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DECRETO-LEGGE 31 ottobre 2022, n. 162

Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonchè in materia ((di termini di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e di disposizioni relative a controversie della giustizia sportiva, nonchè di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2, di attuazione del Piano nazionale contro una pandemia influenzale)) e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. (22G00176)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/10/2022
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199 (in G.U. 30/12/2022, n. 304).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2024)
Testo in vigore dal:  31-10-2022

Art. 6

Modifica dell'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150
1. Dopo l'articolo 99 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è aggiunto il seguente:
«Art. 99-bis (Entrata in vigore). - 1. Il presente decreto entra in vigore il 30 dicembre 2022.»