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DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 150

Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonchè in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. (22G00159)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/11/2022
Il D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 ha successivamente disposto che il presente provvedimento entra in vigore il 30/12/2022.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2024)
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vigente al 04/10/2024
  • Articoli
  • Modifiche al codice penale
  • 1
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  • Modifiche al codice di procedura penale
    Capo I
    Modifiche al Libro I del codice di procedura penale
  • 4
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  • Modifiche al Libro IX del codice di procedura penale
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  • 37
  • Modifiche al Libro X del codice di procedura penale
  • 38
  • 39
  • Modifiche al Libro XI del codice di procedura penale
  • 40
  • Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
    del codice di procedura penale
  • 41
  • Disciplina organica della giustizia riparativa
    Capo I
    Principi e disposizioni generali
    Sezione I
    Definizioni, principi e obiettivi
  • 42
  • 43
  • Accesso ai programmi di giustizia riparativa
  • 44
  • 45
  • Persone minori di età
  • 46
  • Garanzie dei programmi di giustizia riparativa
    Sezione I
    Disposizioni in materia di diritti dei partecipanti
  • 47
  • 48
  • 49
  • Doveri e garanzie dei mediatori e dei partecipanti
  • 50
  • 51
  • 52
  • Programmi di giustizia riparativa
    Sezione I
    Svolgimento dei programmi di giustizia riparativa
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • Valutazione dell'autorità giudiziaria
  • 57
  • 58
  • Formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa e requisiti per l'esercizio dell'attività
    Sezione I
    Formazione dei mediatori esperti
  • 59
  • Requisiti per l'esercizio dell'attività
  • 60
  • Servizi per la giustizia riparativa
    Sezione I
    Coordinamento dei servizi e livelli essenziali delle prestazioni
  • 61
  • 62
  • Centri di giustizia riparativa
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • Ulteriori interventi e modifiche alle leggi speciali
    Capo I
    Modifiche in materia di procedimento per decreto
  • 68
  • Modifiche in materia di giustizia digitale
  • 69
  • Modifiche in materia di estinzione delle contravvenzioni, di pene
    sostitutive delle pene detentive brevi e di pene pecuniarie
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • Modifiche in materia di spese di giustizia
  • 80
  • 81
  • Modifiche in materia di iscrizione nel ((casellario giudiziale))
  • 82
  • Modifiche in materia di giustizia riparativa in ambito minorile
  • 83
  • 84
  • Disposizioni transitorie, finali e abrogazioni
  • 85
  • 85 bis
  • 86
  • 87
  • 87 bis
  • 88
  • 88 bis
  • 88 ter
  • 89
  • 89 bis
  • 90
  • 91
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  • 93
  • 93 bis
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 97 bis
  • 98
  • 99
  • 99 bis
Testo in vigore dal: 30-12-2022
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e,  in  particolare,
l'articolo 14; 
  Visto l'articolo 1 della legge 27 settembre 2021, n.  134,  recante
delega al Governo per l'efficienza del  processo  penale  nonche'  in
materia  di  giustizia  riparativa  e  disposizioni  per  la   celere
definizione dei procedimenti giudiziari; 
  Visti  il  regio  decreto  19  ottobre  1930,  n.   1398,   recante
approvazione del testo definitivo del codice penale e il decreto  del
presidente della  Repubblica  22  settembre  1988,  n.  447,  recante
approvazione del codice di procedura penale; 
  Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante  norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale; 
  Visto  il  regio  decreto  20  febbraio  1941,  n.   303,   recante
approvazione dei codici penali militari di pace e di guerra; 
  Vista la legge 9 dicembre 1941, n. 1383,  recante  militarizzazione
del personale civile e salariato in servizio presso la Regia  guardia
di finanza e disposizioni penali per i militari del suddetto Corpo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 448, recante l'approvazione delle disposizioni sul processo penale
