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LEGGE 23 marzo 2023, n. 33

Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane. (23G00041)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/03/2023 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
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vigente al 15/09/2024
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  • Principi generali e sistema di coordinamento e programmazione
    interministeriale
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  • Deleghe al Governo in materia di politiche per l'invecchiamento
    attivo, la promozione dell'autonomia, la prevenzione della
    fragilità, l'assistenza e la cura delle persone anziane anche non
    autosufficienti
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  • Disposizioni finali
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  • 8
  • 9
Testo in vigore dal: 31-3-2023
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini della presente legge si intendono per: 
    a) «livelli  essenziali  delle  prestazioni  sociali  (LEPS)»:  i
processi, gli interventi, i servizi, le attivita'  e  le  prestazioni
integrate che la Repubblica assicura su tutto il territorio nazionale
sulla base di  quanto  previsto  dall'articolo  117,  secondo  comma,
lettera m), della Costituzione e in  coerenza  con  i  principi  e  i
criteri indicati agli articoli 1 e 2 della legge 8 novembre 2000,  n.
328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali», e con quanto previsto dall'articolo
1, comma 159, della legge 30 dicembre 2021, n.  234,  e  fatto  salvo
quanto previsto dall'articolo 1, commi da 791 a 798, della  legge  29
dicembre 2022, n. 197, e dall'articolo 2, comma 2, lettera h), numero
2), della legge 22 dicembre 2021, n. 227; 
    b) «ambiti territoriali sociali (ATS)»: i soggetti  giuridici  di
cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000,
n. 328, e di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 15
settembre  2017,  n.  147,  che,  in  coerenza  con  quanto  previsto
dall'articolo 1, commi da 160 a 164, della legge 30 dicembre 2021, n.
234,  garantiscono,  per  conto  degli  enti  locali   titolari,   lo
svolgimento omogeneo sul territorio di propria competenza di tutte le
funzioni  tecniche  di   programmazione,   gestione,   erogazione   e
monitoraggio degli interventi nell'ambito dei  servizi  sociali  alle
famiglie e alle persone, anche ai fini dell'attuazione dei  programmi
previsti nell'ambito della Missione 5, componente 2, riforma 1.2, del
Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  e  in  raccordo  con
quanto previsto dal regolamento recante la definizione dei modelli  e
degli standard  per  lo  sviluppo  dell'assistenza  territoriale  nel
settore sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma  169,  della
legge 30 dicembre 2004, n.  311,  in  attuazione  della  Missione  6,
componente 1, riforma 1, del PNRR; 
    c) «punti unici di accesso (PUA)»: i  servizi  integrati  di  cui
all'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; 
    d) «progetti individualizzati di assistenza integrata  (PAI)»:  i
progetti individuali predisposti  in  coerenza  con  quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; 
    e) «livelli essenziali di assistenza (LEA)»: i livelli essenziali
di assistenza sanitaria e sociosanitaria  previsti  dall'articolo  1,
comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e di  cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  65
del 18 marzo 2017, in applicazione di  quanto  previsto  all'articolo
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e in coerenza  con
i principi e i criteri indicati dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833,
senza distinzione di  condizioni  individuali  o  sociali  e  secondo
modalita' che assicurino l'eguaglianza dei  cittadini  nei  confronti
del Servizio sanitario nazionale; 
    f) «caregiver familiari»: i soggetti di cui all'articolo 1, comma
255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si  riporta  l'articolo  117,  secondo  comma,  della
          Costituzione: 
                «Lo Stato ha legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
                  a) politica estera e rapporti internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                  b) immigrazione; 
                  c) rapporti tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose; 
                  d) difesa e Forze armate;  sicurezza  dello  Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi; 
                  e)  moneta,  tutela   del   risparmio   e   mercati
          finanziari; tutela della  concorrenza;  sistema  valutario;
          sistema tributario e contabile dello Stato;  armonizzazione
          dei   bilanci   pubblici;   perequazione   delle    risorse
          finanziarie; 
                  f) organi dello Stato e relative leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
                  g)  ordinamento  e  organizzazione   amministrativa
          dello Stato e degli enti pubblici nazionali; 
                  h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale; 
                  i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
                  l) giurisdizione e norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
                  m)  determinazione  dei  livelli  essenziali  delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
                  n) norme generali sull'istruzione; 
                  o) previdenza sociale; 
                  p) legislazione elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
                  q)  dogane,  protezione  dei  confini  nazionali  e
          profilassi internazionale; 
                  r)  pesi,  misure  e  determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
                  s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
          culturali». 
              - Si riportano gli artt. 1 e 2 della legge della  legge
          8 novembre 2000, n. 328,  recante:  «Legge  quadro  per  la
          realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
          sociali»,  pubblicata  nella  Gazz.  Uff.  n.  265  del  13
          novembre 2000 - Suppl. Ordinario n. 186: 
                «Art. 1 (Principi generali  e  finalita').  -  1.  La
          Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema
          integrato  di  interventi  e  servizi   sociali,   promuove
          interventi per  garantire  la  qualita'  della  vita,  pari
          opportunita',   non   discriminazione    e    diritti    di
          cittadinanza, previene, elimina o riduce le  condizioni  di
          disabilita',  di  bisogno  e  di  disagio   individuale   e
          familiare,   derivanti   da   inadeguatezza   di   reddito,
          difficolta' sociali  e  condizioni  di  non  autonomia,  in
          coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione. 
                2. Ai sensi della presente legge, per  «interventi  e
          servizi sociali» si intendono tutte le  attivita'  previste
          dall'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
          112. 
