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LEGGE 2 marzo 2023, n. 22

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. (23G00029)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/03/2023
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Testo in vigore dal: 15-3-2023
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Istituzione, compiti  e  poteri  della  Commissione  parlamentare  di
  inchiesta sul fenomeno  delle  mafie  e  sulle  altre  associazioni
  criminali, anche straniere 
  1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione,  per
la durata della XIX  legislatura,  una  Commissione  parlamentare  di
inchiesta  sul  fenomeno  delle  mafie  e  sulle  altre  associazioni
criminali, anche straniere di seguito  denominata  «Commissione».  La
Commissione ha i seguenti compiti: 
    a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646,
del codice delle leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione,  di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, della  legge  17
ottobre 2017, n. 161, e delle altre leggi dello Stato, nonche'  degli
indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso e  alle
altre  principali  organizzazioni  criminali,   indicando   eventuali
iniziative  di  carattere  normativo  o  amministrativo  che  ritenga
necessarie per rafforzarne l'efficacia; 
    b) verificare l'attuazione delle disposizioni  del  decreto-legge
15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
marzo 1991, n. 82, del decreto legislativo 29  marzo  1993,  n.  119,
della legge 13 febbraio 2001,  n.  45,  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004,  n.  161,  e  della
legge 11 gennaio 2018, n. 6, riguardanti le persone  che  collaborano
con la giustizia e le persone che prestano  testimonianza,  indicando
eventuali iniziative di  carattere  normativo  o  amministrativo  che
ritenga necessarie per rafforzarne l'efficacia; 
    c) verificare l'attuazione  e  l'adeguatezza  delle  disposizioni
della legge 7 marzo 1996, n. 108, della legge 23  febbraio  1999,  n.
44, del decreto-legge 29  dicembre  2010,  n.  225,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,  della  legge  27
gennaio 2012,  n.  3,  e  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60,  in  materia  di
tutela delle vittime di estorsione e di  usura,  indicando  eventuali
iniziative  di  carattere  normativo  o  amministrativo  che  ritenga
necessarie per rendere piu' coordinata e incisiva l'iniziativa  dello
Stato, delle regioni e degli enti locali; 
    d) verificare l'attuazione e  l'adeguatezza  della  normativa  in
materia di tutela dei familiari delle vittime delle mafie,  indicando
eventuali iniziative di  carattere  normativo  o  amministrativo  che
ritenga necessarie; 
    e) verificare l'attuazione, nei confronti delle persone  imputate
o condannate  per  delitti  di  tipo  mafioso  o  per  altri  delitti
associativi, delle disposizioni di cui agli articoli 4-bis  e  41-bis
della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonche' delle disposizioni di cui
al  decreto-legge  13  maggio   1991,   n.   152,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  1991,  n.  203,  anche  con
specifico riferimento agli effetti  delle  modifiche  introdotte  dal
decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199; 
    f)  acquisire  informazioni  sull'organizzazione   degli   uffici
giudiziari e delle strutture  investigative  competenti  in  materia,
sulle risorse umane e strumentali  di  cui  essi  dispongono  nonche'
sulla condivisione del patrimonio informativo al  fine  di  un'azione
investigativa coordinata; 
    g) accertare la congruita'  della  normativa  vigente  alla  luce
delle  piu'  recenti  evoluzioni   delle   mafie,   con   particolare
riferimento alle cosiddette «mafie  silenti»  e  «mafie  mercatiste»,
all'integrazione o cooptazione di componenti apicali delle  mafie  in
sistemi  criminali  piu'  complessi,  quali  i  cosiddetti  «comitati
criminal-affaristici»,  sistemi  criminali  o  «massomafie»,   aventi
strutture organizzative e  modalita'  operative  che  travalicano  le
tipizzazioni  normative  vigenti,  e  della  conseguente  azione  dei
pubblici  poteri,  indicando  eventuali   iniziative   di   carattere
normativo  o  amministrativo  ritenute  opportune  per  rendere  piu'
coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli
enti locali e piu' adeguate le intese internazionali  concernenti  la
prevenzione delle attivita' criminali, l'assistenza e la cooperazione
giudiziaria,  anche  al  fine  di  costruire  uno  spazio   giuridico
antimafia al livello dell'Unione europea e di promuovere  accordi  in
sede internazionale; 
    h) verificare  l'adeguatezza  e  la  congruita'  della  normativa
vigente e della sua attuazione in materia di  sistemi  informativi  e
banche di dati in uso agli uffici giudiziari e alle forze di  polizia
ai  fini  della  prevenzione   del   contrasto   della   criminalita'
organizzata di tipo mafioso; 
    i) indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo  alla
sua articolazione nel territorio e negli organi  amministrativi,  con
particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti  e  delle
candidature per le assemblee elettive, anche in relazione  al  codice
di autoregolamentazione in materia di formazione  delle  liste  delle
candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e
circoscrizionali,  proposto   dalla   Commissione   parlamentare   di
inchiesta  sul  fenomeno  delle  mafie  e  sulle  altre  associazioni
criminali, anche straniere, istituita dalla legge 7 agosto  2018,  n.
