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DECRETO-LEGGE 11 gennaio 2023, n. 3

Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile. (23G00005)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/01/2023
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 marzo 2023, n. 21 (in G.U. 11/03/2023, n. 60).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/2023)
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Testo in vigore dal:  12-3-2023
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerata la necessità di disporre misure urgenti per garantire la continuità, la tempestività, la semplificazione e l'efficacia dell'attività mirata alla ricostruzione nelle zone dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici verificatisi negli anni 2009 e 2016;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di rifinanziare il «Fondo regionale di protezione civile», di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali, nonché di consentire e velocizzare il proficuo impiego delle risorse finanziarie disponibili in relazione agli eventi alluvionali verificatisi sul territorio della regione Marche nel mese di settembre 2022;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

((Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici))
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e ad eccezione della disciplina speciale di cui all'articolo 53-bis, comma 3, dello stesso decreto-legge, le disposizioni
((del titolo IV della parte II del medesimo decreto-legge))
recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione e all'esecuzione di pubblici lavori, servizi e forniture, si applicano, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, alle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici per gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 verificatisi nella regione Abruzzo
((e da quelli verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,))
che non siano finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza.
((
1-bis. All'articolo 11, comma 7-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo le parole: "dello stesso immobile" sono aggiunte le seguenti: ", la cui condizione di inagibilità, anche pregressa al sisma del 2009, purché documentata con scheda AeDES, non garantisce la salvaguardia della pubblica incolumità al fine della completa fruizione degli spazi pubblici e degli altri immobili riparati"
))