                3. La programmazione e l'organizzazione  del  sistema
          integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti
          locali, alle regioni ed allo Stato  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della presente  legge,
          secondo  i  principi   di   sussidiarieta',   cooperazione,
          efficacia,   efficienza   ed   economicita',   omogeneita',
          copertura finanziaria e  patrimoniale,  responsabilita'  ed
          unicita' dell'amministrazione,  autonomia  organizzativa  e
          regolamentare degli enti locali. 
                4.  Gli  enti  locali,  le  regioni   e   lo   Stato,
          nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  riconoscono  e
          agevolano  il  ruolo  degli  organismi  non  lucrativi   di
          utilita' sociale, degli organismi della cooperazione, delle
          associazioni e degli  enti  di  promozione  sociale,  delle
          fondazioni e degli enti di patronato, delle  organizzazioni
          di volontariato, degli enti riconosciuti delle  confessioni
          religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi
          o intese operanti nel settore nella  programmazione,  nella
          organizzazione e nella gestione del  sistema  integrato  di
          interventi e servizi sociali. 
                5.  Alla  gestione   ed   all'offerta   dei   servizi
          provvedono  soggetti  pubblici  nonche',  in  qualita'   di
          soggetti attivi nella progettazione e  nella  realizzazione
          concertata degli interventi,  organismi  non  lucrativi  di
          utilita'    sociale,    organismi    della    cooperazione,
          organizzazioni di volontariato,  associazioni  ed  enti  di
          promozione sociale, fondazioni, enti di patronato  e  altri
          soggetti privati. Il  sistema  integrato  di  interventi  e
          servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione  della
          solidarieta'   sociale,   con   la   valorizzazione   delle
          iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme
          di  auto-aiuto  e  di  reciprocita'  e  della  solidarieta'
          organizzata. 
                6.  La  presente  legge  promuove  la  partecipazione
          attiva dei cittadini, il  contributo  delle  organizzazioni
          sindacali, delle associazioni sociali  e  di  tutela  degli
          utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di  cui
          al comma 1. 
                7. Le disposizioni della presente legge costituiscono
          principi fondamentali  ai  sensi  dell'articolo  117  della
          Costituzione. Le regioni a statuto speciale e  le  province
          autonome di Trento e  di  Bolzano  provvedono,  nell'ambito
          delle competenze loro  attribuite,  ad  adeguare  i  propri
          ordinamenti  alle  disposizioni  contenute  nella  presente
          legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti. 
                Art. 2 (Diritto alle prestazioni). - 1. Hanno diritto
          di usufruire delle prestazioni e dei  servizi  del  sistema
          integrato di  interventi  e  servizi  sociali  i  cittadini
          italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali,  con
          le modalita' e nei limiti definiti dalle  leggi  regionali,
          anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione  europea
          ed i loro familiari, nonche' gli stranieri, individuati  ai
          sensi dell'articolo 41 del testo unico di  cui  al  decreto
          legislativo 25 luglio  1998,  n.  286.  Ai  profughi,  agli
          stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima
          assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1,  lettera  h),
          del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 
                2. Il  sistema  integrato  di  interventi  e  servizi
          sociali ha carattere di universalita'. I  soggetti  di  cui
          all'articolo 1,  comma  3,  sono  tenuti  a  realizzare  il
          sistema di cui alla presente legge che garantisce i livelli
          essenziali di prestazioni, ai sensi dell'articolo 22,  e  a
          consentire l'esercizio del diritto soggettivo a beneficiare
          delle prestazioni economiche di cui all'articolo  24  della
          presente legge,  nonche'  delle  pensioni  sociali  di  cui
          all'articolo 26 della legge  30  aprile  1969,  n.  153,  e
          successive modificazioni, e degli assegni erogati ai  sensi
          dell'articolo 3, comma 6, della legge  8  agosto  1995,  n.
          335. 
                3.  I  soggetti  in  condizioni  di  poverta'  o  con
          limitato reddito o con incapacita'  totale  o  parziale  di
          provvedere alle proprie esigenze per inabilita'  di  ordine
          fisico e psichico, con  difficolta'  di  inserimento  nella
          vita sociale attiva e nel mercato  del  lavoro,  nonche'  i
          soggetti   sottoposti   a   provvedimenti    dell'autorita'
          giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali,
          accedono prioritariamente ai  servizi  e  alle  prestazioni
          erogati dal  sistema  integrato  di  interventi  e  servizi
          sociali. 
                4. I parametri per la valutazione delle condizioni di
          cui al comma 3 sono definiti dai  comuni,  sulla  base  dei
          criteri generali  stabiliti  dal  Piano  nazionale  di  cui
          all'articolo 18. 
                5. Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono
          tenuti, ai sensi dell'articolo 8, comma 3,  della  legge  7
          agosto 1990, n.  241,  ad  informare  i  destinatari  degli
          stessi sulle diverse prestazioni di cui possono  usufruire,
          sui requisiti per l'accesso e sulle modalita' di erogazione
          per effettuare le scelte piu' appropriate». 
              - Si riporta il comma 159 dell'art. 1  della  legge  30
          dicembre 2021 n.  234,  recante:  «Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
          pluriennale per il triennio  2022-2024»,  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 31 dicembre 2021, n. 310, S.O.: 
                «159. I livelli essenziali delle prestazioni  sociali
          (LEPS) sono costituiti dagli interventi, dai servizi, dalle
          attivita' e dalle prestazioni integrate che  la  Repubblica
          assicura, sulla base di quanto previsto dall'articolo  117,
          secondo comma, lettera m), della Costituzione e in coerenza
          con i principi e i criteri indicati agli  articoli  1  e  2
          della legge 8 novembre  2000,  n.  328,  con  carattere  di
          universalita'  su  tutto  il   territorio   nazionale   per
          garantire  qualita'  della  vita,  pari  opportunita',  non
          discriminazione,  prevenzione,  eliminazione  o   riduzione
          delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilita'.» 