99, con la relazione approvata nella seduta del 27  marzo  2019,  sia
riguardo alle sue manifestazioni a livello nazionale che, nei diversi
momenti storici, hanno determinato  delitti  e  stragi  di  carattere
politico-mafioso; 
    l) accertare e  valutare  la  natura  e  le  caratteristiche  dei
mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di  tutte  le
sue connessioni,  comprese  quelle  istituzionali,  approfondendo,  a
questo fine, la conoscenza delle caratteristiche economiche,  sociali
e  culturali  delle  aree  di   origine   e   di   espansione   delle
organizzazioni criminali, con particolare riguardo: 
      1) alle  modalita'  di  azione  delle  associazioni  mafiose  e
similari mediante condotte corruttive, collusive o comunque illecite; 
      2)  agli  insediamenti  stabilmente  esistenti  nelle   regioni
diverse  da   quelle   di   tradizionale   inserimento   e   comunque
caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva; 
      3) all'infiltrazione all'interno di associazioni  massoniche  o
comunque di carattere segreto o riservato; 
      4) ai processi di  internazionalizzazione  e  cooperazione  con
altre organizzazioni criminali finalizzati  alla  gestione  di  nuove
forme di attivita' illecite contro la  persona,  l'ambiente,  i  beni
comuni, i patrimoni, i  diritti  di  proprieta'  intellettuale  e  la
sicurezza  dello   Stato,   anche   con   riferimento   al   traffico
internazionale di sostanze stupefacenti e di armi, alla promozione  e
allo sfruttamento dei flussi migratori  illegali,  allo  sfruttamento
della prostituzione e al commercio illecito di opere d'arte; 
    m)  valutare  la  penetrazione  nel  territorio  nazionale  e  le
modalita' operative delle mafie straniere e autoctone  tenendo  conto
delle caratteristiche  peculiari  di  ciascuna  struttura  mafiosa  e
individuare, se necessario, specifiche misure legislative e operative
di contrasto; 
    n) accertare e valutare la  natura  e  le  caratteristiche  delle
nuove forme di criminalita'  organizzata  di  tipo  mafioso  connesse
all'immigrazione,  a  nuove  popolazioni  residenti  e  a   specifici
contesti sociali, economici e culturali di  formazione  piu'  recente
nel territorio nazionale, approfondendo a questo fine  la  conoscenza
delle condotte sociali ed economiche delle  attivita'  criminali  con
particolare riguardo: 
      1) all'infiltrazione all'interno della comunita' nigeriana, con
attenzione anche allo sfruttamento di donne e minori; 
      2) al settore manifatturiero cinese,  particolarmente  radicato
in alcune zone della Toscana tra Prato e Firenze, con attenzione allo
sfruttamento del lavoro clandestino e alla sicurezza  nei  luoghi  di
produzione; 
      3) all'esportazione di capitali verso Stati  esteri  attraverso
canali di trasferimento di denaro regolari o irregolari; 
    o) indagare sulle forme di accumulazione dei patrimoni illeciti e
sulle modalita' di investimento e riciclaggio dei proventi  derivanti
dalle attivita' delle organizzazioni criminali; 
    p) accertare le modalita' atte a  difendere  dai  condizionamenti
mafiosi il sistema di  affidamento  degli  appalti  e  dei  contratti
pubblici previsti dal  codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  e  della  realizzazione
delle opere pubbliche, con particolare riferimento all'attuazione dei
progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza; 
    q) verificare l'impatto negativo, sotto  i  profili  economico  e
sociale, delle attivita' delle associazioni mafiose  o  similari  sul
sistema produttivo,  con  particolare  riguardo  all'alterazione  dei
principi  della  liberta'  dell'iniziativa  privata,   della   libera
concorrenza  nel  mercato,  della  liberta'  di  accesso  al  sistema
creditizio e finanziario e della  trasparenza  della  spesa  pubblica
dell'Unione europea, dello  Stato  e  delle  regioni  destinata  allo
sviluppo, alla crescita e al sistema delle imprese,  con  particolare
riferimento  ai  fenomeni   del   caporalato   e   delle   cosiddette
«agromafie», anche in considerazione  delle  frodi  nell'impiego  dei
fondi europei per l'agricoltura; 
    r)  programmare  un'attivita'  volta  a  monitorare,  valutare  e
contrastare  il  rapporto  tra  le  mafie   e   l'informazione,   con
particolare riferimento alle diverse forme in  cui  si  manifesta  la
violenza  o  l'intimidazione  nei  confronti  dei  giornalisti,  alla
molteplicita'  delle  loro  cause,  riferibili  immediatamente   alle
organizzazioni  criminali  o  ispirate  da  altri   soggetti,   quali
esponenti di organizzazioni politiche o di gruppi di potere economico
o finanziario, che pretendono il silenzio sui loro legami  collusivi,
nonche' alle conseguenze degli atti di violenza  o  di  intimidazione
sulla   qualita'   complessiva   dell'informazione,   esaminando   la
diffusione geografica del fenomeno,  con  attenzione  particolare  ai
territori in cui queste  conseguenze  si  manifestano  in  modo  piu'
evidente, e indicare  eventuali  iniziative  ritenute  opportune  per
adeguare la normativa in materia, conformandola ai  livelli  europei,
con particolare riferimento alla tutela dovuta ai  giornalisti  e  al
loro  diritto-dovere  di  informare,  anche  al  fine   di   favorire
l'emersione  del  lavoro  non  contrattualizzato  e  di   contrastare
normativamente le querele temerarie; 
    s)  valutare  la  congruita'  della  normativa  vigente  per   la
prevenzione e il contrasto delle varie  forme  di  accumulazione  dei
patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro  o
altre utilita' che rappresentino il provento  delle  attivita'  della
criminalita'  organizzata  mafiosa  o   similare,   con   particolare
attenzione alle intermediazioni  finanziarie,  alle  reti  d'impresa,
all'intestazione fittizia di beni e societa' collegate ad esse  e  al
sistema lecito e illecito del gioco e delle scommesse anche  per  via
telematica, verificando l'adeguatezza delle strutture  e  l'efficacia
delle prassi  amministrative,  e  indicare  eventuali  iniziative  di
carattere normativo o amministrativo ritenute  necessarie,  anche  in
riferimento  alle  intese  internazionali,  all'assistenza   e   alla
cooperazione giudiziaria; 
    t) valutare la congruita' della vigente normativa  riguardante  i
sistemi di pagamento elettronici e l'uso delle  valute  virtuali,  in
quanto  canali  privilegiati  dalla  rete  criminale,  e  individuare
specifiche misure finalizzate a prevenire il rischio di riciclaggio; 
    u) programmare un'attivita' volta a monitorare  i  meccanismi  di
sviluppo e attuazione del Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza,
per verificare l'assenza di anomalie  sintomatiche  di  infiltrazioni
mafiose e massomafiose,  e  valutare  l'adeguatezza  degli  strumenti
legislativi e operativi per la tutela delle imprese  e  dell'economia
legale, anche individuando ulteriori  soluzioni  ritenute  utili  per
prevenire e impedire l'inquinamento mafioso; 
    v) verificare l'adeguatezza delle norme sulla confisca dei beni e
sul loro uso sociale e produttivo e proporre misure per renderle piu'
efficaci; 
    z)  verificare  l'adeguatezza  delle  strutture   preposte   alla
prevenzione  e  al  contrasto  dei  fenomeni  criminali  nonche'   al
controllo del territorio  e  curare  i  rapporti  con  gli  organismi
istituiti a  livello  regionale  e  locale  per  il  contrasto  delle
attivita' delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, al fine  di
approfondire l'analisi delle proposte da essi elaborate; 
    aa)  esaminare  la  natura  e  le  caratteristiche  storiche  del
movimento civile antimafia  e  monitorare  l'attivita'  svolta  dalle
associazioni di carattere nazionale  o  locale  che  operano  per  il
contrasto delle attivita'  delle  organizzazioni  criminali  di  tipo
mafioso, anche al fine di valutare l'apporto fornito; nell'ambito dei
compiti di cui alla presente lettera la  Commissione  puo'  procedere
alla mappatura  delle  principali  iniziative  e  pratiche  educative
realizzate dalla societa' civile e dalle  associazioni  attive  nella
diffusione della cultura antimafia e nel contrasto  delle  mafie,  al
fine di definire nuove e piu' efficaci strategie  da  attuare,  anche
attraverso forme di integrazione, in tale ambito; 
    bb) svolgere il monitoraggio  sugli  atti  di  intimidazione  nei
confronti  degli   amministratori   locali   e   sui   tentativi   di
condizionamento e di infiltrazione mafiosa  negli  enti  locali,  con
particolare  riguardo  alla  componente  amministrativa,  e  indicare
eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute
idonee  a  prevenire  e  a  contrastare  tali  fenomeni,  verificando
l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, anche con riguardo
alla normativa concernente lo scioglimento dei  consigli  comunali  e
provinciali e la rimozione degli amministratori locali; 
    cc) esaminare la possibilita' di impiegare istituti  e  strumenti
previsti dalla normativa per la lotta contro il  terrorismo  ai  fini
del contrasto delle mafie, indicando  eventuali  iniziative  ritenute
utili a questo fine; 
    dd) riferire alle Camere al termine  dei  propri  lavori  nonche'
ogni volta che lo ritenga opportuno e, comunque, annualmente. 