a carico di imputati minorenni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di spese di giustizia; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre  2002,
n. 313, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  casellario
giudiziale  europeo,  di  anagrafe  delle   sanzioni   amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti; 
  Vista la legge 30 aprile  1962,  n.  283,  recante  modifica  degli
articoli 242, 243, 247,  250  e  262  del  testo  unico  delle  leggi
sanitarie, approvato con regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265:
Disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
alimentari e delle bevande; 
  Vista  la  legge  26   luglio   1975,   n.   354,   recante   norme
sull'ordinamento  penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle   misure
privative e limitative della liberta'; 
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale; 
  Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, recante  norme
di  attuazione,  di  coordinamento  e  transitorie  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  22  settembre  1988,  n.  448,  recante
disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni; 
  Visto il decreto  legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  recante
disposizioni sulla competenza penale del giudice  di  pace,  a  norma
dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468; 
  Visto il  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  recante
disciplina  della  responsabilita'   amministrativa   delle   persone
giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive  di
personalita' giuridica, a  norma  dell'articolo  11  della  legge  29
settembre 2000, n. 300; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2008); 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,  recante  ulteriori
misure  urgenti  per  la  crescita   del   Paese,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
  Vista la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante deleghe al Governo in
materia di pene detentive non carcerarie e  di  riforma  del  sistema
sanzionatorio; 
  Visto il decreto  legislativo  2  ottobre  2018,  n.  121,  recante
disciplina dell'esecuzione delle pene nei  confronti  dei  condannati
minorenni, in attuazione della delega di cui  all'articolo  1,  comma
82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 4 agosto 2022; 
  Acquisito, per  quanto  riguarda  le  disposizioni  in  materia  di
giustizia riparativa, il parere della  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  ai
sensi dell'articolo 9, comma 3, del medesimo decreto  legislativo  n.
281 del 1997; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
  Acquisiti i pareri  delle  competenti  Commissioni  permanenti  del
Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei  deputati  a   norma
dell'articolo 1, comma 2, della citata legge delega n. 134 del 2021; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 settembre 2022; 
  Sulla proposta del Ministro della  giustizia,  di  concerto  con  i
Ministri dell'economia e delle finanze, per l'innovazione tecnologica
e  la  transizione  digitale,  per   la   pubblica   amministrazione,
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  per  gli  affari
regionali e le autonomie,  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
dell'interno, della difesa; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
               Modifiche al Libro I del codice penale 
 
  1. Al  Libro  I  del  codice  penale  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 20, e' inserito il seguente: 
      «Art. 20-bis (Pene sostitutive delle pene detentive  brevi).  -
Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge,  le  pene
sostitutive della reclusione e  dell'arresto  sono  disciplinate  dal
Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sono le seguenti: 
        1) la semiliberta' sostitutiva; 
        2) la detenzione domiciliare sostitutiva; 
        3) il lavoro di pubblica utilita' sostitutivo; 
        4) la pena pecuniaria sostitutiva. 
  La semiliberta' sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva
possono essere  applicate  dal  giudice  in  caso  di  condanna  alla
reclusione o all'arresto non superiori a quattro anni. 
  Il lavoro di pubblica utilita' sostitutivo  puo'  essere  applicato
dal giudice in caso di condanna alla  reclusione  o  all'arresto  non
superiori a tre anni. 