              - Si riportano i commi da 791 a 798 dell'art.  1  della
          legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  recante:  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», pubblicata
          nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2022, n. 303, S.O: 
                «791. Ai fini della completa attuazione dell'articolo
          116,  terzo  comma,  della   Costituzione   e   del   pieno
          superamento dei divari  territoriali  nel  godimento  delle
          prestazioni, il presente comma e  i  commi  da  792  a  798
          disciplinano la determinazione dei livelli essenziali delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti in tutto il  territorio  nazionale,
          ai sensi dell'articolo  117,  secondo  comma,  lettera  m),
          della    Costituzione,    quale     soglia     di     spesa
          costituzionalmente  necessaria   che   costituisce   nucleo
          invalicabile per erogare le prestazioni sociali  di  natura
          fondamentale,  per  assicurare  uno  svolgimento  leale   e
          trasparente dei rapporti  finanziari  tra  lo  Stato  e  le
          autonomie territoriali, per favorire un'equa ed  efficiente
          allocazione delle risorse collegate al Piano  nazionale  di
          ripresa e resilienza,  approvato  con  il  decreto-legge  6
          maggio 2021, n. 59, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 1° luglio 2021, n. 101, e il  pieno  superamento  dei
          divari  territoriali  nel   godimento   delle   prestazioni
          inerenti ai diritti civili e sociali e quale condizione per
          l'attribuzione di  ulteriori  funzioni.  L'attribuzione  di
          ulteriori forme e condizioni particolari  di  autonomia  di
          cui all'articolo  116,  terzo  comma,  della  Costituzione,
          relative a materie o ambiti di materie riferibili, ai sensi
          del comma  793,  lettera  c),  del  presente  articolo,  ai
          diritti civili e sociali che  devono  essere  garantiti  in
          tutto    il    territorio    nazionale,    e'    consentita
          subordinatamente alla determinazione dei  relativi  livelli
          essenziali delle prestazioni (LEP). 
                792. Ai fini di cui al comma 791 e' istituita, presso
          la Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  la  Cabina  di
          regia per la determinazione dei LEP. La Cabina di regia  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei  ministri,  che
          puo' delegare il Ministro per gli  affari  regionali  e  le
          autonomie, e a essa partecipano, oltre al Ministro per  gli
          affari regionali e le autonomie, il Ministro per gli affari
          europei, il Sud, le politiche di coesione  e  il  PNRR,  il
          Ministro per le riforme istituzionali e la  semplificazione
          normativa, il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  i
          Ministri competenti per le materie di cui all'articolo 116,
          terzo  comma,  della  Costituzione,  il  presidente   della
          Conferenza delle regioni  e  delle  province  autonome,  il
          presidente  dell'Unione  delle  province  d'Italia   e   il
          presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani,
          o loro delegati. 
                793. La Cabina di regia, nel rispetto degli equilibri
          di finanza pubblica e in coerenza con i relativi  obiettivi
          programmati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
          della presente legge: 
                  a) effettua, con il supporto delle  amministrazioni
          competenti per materia, una  ricognizione  della  normativa
          statale e delle funzioni esercitate  dallo  Stato  e  dalle
          regioni a statuto ordinario in ognuna delle materie di  cui
          all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione; 
                  b) effettua, con il supporto delle  amministrazioni
          competenti  per  materia,  una  ricognizione  della   spesa
          storica  a  carattere  permanente   dell'ultimo   triennio,
          sostenuta dallo Stato in  ciascuna  regione  per  l'insieme
          delle materie di cui all'articolo 116, terzo  comma,  della
          Costituzione, per ciascuna materia e per ciascuna  funzione
          esercitata dallo Stato; 
                  c) individua, con il supporto delle amministrazioni
          competenti per materia, le materie o gli ambiti di  materie
          che sono  riferibili  ai  LEP,  sulla  base  delle  ipotesi
          tecniche  formulate  dalla  Commissione   tecnica   per   i
          fabbisogni standard; 
                  d) determina, nel rispetto dell'articolo  17  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196,  e,  comunque,  nell'ambito
          degli stanziamenti di bilancio a  legislazione  vigente,  i
          LEP, sulla base  delle  ipotesi  tecniche  formulate  dalla
          Commissione tecnica per i  fabbisogni  standard,  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma  29-bis,  della  legge  28  dicembre
          2015, n. 208, predisposte  secondo  il  procedimento  e  le
          metodologie di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b),
          c), e) e f), del decreto legislativo 26 novembre  2010,  n.
          216, ed elaborate con l'ausilio  della  societa'  Soluzioni
          per il sistema economico - SOSE Spa, in collaborazione  con
          l'Istituto nazionale  di  statistica  e  con  la  struttura
          tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni  e  delle
          province autonome presso il Centro interregionale di  studi
          e documentazione (CINSEDO) delle regioni. 
                794.  La  Commissione  tecnica   per   i   fabbisogni
          standard, sulla base della ricognizione e a  seguito  delle
          attivita' della Cabina di regia poste in  essere  ai  sensi
          del comma 793, trasmette alla Cabina di  regia  le  ipotesi
          tecniche  inerenti  alla   determinazione   dei   costi   e
          fabbisogni standard nelle materie di cui all'articolo  116,
          terzo comma, della Costituzione, secondo  le  modalita'  di
          cui al comma 793, lettera d), del presente articolo. 