  2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri  e  le  stesse  limitazioni  dell'autorita'  giudiziaria.   La
Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti  alla  liberta'
personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo
133 del codice di procedura penale. 
  3. Ai fini dell'applicazione del codice di autoregolamentazione  in
materia di formazione delle liste delle candidature, di cui al  comma
1, lettera i), la Commissione puo' chiedere al procuratore  nazionale
antimafia e antiterrorismo di trasmettere le pertinenti informazioni,
non coperte da segreto investigativo, contenute nei registri e  nelle
banche di dati di cui all'articolo 117, comma 2-bis,  del  codice  di
procedura penale. 
  4. I rappresentanti dei partiti, delle  formazioni  politiche,  dei
movimenti e delle liste civiche che aderiscono alle norme del  codice
di autoregolamentazione di  cui  al  comma  1,  lettera  i),  possono
trasmettere alla Commissione, con il consenso degli  interessati,  le
liste provvisorie delle candidature per le elezioni  dei  membri  del
Parlamento europeo  spettanti  all'Italia  nonche'  per  le  elezioni
politiche nazionali, regionali, comunali e circoscrizionali, entro il
settantacinquesimo  giorno  antecedente  la  data  stabilita  per  lo
svolgimento delle  medesime  elezioni.  La  Commissione  verifica  la
sussistenza di eventuali  condizioni  ostative  alle  candidature  ai
sensi del citato codice di codice autoregolamentazione, con  riguardo
ai nominativi trasmessi nelle liste provvisorie delle candidature. La
Commissione, con un regolamento interno da essa adottato,  disciplina
le modalita' di controllo sulla selezione e sulle candidature ai fini
di cui al comma 1, lettera i), stabilendo in particolare: 
    a)   il   regime   di   pubblicita'   della    declaratoria    di
incompatibilita' dei candidati con  le  disposizioni  del  codice  di
autoregolamentazione; 
    b) la riservatezza sull'esito del controllo concernente le  liste
provvisorie delle candidature; 
    c) la celerita' dei tempi affinche' gli esiti dei controlli sulle
liste provvisorie delle candidature siano comunicati secondo  modi  e
tempi tali da garantire ai partiti,  alle  formazioni  politiche,  ai
movimenti e alle liste civiche l'effettiva possibilita' di modificare
la composizione delle  liste  prima  dello  scadere  dei  termini  di
presentazione  a  pena  di  decadenza  previsti  dalla   legislazione
elettorale. 
  5. Per le elezioni, gia' indette alla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, per le quali non siano  scaduti  i  termini  di
presentazione  delle  candidature,   le   liste   provvisorie   delle
candidature  possono  essere  trasmesse  alla  Commissione,  ai  fini
dell'applicazione delle disposizioni del comma 4, entro dieci  giorni
dalla medesima data di entrata in vigore. 
  6. La Commissione  puo'  promuovere  la  realizzazione  e  valutare
l'efficacia delle iniziative per la  sensibilizzazione  del  pubblico
sul valore storico, istituzionale e sociale  della  lotta  contro  le
mafie e sulla memoria delle vittime delle mafie, anche  in  relazione
all'attuazione della legge 8 marzo 2017, n. 20, anche allo  scopo  di
creare e  valorizzare  percorsi  specifici  all'interno  del  sistema
nazionale di istruzione e formazione. Fermo restando quanto  disposto
dall'articolo  6,   la   Commissione   puo'   promuovere   forme   di
comunicazione e divulgazione circa gli esiti e  le  risultanze  delle
attivita' svolte ai sensi del comma  1,  lettera  aa),  del  presente
articolo. 
  7. I compiti previsti dal presente articolo  sono  attribuiti  alla
Commissione anche con riferimento alle altre  associazioni  criminali
comunque denominate, alle mafie straniere o di natura  transnazionale
ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146, in quanto
operanti  nel  territorio  nazionale,  e  a  tutti  i  raggruppamenti
criminali che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo  416-bis
del codice penale o che siano comunque di  estremo  pericolo  per  il
sistema sociale, economico e istituzionale. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 82 della Costituzione: 
              «Art. 82. - Ciascuna Camera puo' disporre inchieste  su
          materie di pubblico interesse. 
              A  tale  scopo  nomina  fra  i  propri  componenti  una
          commissione formata in modo da rispecchiare la  proporzione
          dei vari gruppi. La commissione di inchiesta  procede  alle
          indagini e agli esami con gli stessi  poteri  e  le  stesse
          limitazioni della Autorita' giudiziaria.» 
              -  La  legge  13  settembre  1982,  n.  646,   recante:
          «Disposizioni  in  materia  di  misure  di  prevenzione  di
          carattere  patrimoniale  ed  integrazioni  alle  leggi   27
          dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio
          1965, n. 575. Istituzione di una  commissione  parlamentare
          sul fenomeno della mafia»,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 14 settembre 1982, n. 253. 
              - Il decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,
          recante: «Codice delle leggi antimafia e  delle  misure  di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n. 136»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O. 
              - La legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante: «Modifiche
          al  codice  delle  leggi  antimafia  e  delle   misure   di
          prevenzione, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
          2011, n. 159, al codice penale e alle norme di  attuazione,
          di coordinamento e  transitorie  del  codice  di  procedura
          penale e altre  disposizioni.  Delega  al  Governo  per  la
          tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e  confiscate»,
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2017,  n.
          258. 
              - Il decreto-legge 15  gennaio  1991,  n.  8,  recante:
          «Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo  di
          estorsione e per la protezione dei testimoni di  giustizia,
          nonche' per la protezione e il trattamento sanzionatorio di
          coloro che collaborano con la giustizia»,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  marzo  1991,  n.  82,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1991, n. 12. 
              -  Il  decreto  legislativo  29  marzo  1993,  n.  119,
          recante: «Disciplina del cambiamento delle generalita'  per
          la protezione di coloro che collaborano con la  giustizia»,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile  1993,  n.
          95. 
              - La legge 13 febbraio 2001, n. 45, recante:  «Modifica
          della  disciplina  della  protezione  e   del   trattamento
          sanzionatorio di coloro che collaborano  con  la  giustizia
          nonche' disposizioni a favore delle  persone  che  prestano
          testimonianza», e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  10
          marzo 2001, n. 58, S.O. 
