stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149

Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonchè in materia di esecuzione forzata. (22G00158)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/10/2022 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/07/2024)
nascondi
  • Articoli
  • Modifiche al codice civile e alle disposizioni per l'attuazione del
    codice civile e disposizioni transitorie
  • 1
  • 2
  • Modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni per
    l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni
    transitorie
  • 3 (commi 1-52)
  • 3 (commi 53-57)
  • 3 note
  • 3 note
  • 4
  • Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alle
    norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
    procedura penale
  • 5
  • 6
  • Ulteriori interventi e modifiche alle leggi speciali
    Sezione I
    Modifiche in materia di Mediazione, Negoziazione assistita e Arbitrato
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • Modifiche in materia di processo civile telematico
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • Modifiche in materia di processo di primo grado e consulenti tecnici
    d'ufficio
  • 15
  • 16
  • Modifiche in materia di impugnazioni
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • Ulteriori interventi in materia di volontaria giurisdizione e
    processo esecutivo
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • Modifiche relative al procedimento in materia di persone, minorenni e
    famiglie
  • 27
  • 28
  • 29
  • Modifiche in materia di tribunale per le persone, per i minorenni e
    per le famiglie
  • 30
  • 31
  • orig.
  • 32
  • 33
  • 34
  • Diposizioni transitorie, finanziarie e finali
    Sezione I
    Disposizioni in materia di processo civile
  • 35
  • agg.1
  • orig.
  • 36
  • orig.
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • Disposizioni in materia di mediazione e negoziazione assistita
  • 41
  • agg.1
  • orig.
  • 42
  • 43
  • 44
  • Disposizioni in materia di istituzione del tribunale per le persone,
    per i minorenni e per le famiglie
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • orig.
  • Diposizioni di coordinamento, finanziarie e finali
  • 50
  • 51
  • 52
Testo in vigore dal: 18-10-2022
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e,  in  particolare,
l'articolo 14; 
  Visto l'articolo 1 della legge 26 novembre 2021,  n.  206,  recante
delega al Governo per l'efficienza  del  processo  civile  e  per  la
revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa
delle  controversie  e  misure  urgenti  di   razionalizzazione   dei
procedimenti in materia di diritti delle  persone  e  delle  famiglie
nonche' in materia di esecuzione forzata; 
  Visti il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante  approvazione
del testo del codice civile e il regio decreto 30 marzo 1942, n. 318,
recante  disposizioni  per   l'attuazione   del   codice   civile   e
disposizioni transitorie; 
  Visti  il  regio  decreto  28  ottobre  1940,  n.   1443,   recante
approvazione del codice di procedura civile, e il  regio  decreto  18
dicembre 1941, n. 1368, recante  disposizioni  per  l'attuazione  del
codice di procedura civile e disposizioni transitorie; 
  Visto  il  regio  decreto  19  ottobre  1930,  n.   1398,   recante
approvazione del testo definitivo del codice penale; 
  Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante  norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2010,  n.  28,   recante
attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno  2009,  n.  69,  in
materia  di   mediazione   finalizzata   alla   conciliazione   delle
controversie civili e commerciali; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  10  novembre  2014,  n.  162,  contenente
disposizioni in materia di negoziazione assistita; 
  Visto il  decreto  legislativo  17  gennaio  2003,  n.  5,  recante
definizione dei procedimenti in materia di diritto  societario  e  di
intermediazione  finanziaria,   nonche'   in   materia   bancaria   e
creditizia, in attuazione dell'articolo  12  della  legge  3  ottobre
2001, n. 366; 
  Vista la  legge  21  gennaio  1994,  n.  53,  recante  facolta'  di
notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli
avvocati e procuratori legali; 
  Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  recante  disciplina
del  fallimento,  del  concordato  preventivo,   dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa; 
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; 
  Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante disposizioni
in materia di ordinamento giudiziario; 
  Vista la legge  16  febbraio  1913,  n.  89,  recante  disposizioni
sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili; 
  Vista la legge 7  marzo  1996,  n.  108,  recante  disposizioni  in
materia di usura; 
  Visto il decreto legislativo 1° settembre  2011,  n.  150,  recante
disposizioni complementari al codice di procedura civile  in  materia
di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione,
ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  novembre  2000,
n. 396, recante regolamento per la  revisione  e  la  semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo  2,  comma
12, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
  Vista la legge 31 maggio 1995, n. 218, recante riforma del  sistema
italiano di diritto internazionale privato; 
  Vista la legge 1° dicembre 1970, n.  898,  recante  disciplina  dei
casi di scioglimento del matrimonio; 
  Vista la legge 4 maggio 1983,  n.  184,  recante  disposizioni  sul
diritto del minore ad una famiglia; 
  Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160,  recante  nuova
disciplina  dell'accesso  in  magistratura,  nonche'  in  materia  di
progressione  economica  e  di  funzioni  dei  magistrati,  a   norma
dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005,  n.
150; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 448, recante approvazione delle disposizioni sul processo penale a
carico di imputati minorenni; 
  Vista la legge 24 marzo 2001, n. 89,  recante  previsione  di  equa
riparazione  in  caso  di  violazione  del  termine  ragionevole  del
processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile; 
  Vista la legge 8 marzo 2017, n. 24, recante disposizioni in materia
di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche' in materia
di  responsabilita'  professionale  degli  esercenti  le  professioni
sanitarie; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 28 luglio 2022; 
  Acquisiti i pareri  delle  competenti  Commissioni  permanenti  del
Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei  deputati  a   norma
dell'articolo 1, comma 2, della citata legge  26  novembre  2021,  n.
206; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 settembre 2022; 
  Sulla proposta del Ministro della  giustizia,  di  concerto  con  i
Ministri  dell'economia  e  delle   finanze   e   per   l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                     Modifiche al codice civile 
 
  1. Al Libro I, Titolo VI, Capo IV, articolo 145, del codice  civile
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  primo  comma,  le  parole  «per  quanto  opportuno»  sono
soppresse e le parole «il  sedicesimo  anno»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «gli anni dodici o anche di eta' inferiore  ove  capaci  di
discernimento»; 
    b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Ove  questa  non
sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione della  residenza
o altri affari essenziali,  il  giudice,  qualora  ne  sia  richiesto
espressamente da uno o entrambi i coniugi, adotta  la  soluzione  che
ritiene  piu'  adeguata  all'interesse  dei  figli  e  alle  esigenze
dell'unita' e della vita della famiglia»; 
    c) dopo il secondo comma e' inserito il  seguente:  «In  caso  di
inadempimento all'obbligo di contribuire ai  bisogni  della  famiglia
previsto dall'articolo 143, il giudice, su istanza di chiunque vi  ha
interesse, provvede ai sensi dell'articolo 316-bis.». 
  2. Al Libro I, Titolo VI, Capo V, del codice civile sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo  156,  il  quarto,  quinto  e  sesto  comma  sono
abrogati; 
    b) all'articolo 158, il secondo comma e' abrogato. 
  3. Al Libro I, Titolo  VII,  Capo  IV,  articolo  250,  del  codice
civile, il quarto comma e' sostituito dal seguente: «Il consenso  non
puo' essere  rifiutato  se  risponde  all'interesse  del  figlio.  Il
genitore  che  vuole  riconoscere  il  figlio,  qualora  il  consenso
dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice  competente  il
quale, assunta ogni opportuna informazione e disposto  l'ascolto  del
minore, adotta eventuali provvedimenti temporanei e urgenti  al  fine
di instaurare la relazione, salvo che la difesa del convenuto non sia
palesemente fondata. Con la sentenza che  tiene  luogo  del  consenso
mancante, il giudice adotta i provvedimenti  opportuni  in  relazione
all'affidamento e al mantenimento del minore ai  sensi  dell'articolo
315-bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262.». 
  4. Al Libro I, Titolo IX, Capo I, del codice civile sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 316: 
      1) al primo comma, secondo periodo, sono aggiunte, in fine,  le
seguenti parole: «e adottano le scelte relative alla  sua  istruzione
ed educazione»; 
      2)  al  secondo  comma,  dopo  le  parole  «su   questioni   di
particolare importanza» sono inserite le seguenti: «,  tra  le  quali
quelle relative alla residenza abituale e all'istituto scolastico del
figlio minorenne,»; 
      3) al terzo comma, le parole «suggerisce le determinazioni  che
ritiene piu' utili nell'interesse del figlio e dell'unita' familiare.
Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione
a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il piu' idoneo a
curare l'interesse del figlio» sono sostituite dalle seguenti: «tenta
di raggiungere  una  soluzione  concordata  e,  ove  questa  non  sia
possibile,  adotta   la   soluzione   che   ritiene   piu'   adeguata
all'interesse del figlio»; 
    b) all'articolo 316-bis: 
      1) al secondo comma, dopo le parole «In caso  di  inadempimento
il presidente del tribunale» sono aggiunte le seguenti: «o il giudice
da lui designato»; 
      2) al quarto comma,  le  parole  «relative  all'opposizione  al
decreto di ingiunzione, in quanto applicabili» sono sostituite  dalle
seguenti: «che disciplinano il procedimento relativo allo stato delle
persone, ai minorenni e alle famiglie»; 
      3) al quinto comma, dopo le parole  «possono  sempre  chiedere,
con le» e' aggiunta la seguente «medesime» e le parole «del  processo
ordinario» sono soppresse; 
    c) all'articolo 320, il quinto comma e' sostituito dal  seguente:
«L'esercizio di una impresa commerciale non puo' essere continuato se
non con l'autorizzazione del giudice tutelare.»; 
    d) all'articolo 336: 
      1) al primo comma, dopo le parole «dei parenti»  sono  inserite
le seguenti: «, del curatore speciale se gia' nominato»; 
      2) il secondo e il terzo comma sono abrogati; 
      3) al quarto comma, le parole «Per i provvedimenti  di  cui  ai
commi precedenti, i genitori»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «I
genitori»; 
      4) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Legittimazione  ad
agire»; 
    e) l'articolo 336-bis e' abrogato. 