                795. Entro sei mesi dalla conclusione delle attivita'
          di cui al comma 793, la Cabina di regia  predispone  uno  o
          piu' schemi di decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri con cui sono determinati, anche  distintamente,  i
          LEP e i correlati costi e fabbisogni standard nelle materie
          di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. 
                796. Ciascun decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri e' adottato  su  proposta  del  Ministro  per  gli
          affari  regionali  e  le  autonomie,  di  concerto  con  il
          Ministro   dell'economia   e    delle    finanze,    previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri. Sullo  schema  di
          decreto e' acquisita l'intesa della Conferenza unificata ai
          sensi dell'articolo 3 del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281. 
                797. Qualora le attivita' della Cabina di  regia  non
          si concludano nei termini stabiliti dai commi 793 e 795, il
          Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per gli
          affari regionali e le autonomie, d'intesa con  il  Ministro
          dell'economia e  delle  finanze,  nominano  un  Commissario
          entro i trenta giorni successivi alla scadenza del  termine
          di dodici mesi, per il completamento  delle  attivita'  non
          perfezionate.  Nel  decreto  di  nomina  sono  definiti   i
          compiti, i poteri del Commissario e la  durata  in  carica.
          Sulla  base   dell'istruttoria   e   delle   proposte   del
          Commissario, il Ministro per  gli  affari  regionali  e  le
          autonomie propone  l'adozione  di  uno  o  piu'  schemi  di
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  secondo
          la procedura di  cui  al  comma  795.  Al  Commissario  non
          spettano, per l'attivita' svolta,  compensi,  indennita'  o
          rimborsi di spese. 
                798. Per le spese di  funzionamento  derivanti  dalle
          attivita' di cui ai commi da 791 a 797, e'  autorizzata  la
          spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal  2023  al
          2025». 
              - Si riporta l'articolo 2, comma 2, lettera  h),  della
          legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante: «Delega al Governo
          in materia di disabilita'», pubblicata nella Gazz. Uff.  30
          dicembre 2021, n. 309. 
                «2. Il Governo si  attiene  ai  seguenti  principi  e
          criteri direttivi: 
                  a) - g) (omissis) 
                  h)  con  riguardo  alle   disposizioni   finali   e
          transitorie: 
                    1)  coordinare  le  disposizioni  introdotte  dai
          decreti legislativi di cui all'articolo 1 con quelle ancora
          vigenti, comprese  quelle  relative  agli  incentivi  e  ai
          sussidi di natura economica e ai  relativi  fondi,  facendo
          salvi le  prestazioni,  i  servizi,  le  agevolazioni  e  i
          trasferimenti  monetari  gia'  erogati   ai   sensi   della
          normativa vigente in  materia  di  invalidita'  civile,  di
          cecita' civile, di sordita'  civile  e  di  sordocecita'  e
          della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche con  riferimento
          alla   nuova   tabella   indicativa    delle    percentuali
          d'invalidita' per le minorazioni e malattie invalidanti, di
          cui al decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio  1992,
          pubblicato nel Supplemento ordinario n.  43  alla  Gazzetta
          Ufficiale  n.  47  del  26  febbraio  1992,  al   fine   di
          salvaguardare i diritti gia' acquisiti; 
                    2) definire, anche avvalendosi del supporto della
          Commissione  tecnica  per  i  fabbisogni  standard  di  cui
          all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015,  n.
          208, le procedure volte  alla  determinazione  dei  livelli
          essenziali delle  prestazioni,  di  cui  all'articolo  117,
          secondo comma, lettera m), della Costituzione, con riguardo
          alle prestazioni in favore delle persone  con  disabilita',
          con  l'individuazione  di  una  disciplina   di   carattere
          transitorio, nelle  more  dell'effettiva  applicazione  dei
          livelli essenziali delle prestazioni, volta a individuare e
          garantire   obiettivi   di   servizio,    promuovendo    la
          collaborazione  tra  i  soggetti  pubblici  e  i   privati,
          compresi gli enti operanti nel Terzo settore.». 
              - Si riporta l'articolo 8 della legge 8 novembre  2000,
          n. 328, recante: «Legge quadro  per  la  realizzazione  del
          sistema  integrato  di  interventi  e   servizi   sociali»,
          pubblicata nella Gazz. Uff. 13 novembre 2000, n. 265, S.O. 
                «Art. 8 (Funzioni delle regioni).  -  1.  Le  regioni
          esercitano le funzioni di programmazione,  coordinamento  e
          indirizzo degli  interventi  sociali  nonche'  di  verifica
          della  rispettiva  attuazione  a  livello  territoriale   e
          disciplinano l'integrazione degli  interventi  stessi,  con
          particolare   riferimento   all'attivita'    sanitaria    e
          socio-sanitaria ad elevata integrazione  sanitaria  di  cui
          all'articolo  2,  comma  1,  lettera  n),  della  legge  30
          novembre 1998, n. 419. 
                2. Allo scopo di garantire  il  costante  adeguamento
          alle  esigenze   delle   comunita'   locali,   le   regioni
          programmano gli interventi sociali secondo  le  indicazioni
          di cui all'articolo 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo
          31 marzo  1998,  n.  112,  promuovendo,  nell'ambito  delle
          rispettive competenze, modalita' di collaborazione e azioni
          coordinate con  gli  enti  locali,  adottando  strumenti  e
          procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti,
          per  dare  luogo  a  forme  di  cooperazione.  Le   regioni
          provvedono altresi' alla consultazione dei soggetti di  cui
          agli articoli 1, commi 5 e 6, e 10 della presente legge. 
