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DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2023, n. 13

Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonchè per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. (23G00022)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/02/2023
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 (in G.U. 21/04/2023, n.94).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/09/2024)
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vigente al 16/10/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 22-4-2023
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno  ai  piani
strategici che gli Stati membri  devono  redigere  nell'ambito  della
politica agricola comune (piani strategici della  PAC)  e  finanziati
dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e  dal  Fondo  europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che  abroga  i  regolamenti
(UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/817 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 20 maggio 2021, che istituisce Erasmus+:  il  programma
dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventu' e lo sport; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/888 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 20 maggio 2021,  che  istituisce  il  programma  «corpo
europeo di solidarieta'»; 
  Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti
relative al Fondo complementare  al  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza e altre misure urgenti per gli  investimenti,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,  recante  governance
del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108; 
  Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti
per il rafforzamento della capacita' amministrativa  delle  pubbliche
amministrazioni funzionale  all'attuazione  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza  (PNRR)  e  per  l'efficienza  della  giustizia,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; 
  Visto  il  decreto-legge  6  novembre   2021,   n.   152,   recante
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di  ripresa
e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
disposizioni urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei
Ministeri, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022,
n. 204; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  definire  misure
volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi  relativi
al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), coerentemente  con
il  relativo  cronoprogramma,  nonche'  al  Piano   nazionale   degli
investimenti complementari al PNRR (PNC); 
  Considerata la straordinaria necessita' e urgenza  di  un'ulteriore
semplificazione e accelerazione delle procedure,  incluse  quelle  di
spesa, strumentali all'attuazione  del  Piano,  nonche'  di  adottare
misure per il  rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
amministrazioni titolari degli interventi; 
  Considerata la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  rafforzare
l'attivita'  di  programmazione,  di  coordinamento  e  di   supporto
all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle
politiche  di  coesione,  con  riferimento  alle  pertinenti  risorse
nazionali e comunitarie, nonche' di favorire  l'integrazione  tra  le
politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza; 
  Considerata la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  rafforzare
l'attivita'  di  programmazione,  di  coordinamento  e  di   supporto
all'attuazione, al monitoraggio e alla valutazione e al sostegno  del
piano  strategico  della  PAC,  anche   mediante   l'istituzione   di
un'Autorita' di gestione nazionale; 
  Considerata la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  rafforzare
l'attivita'  di  programmazione,  di  coordinamento  e  di   supporto
all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle
politiche giovanili, anche al fine di favorirne l'integrazione con il
Piano nazionale di ripresa e resilienza; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 febbraio 2023; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri per gli affari europei, il Sud, le politiche di  coesione  e
il PNRR, per la pubblica amministrazione, per lo sport e  i  giovani,
per  le  riforme  istituzionali  e  la   semplificazione   normativa,
dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei  trasporti,
dell'istruzione e del merito, dell'universita' e della ricerca, della
difesa, dell'interno, della giustizia, del turismo, dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste,  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica, della cultura e per la protezione civile  e  le
politiche del mare; 
 
                                Emana 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni urgenti in materia  di  organizzazione  delle  pubbliche
           amministrazioni titolari degli interventi PNRR 
 
  1. Al fine di migliorare e rendere piu' efficiente il coordinamento
delle  attivita'   di   gestione,   nonche'   di   monitoraggio,   di
rendicontazione e di controllo degli interventi del  Piano  nazionale
di ripresa e  resilienza,  di  seguito  PNRR,  di  titolarita'  delle
amministrazioni  centrali  di  cui  all'articolo  8,  comma  1,   del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, i decreti di cui all'articolo 13,
comma 1, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,   possono,
altresi', prevedere, ((senza nuovi o maggiori oneri)) a carico  della
finanza pubblica e nei limiti  delle  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali gia' assegnate, la riorganizzazione  della  struttura  di
livello dirigenziale  generale  ovvero  dell'unita'  di  missione  di
livello  dirigenziale  generale  preposta  allo   svolgimento   delle
attivita' previste dal medesimo articolo 8 ((del decreto-legge n.  77
del 2021)), anche mediante il trasferimento delle  funzioni  e  delle
attivita'  attribuite  all'unita'  di  missione  istituita  ad  altra
struttura di livello dirigenziale  generale  individuata  tra  quelle
gia' esistenti. In caso  di  trasferimento  delle  funzioni  e  delle
attivita' svolte dall'unita' di missione, con i decreti  ministeriali
adottati ((...)) ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,  ((  lettera
e), ))  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  si  provvede  alla
corrispondente assegnazione alla struttura  dirigenziale  di  livello
generale delle risorse umane, finanziarie  e  strumentali  attribuite
all'unita' di missione. 