              - Il  decreto  23  aprile  2004,  n.  161  (Regolamento
          ministeriale concernente le speciali misure  di  protezione
          previste per i collaboratori di giustizia e i testimoni, ai
          sensi dell'art. 17-bis del D.L.  15  gennaio  1991,  n.  8,
          convertito, con modificazioni, dalla L. 15 marzo  1991,  n.
          82, introdotto dall'art. 19 della L. 13 febbraio  2001,  n.
          45), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2004,
          n. 147. 
              -  La  legge  11   gennaio   2018,   n.   6,   recante:
          «Disposizioni  per   la   protezione   dei   testimoni   di
          giustizia», e' pubblicata nella G.U. 6  febbraio  2018,  n.
          30. 
              - La legge 7 marzo 1996, n. 108, recante: «Disposizioni
          in materia di usura», e'  pubblicata  nella  G.U.  9  marzo
          1996, n. 58, S.O. 
              -  La  legge  23  febbraio  1999,   n.   44,   recante:
          «Disposizioni concernenti il Fondo di solidarieta'  per  le
          vittime  delle  richieste  estorsive  e   dell'usura»,   e'
          pubblicata nella G.U. 3 marzo 1999, n. 51. 
              - Il decreto-legge 29 dicembre 2010, n.  225,  recante:
          «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative  e
          di interventi urgenti in materia tributaria e  di  sostegno
          alle   imprese   e   alle   famiglie»,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 26  febbraio  2011,  n.  10,  e'
          pubblicato nella G.U. 29 dicembre 2010, n. 303. 
              -  La  legge  27   gennaio   2012,   n.   3,   recante:
          «Disposizioni in materia di usura e di estorsione,  nonche'
          di composizione  delle  crisi  da  sovraindebitamento»,  e'
          pubblicata nella G.U. 30 gennaio 2012, n. 24. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   19
          febbraio 2014, n. 60 (Regolamento recante la disciplina del
          Fondo di rotazione per la  solidarieta'  alle  vittime  dei
          reati  di  tipo  mafioso,  delle  richieste   estorsive   e
          dell'usura, a norma dell'articolo 2,  comma  6-sexies,  del
          decreto-legge 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2011,  n.  10),  e'
          pubblicato nella G.U. 9 aprile 2014, n. 83. 
              - Si riporta il testo degli  articoli  4-bis  e  41-bis
          della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme  sull'ordinamento
          penitenziario e sulla esecuzione delle misure  privative  e
          limitative della liberta'): 
              «Art. 4-bis (Divieto  di  concessione  dei  benefici  e
          accertamento della pericolosita' sociale dei condannati per
          taluni delitti). - 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno,
          i permessi premio e le misure alternative  alla  detenzione
          previste dal capo VI, esclusa  la  liberazione  anticipata,
          possono essere concessi  ai  detenuti  e  internati  per  i
          seguenti delitti solo nei  casi  in  cui  tali  detenuti  e
          internati   collaborino   con   la   giustizia   a    norma
          dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi
          per finalita' di terrorismo,  anche  internazionale,  o  di
          eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di
          atti di violenza, delitti di cui agli  articoli  416-bis  e
          416-ter del codice  penale,  delitti  commessi  avvalendosi
          delle condizioni previste dallo stesso articolo  ovvero  al
          fine di agevolare l'attivita' delle  associazioni  in  esso
          previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis,  primo
          comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies
          e 630 del codice penale, all'articolo 12, commi 1 e 3,  del
          testo unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          di cui al decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  e
          successive modificazioni, all'articolo 291-quater del testo
          unico delle disposizioni legislative in  materia  doganale,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23
          gennaio 1973, n. 43, e  all'articolo  74  del  testo  unico
          delle leggi in materia di disciplina degli  stupefacenti  e
          sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
          relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309.  Sono
          fatte salve le  disposizioni  degli  articoli  16-nonies  e
          17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15  marzo  1991,  n.  82,  e
          successive modificazioni. La disposizione del primo periodo
          si applica altresi' in caso di esecuzione di pene  inflitte
          anche per  delitti  diversi  da  quelli  ivi  indicati,  in
          relazione  ai  quali  il   giudice   della   cognizione   o
          dell'esecuzione ha accertato che sono  stati  commessi  per
          eseguire od occultare uno dei  reati  di  cui  al  medesimo
          primo  periodo  ovvero  per  conseguire  o  assicurare   al
          condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo
          ovvero l'impunita' di detti reati. 
              1-bis. I benefici di cui  al  comma  1  possono  essere
          concessi,  anche  in  assenza  di  collaborazione  con   la
          giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, ai detenuti e agli
          internati per delitti commessi per finalita' di terrorismo,
          anche   internazionale,   o   di   eversione    dell'ordine
          democratico mediante il compimento di atti di violenza, per
          i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice
          penale, per delitti commessi avvalendosi  delle  condizioni
          previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero  al
          fine di agevolare l'attivita' delle  associazioni  in  esso
          previste, per i delitti di cui all'articolo 12, commi  1  e
          3,  del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
          disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
          straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
          286, e per i delitti di  cui  all'articolo  291-quater  del
          testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia
          doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del  testo  unico
          delle leggi in materia di disciplina degli  stupefacenti  e
          sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
          relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, purche'
          gli  stessi  dimostrino  l'adempimento  delle  obbligazioni
          civili  e  degli   obblighi   di   riparazione   pecuniaria
          conseguenti alla condanna o  l'assoluta  impossibilita'  di
          tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi  e
          ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria,  alla
          partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e  alla
          mera  dichiarazione  di  dissociazione  dall'organizzazione
          criminale di  eventuale  appartenenza,  che  consentano  di
          escludere l'attualita' di collegamenti con la  criminalita'
          organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto  nel
          quale il reato e' stato commesso, nonche'  il  pericolo  di
          ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o  tramite
          terzi,  tenuto  conto   delle   circostanze   personali   e
          ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a  sostegno
          della mancata collaborazione, della revisione critica della
          condotta   criminosa   e   di   ogni   altra   informazione
          disponibile. Al fine della  concessione  dei  benefici,  il
          giudice  accerta  altresi'  la  sussistenza  di  iniziative
          dell'interessato a favore delle vittime,  sia  nelle  forme
          risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa. 
