fine, il Dipartimento puo' avvalersi del numero massimo di  due
esperti o consulenti, di cui all'articolo 9,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999,  n.  303,  da  inserire  nell'ambito  del
Nucleo di valutazione e  verifica  degli  investimenti  pubblici  del
medesimo  Dipartimento,  che,  pertanto,  e'  riorganizzato  mediante
apposito decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  recante
anche i criteri di designazione  e  le  modalita'  di  selezione  del
personale delle professionalita' necessarie, cui compete un  compenso
fino a  un  importo  massimo  annuo  di  euro  75.000  al  lordo  dei
contributi previdenziali e assistenziali  e  degli  oneri  fiscali  a
carico dell'amministrazione per singolo  incarico.  A  tal  fine,  e'
autorizzata la spesa di euro 87.500 per l'anno 2023 e di euro 150.000
per  l'anno  2024.   Al   relativo   onere   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.  Il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  11. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 3, comma 1,  i
Commissari di cui  all'articolo  3,  comma  7,  primo  periodo,  e  i
Commissari  eventualmente   nominati   ai   sensi   dell'articolo   2
riferiscono  periodicamente  alla  Cabina  di   regia   mediante   la
trasmissione  di  una  relazione  sulle  attivita'   espletate,   con
l'indicazione dello stato di realizzazione degli interventi  ad  essi
affidati sulla base delle informazioni di cui  al  comma  9  e  delle
iniziative adottate e  da  intraprendere,  anche  in  funzione  delle
eventuali criticita'  riscontrate.  I  Commissari  delegati  per  gli
interventi  urgenti  per  la  gestione  della  crisi  idrica  di  cui
all'articolo 3, comma 7, secondo periodo, riferiscono  periodicamente
alla Cabina di regia, mediante la trasmissione della relazione di cui
al primo periodo, per il tramite del  Dipartimento  della  protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.