  2. Con  riferimento  alle  strutture  e  alle  unita'  di  missione
riorganizzate ai sensi del comma  1,  la  decadenza  dagli  incarichi
dirigenziali di livello generale e  non  generale  relativi  a  dette
strutture ed unita' di missione si verifica con la conclusione  delle
procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi  dell'articolo
19 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165.  Agli  incarichi
dirigenziali di  livello  non  generale  conferiti  relativamente  ad
uffici preposti allo svolgimento di funzioni e di attivita'  gia'  di
titolarita'  delle   unita'   di   missione,   istituite   ai   sensi
dell'articolo 8, comma 1,  del  decreto-legge  n.  77  del  2021,  si
applicano le previsioni dell'articolo 1, comma 15,  terzo,  quarto  e
quinto periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.  80,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. 
  3. Per le medesime finalita' di cui al comma  1,  con  uno  o  piu'
decreti  del  Presidente  del  Consiglio  di  ministri  adottati,  su
proposta dei Ministri competenti, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
((senza nuovi o maggiori oneri)) a carico della finanza pubblica,  si
procede alla riorganizzazione  delle  unita'  di  missione  istituite
presso  la  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri   ai   sensi
dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
della struttura di cui all'articolo 4-bis del medesimo  decreto-legge
n. 77  del  2021,  nonche'  del  Nucleo  PNRR  Stato-Regioni  di  cui
all'articolo  33  del  decreto-legge  6  novembre   2021,   n.   152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.  233.
La riorganizzazione prevista dal primo periodo puo'  essere  limitata
ad alcune delle strutture ed  unita'  ivi  indicate.  Agli  incarichi
dirigenziali  di  livello  generale  e  non  generale  relativi  alle
strutture riorganizzate  ai  sensi  del  presente  comma  ((...))  si
applicano le previsioni di cui al comma 2. 
  4.  Al  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 4: 
      1) alla lettera g), le parole: «e del Tavolo  permanente»  sono
soppresse; 
      2) la lettera p) e' abrogata; 
    b) all'articolo 2: 
      1) al comma 2: 
          1.1) alla lettera g), le parole: «e al Tavolo permanente di
cui all'articolo 3 del presente decreto, i quali  sono  costantemente
aggiornati  dagli  stessi  circa  lo  stato  di   avanzamento   degli
interventi e le eventuali criticita' attuative» sono sostituite dalle
seguenti: «che viene costantemente aggiornata dagli stessi  circa  lo
stato di avanzamento  degli  interventi  e  le  eventuali  criticita'
attuative»; 
          1.2) la  lettera  i)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «i)
assicura la cooperazione con il  partenariato  economico,  sociale  e
territoriale secondo le modalita' previste dal comma 3-bis;»; 
        2) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
          «3-bis. In relazione allo svolgimento  delle  attivita'  di
cui al comma 2,  lettera  i),  alle  sedute  della  cabina  di  regia
partecipano il Presidente della  Conferenza  delle  regioni  e  delle
province autonome,  il  Presidente  dell'Associazione  nazionale  dei
comuni italiani e il Presidente dell'Unione delle province  d'Italia,
il sindaco di  Roma  capitale,  nonche'  rappresentanti  delle  parti
sociali,  delle  categorie  produttive  e  sociali,   ((del   settore
bancario, finanziario e assicurativo,)) del sistema  dell'universita'
