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DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (22G00212)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2022
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 (in G.U. 27/02/2023, n. 49)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/11/2024)
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Testo in vigore dal:  30-12-2022 al: 27-2-2023
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nonché di adottare misure organizzative essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle pubbliche amministrazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni
1. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
2. All'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, 2020 e 2021» e le parole: «31 dicembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
b) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
3. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 303, le parole: «per il quadriennio 2019-2022» sono sostituite dalle seguenti: «per il quinquennio 2019-2023»;
b) al comma 313, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;
c) al comma 349, dopo le parole: «a tempo indeterminato» sono inserite le seguenti: «, entro il 31 dicembre 2023,».
5. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, in materia di facoltà assunzionali del Ministero delle imprese e del made in Italy, le parole: «nel quadriennio 2019-2022» sono sostituite dalle seguenti: «nel quinquennio 2019-2023».
6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) comma 162, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
b) al comma 495, le parole: «30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
7. All'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023».
8. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per gli anni 2020, 2021 e 2022, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2019, 2020 e 2021, dall'articolo 1, comma 287, lettere c), d) ed e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettere b), c) e d), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 19, commi 1, lettere a) e b), e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dall'articolo 1, comma 984, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dagli articoli 13, comma 5, 16-septies, comma 2, lettera c), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e dall'articolo 1, commi da 961-bis a 961-septies, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, possono essere effettuate entro il 31 dicembre 2023.».
9. Il termine per l'assunzione di duecentonovantaquattro unità di personale con profilo tecnico non dirigenziale, appartenenti all'area III, posizione economica F1, e all'area II, posizione economica F2, previste all'articolo 1, comma 305, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo al triennio 2019-2021 è differito al triennio 2022-2024.
10. All'articolo 1, comma 917, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «2021-2023» sono sostituite dalle seguenti:
«2022-2024».
11. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «2020-2022» sono sostituite dalle seguenti:
«2022-2024».
12. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in materia di reclutamento di personale per il Ministero dell'economia e delle finanze, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022 e 2023».
13. All'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «per il biennio 2021-2022» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2021-2023» e le parole: «per gli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022 e 2023».
14. All'articolo 1, comma 11, lettere a) e b), della legge 31 agosto 2022, n. 130, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023».
15. Le procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, per il triennio 2019/2021 e per il triennio 2020/2022 rispettivamente ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 12 giugno 2018, e ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 234 del 5 ottobre 2019 nonché ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 93 del 21 aprile 2022, possono essere espletate sino al 31 dicembre 2023.
16. Le assunzioni delle unità di personale già autorizzate per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 1, comma 873, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere effettuate anche nell'anno 2023.
17. Le procedure concorsuali già autorizzate ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 234 del 5 ottobre 2019, possono essere espletate sino al 31 dicembre 2023.
18. All'articolo 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
19. Al fine di garantire la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale, e di attuare le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con profilo di assistente sociale il termine di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è prorogato al 31 dicembre 2023.
20. All'articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n, 25, le parole: «Fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023».
21. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per il biennio 2022-2023».
22. All'articolo 11, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023».