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DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2022, n. 201

Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. (22G00210)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2022 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
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Testo in vigore dal: 31-12-2022
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 8 della legge  5  agosto  2022,  n.  118,  recante
delega al Governo in materia di servizi pubblici locali; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 16 settembre 2022; 
  Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata  di  cui
all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
limitatamente alle disposizioni di attuazione dell'articolo 8,  comma
2, lettere a), b), c), d), e), l), m), n), o), q), r), s), t)  e  v),
della legge 5 agosto 2022, n. 118, nella seduta del 30 novembre 2022; 
  Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, limitatamente  alle  disposizioni
di attuazione dell'articolo 8, comma 2, lettere f), g), h), i), p)  e
u), della legge 5 agosto 2022, n. 118, che ha  espresso  il  relativo
parere nella seduta del 30 novembre 2022; 
  Sentita l'Autorita' di regolazione per energia,  reti  e  ambiente,
che ha espresso il relativo parere nella seduta del 29 novembre 2022; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 dicembre 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto ha per oggetto la  disciplina  generale  dei
servizi di interesse economico generale prestati a livello locale. 
  2. Il presente decreto  stabilisce  principi  comuni,  uniformi  ed
essenziali,  in  particolare  i  principi  e  le  condizioni,   anche
economiche e finanziarie, per raggiungere e mantenere un alto livello
di qualita', sicurezza e accessibilita', la  parita'  di  trattamento
nell'accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti. 
  3.  Il  presente  decreto  assicura,  nel  rispetto   del   diritto
dell'Unione europea e ai  sensi  dell'articolo  117,  secondo  comma,
lettera e), della Costituzione,  la  tutela  e  la  promozione  della
concorrenza, la liberta' di stabilimento e la liberta' di prestazione
dei servizi per gli operatori economici interessati alla gestione  di
servizi di interesse economico generale di livello locale. 
  4. Il presente decreto, nell'ambito  della  competenza  legislativa
esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera
p),  della  Costituzione,  individua  le  funzioni  fondamentali   di
indirizzo, controllo e regolazione  degli  enti  locali  relative  ai
servizi di interesse economico generale di livello locale, al fine di
assicurare l'omogeneita' dello  sviluppo  e  la  coesione  sociale  e
territoriale. 
  5.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  costituiscono   norme
fondamentali di riforma economico-sociale  della  Repubblica  e  sono
applicate nelle regioni a statuto speciale e nelle province  autonome
di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e  le
relative norme  di  attuazione,  anche  con  riferimento  alla  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta l'art. 76 della Costituzione: 
                «Art. 76. - L'esercizio  della  funzione  legislativa
          non  puo'  essere  delegato   al   Governo   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.». 
                L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 5  agosto
          2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza
          2021) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12  agosto  2022,
          n. 188: 
                «Art. 8 (Delega al  Governo  in  materia  di  servizi
          pubblici locali). - 1. Il Governo e' delegato ad  adottare,
          entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, uno o piu' decreti legislativi di  riordino
          della materia dei  servizi  pubblici  locali  di  rilevanza
          economica, anche tramite l'adozione di  un  apposito  testo
          unico. 
                2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica, nel rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
                  a)  individuazione,  nell'ambito  della  competenza
          esclusiva statale  di  cui  all'art.  117,  secondo  comma,
          lettera p), della Costituzione, da esercitare nel  rispetto
          della tutela della concorrenza, dei principi e dei  criteri
          dettati dalla normativa dell'Unione europea e  dalla  legge
          statale, delle  attivita'  di  interesse  generale  il  cui
          svolgimento  e'  necessario  al  fine  di   assicurare   la
          soddisfazione delle esigenze  delle  comunita'  locali,  in
          condizioni  di  accessibilita'  fisica  ed  economica,   di
          continuita', universalita' e  non  discriminazione,  e  dei
          migliori  livelli  di  qualita'  e  sicurezza,   cosi'   da
          garantire  l'omogeneita'  dello  sviluppo  e  la   coesione
          sociale e territoriale; 
                  b) adeguata considerazione delle differenze  tra  i
          servizi di interesse  economico  generale  a  rete  di  cui
          all'art. 3-bis, comma 6-bis, del  decreto-legge  13  agosto
          2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
          settembre 2011, n. 148, e gli altri servizi pubblici locali
          di rilevanza  economica,  nel  rispetto  del  principio  di
          proporzionalita' e  tenuto  conto  dell'industrializzazione