e della ricerca, della societa' civile e delle  organizzazioni  della
cittadinanza attiva, individuati  ((,))  sulla  base  della  maggiore
rappresentativita', con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri adottato entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione  ((del  decreto-legge  24  febbraio
2023, n. 13)). Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo,
alla  cabina  di  regia  partecipano  i  rappresentanti  delle  parti
sociali,  delle  categorie  produttive  e  sociali,   ((del   settore
bancario, finanziario e assicurativo,)) del sistema  dell'universita'
e della ricerca e della societa' civile, nonche' delle organizzazioni
della cittadinanza attiva, individuati con il decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri ((del)) 14 ottobre 2021. Ai rappresentanti
delle parti sociali, delle  categorie  produttive  e  sociali,  ((del
settore  bancario,  finanziario   e   assicurativo,))   del   sistema
dell'universita' e della  ricerca,  della  societa'  civile  e  delle
organizzazioni della cittadinanza attiva, che partecipano alle sedute
della cabina di regia, non spettano compensi,  gettoni  di  presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.»; 
    c) l'articolo 3 e' abrogato; 
    d) all'articolo 4: 
      1) al comma 1, le parole: «((e del  Tavolo))  permanente»  sono
soppresse; 
      2) al comma 2: 
        2.1) alla lettera a), le  parole:  «e  il  Tavolo  permanente
nell'esercizio  delle  rispettive  funzioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nell'esercizio delle sue funzioni»; 
        2.2) la lettera b) e' ((sostituita)) dalla seguente: 
          «b) elabora e trasmette alla Cabina di regia,  con  cadenza
periodica, rapporti informativi sullo stato di attuazione  del  PNRR,
anche  sulla  base  dell'analisi  e  degli  esiti  del   monitoraggio
comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria  generale  dello  Stato,  segnalando  le  situazioni
rilevanti ai  fini  dell'esercizio  dei  poteri  sostitutivi  di  cui
all'articolo 12;»; 
        2.3) dopo la lettera b), e' inserita la seguente: 
          «b-bis)   vigila    sull'osservanza    da    parte    delle
amministrazioni centrali, nello svolgimento delle attivita'  previste
dall'articolo 8, degli indirizzi e delle linee guida per l'attuazione
degli interventi del PNRR elaborati dalla Cabina di regia;»; 
        2.4)  alla  lettera  c),  dopo  le  parole:  «competenti  per
materia» sono  inserite  le  seguenti:  «,  laddove  non  risolvibili
mediante l'attivita' di supporto espletata  ai  sensi  della  lettera
b-bis)»; 
    e) all'articolo 6, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
      «1. Per il potenziamento dei compiti di coordinamento, raccordo
e sostegno  delle  strutture  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze coinvolte nel  processo  di  attuazione  del  programma  Next
Generation EU, ((oltre a quanto previsto dal comma 2, sono  istituite
presso il medesimo Ministero due posizioni)) di funzione dirigenziale
di  livello  generale  di   consulenza,   studio   e   ricerca,   con
corrispondente incremento della dotazione organica della dirigenza di
prima  fascia  e  soppressione  di   un   ((numero   di   posizioni))
dirigenziali  di  livello  non   generale   equivalente   sul   piano
finanziario  gia'  ((assegnate))  al  medesimo  Ministero  e  di   un
corrispondente  ammontare  di  facolta'  assunzionali  disponibili  a
legislazione vigente. 