                3. Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto  dal
          decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  spetta  in
          particolare l'esercizio delle seguenti funzioni: 
                  a) determinazione, entro centottanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, tramite  le
          forme di concertazione con  gli  enti  locali  interessati,
          degli  ambiti  territoriali,  delle   modalita'   e   degli
          strumenti per la gestione unitaria del sistema  locale  dei
          servizi sociali a rete. Nella determinazione  degli  ambiti
          territoriali,  le  regioni  prevedono  incentivi  a  favore
          dell'esercizio associato delle funzioni sociali  in  ambiti
          territoriali di norma coincidenti con i distretti  sanitari
          gia' operanti per le prestazioni sanitarie, destinando allo
          scopo  una  quota  delle  complessive   risorse   regionali
          destinate agli interventi previsti dalla presente legge; 
                  b) definizione di politiche integrate in materia di
          interventi   sociali,   ambiente,   sanita',    istituzioni
          scolastiche, avviamento al  lavoro  e  reinserimento  nelle
          attivita' lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e
          comunicazioni; 
                  c)  promozione  e  coordinamento  delle  azioni  di
          assistenza tecnica per la istituzione e la  gestione  degli
          interventi sociali da parte degli enti locali; 
                  d)  promozione  della  sperimentazione  di  modelli
          innovativi di servizi in grado  di  coordinare  le  risorse
          umane  e  finanziarie  presenti  a  livello  locale  e   di
          collegarsi altresi' alle esperienze  effettuate  a  livello
          europeo; 
                  e)  promozione  di  metodi  e  strumenti   per   il
          controllo  di  gestione  atti  a  valutare  l'efficacia   e
          l'efficienza  dei  servizi  ed  i  risultati  delle  azioni
          previste; 
                  f) definizione, sulla  base  dei  requisiti  minimi
          fissati dallo  Stato,  dei  criteri  per  l'autorizzazione,
          l'accreditamento e  la  vigilanza  delle  strutture  e  dei
          servizi  a  gestione  pubblica  o  dei  soggetti   di   cui
          all'articolo 1, comma 4 e 5; 
                  g) istituzione, secondo le modalita'  definite  con
          legge regionale, sulla  base  di  indicatori  oggettivi  di
          qualita',   di   registri    dei    soggetti    autorizzati
          all'esercizio delle attivita' disciplinate  dalla  presente
          legge; 
                  h) definizione dei requisiti  di  qualita'  per  la
          gestione dei servizi e per la erogazione delle prestazioni; 
                  i) definizione dei criteri per la  concessione  dei
          titoli di cui all'articolo 17 da parte dei comuni,  secondo
          i criteri generali adottati in sede nazionale; 
                  l) definizione dei criteri  per  la  determinazione
          del  concorso  da  parte  degli  utenti  al   costo   delle
          prestazioni, sulla base dei criteri  determinati  ai  sensi
          dell'articolo 18, comma 3, lettera g); 
                  m) predisposizione e finanziamento dei piani per la
          formazione e l'aggiornamento  del  personale  addetto  alle
          attivita' sociali; 
                  n) determinazione dei criteri  per  la  definizione
          delle tariffe che i comuni sono tenuti a  corrispondere  ai
          soggetti accreditati; 
                  o) esercizio dei  poteri  sostitutivi,  secondo  le
          modalita'   indicate   dalla   legge   regionale   di   cui
          all'articolo 3 del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.
          112, nei confronti degli enti locali inadempienti  rispetto
          a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2,  lettere  a),
          b) e c), e 19. 
                4. Fermi restando i principi  di  cui  alla  legge  7
          agosto 1990, n. 241, le regioni disciplinano  le  procedure
          amministrative,  le  modalita'  per  la  presentazione  dei
          reclami da parte degli utenti delle prestazioni  sociali  e
          l'eventuale istituzione di uffici di  tutela  degli  utenti
          stessi che assicurino adeguate forme  di  indipendenza  nei
          confronti degli enti erogatori. 
                5. La legge regionale di  cui  all'articolo  132  del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  disciplina  il
          trasferimento ai comuni o agli enti locali  delle  funzioni
          indicate dal regio decreto-legge 8  maggio  1927,  n.  798,
          convertito dalla legge 6 dicembre  1928,  n.  2838,  e  dal
          decreto-legge  18  gennaio  1993,  n.  9,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993,  n.  67.  Con  la
          medesima legge, le regioni disciplinano, con  le  modalita'
          stabilite dall'articolo 3 del citato decreto legislativo n.
          112 del 1998, il trasferimento ai comuni e agli enti locali
          delle  risorse  umane,  finanziarie  e   patrimoniali   per
          assicurare   la    copertura    degli    oneri    derivanti
          dall'esercizio delle funzioni sociali trasferite utilizzate
          alla data di entrata in vigore  della  presente  legge  per
          l'esercizio delle funzioni stesse.» 
              - Si riporta  l'art.  23  del  decreto  legislativo  15
          settembre  2017,  n.  147,   recante:   «Disposizioni   per
          l'introduzione di una misura nazionale  di  contrasto  alla
          poverta'», pubblicato nella Gazz. Uff. 13 ottobre 2017,  n.
          240: 
                «Art. 23 (Coordinamento dei  servizi  territoriali  e
          gestione associata dei servizi sociali). 