  La pena pecuniaria sostitutiva puo' essere applicata dal giudice in
caso di condanna alla reclusione o all'arresto  non  superiori  a  un
anno.»; 
    b) all'articolo 62, primo comma, numero 6), dopo le  parole:  «le
conseguenze  dannose  o  pericolose  del  reato»  sono  aggiunte   le
seguenti: «; o  l'avere  partecipato  a  un  programma  di  giustizia
riparativa  con  la  vittima  del  reato,  concluso  con   un   esito
riparativo. Qualora l'esito riparativo comporti l'assunzione da parte
dell'imputato di impegni comportamentali, la circostanza e'  valutata
solo quando gli impegni sono stati rispettati»; 
    c) all'articolo 131-bis: 
      1) al primo comma, le parole:  «massimo  a  cinque  anni»  sono
sostituite dalle seguenti «minimo a  due  anni»  e  dopo  le  parole:
«primo comma,» sono inserite le  seguenti  «anche  in  considerazione
della condotta susseguente al reato,»; 
      2) al secondo comma, il secondo periodo e' soppresso; 
      3) dopo il secondo comma e' inserito il seguente: 
        «L'offesa non puo' altresi' essere  ritenuta  di  particolare
tenuita' quando si procede: 
          1) per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a
due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di
manifestazioni sportive; 
          2) per  i  delitti  previsti  dagli  articoli  336,  337  e
341-bis, quando il fatto e' commesso nei confronti di un ufficiale  o
agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o  agente  di  polizia
giudiziaria nell'esercizio delle proprie  funzioni,  nonche'  per  il
delitto previsto dall'articolo 343; 
          3) per i  delitti,  consumati  o  tentati,  previsti  dagli
articoli  314,  primo  comma,  317,  318,  319,   319-bis,   319-ter,
319-quater, primo  comma,  320,  321,  322,  322-bis,  391-bis,  423,
423-bis,  558-bis,  582,  nelle  ipotesi  aggravate  ai  sensi  degli
articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1,  e  577,  primo  comma,
numero 1, e secondo comma,  583,  secondo  comma,  583-bis,  593-ter,
600-bis, 600-ter, primo comma,  609-bis,  609-quater,  609-quinquies,
609-undecies, 612- bis, 612-ter, 613-bis, 628, terzo comma, 629, 644,
648-bis, 648-ter; 
          4)  per  i   delitti,   consumati   o   tentati,   previsti
dall'articolo 19, quinto comma, della legge 22 maggio 1978,  n.  194,
dall'articolo 73  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma  5  del
medesimo articolo, e dagli articoli 184 e 185 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.»; 
    d) all'articolo 133-bis: 
      1) nella rubrica, dopo la parola: «economiche» sono inserite le
seguenti: «e patrimoniali»; 
      2) al primo e al secondo comma, dopo  la  parola:  «economiche»
sono inserite le seguenti: «e patrimoniali»; 
    e)  all'articolo  133-ter,  al  primo  comma,  dopo  la   parola:
«economiche» sono inserite le seguenti: «e patrimoniali»;  le  parole
«da  tre  a  trenta»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «da  sei  a
sessanta»; e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Non  sono
dovuti interessi per la rateizzazione.»; 
    f) all'articolo 135, le parole: «Quando,  per  qualsiasi  effetto
giuridico,» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto da
particolari disposizioni di  legge,  quando,  per  qualsiasi  effetto
giuridico,»; 
    g) l'articolo 136 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 136 (Conversione delle pene pecuniarie non  eseguite).  -
«Le pene principali della multa e dell'ammenda, non eseguite entro il
termine di cui  all'articolo  660  del  codice  di  procedura  penale
indicato nell'ordine di  esecuzione,  si  convertono  a  norma  degli
articoli 102 e 103 della legge 24 novembre  1981,  n.  689.  La  pena
pecuniaria sostitutiva della reclusione o dell'arresto, non  eseguita
entro lo stesso termine, si converte a norma dell'articolo  71  della
legge 24 novembre 1981, n. 689.»; 
    h) all'articolo 152: 
      1) al primo comma, la parola:  «delitti»  e'  sostituita  dalla
seguente: «reati»; 
      2) dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti: 
        «Vi e' altresi' remissione tacita: 
          1) quando il querelante,  senza  giustificato  motivo,  non
compare all'udienza  alla  quale  e'  stato  citato  in  qualita'  di
testimone; 
          2) quando il querelante ha partecipato a  un  programma  di
giustizia riparativa concluso con  un  esito  riparativo;  nondimeno,
quando   l'esito   riparativo   comporta   l'assunzione   da    parte
dell'imputato di  impegni  comportamentali,  la  querela  si  intende
rimessa solo quando gli impegni sono stati rispettati. 