      2.  Presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  e'  istituito  un
ufficio  centrale  di  livello  dirigenziale   generale,   denominato
Ispettorato  generale  per  il  PNRR  con  compiti  di  coordinamento
operativo  sull'attuazione,  ((sulla  gestione  finanziaria   e   sul
monitoraggio)) del  PNRR,  nonche'  di  controllo  e  rendicontazione
all'Unione europea ai sensi degli articoli 22 e  24  del  regolamento
(UE) 2021/241, conformandosi ai relativi  obblighi  di  informazione,
((di)) comunicazione  e  di  pubblicita'.  L'Ispettorato  e'  inoltre
responsabile  della  gestione  del  Fondo  di  rotazione   del   Next
Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonche'  della
gestione del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle riforme  e
degli investimenti  del  PNRR,  assicurando  il  necessario  supporto
tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti
nel  PNRR  di  cui  all'articolo  8,  nonche'  alle   amministrazioni
territoriali responsabili dell'attuazione degli interventi  del  PNRR
di cui all'articolo 9. L'Ispettorato si articola in  otto  uffici  di
livello dirigenziale non  generale  e,  per  l'esercizio  dei  propri
compiti, puo' avvalersi del supporto di  societa'  partecipate  dallo
Stato,  come  previsto  all'articolo  9.  ((Per  gli  interventi   di
titolarita'   del   Ministero   dell'economia   e   delle    finanze,
l'Ispettorato  svolge,  in  raccordo  con  le  altre  strutture   del
Ministero e nel rispetto delle loro competenze, le funzioni  previste
dall'articolo 8, commi 1, 2, secondo periodo, 3 e 4)).  L'Ispettorato
assicura il supporto per l'esercizio delle funzioni e delle attivita'
attribuite  all'Autorita'  politica  delegata  in  materia  di  Piano
nazionale di ripresa e resilienza ove nominata,  anche  raccordandosi
con la Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri.  Per  il  coordinamento   delle   attivita'
necessarie alle finalita' di cui  al  presente  comma,  e'  istituita
presso il Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato  una
posizione  di  funzione  dirigenziale  di  livello  non  generale  di
consulenza, studio e ricerca. 
    2-bis.  Nello  svolgimento  delle  funzioni  ad  esso  assegnate,
l'Ispettorato di  cui  al  ((comma  2))  si  raccorda  con  le  altre
strutture centrali e territoriali  della  Ragioneria  generale  dello
Stato.  Queste   ultime   concorrono   al   presidio   dei   processi
amministrativi, al monitoraggio anche  finanziario  degli  interventi
del PNRR e al supporto alle amministrazioni centrali  e  territoriali
interessate per gli aspetti di relativa competenza. A tal fine,  sono
istituiti presso il  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
Stato sei posizioni di funzione dirigenziale di livello non  generale
di consulenza, studio e ricerca per  le  esigenze  degli  Ispettorati
competenti.»; 
    f) all'articolo 7: 
      1) al comma 2, terzo periodo, dopo le parole:  «destinare  alla
stipula  di  convenzioni»   sono   inserite   le   seguenti:   «((con
amministrazioni pubbliche e))»; 
      2) al comma 4, primo periodo, le parole:  «n.  7  incarichi  di
livello dirigenziale non generale» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«n. 9 incarichi di livello dirigenziale non generale»; 
      3) al comma 8, dopo le  parole:  «le  amministrazioni  centrali
titolari di interventi previsti dal PNRR» sono inserite le  seguenti:
«, nonche' le Regioni, le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
gli enti locali e gli altri soggetti  pubblici  che  provvedono  alla
realizzazione degli interventi previsti dal PNRR»; 
      4) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: 
        «8-bis. Al fine di assicurare il coordinamento dei  controlli
e ridurre gli oneri amministrativi a carico dei  soggetti  attuatori,
il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato promuove misure
finalizzate alla razionalizzazione e semplificazione delle  procedure
di controllo del PNRR, ispirate  al  principio  di  proporzionalita',
anche mediante l'utilizzo di metodologie standardizzate supportate da
sistemi  informatici,  previa  condivisione  con  le  Amministrazioni
titolari di interventi ((del)) PNRR, nonche' con le istituzioni e gli
Organismi interessati nell'ambito del tavolo di  coordinamento  ((per
la rendicontazione e il  controllo))  del  PNRR  operante  presso  il
medesimo Dipartimento.». 
  ((f-bis) all'articolo 8, comma 2, al primo periodo, le parole: "con
il Servizio centrale per il PNRR"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"con l'Ispettorato generale per il PNRR" e, al  secondo  periodo,  le
parole: "predetto Servizio centrale" sono sostituite dalle  seguenti:
"predetto Ispettorato generale")). 
  5. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera  e),  quantificati  in
((euro 549.980)) per l'anno  2023  e  in  ((euro  659.980))  annui  a
decorrere  dall'anno  2024,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,  nell'ambito  del
((programma "Fondi di riserva e speciali")) della missione «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2023, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
  6. All'articolo 8, comma 1, del  decreto  legislativo  23  dicembre
2022, n. 201, le parole: «dalle competenti strutture della Presidenza
del Consiglio dei ministri,» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dal
Ministero delle imprese e del made in Italy,».