                In vigore dal 14 ottobre 2017 
                1.  Nel  rispetto   delle   modalita'   organizzative
          regionali e  di  confronto  con  le  autonomie  locali,  le
          regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e   Bolzano
          promuovono   con   propri   atti   di   indirizzo   accordi
          territoriali tra i servizi sociali  e  gli  altri  enti  od
          organismi   competenti   per   l'inserimento    lavorativo,
          l'istruzione e la formazione, le politiche abitative  e  la
          salute  finalizzati  alla   realizzazione   di   un'offerta
          integrata di interventi e di servizi. 
                2.  Nel  rispetto   delle   modalita'   organizzative
          regionali e  di  confronto  con  le  autonomie  locali,  le
          regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e   Bolzano
          adottano, in particolare, ove  non  gia'  previsto,  ambiti
          territoriali di programmazione  omogenei  per  il  comparto
          sociale,  sanitario  e  delle  politiche  per  il   lavoro,
          prevedendo che  gli  ambiti  territoriali  sociali  trovino
          coincidenza  per  le   attivita'   di   programmazione   ed
          erogazione integrata degli interventi con le  delimitazioni
          territoriali  dei  distretti  sanitari  e  dei  centri  per
          l'impiego. 
                3.  Sulla  base   di   principi   di   riconoscimento
          reciproco, gli accordi di cui  al  comma  1  a  livello  di
          ambito territoriale includono, ove opportuno, le  attivita'
          svolte dagli enti del Terzo settore  impegnati  nell'ambito
          delle politiche sociali. 
                4.  L'offerta  integrata  di  interventi  e   servizi
          secondo le modalita' coordinate definite  dalle  regioni  e
          province  autonome  ai   sensi   del   presente   articolo,
          costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti
          delle risorse disponibili. 
                5.  Nel  rispetto   delle   modalita'   organizzative
          regionali e  di  confronto  con  le  autonomie  locali,  le
          regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e   Bolzano
          procedono,   ove   non   gia'   previsto   nei   rispettivi
          ordinamenti,   all'individuazione   di   specifiche   forme
          strumentali per la gestione associata dei servizi sociali a
          livello   di   ambito   territoriale   sulla   base   della
          legislazione vigente, inclusa la  forma  del  consorzio  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge  n.  232  del
          2016,  finalizzate  ad  assicurare  autonomia   gestionale,
          amministrativa e finanziaria, e continuita' nella  gestione
          associata all'ente che ne e' responsabile,  fermo  restando
          che dalla medesima gestione non derivino nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
                6.  Nel  rispetto   delle   modalita'   organizzative
          regionali e  di  confronto  con  le  autonomie  locali,  le
          regioni  e  le  province  autonome   individuano   altresi'
          strumenti di rafforzamento della gestione  associata  nella
          programmazione e nella gestione degli interventi a  livello
          di ambito territoriale, anche  mediante  la  previsione  di
          meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse,  ove
          compatibili e riferite all'obiettivo tematico  della  lotta
          alla poverta' e della promozione  dell'inclusione  sociale,
          afferenti  ai  programmi   operativi   regionali   previsti
          dall'Accordo  di  partenariato  per  l'utilizzo  dei  fondi
          strutturali europei 2014-2020, nei confronti  degli  ambiti
          territoriali che  abbiano  adottato  o  adottino  forme  di
          gestione associata dei servizi sociali  che  ne  rafforzino
          l'efficacia e l'efficienza.  Analoghi  meccanismi  premiali
          possono essere previsti dai programmi operativi nazionali.» 
              - Si riportano i commi da 160 a 164 dell'art.  1  della
          legge 30  dicembre  2021  n.  234,  recante:  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata
          nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2021, n. 310, S.O. 
                «160. Al fine  di  garantire  la  programmazione,  il
          coordinamento e la realizzazione dell'offerta integrata dei
          LEPS sul  territorio,  nonche'  di  concorrere  alla  piena
          attuazione  degli   interventi   previsti   dal   Programma
          nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nell'ambito  delle
          politiche per l'inclusione e la coesione  sociale,  i  LEPS
          sono realizzati dagli ambiti territoriali sociali (ATS)  di
          cui all'articolo 8, comma 3,  lettera  a),  della  legge  8
          novembre 2000, n. 328, che costituiscono la sede necessaria
          nella quale programmare, coordinare, realizzare  e  gestire
          gli  interventi,  i  servizi  e  le  attivita'   utili   al
          raggiungimento dei LEPS  medesimi,  fermo  restando  quanto
          previsto  dall'articolo  23  del  decreto  legislativo   15
          settembre 2017, n. 147. 
                161. Mediante apposita intesa in sede  di  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, su iniziativa del Ministro del  lavoro
          e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          della salute  e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, si provvede alla definizione delle linee guida per
          l'attuazione,  ai  sensi  dell'articolo  4  della  legge  8
          novembre 2000, n. 328, degli interventi di cui ai commi  da
          159 a 171  e  per  l'adozione  di  atti  di  programmazione
          integrata,    garantendo    l'omogeneita'    del    modello
          organizzativo degli ATS e  la  ripartizione  delle  risorse
          assegnate dallo Stato per il finanziamento dei LEPS. 