              1-bis.1. I benefici di cui al comma  1  possono  essere
          concessi,  anche  in  assenza  di  collaborazione  con   la
          giustizia ai sensi  dell'articolo  58-ter,  ai  detenuti  o
          internati per i delitti di cui agli articoli 600,  600-bis,
          primo comma, 600-ter, primo  e  secondo  comma,  601,  602,
          609-octies e 630 del  codice  penale,  purche'  gli  stessi
          dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e  degli
          obblighi  di  riparazione   pecuniaria   conseguenti   alla
          condanna o l'assoluta impossibilita' di tale adempimento  e
          alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori  rispetto
          alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione del
          detenuto  al  percorso  rieducativo,  che   consentano   di
          escludere l'attualita' di collegamenti, anche  indiretti  o
          tramite terzi, con il contesto nel quale il reato e'  stato
          commesso,  tenuto  conto  delle  circostanze  personali   e
          ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a  sostegno
          della mancata collaborazione, della revisione critica della
          condotta   criminosa   e   di   ogni   altra   informazione
          disponibile. Al fine della  concessione  dei  benefici,  il
          giudice di sorveglianza accerta altresi' la sussistenza  di
          iniziative dell'interessato a  favore  delle  vittime,  sia
          nelle forme risarcitorie  che  in  quelle  della  giustizia
          riparativa. 
              1-bis.1.1. Con  il  provvedimento  di  concessione  dei
          benefici  di  cui  al  comma  1  possono  essere  stabilite
          prescrizioni volte a impedire il pericolo del ripristino di
          collegamenti con la criminalita' organizzata,  terroristica
          o eversiva o che  impediscano  ai  condannati  di  svolgere
          attivita' o di avere rapporti personali che possono portare
          al compimento di altri reati o al  ripristino  di  rapporti
          con la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva. A
          tal fine il giudice puo' disporre  che  il  condannato  non
          soggiorni in uno o piu' comuni, o soggiorni  in  un  comune
          determinato. 
              1-bis.2. Ai detenuti e agli internati,  oltre  che  per
          taluno dei delitti di cui al comma 1-bis.1,  anche  per  il
          delitto  di  cui  all'articolo  416   del   codice   penale
          finalizzato alla commissione dei delitti  ivi  indicati  si
          applicano le disposizioni del comma 1-bis. 
              1-ter. I benefici di cui  al  comma  1  possono  essere
          concessi,  purche'  non  vi  siano  elementi  tali  da  far
          ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalita'
          organizzata,  terroristica  o  eversiva,  ai   detenuti   o
          internati per i delitti di cui agli articoli 575,  600-bis,
          secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies,
          628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice  penale,
          all'articolo 291-ter del  citato  testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
          43, all'articolo 73  del  citato  testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.
          309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi
          aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del  medesimo
          testo unico, all'articolo 416, primo  e  terzo  comma,  del
          codice penale, realizzato allo scopo di commettere  delitti
          previsti dagli articoli 473 e 474 del  medesimo  codice,  e
          all'articolo 416 del codice penale, realizzato  allo  scopo
          di commettere delitti previsti dal libro  II,  titolo  XII,
          capo III, sezione I, del medesimo  codice,  dagli  articoli
          609-bis,  609-quater  e  609-octies  del  codice  penale  e
          dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del  testo  unico
          delle    disposizioni     concernenti     la     disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          di cui al decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  e
          successive modificazioni. 
              1-quater. I benefici di cui al comma 1  possono  essere
          concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui  agli
          articolo  583-quinquies,  600-bis,   600-ter,   600-quater,
          600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies,
          609-octies e 609-undecies del codice penale solo sulla base
          dei   risultati   dell'osservazione    scientifica    della
          personalita' condotta collegialmente  per  almeno  un  anno
          anche con la partecipazione degli esperti di cui al  quarto
          comma   dell'articolo   80   della   presente   legge.   Le
          disposizioni di cui al periodo precedente si  applicano  in
          ordine al delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice
          penale  salvo  che   risulti   applicata   la   circostanza
          attenuante dallo stesso contemplata. 
              1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini
          della concessione dei benefici ai detenuti e internati  per
          i delitti di  cui  agli  articolo  583-quinquies,  600-bis,
          600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui
          all'articolo   600-quater.1,   600-quinquies,   609-quater,
          609-quinquies e 609-undecies  del  codice  penale,  nonche'
          agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice,  se
          commessi in danno di persona minorenne,  il  magistrato  di
          sorveglianza o  il  tribunale  di  sorveglianza  valuta  la
          positiva  partecipazione  al  programma  di  riabilitazione
          specifica di cui all'articolo 13-bis della presente legge. 
              2. Ai fini della concessione dei  benefici  di  cui  al
          comma 1 il magistrato di sorveglianza  o  il  tribunale  di
          sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni  per
          il tramite del  comitato  provinciale  per  l'ordine  e  la
          sicurezza pubblica competente  in  relazione  al  luogo  di
          detenzione del condannato. In ogni caso il  giudice  decide
          trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.
          Al suddetto comitato provinciale  puo'  essere  chiamato  a
          partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui
          il condannato e' detenuto. Nei casi di cui ai commi 1-bis e
          1-bis.1, il giudice acquisisce, anche al fine di verificare
          la  fondatezza   degli   elementi   offerti   dall'istante,
          dettagliate   informazioni   in   merito    al    perdurare
          dell'operativita' del sodalizio criminale di appartenenza o
          del  contesto  criminale  nel  quale  il  reato  e'   stato
          consumato,   al   profilo   criminale   del   detenuto    o
          dell'internato   e   alla   sua    posizione    all'interno
          dell'associazione,  alle  eventuali  nuove  imputazioni   o
          misure cautelari o di prevenzione sopravvenute a suo carico
          e, ove significative, alle infrazioni disciplinari commesse
          durante la detenzione. Il giudice chiede altresi' il parere
          del pubblico ministero presso il giudice che ha  emesso  la
          sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne  per  i
          delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis  e  3-quater,
          del codice di  procedura  penale,  del  pubblico  ministero
          presso il tribunale del  capoluogo  del  distretto  ove  e'
          stata  pronunciata  la  sentenza  di  primo  grado  e   del
          Procuratore   nazionale   antimafia    e    antiterrorismo,
          acquisisce informazioni dalla direzione  dell'istituto  ove
          l'istante e' detenuto o internato e dispone, nei  confronti
          del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo familiare  e
          delle persone ad esso  collegate,  accertamenti  in  ordine
          alle condizioni reddituali e  patrimoniali,  al  tenore  di
          vita, alle attivita' economiche eventualmente svolte e alla
          pendenza o definitivita' di misure di prevenzione personali
          o patrimoniali. I pareri, le informazioni e gli esiti degli
          accertamenti di cui al quinto periodo sono trasmessi  entro
          sessanta giorni dalla richiesta.  Il  termine  puo'  essere
          prorogato di  ulteriori  trenta  giorni  in  ragione  della
          complessita' degli accertamenti.  Decorso  il  termine,  il
          giudice  decide  anche  in  assenza   dei   pareri,   delle
          informazioni e degli esiti  degli  accertamenti  richiesti.