  La disposizione di cui al terzo comma, numero 1),  non  si  applica
quando  il  querelante  e'  persona  incapace  per   ragioni,   anche
sopravvenute, di eta' o di infermita', ovvero persona  in  condizione
di particolare vulnerabilita' ai sensi  dell'articolo  90-quater  del
codice di procedura penale. La stessa  disposizione  non  si  applica
altresi' quando la persona che ha proposto  querela  ha  agito  nella
qualita' di esercente la responsabilita' genitoriale  su  un  minore,
ovvero di rappresentante legale di una  persona  minore  o  incapace,
ovvero  di  persona   munita   di   poteri   per   proporre   querela
nell'interesse della persona offesa priva in  tutto  o  in  parte  di
autonomia,  ovvero   di   curatore   speciale   nominato   ai   sensi
dell'articolo 121.»; 
    i) all'articolo 159: 
      1)  il  numero  3-bis),  e'  sostituito  dal  seguente  «3-bis)
pronuncia della sentenza di cui all'articolo 420-quater del codice di
procedura penale»; 
      2)  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  comma:  «Quando  e'
pronunciata la sentenza di cui all'articolo 420-quater del codice  di
procedura penale il corso della prescrizione rimane sospeso  sino  al
momento in cui e' rintracciata la persona nei cui confronti e'  stata
pronunciata, ma in ogni caso non puo' essere superato il  doppio  dei
termini di prescrizione di cui all'articolo 157.»; 
        l) all'articolo 163, ultimo comma, dopo le  parole:  «da  lui
eliminabili»  sono  inserite  le  seguenti:   «nonche'   qualora   il
colpevole, entro lo stesso termine, abbia partecipato a un  programma
di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo,»; 
    m)  all'articolo  168-bis,  al  primo  comma,  dopo  le   parole:
«l'imputato» sono inserite le seguenti:  «,  anche  su  proposta  del
pubblico ministero,»; 
    n) all'articolo 175,  dopo  il  secondo  comma,  e'  inserito  il
seguente: «La non menzione della condanna puo' essere concessa  anche
in caso di condanna a pena sostitutiva di una pena detentiva, entro i
limiti di pena di cui al primo e al secondo comma.». 
          NOTE 
          Avvertenza: 
 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note alle premesse. 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione: 
                "Art. 76 - L'esercizio della funzione legislativa non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti." 
                L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
                "Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.". 
              - La legge 27 settembre 2021, n. 134,  recante  "Delega
          al Governo per l'efficienza del processo penale nonche'  in
          materia di  giustizia  riparativa  e  disposizioni  per  la
          celere  definizione  dei   procedimenti   giudiziari",   e'
          pubblicata nella G.U. 4 ottobre 2021, n. 237. 
              - Si riporta il testo degli articoli 8 e  9,  comma  3,
          del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione
          ed  ampliamento   delle   attribuzioni   della   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione,  per
          le materie ed i compiti di interesse comune delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
                "Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno." 
                "Art. 9 (Funzioni). - 1. - 2. (Omissis). 
                3. Il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  puo'
          sottoporre alla Conferenza unificata,  anche  su  richiesta
          delle autonomie regionali e locali, ogni altro  oggetto  di
          preminente interesse comune delle regioni, delle  province,
          dei comuni e delle comunita' montane. 
                4. - 7. (Omissis).". 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta  il  testo  degli  articoli  62,  131-bis,
          133-bis, 133-ter, 135, 152, 159, 163,  168-bis  e  175  del
          codice penale, come modificati dal presente decreto: 
                "Art. 62 (Circostanze attenuanti comuni). - Attenuano
          il  reato,  quando  non  ne  sono  elementi  costitutivi  o
          circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti: 
                  1. l'avere agito per motivi di  particolare  valore
          morale o sociale; 
                  2. l'aver reagito in stato di ira,  determinato  da
          un fatto ingiusto altrui; 
                  3. l'avere agito per suggestione di  una  folla  in
          tumulto, quando non si tratta di riunioni  o  assembramenti
          vietati dalla legge o dall'autorita', e il colpevole non e'
          delinquente o contravventore abituale  o  professionale,  o
          delinquente per tendenza; 
                  4. l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che
          comunque offendono il patrimonio,  cagionato  alla  persona
          offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuita'
          ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere
          agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro
          di speciale  tenuita',  quando  anche  l'evento  dannoso  o
          pericoloso sia di speciale tenuita'; 
                  5.  l'essere  concorso  a   determinare   l'evento,
          insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il  fatto
          doloso della persona offesa; 
                  6.   l'avere,   prima   del   giudizio,    riparato
          interamente il danno, mediante il risarcimento di esso,  e,
          quando  sia  possibile,   mediante   le   restituzioni;   o
          l'essersi, prima del giudizio e fuori  del  caso  preveduto
          nell'ultimo   capoverso   dell'articolo    56,    adoperato
          spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare  le
          conseguenze dannose  o  pericolose  del  reato;  o  l'avere
          partecipato a un programma di giustizia riparativa  con  la
          vittima  del  reato,  concluso  con  un  esito  riparativo.