                162. Fermo restando quanto previsto dal  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri  12  gennaio  2017,
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale  n.   65   del   18   marzo   2017,   i   servizi
          socio-assistenziali volti a promuovere la continuita' e  la
          qualita' di vita a domicilio  e  nel  contesto  sociale  di
          appartenenza delle  persone  anziane  non  autosufficienti,
          comprese le nuove  forme  di  coabitazione  solidale  delle
          persone anziane, sono erogati  dagli  ATS,  nelle  seguenti
          aree: 
                  a)  assistenza  domiciliare  sociale  e  assistenza
          sociale integrata con i servizi  sanitari,  quale  servizio
          rivolto a persone anziane non autosufficienti o  a  persone
          anziane con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione,
          che richiedono supporto nello svolgimento  delle  attivita'
          fondamentali della  vita  quotidiana  caratterizzato  dalla
          prevalenza degli interventi di  cura  della  persona  e  di
          sostegno psico-socio-educativo  anche  ad  integrazione  di
          interventi di natura sociosanitaria;  soluzioni  abitative,
          anche in coerenza con la  programmazione  degli  interventi
          del PNRR, mediante ricorso a nuove  forme  di  coabitazione
          solidale  delle  persone   anziane,   rafforzamento   degli
          interventi delle reti di prossimita'  intergenerazionale  e
          tra  persone  anziane,  adattamenti  dell'abitazione   alle
          esigenze  della   persona   con   soluzioni   domotiche   e
          tecnologiche che favoriscono la continuita' delle relazioni
          personali e sociali a  domicilio,  compresi  i  servizi  di
          telesoccorso e teleassistenza; 
                  b) servizi  sociali  di  sollievo  per  le  persone
          anziane non autosufficienti e le loro famiglie,  quali:  il
          pronto intervento per le  emergenze  temporanee,  diurne  e
          notturne, gestito da personale qualificato; un servizio  di
          sostituzione  temporanea  degli  assistenti  familiari   in
          occasione di ferie, malattia e maternita'; l'attivazione  e
          l'organizzazione   mirata    dell'aiuto    alle    famiglie
          valorizzando la  collaborazione  volontaria  delle  risorse
          informali di prossimita' e  quella  degli  enti  del  Terzo
          settore anche mediante gli strumenti  di  programmazione  e
          progettazione  partecipata  secondo  quanto  previsto   dal
          codice del Terzo settore, di cui al decreto  legislativo  3
          luglio 2017, n. 117, nonche' sulla base delle esperienze di
          prevenzione,  di  solidarieta'  intergenerazionale   e   di
          volontariato locali; 
                  c) servizi  sociali  di  supporto  per  le  persone
          anziane non autosufficienti e le loro  famiglie,  quali  la
          messa a disposizione di strumenti qualificati per  favorire
          l'incontro tra la  domanda  e  l'offerta  di  lavoro  degli
          assistenti familiari, in collaborazione con  i  Centri  per
          l'impiego del territorio, e l'assistenza gestionale, legale
          e  amministrativa  alle  famiglie  per  l'espletamento   di
          adempimenti. 
                163.  Il  Servizio  sanitario  nazionale  e  gli  ATS
          garantiscono, mediante le risorse umane  e  strumentali  di
          rispettiva competenza, alle persone in  condizioni  di  non
          autosufficienza l'accesso ai servizi sociali e  ai  servizi
          sociosanitari attraverso punti unici di accesso (PUA),  che
          hanno  la  sede  operativa  presso  le  articolazioni   del
          servizio  sanitario  denominate  «Case  della   comunita'».
          Presso i PUA operano equipe integrate composte da personale
          adeguatamente   formato   e    numericamente    sufficiente
          appartenente al Servizio sanitario nazionale  e  agli  ATS.
          Tali equipe integrate, nel rispetto di quanto previsto  dal
          citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
          gennaio 2017 per la valutazione del complesso  dei  bisogni
          di natura clinica,  funzionale  e  sociale  delle  persone,
          assicurano la funzionalita'  delle  unita'  di  valutazione
          multidimensionale (UVM) della  capacita'  bio-psico-sociale
          dell'individuo,  anche  al  fine  di  delineare  il  carico
          assistenziale per consentire la permanenza della persona in
          condizioni di non autosufficienza nel proprio  contesto  di
          vita  in  condizioni  di  dignita',  sicurezza  e  comfort,
          riducendo il rischio di isolamento sociale e il ricorso  ad
          ospedalizzazioni non strettamente  necessarie.  Sulla  base
          della valutazione dell'UVM,  con  il  coinvolgimento  della
          persona in condizioni di non autosufficienza  e  della  sua
          famiglia  o  dell'amministratore  di   sostegno,   l'equipe
          integrata  procede  alla  definizione   del   progetto   di
          assistenza   individuale   integrata   (PAI),    contenente
          l'indicazione    degli    interventi    modulati    secondo
          l'intensita' del bisogno.  Il  PAI  individua  altresi'  le
          responsabilita', i compiti e le  modalita'  di  svolgimento
          dell'attivita'  degli   operatori   sanitari,   sociali   e
          assistenziali che intervengono nella presa in carico  della
          persona, nonche' l'apporto della  famiglia  e  degli  altri
          soggetti  che  collaborano  alla  sua   realizzazione.   La
          programmazione degli interventi e la  presa  in  carico  si
          avvalgono del raccordo informativo, anche  telematico,  con
          l'INPS. 
                164. Gli ATS garantiscono  l'offerta  dei  servizi  e
          degli interventi di cui alle aree individuate al comma 162.
          L'offerta puo'  essere  integrata  da  contributi,  diversi
          dall'indennita' di accompagnamento di  cui  alla  legge  11
          febbraio 1980, n. 18, per il sostegno della  domiciliarita'
          e  dell'autonomia  personale  delle  persone  anziane   non
          autosufficienti e il supporto ai familiari che  partecipano
          all'assistenza.   Tali   contributi    sono    utilizzabili
          esclusivamente per remunerare il lavoro di cura  svolto  da
          operatori  titolari  di  rapporto  di  lavoro  conforme  ai
          contratti  collettivi   nazionali   di   settore   di   cui
          all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.