          dei singoli settori, anche ai fini della definizione  della
          disciplina relativa alla gestione e all'organizzazione  del
          servizio idonea ad assicurarne la qualita' e l'efficienza e
          della scelta tra autoproduzione e ricorso al mercato; 
                  c) ferme restando  le  competenze  delle  autorita'
          indipendenti in materia di regolazione economico-tariffaria
          e della qualita', razionalizzazione della ripartizione  dei
          poteri di regolazione e di controllo tra tali soggetti e  i
          diversi livelli di governo locale, prevedendo  altresi'  la
          separazione, a livello locale, tra le funzioni  regolatorie
          e  le  funzioni  di  diretta  gestione  dei  servizi  e  il
          rafforzamento  dei  poteri   sanzionatori   connessi   alle
          attivita' di regolazione; 
                  d) definizione dei  criteri  per  l'istituzione  di
          regimi speciali o esclusivi, anche in considerazione  delle
          peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e
          geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento di
          determinati  servizi  pubblici,  in  base  ai  principi  di
          adeguatezza  e  proporzionalita'  e  in  conformita'   alla
          normativa dell'Unione europea; superamento  dei  regimi  di
          esclusiva non conformi a tali  principi  e,  comunque,  non
          indispensabili per assicurare la  qualita'  e  l'efficienza
          del servizio; 
                  e)   definizione   dei   criteri   per   l'ottimale
          organizzazione territoriale dei  servizi  pubblici  locali,
          anche mediante l'armonizzazione delle normative di settore,
          e introduzione di incentivi e meccanismi di premialita' che
          favoriscano l'aggregazione delle attivita' e delle gestioni
          dei servizi a livello locale; 
                  f) razionalizzazione della  disciplina  concernente
          le modalita' di  affidamento  e  di  gestione  dei  servizi
          pubblici,  nonche'  la   durata   dei   relativi   rapporti
          contrattuali, nel rispetto  dei  principi  dell'ordinamento
          dell'Unione europea e dei principi  di  proporzionalita'  e
          ragionevolezza; 
                  g)  fatto   salvo   il   divieto   di   artificioso
          frazionamento  delle  prestazioni,  previsione,   per   gli
          affidamenti  di  importo  superiore  alle  soglie  di   cui
          all'art. 35 del codice dei contratti pubblici,  di  cui  al
          decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,   di   una
          motivazione qualificata, da parte dell'ente locale, per  la
          scelta o la conferma  del  modello  dell'autoproduzione  ai
          fini di un'efficiente gestione del servizio, che dia  conto
          delle ragioni che,  sul  piano  economico  e  sociale,  con
          riguardo agli investimenti, alla qualita' del servizio,  ai
          costi dei servizi per gli utenti, nonche' agli obiettivi di
          universalita',    socialita',    tutela    ambientale     e
          accessibilita' dei servizi,  giustificano  tale  decisione,
          anche in relazione ai risultati conseguiti nelle  pregresse
          gestioni in autoproduzione; 
                  h) previsione di sistemi di monitoraggio dei  costi
          ai  fini  del  mantenimento  degli  equilibri  di   finanza
          pubblica,  nonche'  della   qualita',   dell'efficienza   e
          dell'efficacia della gestione dei servizi pubblici locali; 
                  i)  previsione  che  l'obbligo  di  procedere  alla
          razionalizzazione periodica prevista dall'art. 20 del testo
          unico in materia di societa' a partecipazione pubblica,  di
          cui al decreto legislativo 19 agosto 2016,  n.  175,  tenga
          conto anche delle ragioni che, sul piano economico e  della
          qualita'  dei   servizi,   giustificano   il   mantenimento
          dell'autoproduzione  anche  in   relazione   ai   risultati
          conseguiti nella gestione; 
                  l) previsione di una disciplina  che,  in  caso  di
          affidamento del servizio a nuovi soggetti,  valorizzi,  nel
          rispetto  del  principio  di  proporzionalita',  misure  di
          tutela  dell'occupazione  anche   mediante   l'impiego   di
          apposite clausole sociali; 
                  m)  estensione,  nel   rispetto   della   normativa
          dell'Unione  europea,  della  disciplina   applicabile   ai
          servizi  pubblici  locali,  in  materia  di  scelta   della
          modalita' di gestione del servizio  e  di  affidamento  dei
          contratti, anche al settore del trasporto pubblico locale; 
                  n) revisione delle discipline settoriali in materia
          di servizi pubblici locali, con particolare riferimento  al
          settore dei rifiuti e alla gestione del servizio idrico, al
          fine di assicurarne l'armonizzazione e il coordinamento; 
                  o) razionalizzazione del rapporto tra la disciplina
          dei  servizi  pubblici   locali   e   la   disciplina   per
          l'affidamento  dei  rapporti  negoziali   di   partenariato
          regolati dal codice del Terzo settore, di  cui  al  decreto
          legislativo 3 luglio 2017,  n.  117,  in  conformita'  agli
          indirizzi della giurisprudenza costituzionale; 
                  p)  coordinamento  della  disciplina  dei   servizi