          Qualora l'esito riparativo comporti l'assunzione  da  parte
          dell'imputato di impegni comportamentali, la circostanza e'
          valutata solo quando gli impegni sono stati rispettati." 
                "Art.  131-bis  (Esclusione  della  punibilita'   per
          particolare tenuita' del fatto). - Nei reati per i quali e'
          prevista la pena detentiva non superiore minimo a due anni,
          ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta  alla  predetta
          pena, la punibilita' e' esclusa quando,  per  le  modalita'
          della condotta e per l'esiguita' del danno o del  pericolo,
          valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, anche  in
          considerazione  della  condotta   susseguente   al   reato,
          l'offesa e' di  particolare  tenuita'  e  il  comportamento
          risulta non abituale. 
                L'offesa non  puo'  essere  ritenuta  di  particolare
          tenuita', ai sensi del  primo  comma,  quando  l'autore  ha
          agito per motivi abietti o futili, o con  crudelta',  anche
          in danno di animali, o ha adoperato sevizie o,  ancora,  ha
          profittato  delle  condizioni  di  minorata  difesa   della
          vittima, anche in riferimento all'eta' della stessa  ovvero
          quando la condotta ha cagionato o da  essa  sono  derivate,
          quali  conseguenze  non  volute,  la  morte  o  le  lesioni
          gravissime di una persona. 
                L'offesa  non  puo'  altresi'  essere   ritenuta   di
          particolare tenuita' quando si procede: 
                  1) per delitti, puniti con una pena  superiore  nel
          massimo a due anni e sei mesi di  reclusione,  commessi  in
          occasione o a causa di manifestazioni sportive; 
                  2) per i delitti previsti dagli articoli 336, 337 e
          341-bis, quando il reato e' commesso nei  confronti  di  un
          ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un  ufficiale
          o  agente  di  polizia  giudiziaria  nell'esercizio   delle
          proprie  funzioni,  nonche'   per   il   delitto   previsto
          dall'articolo 343; 
                  3) per i delitti,  consumati  o  tentati,  previsti
          dagli articoli 314, primo comma, 317,  318,  319,  319-bis,
          319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321,  322,  322-bis,
          391-bis,  423,  423-bis,  558-bis,   582,   nelle   ipotesi
          aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma,  numeri
          2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo  comma,
          583, secondo comma,  583-bis,  593-ter,  600-bis,  600-ter,
          primo   comma,    609-bis,    609-quater,    609-quinquies,
          609-undecies, 612-bis, 612-ter, 613-bis, 628, terzo  comma,
          629, 644, 648-bis, 648-ter; 
              4)  per  i  delitti,  consumati  o  tentati,   previsti
          dall'articolo 19, quinto comma, della legge 22 maggio 1978,
          n. 194, dall'articolo 73 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i  delitti
          di cui al comma 5 del medesimo articolo, e  dagli  articoli
          184 e 185 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
                Il comportamento e' abituale nel caso in cui l'autore
          sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale  o
          per tendenza ovvero abbia commesso piu' reati della  stessa
          indole, anche se ciascun fatto,  isolatamente  considerato,
          sia di particolare tenuita', nonche' nel  caso  in  cui  si
          tratti di reati che abbiano ad  oggetto  condotte  plurime,
          abituali e reiterate. 
                Ai fini della  determinazione  della  pena  detentiva
          prevista  nel  primo  comma  non  si  tiene   conto   delle
          circostanze, ad eccezione di quelle per le quali  la  legge
          stabilisce una pena di specie diversa da  quella  ordinaria
          del reato e di quelle ad effetto speciale. In  quest'ultimo
          caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene
          conto del giudizio di bilanciamento  delle  circostanze  di
          cui all'articolo 69. 
                La disposizione del  primo  comma  si  applica  anche
          quando la legge prevede la particolare tenuita' del danno o
          del pericolo come circostanza attenuante." 
