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DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36

Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. (23G00044)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/2023 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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vigente al 15/05/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-4-2023
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista  la  direttiva  2014/23/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione; 
  Vista  la  direttiva  2014/24/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che  abroga
la direttiva 2004/18/CE; 
  Vista  la  direttiva  2014/25/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti  e  dei
servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici»; 
  Vista la legge 21 giugno 2022, n. 78, recante «Delega al Governo in
materia di contratti pubblici»; 
  Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 4, della citata legge 21
giugno 2022, n. 78, il quale prevede che il  Governo  puo'  avvalersi
della facolta' di cui all'articolo 14, numero  2°,  del  testo  unico
delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno
1924, n. 1054; 
  Vista la nota in data 28 giugno 2022 con la quale il Presidente del
Consiglio dei ministri ha affidato la formulazione  del  progetto  di
decreto legislativo recante la disciplina dei contratti  pubblici  al
Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 21
giugno 2022, n. 78; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato  in  data  4
luglio 2022, con il quale la formulazione di detto progetto e'  stata
deferita ad una commissione speciale  e  ne  e'  stata  stabilita  la
composizione; 
  Visto lo schema di "Codice dei  contratti  pubblici  in  attuazione
dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante «Delega al
Governo  in  materia  di  contratti  pubblici»",  redatto  da   detta
commissione speciale e trasmesso al Governo dal Consiglio di Stato in
data 27 ottobre 2022 -7 dicembre 2022; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 16 dicembre 2022; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  reso  in  data  26
gennaio 2023; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 marzo 2023; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  concerto  con  i
Ministri per gli affari europei, il Sud, le politiche di  coesione  e
il PNRR, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa,
per  le  disabilita',  degli  affari  esteri  e  della   cooperazione
internazionale,  dell'interno,   della   giustizia,   della   difesa,
dell'economia e delle finanze, delle imprese e  del  made  in  Italy,
dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica,  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, e della cultura; 
 
                                EMANA 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                             Articolo 1. 
 
                      Principio del risultato. 
 
  1. Le stazioni appaltanti  e  gli  enti  concedenti  perseguono  il
risultato dell'affidamento del contratto e della sua  esecuzione  con
la  massima  tempestivita'  e  il  migliore  rapporto  possibile  tra
qualita'  e  prezzo,  nel  rispetto  dei   principi   di   legalita',
trasparenza e concorrenza. 
  2. La concorrenza tra  gli  operatori  economici  e'  funzionale  a
conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i
contratti. La trasparenza e' funzionale alla  massima  semplicita'  e
celerita' nella  corretta  applicazione  delle  regole  del  presente
decreto, di seguito  denominato  «codice»  e  ne  assicura  la  piena
verificabilita'. 
  3. Il principio del risultato costituisce attuazione,  nel  settore
dei contratti pubblici,  del  principio  del  buon  andamento  e  dei
correlati principi di efficienza, efficacia ed economicita'. Esso  e'
perseguito nell'interesse della comunita'  e  per  il  raggiungimento
degli obiettivi dell'Unione europea. 
  4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario  per
l'esercizio del potere discrezionale  e  per  l'individuazione  della
regola del caso concreto, nonche' per: 
  a) valutare la responsabilita' del personale  che  svolge  funzioni
amministrative   o   tecniche   nelle   fasi    di    programmazione,
progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti; 
  b) attribuire gli incentivi secondo  le  modalita'  previste  dalla
contrattazione collettiva.