          pubblici locali con la normativa in  materia  di  contratti
          pubblici e in materia di societa' a partecipazione pubblica
          per gli affidamenti in autoproduzione; 
                  q)  revisione  della  disciplina  dei   regimi   di
          gestione  delle  reti,  degli  impianti   e   delle   altre
          dotazioni,  nonche'  di  cessione  dei  beni  in  caso   di
          subentro, anche al fine di  assicurare  un'adeguata  tutela
          della proprieta' pubblica, nonche' un'adeguata  tutela  del
          gestore uscente; 
                  r) razionalizzazione della disciplina e dei criteri
          per la definizione dei regimi tariffari, anche al  fine  di
          assicurare   una   piu'   razionale   distribuzione   delle
          competenze tra autorita' indipendenti ed enti locali; 
                  s) previsione di modalita' per la pubblicazione,  a
          cura degli affidatari, dei dati relativi alla qualita'  del
          servizio, al livello annuale degli investimenti  effettuati
          e   alla    loro    programmazione    fino    al    termine
          dell'affidamento; 
                  t) razionalizzazione della  disciplina  concernente
          le modalita' di partecipazione degli utenti nella  fase  di
          definizione della qualita' e quantita' del servizio,  degli
          obiettivi e  dei  costi  del  servizio  pubblico  locale  e
          rafforzamento degli strumenti di tutela degli utenti, anche
          attraverso meccanismi non giurisdizionali; 
                  u)  rafforzamento,   attraverso   la   banca   dati
          nazionale dei contratti pubblici di cui all'art. 29,  comma
          2, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
          n. 50, resa interoperabile con  le  banche  dati  nazionali
          gia' costituite, e la piattaforma unica della  trasparenza,
          ivi compreso l'Osservatorio di cui all'art. 1,  comma  300,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244, della  trasparenza  e
          della comprensibilita' degli atti e dei dati concernenti la
          scelta del regime di gestione, ivi  compreso  l'affidamento
          in house, la regolazione  negoziale  del  rapporto  tramite
          contratti  di  servizio  e  il  concreto  andamento   della
          gestione dei servizi pubblici locali dal punto di vista sia
          economico sia della qualita' dei  servizi  e  del  rispetto
          degli obblighi di servizio pubblico; 
                  v) definizione di strumenti per la trasparenza  dei
          contratti di servizio nonche' introduzione di contratti  di
          servizio tipo. 
                3. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati previa intesa in sede di Conferenza  unificata  di
          cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, con riguardo all'esercizio della delega  relativamente
          ai criteri di cui alle lettere a), b), c), d), e), l),  m),
          n), o), q), r), s), t) e v)  del  comma  2,  e  sentita  la
          Conferenza medesima con riguardo all'esercizio della delega
          relativamente ai criteri di cui alle lettere  f),  g),  h),
          i), p) e u) dello stesso comma 2, nonche'  sentita,  per  i
          profili di competenza, l'ARERA.  Sugli  schemi  di  decreto
          legislativo  e'  acquisito   altresi'   il   parere   delle
          Commissioni parlamentari competenti per  materia  e  per  i
          profili finanziari,  che  si  pronunciano  nel  termine  di
          trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il  quale
          il decreto legislativo puo' essere comunque adottato. 
                4. I decreti legislativi di cui al presente  articolo
          sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
          pubblica. Le amministrazioni  interessate  provvedono  agli
          adempimenti di rispettiva competenza con le risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente. Qualora uno o piu' decreti legislativi determinino
          nuovi o maggiori oneri che  non  trovino  compensazione  al
          proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati
          solo  successivamente  o  contestualmente  all'entrata   in
          vigore  dei  provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le
          occorrenti risorse finanziarie, in conformita' all'art. 17,
          comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
          agosto 1997, n. 202: 
                «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  117,  secondo  comma,
          lettera e), e lettera p) della  citata  Costituzione  della
          Repubblica italiana: 
                «Lo Stato ha legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
                  a). - d). (omissis) 
                  e)  moneta,  tutela   del   risparmio   e   mercati
          finanziari; tutela della  concorrenza;  sistema  valutario;
          sistema tributario e contabile dello Stato;  armonizzazione
          dei   bilanci   pubblici;   perequazione   delle    risorse
          finanziarie; 
                  f). - o). (omissis) 
                  p) legislazione elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
                  q). - s). (omissis)». 
              - La legge costituzionale del 18  ottobre  2001,  n.  3
          (Modifiche  al  titolo  V   della   parte   seconda   della
          Costituzione), e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  24
          ottobre 2001 n. 248.