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DECRETO-LEGGE 11 novembre 2022, n. 173

Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. (22G00185)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/11/2022
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 dicembre 2022, n. 204 (in G.U. 04/01/2023, n. 3).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/2023)
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Testo in vigore dal: 12-11-2022
al: 4-1-2023
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di procedere  ad  un
complessivo riordino delle funzioni e delle competenze attribuite  ai
Ministeri; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  rafforzare
l'azione di Governo in materia di politiche per il mare,  nonche'  in
materia di valorizzazione, tutela e promozione del made in  Italy  in
Italia e nel mondo; 
  Ritenuto, altresi', di dover apportare le conseguenti modificazioni
e integrazioni  alla  disciplina  relativa  alla  composizione  e  al
funzionamento  del  Comitato  interministeriale  per  la  transizione
ecologica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 4 novembre 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,
dello sviluppo  economico,  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, della transizione ecologica, delle infrastrutture e  della
mobilita' sostenibili, dell'istruzione, di concerto con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
                                 300 
 
  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il numero 6) e'  sostituito  dal  seguente:  «Ministero  delle
imprese e del made in Italy»; 
    b)  il  numero  7)  e'  sostituito   dal   seguente:   «Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste»; 
    c)  il  numero  8)  e'  sostituito   dal   seguente:   «Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica»; 
    d) il numero 9) e'  sostituito  dal  seguente:  «Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti»; 
    e)  il  numero  11)  e'  sostituito  dal   seguente:   «Ministero
dell'istruzione e del merito».