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LEGGE 16 dicembre 2022, n. 196

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonchè di Commissioni presso l'AIFA. Differimento dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. (22G00206)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/12/2022
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Testo in vigore dal:  28-12-2022
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Alla legge 28 aprile 2022, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, alinea, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;
b) all'articolo 9, comma 15, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 dicembre 2022

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Crosetto, Ministro della difesa

Schillaci, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Avvertenza:
Il decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 261 dell'8 novembre 2022.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 34.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli artt. 9 e 16 della legge 28 aprile 2022 n. 46 (Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo), pubblicata nella Gazz.
Uff. 12 maggio 2022, n. 110, come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Svolgimento dell'attività di carattere sindacale e delega al Governo per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni). - 1. I rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari svolgono l'attività sindacale fuori dal servizio.
2. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 può essere concesso senza oneri per l'amministrazione nella sede centrale e in quelle periferiche di livello areale e comunque non inferiore al livello regionale, compatibilmente con le disponibilità e secondo le modalità determinate con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 16, comma 3, informate le associazioni, l'uso di un locale comune da adibire a ufficio delle associazioni stesse.
3. Ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale, alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13 sono riconosciuti distacchi e permessi sindacali retribuiti nonché permessi e aspettative sindacali non retribuiti assegnati sulla base dell'effettiva rappresentatività del personale, calcolata ai sensi dell'articolo 13, e con le modalità di cui all'articolo 16, comma 4.
4. Con la contrattazione di cui all'articolo 11, nell'ambito delle risorse ad essa destinate, sono stabiliti:
a) il contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare nonché il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative;
b) la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali.
5. La ripartizione del contingente dei distacchi sindacali e dei permessi retribuiti tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è effettuata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 16, comma 4.
6. Le richieste di distacco o di aspettativa sindacale non retribuita sono presentate dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare cui appartiene il personale interessato, la quale, accertati i requisiti oggettivi previsti dalla presente legge, provvede, entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta, a darne comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero della difesa o, per il personale del Corpo della guardia di finanza, al Ministero dell'economia e delle finanze, per i conseguenti provvedimenti di stato.
7. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono procedere alla revoca dei distacchi e delle aspettative in ogni momento, comunicandola alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento nonché al Ministero della difesa o al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della funzione pubblica per i provvedimenti conseguenti. Le variazioni relative ai distacchi e alle aspettative devono essere comunicate entro il 31 gennaio di ogni anno.
8. Sono vietati l'utilizzo della ripartizione dei distacchi in forma compensativa nonché il loro utilizzo in forma frazionata.
9. I distacchi e le aspettative sindacali non retribuite non possono durare più di tre anni. Nessun militare può essere posto in distacco o in aspettativa sindacale non retribuita più di cinque volte. Tra ciascun distacco o aspettativa sindacale non retribuita deve intercorrere almeno un triennio di servizio effettivo.
10. I dirigenti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13, che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo, devono darne comunicazione scritta al proprio comandante, individuato nell'autorità deputata alla concessione della licenza, almeno cinque giorni prima o, in casi eccezionali, almeno 48 ore prima, tramite l'associazione di appartenenza avente titolo. Il comandante autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino prioritarie e improcrastinabili esigenze di servizio e sempre che venga garantita la regolare funzionalità del servizio.
11. È vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri od orari.
12. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata entro tre giorni all'autorità individuata ai sensi del comma 10 da parte dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari che ha chiesto e utilizzato il permesso.
13. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono equiparati al servizio. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, i permessi sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente, per ciascun rappresentante sindacale, nove turni giornalieri di servizio.
14. Per i permessi sindacali retribuiti di cui al presente articolo è corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello di servizio, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
15. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, secondo il seguente principio e criterio direttivo: consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari.
16. Il decreto legislativo di cui al comma 15 è adottato su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema del decreto legislativo, corredato di relazione tecnica, è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 15 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.
Decorso tale termine, il decreto legislativo può comunque essere adottato.
17. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 15, il Governo può adottare, nel rispetto del principio e criterio direttivo e della procedura di cui ai commi 15 e 16, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
18. Dall'attuazione della delega di cui al comma 15 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»
«Art. 16 (Delega al Governo per il coordinamento normativo e regolamenti di attuazione). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento normativo delle disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dall'articolo 5, comma 5, della presente legge, e del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare;
b) novellazione del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di inserirvi le disposizioni della presente legge;
c) modificazioni e integrazioni normative necessarie per il coordinamento delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti con le norme della presente legge;
d) semplificazione e maggiore efficienza delle procedure di contrattazione del comparto sicurezza e difesa, attraverso la previsione di un primo livello di negoziazione nel quale regolare gli aspetti comuni a tutte le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di un secondo livello attraverso cui regolare gli aspetti più caratteristici delle singole Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, ivi compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività;
e) istituzione di un'area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile. L'istituzione dell'area negoziale di cui al precedente periodo avviene nel rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente per la sua attuazione.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione.
3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di attuazione della presente legge.
4. Con decreto adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, è determinato, nel limite massimo fissato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare, da ripartire tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari con criterio proporzionale, sulla base della rappresentatività calcolata ai sensi dell'articolo 13.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
6. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»