          Quando dall'istruttoria svolta emergono indizi dell'attuale
          sussistenza   di   collegamenti   con    la    criminalita'
          organizzata, terroristica o eversiva o con il contesto  nel
          quale il reato e' stato commesso, ovvero  del  pericolo  di
          ripristino di tali collegamenti, e'  onere  del  condannato
          fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di prova
          contraria. In ogni caso, nel provvedimento con  cui  decide
          sull'istanza di concessione dei benefici il giudice  indica
          specificamente le ragioni dell'accoglimento o  del  rigetto
          dell'istanza medesima, tenuto conto dei pareri acquisiti ai
          sensi del quinto periodo. I benefici  di  cui  al  comma  1
          possono essere concessi al detenuto o internato  sottoposto
          a regime  speciale  di  detenzione  previsto  dall'articolo
          41-bis solamente dopo che il provvedimento  applicativo  di
          tale regime speciale sia stato revocato o non prorogato. 
              2-bis. Nei casi di cui al comma 1-ter, il magistrato di
          sorveglianza  o  il  tribunale   di   sorveglianza   decide
          acquisite dettagliate informazioni dal  questore.  In  ogni
          caso  il  giudice  decide  trascorsi  trenta  giorni  dalla
          richiesta delle informazioni. 
              2-bis.1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis  non
          si  applicano  quando  e'   richiesta   la   modifica   del
          provvedimento di ammissione al  lavoro  all'esterno  e  non
          sono decorsi  piu'  di  tre  mesi  dalla  data  in  cui  il
          provvedimento  medesimo  e'  divenuto  esecutivo  a   norma
          dell'articolo 21, comma 4.  Allo  stesso  modo  si  procede
          quando e' richiesta la concessione di un permesso premio da
          parte di un condannato gia' ammesso a fruirne  e  non  sono
          decorsi piu' di tre mesi dal provvedimento  di  concessione
          del primo permesso premio. 
              2-ter. Alle udienze del tribunale di  sorveglianza  che
          abbiano ad oggetto la concessione dei benefici  di  cui  al
          comma 1 ai condannati per i reati di cui  all'articolo  51,
          commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale,  le
          funzioni di pubblico ministero possono  essere  svolte  dal
          pubblico ministero presso il tribunale  del  capoluogo  del
          distretto ove e' stata pronunciata  la  sentenza  di  primo
          grado. In tal caso, se ha sede in un distretto diverso,  il
          pubblico ministero puo'  partecipare  all'udienza  mediante
          collegamento a distanza. 
              3.  Quando   il   comitato   ritiene   che   sussistano
          particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti
          potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti  in
          ambiti non locali o extranazionali, ne da' comunicazione al
          giudice e il termine di cui al  comma  2  e'  prorogato  di
          ulteriori trenta giorni al fine di  acquisire  elementi  ed
          informazioni da parte dei competenti organi centrali. 
              3-bis.» 
              «Art. 41-bis (Situazioni di emergenza). -  1.  In  casi
          ecezionali  di  rivolta  o  di  altre gravi  situazioni  di
          emergenza, il  Ministro  della  giustizia  ha  facolta'  di
          sospendere nell'istituto interessato o  in  parte  di  esso
          l'applicazione delle  normali  regole  di  trattamento  dei
          detenuti e degli  internati.  La  sospensione  deve  essere
          motivata dalla necessita' di  ripristinare  l'ordine  e  la
          sicurezza  e  ha  la  durata  strettamente  necessaria   al
          conseguimento del fine suddetto. 
              2.  Quando  ricorrano  gravi  motivi  di  ordine  e  di
          sicurezza  pubblica,  anche  a   richiesta   del   Ministro
          dell'interno, il Ministro della giustizia  ha  altresi'  la
          facolta' di sospendere, in tutto o in parte, nei  confronti
          dei detenuti o internati per taluno dei delitti di  cui  al
          primo periodo del comma 1 dell'articolo  4-bis  o  comunque
          per un delitto che sia  stato  commesso  avvalendosi  delle
          condizioni o al fine di agevolare  l'associazione  di  tipo
          mafioso, in relazione ai quali vi siano  elementi  tali  da
          far   ritenere   la   sussistenza   di   collegamenti   con
          un'associazione   criminale,   terroristica   o   eversiva,
          l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti
          previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto
          contrasto con le esigenze di  ordine  e  di  sicurezza.  La
          sospensione  comporta  le  restrizioni  necessarie  per  il
          soddisfacimento delle predette esigenze e  per  impedire  i
          collegamenti  con  l'associazione   di   cui   al   periodo
          precedente. In caso di unificazione di pene  concorrenti  o
          di concorrenza di piu' titoli  di  custodia  cautelare,  la
          sospensione puo' essere disposta  anche  quando  sia  stata
          espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa  ai
          delitti indicati nell'articolo 4-bis. 
              2-bis. Il provvedimento emesso ai sensi del comma 2  e'
          adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia,
          anche  su  richiesta  del  Ministro  dell'interno,  sentito
          l'ufficio del pubblico ministero che procede alle  indagini
          preliminari ovvero quello presso il  giudice  procedente  e
          acquisita ogni  altra  necessaria  informazione  presso  la
          Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, gli  organi
          di polizia centrali e quelli specializzati  nell'azione  di
          contrasto alla  criminalita'  organizzata,  terroristica  o
          eversiva,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze.   Il
          provvedimento medesimo ha durata pari a quattro anni ed  e'
          prorogabile nelle  stesse  forme  per  successivi  periodi,
          ciascuno pari a due anni. La  proroga  e'  disposta  quando
          risulta che la  capacita'  di  mantenere  collegamenti  con
          l'associazione criminale, terroristica o  eversiva  non  e'
          venuta meno, tenuto conto anche  del  profilo  criminale  e
          della   posizione   rivestita   dal   soggetto   in    seno
          all'associazione,   della   perdurante   operativita'   del
          sodalizio  criminale,   della   sopravvenienza   di   nuove
          incriminazioni non precedentemente  valutate,  degli  esiti
          del trattamento penitenziario e  del  tenore  di  vita  dei
          familiari del sottoposto. Il mero  decorso  del  tempo  non
          costituisce, di per se', elemento sufficiente per escludere
          la capacita' di mantenere i collegamenti con l'associazione
          o dimostrare il venir meno dell'operativita' della stessa. 
              2-ter. 
