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DECRETO-LEGGE 12 dicembre 2022, n. 190

Disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di votazione. (22G00203)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/12/2022
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 gennaio 2023, n. 7 (in G.U. 28/01/2023, n.23).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/01/2023)
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Testo in vigore dal:  13-12-2022 al: 28-1-2023
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerata la necessità di assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici in occasione di tutte le consultazioni elettorali e referendarie e di favorire la partecipazione degli elettori mediante il prolungamento delle operazioni di votazione relativamente all'anno 2023;
Ritenuto di dover intervenire con urgenza, in considerazione dell'imminente avvio dei procedimenti per il rinnovo degli organi elettivi in alcune regioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Prolungamento delle operazioni di votazione
1. Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2023 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.
2. I maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento, sono valutati in 14.874.000 euro per l'anno 2023.
Conseguentemente, il fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è incrementato di euro 14.874.000 per l'anno 2023.
3. Agli oneri di cui al comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. Ai fini dell'attuazione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.