                "Art. 133-bis (Condizioni economiche  e  patrimoniali
          del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria). -
          Nella   determinazione   dell'ammontare   della   multa   o
          dell'ammenda il giudice deve tener  conto,  oltre  che  dei
          criteri  indicati  dall'articolo  precedente,  anche  delle
          condizioni economiche e patrimoniali del reo. 
              Il  giudice  puo'  aumentare  la  multa   o   l'ammenda
          stabilite dalla legge sino al triplo o diminuirle  sino  ad
          un  terzo  quando,   per   le   condizioni   economiche   e
          patrimoniali del reo, ritenga che  la  misura  massima  sia
          inefficace ovvero che la misura minima  sia  eccessivamente
          gravosa." 
                "Art.  133-ter  (Pagamento  rateale  della  multa   e
          dell'ammenda). - Il giudice, con la sentenza di condanna  o
          con il decreto penale, puo'  disporre,  in  relazione  alle
          condizioni economiche e patrimoniali del condannato, che la
          multa o l'ammenda venga pagata in rate  mensili  da  sei  a
          sessanta.  Ciascuna  rata,  tuttavia,   non   puo'   essere
          inferiore a euro 15.  Non  sono  dovuti  interessi  per  la
          rateizzazione. 
                In ogni momento il condannato puo' estinguere la pena
          mediante un unico pagamento." 
                "Art. 135 (Ragguaglio  tra  pene  pecuniarie  e  pene
          detentive).  -  Salvo  quanto   previsto   da   particolari
          disposizioni  di  legge,  quando,  per  qualsiasi   effetto
          giuridico,  si  deve  eseguire  un  ragguaglio   fra   pene
          pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando
          euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un
          giorno di pena detentiva." 
                "Art. 152 (Remissione della  querela).  -  Nei  reati
          punibili a querela  della  persona  offesa,  la  remissione
          estingue il reato. 
                La remissione e' processuale o  estraprocessuale.  La
          remissione estraprocessuale e' espressa  o  tacita.  Vi  e'
          remissione tacita, quando il querelante ha  compiuto  fatti
          incompatibili con la volonta' di persistere nella querela. 
              Vi e' altresi' remissione tacita: 
                1) quando il querelante, senza  giustificato  motivo,
          non compare all'udienza  alla  quale  e'  stato  citato  in
          qualita' di testimone; 
                2) quando il querelante ha partecipato a un programma
          di giustizia riparativa concluso con un  esito  riparativo;
          nondimeno, quando l'esito riparativo comporta  l'assunzione
          da  parte  dell'imputato  di  impegni  comportamentali,  la
          querela si intende rimessa solo  quando  gli  impegni  sono
          stati rispettati. 
                La disposizione di cui al terzo comma, numero 1), non
          si applica quando il querelante  e'  persona  incapace  per
          ragioni, anche  sopravvenute,  di  eta'  o  di  infermita',
          ovvero persona in condizione di particolare  vulnerabilita'
          ai sensi dell'articolo 90-quater del  codice  di  procedura
          penale. La stessa  disposizione  non  si  applica  altresi'
          quando la persona che ha proposto querela  ha  agito  nella
          qualita' di esercente la responsabilita' genitoriale su  un
          minore, ovvero di  rappresentante  legale  di  una  persona
          minore o incapace, ovvero di persona munita di  poteri  per
          proporre querela nell'interesse della persona offesa  priva
          in tutto o  in  parte  di  autonomia,  ovvero  di  curatore
          speciale nominato ai sensi dell'articolo 121. 
                La  remissione  puo'  intervenire  solo  prima  della
          condanna, salvi i  casi  per  i  quali  la  legge  disponga
          altrimenti. 
                La remissione non puo' essere sottoposta a termini  o
          a condizioni. Nell'atto di  remissione  puo'  essere  fatta
          rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del
          danno. 