              2-quater. I detenuti sottoposti al regime  speciale  di
          detenzione devono essere ristretti all'interno di  istituti
          a loro esclusivamente dedicati,  collocati  preferibilmente
          in aree insulari, ovvero comunque  all'interno  di  sezioni
          speciali e logisticamente separate dal resto  dell'istituto
          e  custoditi  da  reparti   specializzati   della   polizia
          penitenziaria. La sospensione delle regole di trattamento e
          degli istituti di cui al comma 2 prevede: 
                a) l'adozione di misure di elevata sicurezza  interna
          ed esterna, con riguardo principalmente alla necessita'  di
          prevenire  contatti  con  l'organizzazione   criminale   di
          appartenenza  o  di  attuale  riferimento,  contrasti   con
          elementi di organizzazioni  contrapposte,  interazione  con
          altri  detenuti  o  internati  appartenenti  alla  medesima
          organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate; 
                b) la determinazione dei colloqui nel numero  di  uno
          al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed  in
          locali attrezzati in  modo  da  impedire  il  passaggio  di
          oggetti. Sono vietati i colloqui con  persone  diverse  dai
          familiari e conviventi, salvo casi eccezionali  determinati
          volta per volta dal direttore dell'istituto ovvero, per gli
          imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado,
          dall'autorita' giudiziaria competente ai  sensi  di  quanto
          stabilito nel secondo comma dell'articolo  11.  I  colloqui
          vengono sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione,
          previa motivata autorizzazione  dell'autorita'  giudiziaria
          competente   ai   sensi   del   medesimo   secondo    comma
          dell'articolo  11;  solo  per  coloro  che  non  effettuano
          colloqui  puo'  essere   autorizzato,   con   provvedimento
          motivato  del  direttore  dell'istituto  ovvero,  per   gli
          imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado,
          dall'autorita' giudiziaria competente ai  sensi  di  quanto
          stabilito nel secondo comma dell'articolo 11, e solo dopo i
          primi sei mesi di  applicazione,  un  colloquio  telefonico
          mensile con i familiari e conviventi della  durata  massima
          di dieci minuti sottoposto, comunque,  a  registrazione.  I
          colloqui sono  comunque  videoregistrati.  Le  disposizioni
          della presente lettera non si applicano ai colloqui  con  i
          difensori con  i  quali  potra'  effettuarsi,  fino  ad  un
          massimo di tre volte alla settimana, una  telefonata  o  un
          colloquio della stessa durata  di  quelli  previsti  con  i
          familiari; 
                c) la limitazione  delle  somme,  dei  beni  e  degli
          oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno; 
                d) l'esclusione dalle rappresentanze dei  detenuti  e
          degli internati; 
                e)  la  sottoposizione  a  visto  di  censura   della
          corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento  o
          con autorita' europee  o  nazionali  aventi  competenza  in
          materia di giustizia; 
                f) la limitazione della  permanenza  all'aperto,  che
          non puo' svolgersi in gruppi superiori a  quattro  persone,
          ad una durata non superiore  a  due  ore  al  giorno  fermo
          restando  il  limite  minimo  di   cui   al   primo   comma
          dell'articolo  10.  Saranno  inoltre  adottate   tutte   le
          necessarie   misure   di   sicurezza,   anche    attraverso
          accorgimenti di natura logistica sui locali di  detenzione,
          volte  a  garantire  che   sia   assicurata   la   assoluta
          impossibilita' di comunicare tra  detenuti  appartenenti  a
          diversi gruppi di socialita', scambiare oggetti  e  cuocere
          cibi 
              2-quater.1. Il  Garante  nazionale  dei  diritti  delle
          persone detenute o private della liberta' personale,  quale
          meccanismo  nazionale  di  prevenzione  (NPM)  secondo   il
          Protocollo opzionale alla Convenzione delle  Nazioni  Unite
          contro la tortura  e  altri  trattamenti  o  pene  crudeli,
          inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002,
          ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 9 novembre
          2012, n. 195, accede senza limitazione  alcuna  all'interno
          delle sezioni speciali degli istituti incontrando  detenuti
          ed internati  sottoposti  al  regime  speciale  di  cui  al
          presente  articolo  e  svolge  con  essi  colloqui   visivi
          riservati senza limiti di tempo, non sottoposti a controllo
          auditivo o a videoregistrazione e  non  computati  ai  fini
          della limitazione dei colloqui personali di  cui  al  comma
          2-quater. 
              2-quater.2.  I  garanti  regionali  dei   diritti   dei
          detenuti, comunque denominati,  accedono,  nell'ambito  del
          territorio  di  competenza,   all'interno   delle   sezioni
          speciali degli istituti incontrando detenuti  ed  internati
          sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo e
          svolgono   con   essi   colloqui   visivi    esclusivamente
          videoregistrati, che  non  sono  computati  ai  fini  della
          limitazione  dei  colloqui  personali  di  cui   al   comma
          2-quater. 
              2-quater.3. I garanti  comunali,  provinciali  o  delle
          aree  metropolitane  dei  diritti  dei  detenuti,  comunque
          denominati,   nell'ambito   del   territorio   di   propria
          competenza, accedono esclusivamente in visita  accompagnata
          agli istituti ove sono  ristretti  i  detenuti  di  cui  al
          presente articolo.  Tale  visita  e'  consentita  solo  per
          verificare le condizioni di vita  dei  detenuti.  Non  sono
          consentiti colloqui visivi con  i  detenuti  sottoposti  al
          regime speciale di cui al presente articolo. 
              2-quinquies. Il detenuto o  l'internato  nei  confronti
          del quale e' stata disposta o prorogata l'applicazione  del
          regime di cui al comma  2,  ovvero  il  difensore,  possono
          proporre reclamo avverso il  procedimento  applicativo.  Il
          reclamo e' presentato nel termine  di  venti  giorni  dalla
          comunicazione del provvedimento e su di esso e'  competente
          a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma. Il reclamo
          non sospende l'esecuzione del provvedimento. 
              2-sexies.  Il  tribunale,  entro   dieci   giorni   dal
          ricevimento del reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide
          in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli
          666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza
          dei   presupposti   per   l'adozione   del   provvedimento.
          All'udienza  le  funzioni  di  pubblico  ministero  possono
          essere altresi' svolte da  un  rappresentante  dell'ufficio
          del procuratore della Repubblica di cui al  comma  2-bis  o
          del procuratore nazionale antimafia  e  antiterrorismo.  Il
          procuratore  nazionale  antimafia  e   antiterrorismo,   il
          procuratore di cui al comma 2-bis, il procuratore  generale
          presso la corte d'appello, il detenuto,  l'internato  o  il
          difensore possono proporre, entro dieci  giorni  dalla  sua
          comunicazione, ricorso per cassazione  avverso  l'ordinanza
          del tribunale per  violazione  di  legge.  Il  ricorso  non
          sospende l'esecuzione del  provvedimento  ed  e'  trasmesso
          senza ritardo alla Corte di cassazione. Se il reclamo viene
          accolto, il Ministro della giustizia, ove intenda  disporre
          un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve,  tenendo
          conto  della  decisione  del  tribunale  di   sorveglianza,
          evidenziare elementi  nuovi  o  non  valutati  in  sede  di
          reclamo. 
              2-septies.  Per  la  partecipazione  del   detenuto   o
          dell'internato all'udienza si applicano le disposizioni  di
          cui all'articolo 146-bis  delle  norme  di  attuazione,  di
          coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
          di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.". 