          81,  o  per  l'acquisto  di  servizi  forniti  da   imprese
          qualificate  nel  settore   dell'assistenza   sociale   non
          residenziale.» 
              - Si riporta il comma 169 dell'articolo 1  della  legge
          30 dicembre 2004, n. 311,  recante:  «Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2005)», pubblicata nella Gazz.  Uff.  31
          dicembre 2004, n. 306, S.O. 
                «169.  Al  fine  di  garantire  che  l'obiettivo  del
          raggiungimento  dell'equilibrio  economico  finanziario  da
          parte delle  regioni  sia  conseguito  nel  rispetto  della
          garanzia della  tutela  della  salute,  ferma  restando  la
          disciplina dettata dall'articolo 54 della legge 27 dicembre
          2002, n. 289, per le prestazioni gia' definite dal  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001,
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale  n.  33  dell'8  febbraio  2002,   e   successive
          modificazioni, anche al fine di garantire che le  modalita'
          di erogazione delle stesse siano  uniformi  sul  territorio
          nazionale, coerentemente con le risorse programmate per  il
          Servizio sanitario nazionale, con regolamento  adottato  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  3,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, dal Ministro della  salute,  che  si  avvale
          della commissione di cui all'articolo 4-bis, comma 10,  del
          decreto-legge  15  aprile  2002,  n.  63,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 giugno  2002,  n.  112,  sono
          fissati gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici,
          di processo e possibilmente di esito, e quantitativi di cui
          ai livelli essenziali di assistenza, sentita la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano. Con  la  medesima
          procedura sono individuati le tipologie di assistenza  e  i
          servizi, relativi alle  aree  di  offerta  individuate  dal
          vigente  Piano  sanitario  nazionale.  In  fase  di   prima
          applicazione gli standard sono fissati entro il  30  giugno
          2005». 
              - Si riporta il comma 10 dell'articolo  1  del  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  recante:  «Riordino
          della   disciplina   in   materia   sanitaria,   a    norma
          dell'articolo 1  della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421»
          (Pubblicato nella Gazz. Uff.  30  dicembre  1992,  n.  305,
          S.O.): 
                «10. Il Piano sanitario nazionale indica: 
                  a) le aree prioritarie di intervento, anche ai fini
          di una progressiva riduzione delle diseguaglianze sociali e
          territoriali nei confronti della salute; 
                  b) i livelli essenziali di assistenza sanitaria  da
          assicurare per il triennio di validita' del Piano; 
                  c) la quota capitaria di finanziamento per  ciascun
          anno di validita' del Piano e la  sua  disaggregazione  per
          livelli di assistenza; 
                  d)  gli  indirizzi  finalizzati  a   orientare   il
          Servizio  sanitario  nazionale   verso   il   miglioramento
          continuo della qualita' dell'assistenza,  anche  attraverso
          la realizzazione di progetti di interesse sovraregionale; 
                  e)  i  progetti-obiettivo,  da   realizzare   anche
          mediante l'integrazione funzionale e operativa dei  servizi
          sanitari  e  dei  servizi  socioassistenziali  degli   enti
          locali; 
                  f) le finalita' generali  e  i  settori  principali
          della ricerca biomedica e sanitaria, prevedendo altresi' il
          relativo programma di ricerca; 
                  g) le esigenze relative alla formazione di  base  e
          gli  indirizzi  relativi  alla  formazione   continua   del
          personale, nonche'  al  fabbisogno  e  alla  valorizzazione
          delle risorse umane; 
                  h)  le  linee   guida   e   i   relativi   percorsi
          diagnostico-terapeutici allo scopo di favorire, all'interno
          di ciascuna struttura sanitaria, lo sviluppo  di  modalita'
          sistematiche  di  revisione  e  valutazione  della  pratica
          clinica e assistenziale e di assicurare l'applicazione  dei
          livelli essenziali di assistenza; 
                  i) i criteri e gli indicatori per la  verifica  dei
          livelli di  assistenza  assicurati  in  rapporto  a  quelli
          previsti». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          12 gennaio 2017, recante: «Definizione e aggiornamento  dei
          livelli essenziali di assistenza, di  cui  all'articolo  1,
          comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502»
          e' pubblicato nella Gazz. Uff. 18 marzo 2017, n. 65, S.O. 
              -  La  legge  23  dicembre  1978,  n.   833,   recante:
          «Istituzione   del   servizio   sanitario   nazionale»   e'
          pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1978, n. 360, S.O. 
              - Si riporta il comma 255 dell'articolo 1  della  legge
          27 dicembre 2017, n. 205, recante: «Bilancio di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018   e   bilancio
          pluriennale per il triennio  2018-2020»,  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 29 dicembre 2017, n. 302, S.O. 
                «255. Si definisce caregiver familiare la persona che
          assiste e si prende  cura  del  coniuge,  dell'altra  parte
          dell'unione civile tra persone dello  stesso  sesso  o  del
          convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n.
          76, di un familiare o di un affine entro il secondo  grado,
          ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33,  comma  3,
          della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare  entro
          il terzo grado che,  a  causa  di  malattia,  infermita'  o
          disabilita',  anche  croniche  o  degenerative,   non   sia
          autosufficiente e in grado di prendersi cura  di  se',  sia
          riconosciuto invalido in  quanto  bisognoso  di  assistenza
          globale e continua di lunga durata ai  sensi  dell'articolo
          3, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.  104,  o  sia
          titolare di indennita' di accompagnamento  ai  sensi  della
          legge 11 febbraio 1980, n. 18».