                "Art.159 (Sospensione del corso della prescrizione).-
          Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso  in
          cui la sospensione del procedimento o del processo penale o
          dei  termini  di  custodia  cautelare  e'  imposta  da  una
          particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di: 
                  1)  autorizzazione  a  procedere,  dalla  data  del
          provvedimento con cui il  pubblico  ministero  presenta  la
          richiesta sino al giorno in cui l'autorita'  competente  la
          accoglie; 
                  2) deferimento della questione ad  altro  giudizio,
          sino al giorno in cui viene decisa la questione; 
                  3) sospensione  del  procedimento  o  del  processo
          penale  per  ragioni  di  impedimento  delle  parti  e  dei
          difensori ovvero  su  richiesta  dell'imputato  o  del  suo
          difensore.  In  caso  di  sospensione  del   processo   per
          impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non puo'
          essere differita oltre il  sessantesimo  giorno  successivo
          alla  prevedibile  cessazione  dell'impedimento,  dovendosi
          avere riguardo in caso contrario al tempo  dell'impedimento
          aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le  facolta'
          previstedall'articolo 71,  commi  1  e  5,  del  codice  di
          procedura penale; 
                  3-bis) pronuncia della sentenza di cui all'articolo
          420-quater del codice di procedura penale; 
                  3-ter)  rogatorie  all'estero,   dalla   data   del
          provvedimento che dispone una rogatoria sino al  giorno  in
          cui  l'autorita'  richiedente  riceve   la   documentazione
          richiesta, o comunque decorsi sei  mesi  dal  provvedimento
          che dispone la rogatoria. 
                La prescrizione riprende il suo corso dal  giorno  in
          cui e' cessata la causa della sospensione. 
              Quando e' pronunciata la sentenza di  cui  all'articolo
          420-quater del codice di procedura penale  il  corso  della
          prescrizione rimane sospeso  sino  al  momento  in  cui  e'
          rintracciata  la  persona  nei  cui  confronti   e'   stata
          pronunciata, ma in ogni caso non puo'  essere  superato  il
          doppio dei termini  di  prescrizione  di  cui  all'articolo
          157." 
                "Art. 163 (Sospensione condizionale  della  pena).  -
          Nel pronunciare sentenza  di  condanna  alla  reclusione  o
          all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a
          pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e
          ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente  ad
          una pena privativa della liberta' personale  per  un  tempo
          non superiore, nel complesso, a due anni, il  giudice  puo'
          ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il
          termine di cinque anni se la condanna e' per delitto  e  di
          due anni se la condanna e' per contravvenzione. In caso  di
          sentenza di condanna a pena  pecuniaria  congiunta  a  pena
          detentiva non superiore a due  anni,  quando  la  pena  nel
          complesso, ragguagliata  a  norma  dell'articolo  135,  sia
          superiore  a  due  anni,  il  giudice  puo'  ordinare   che
          l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa. 
              Se il reato e' stato commesso da un minore  degli  anni
          diciotto, la sospensione puo'  essere  ordinata  quando  si
          infligga una pena restrittiva della liberta' personale  non
          superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che,  sola
          o congiunta alla pena  detentiva  e  ragguagliata  a  norma
          dell'articolo 135, sia equivalente ad  una  pena  privativa
          della liberta' personale per un tempo  non  superiore,  nel
          complesso, a tre anni. In caso di sentenza  di  condanna  a
          pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore  a
          tre anni, quando la  pena  nel  complesso,  ragguagliata  a
          norma dell'articolo 135,  sia  superiore  a  tre  anni,  il
          giudice puo' ordinare che l'esecuzione della pena detentiva
          rimanga sospesa. 
              Se il reato  e'  stato  commesso  da  persona  di  eta'
          superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno
          o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione puo'
          essere ordinata quando si  infligga  una  pena  restrittiva
          della liberta' personale non superiore a  due  anni  e  sei
          mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta  alla
          pena detentiva e ragguagliata a  norma  dell'articolo  135,
          sia  equivalente  ad  una  pena  privativa  della  liberta'
          personale per un tempo non superiore, nel complesso, a  due
          anni e sei mesi. In caso di sentenza  di  condanna  a  pena
          pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore  a  due
          anni e sei mesi, quando la pena nel complesso, ragguagliata
          a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni  e  sei
          mesi, il giudice puo' ordinare che l'esecuzione della  pena
          detentiva rimanga sospesa. 
              Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e
          sia stato riparato interamente  il  danno,  prima  che  sia
          stata pronunciata la sentenza di primo grado,  mediante  il
          risarcimento di esso e, quando sia possibile,  mediante  le
          restituzioni, nonche' qualora il colpevole, entro lo stesso
          termine  e  fuori  del  caso  previsto  nel  quarto   comma
          dell'articolo  56,  si  sia  adoperato  spontaneamente   ed
          efficacemente  per  elidere  o  attenuare  le   conseguenze
          dannose o pericolose del reato da lui  eliminabili  nonche'
          qualora  il  colpevole,  entro  lo  stesso  termine,  abbia
          partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso
          con un esito  riparativo,  il  giudice  puo'  ordinare  che
          l'esecuzione della  pena,  determinata  nel  caso  di  pena
          pecuniaria  ragguagliandola  a  norma  dell'articolo   135,
          rimanga sospesa per il termine di un anno." 
                "Art. 168-bis (Sospensione del procedimento con messa
          alla prova dell'imputato). -  Nei  procedimenti  per  reati
          puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con  la  pena
          edittale detentiva non  superiore  nel  massimo  a  quattro
          anni, sola, congiunta o alternativa alla  pena  pecuniaria,
          nonche' per i delitti indicati dal  comma  2  dell'articolo
          550 del codice di procedura  penale  l'imputato,  anche  su
          proposta  del  pubblico   ministero,   puo'   chiedere   la
          sospensione del processo con messa alla prova. 
              La messa alla prova comporta la prestazione di condotte
          volte  all'eliminazione   delle   conseguenze   dannose   o
          pericolose derivanti dal reato, nonche', ove possibile,  il
          risarcimento del danno  dallo  stesso  cagionato.  Comporta
          altresi' l'affidamento dell'imputato al  servizio  sociale,
          per lo svolgimento di un programma che puo' implicare,  tra
          l'altro, attivita'  di  volontariato  di  rilievo  sociale,
          ovvero l'osservanza di prescrizioni  relative  ai  rapporti
          con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla
          dimora,  alla  liberta'  di  movimento,   al   divieto   di
          frequentare determinati locali. 
              La  concessione  della  messa  alla  prova  e'  inoltre
          subordinata  alla  prestazione  di   lavoro   di   pubblica
          utilita'. Il lavoro di pubblica utilita'  consiste  in  una
          prestazione non retribuita, affidata  tenendo  conto  anche
          delle specifiche professionalita' ed attitudini  lavorative
          dell'imputato, di durata  non  inferiore  a  dieci  giorni,
          anche non continuativi, in favore della  collettivita',  da
          svolgere presso  lo  Stato,  le  regioni,  le  province,  i
          comuni,   le   aziende   sanitarie   o   presso   enti    o
          organizzazioni,  anche  internazionali,  che   operano   in
          Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.
          La  prestazione   e'   svolta   con   modalita'   che   non
          pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia
          e di salute dell'imputato e la sua durata  giornaliera  non
          puo' superare le otto ore. 
              La sospensione del procedimento con  messa  alla  prova
          dell'imputato non puo' essere concessa piu' di una volta. 
              La sospensione del procedimento con  messa  alla  prova
          non si applica nei casi previsti dagli articoli  102,  103,
          104, 105 e 108." 
                "Art.  175   (Non   menzione   della   condanna   nel
          certificato del casellario giudiziale). - Se, con una prima
          condanna, e' inflitta una pena detentiva  non  superiore  a
          due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore  a  euro
          516, il giudice, avuto riguardo alle  circostanze  indicate
          nell'articolo 133, puo' ordinare in sentenza  che  non  sia
          fatta  menzione  della   condanna   nel   certificato   del
          casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati,  non
          per ragione di diritto elettorale. 
              La non menzione della  condanna  puo'  essere  altresi'
          concessa  quando  e'  inflitta  congiuntamente   una   pena
          detentiva non superiore a due anni ed una pena  pecuniaria,
          che, ragguagliata a norma dell'articolo 135 e cumulata alla
          pena detentiva, priverebbe complessivamente  il  condannato
          della liberta' personale  per  un  tempo  non  superiore  a
          trenta mesi. 
              La non menzione della  condanna  puo'  essere  concessa
          anche in caso di condanna a pena sostitutiva  di  una  pena
          detentiva, entro i limiti di pena di cui al primo e secondo
          comma. 
              Se il condannato commette successivamente  un  delitto,
          l'ordine di non fare menzione della condanna precedente  e'
          revocato.".