              - Il decreto-legge 13 maggio  1991,  n.  152,  recante:
          «Provvedimenti urgenti in tema di lotta  alla  criminalita'
          organizzata   e   di   trasparenza   e    buon    andamento
          dell'attivita'     amministrativa»,     convertito,     con
          modificazioni, dalla legge  12  luglio  1991,  n.  203,  e'
          pubblicato nella G.U. 13 maggio 1991, n. 110. 
              - Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n.  162,  recante:
          «Disposizioni urgenti in  materia  di  proroga  di  termini
          legislativi,    di    organizzazione    delle     pubbliche
          amministrazioni,  nonche'  di   innovazione   tecnologica»,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  dicembre
          2022, n. 199, e' pubblicato nella G.U. 31 dicembre 2019, n.
          305. 
              - La legge 7 agosto 2018, n. 99, recante:  «Istituzione
          di una Commissione parlamentare di inchiesta  sul  fenomeno
          delle mafie e sulle  altre  associazioni  criminali,  anche
          straniere», e' pubblicata nella G.U.  20  agosto  2018,  n.
          192. 
              -  Il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,
          recante: «Codice dei  contratti  pubblici»,  e'  pubblicato
          nella G.U. 19 aprile 2016, n. 91, S.O. 
              - Si riporta il testo degli  articoli  117  e  133  del
          codice di procedura penale: 
              «Art. 117 (Richiesta di copie di atti e di informazioni
          da  parte  del  pubblico  ministero).  -  1.  Fermo  quanto
          disposto dall'articolo 371, quando  e'  necessario  per  il
          compimento delle proprie indagini,  il  pubblico  ministero
          puo' ottenere dall'autorita' giudiziaria competente,  anche
          in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329, copie  di
          atti relativi ad altri procedimenti penali  e  informazioni
          scritte sul loro contenuto.  L'autorita'  giudiziaria  puo'
          trasmettere le copie e le  informazioni  anche  di  propria
          iniziativa. 
              2. L'autorita' giudiziaria  provvede  senza  ritardo  e
          puo' rigettare la richiesta con decreto motivato. 
              2-bis.   Il   procuratore   nazionale    antimafia    e
          antiterrorismo,   nell'ambito   delle   funzioni   previste
          dall'articolo 371-bis accede al registro delle  notizie  di
          reato, al registro di cui all'articolo 81 del codice  delle
          leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  di  cui  al
          decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159,  nonche'  a
          tutti gli altri registri relativi al procedimento penale  e
          al  procedimento  per  l'applicazione   delle   misure   di
          prevenzione.   Il   procuratore   nazionale   antimafia   e
          antiterrorismo  accede,  altresi',  alle  banche  di   dati
          logiche dedicate alle  procure  distrettuali  e  realizzate
          nell'ambito della banca di dati condivisa  della  Direzione
          nazionale antimafia e antiterrorismo.» 
              «Art. 133 (Accompagnamento coattivo di altre  persone).
          - 1. Se il testimone,  il  perito,  la  persona  sottoposta
          all'esame del perito diversa dall'imputato,  il  consulente
          tecnico, l'interprete o il  custode  di  cose  sequestrate,
          regolarmente  citati  o  convocati,   omettono   senza   un
          legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e  ora
          stabiliti,  il  giudice  puo'  ordinarne  l'accompagnamento
          coattivo e puo'  altresi'  condannarli,  con  ordinanza,  a
          pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della
          cassa delle  ammende  nonche'  alle  spese  alle  quali  la
          mancata comparizione ha dato causa. 
              1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica
          in caso di mancata comparizione del querelante  all'udienza
          in  cui  sia  stato  citato  a  comparire  come  testimone,
          limitatamente ai casi in cui la  mancata  comparizione  del
          querelante integra remissione tacita di querela,  nei  casi
          in cui essa e' consentita. 
              2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132.». 
              - La legge 8 marzo 2017, n. 20,  recante:  «Istituzione
          della "Giornata nazionale della memoria e  dell'impegno  in
          ricordo delle vittime delle mafie"»,  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2017, n. 58. 
              - Si riporta l'art. 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146
          (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei  Protocolli
          delle  Nazioni  Unite   contro   il   crimine   organizzato
          transnazionale,  adottati  dall'Assemblea  generale  il  15
          novembre 2000 ed il 31 maggio 2001): 
              «Art. 3 (Definizione di reato transnazionale). - 1.  Ai
          fini della presente legge si considera reato transnazionale
          il reato punito con la pena della reclusione non  inferiore
          nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo
          criminale organizzato, nonche': 
                a) sia commesso in piu' di uno Stato; 
                b) ovvero sia commesso in uno  Stato,  ma  una  parte
          sostanziale   della   sua   preparazione,   pianificazione,
          direzione o controllo avvenga in un altro Stato; 
                c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in  esso  sia
          implicato un  gruppo  criminale  organizzato  impegnato  in
          attivita' criminali in piu' di uno Stato; 
                d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia  effetti
          sostanziali in un altro Stato.». 
              - Si riporta l'art. 416-bis del codice penale: 
              «Art.  416-bis  (Associazioni  di  tipo  mafioso  anche
          straniere). - Chiunque fa parte di un'associazione di  tipo
          mafioso formata da tre o piu' persone,  e'  punito  con  la
          reclusione da dieci a quindici anni. 
              Coloro   che   promuovono,   dirigono   o   organizzano
          l'associazione  sono  puniti,  per  cio'   solo,   con   la
          reclusione da dodici a diciotto anni. 
              L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che  ne
          fanno parte si avvalgono della forza di  intimidazione  del
          vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e
          di omerta'  che  ne  deriva  per  commettere  delitti,  per
          acquisire  in  modo  diretto  o  indiretto  la  gestione  o
          comunque  il  controllo   di   attivita'   economiche,   di
          concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi  pubblici
          o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per
          altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare  il  libero
          esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad altri  in
          occasione di consultazioni elettorali. 
              Se l'associazione e' armata si applica  la  pena  della
          reclusione da dodici a venti anni  nei  casi  previsti  dal
          primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti
          dal secondo comma. 
              L'associazione   si   considera   armata    quando    i
          partecipanti hanno la disponibilita', per il  conseguimento
          della  finalita'  dell'associazione,  di  armi  o   materie
          esplodenti,  anche  se  occultate  o  tenute  in  luogo  di
          deposito. 
              Se  le  attivita'  economiche  di  cui  gli   associati
          intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
          in tutto o in parte  con  il  prezzo,  il  prodotto,  o  il
          profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
          sono aumentate da un terzo alla meta'. 
              Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria  la
          confisca delle cose che  servirono  o  furono  destinate  a
          commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo,  il
          prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. 
              Le disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano
          anche  alla  camorra,  alla  'ndrangheta   e   alle   altre
          associazioni,   comunque   localmente   denominate,   anche
          straniere, che  valendosi  della  forza  intimidatrice  del
          vincolo  associativo  perseguono  scopi  corrispondenti   a
          quelli delle associazioni di tipo mafioso.».