  5. Al Libro I, Titolo IX, Capo II, del codice civile sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 337-ter, secondo comma: 
      1) al terzo periodo, dopo le parole «degli accordi  intervenuti
tra i genitori» sono inserite le seguenti: «, in particolare  qualora
raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare»; 
      2) al quinto periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «o su richiesta del pubblico ministero»; 
      3) il sesto periodo e' soppresso; 
    b) l'articolo 337-octies e' abrogato. 
  6. Al Libro I, Titolo X, Capo I, Sezione II,  articolo  350,  primo
comma, del codice civile, dopo il numero 5) e' aggiunto il  seguente:
«5-bis) coloro che versano nelle ulteriori condizioni di  incapacita'
previste dalla legge.». 
  7. Al Libro I, Titolo X, Capo I, Sezione  III,  del  codice  civile
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 374 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 374 (Autorizzazione del giudice tutelare).  -  Il  tutore
non puo' senza l'autorizzazione del giudice tutelare: 
        1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari  per  l'uso
del minore, per l'economia  domestica  e  per  l'amministrazione  del
patrimonio; 
        2) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili  soggetti  a
facile deterioramento; 
        3) riscuotere capitali; 
        4)  costituire  pegni  o  ipoteche,  ovvero  consentire  alla
cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni; 
        5) assumere obbligazioni,  salvo  che  queste  riguardino  le
spese necessarie per il mantenimento del  minore  e  per  l'ordinaria
amministrazione del suo patrimonio; 
        6) accettare eredita' o rinunciarvi,  accettare  donazioni  o
legati soggetti a pesi o a condizioni, procedere a divisioni; 
        7) fare compromessi e transazioni o accettare concordati; 
        8) fare contratti di locazione di immobili oltre il  novennio
o  che  in  ogni  caso  si  prolunghino  oltre  un   anno   dopo   il
raggiungimento della maggiore eta'; 
        9) promuovere giudizi, salvo che si  tratti  di  denunzie  di
nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di  sfratto  e
di  azioni  per  riscuotere  frutti  o  per  ottenere   provvedimenti
conservativi.»; 
      b) l'articolo 375 e' abrogato; 
      c) all'articolo 376: 
        1) al primo comma le parole «il  tribunale»  sono  sostituite
dalle seguenti: «il giudice tutelare» e sono aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «e stabilendo il modo di erogazione o  di  reimpiego
del prezzo»; 
        2) il secondo comma e' abrogato. 
  8. Al Libro I, Titolo X, Capo II del codice civile  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  394,  terzo  comma,  il  secondo   periodo   e'
soppresso; 
    b) all'articolo 395, primo comma, le parole «, salva, se occorre,
l'autorizzazione del tribunale» sono soppresse; 
    c) all'articolo 397: 
      1)  al  primo  comma,  le  parole  «,  se  e'  autorizzato  dal
tribunale, previo parere del giudice tutelare e sentito il  curatore»
sono sostituite  dalle  seguenti:  «se  e'  autorizzato  dal  giudice
tutelare, sentito il curatore»; 
      2) al secondo comma, le parole «dal tribunale  su  istanza  del
curatore o d'ufficio, previo, in  entrambi  i  casi,  il  parere  del
giudice tutelare e sentito  il  minore  emancipato»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dal giudice  tutelare  su  istanza  del  curatore  o
d'ufficio sentito il minore emancipato». 
  9. Al Libro I, Titolo XII, Capo I, articolo 411, primo  comma,  del
codice civile, il secondo periodo e' soppresso. 
  10. Al Libro I, Titolo XII, Capo II,  articolo  425,  primo  comma,
primo periodo, del codice civile, le parole «soltanto se  autorizzato
dal tribunale su parere del giudice tutelare» sono  sostituite  dalle
seguenti: «soltanto se autorizzato dal giudice tutelare». 
  11. Al Libro III, Titolo VII, Capo II, articolo 1137, quarto comma,
del codice  civile,  le  parole  «,  con  l'esclusione  dell'articolo
669-octies, sesto comma,» sono soppresse. 
  12. Al Libro VI, Titolo I, Capo I del codice civile sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2652, primo comma, dopo il numero 9  e'  inserito
il seguente: 
      «9-bis) le domande di revocazione contro le sentenze soggette a
trascrizione per  le  cause  previste  dall'articolo  391-quater  del
codice di procedura civile. 
      La sentenza che accoglie la domanda non  pregiudica  i  diritti
acquistati dai terzi di buona fede in base a  un  atto  trascritto  o
iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.»; 
      b) all'articolo 2658, secondo comma, e' inserito, in  fine,  il
seguente periodo:  «Quando  la  domanda  giudiziale  si  propone  con
ricorso, la parte che chiede la trascrizione presenta copia  conforme
dell'atto che la contiene munita di attestazione della data  del  suo
deposito presso l'ufficio giudiziario.». 
  13. Al Libro VI, Titolo I, Capo  III,  Sezione  I,  articolo  2690,
primo comma, del codice civile, dopo il numero 6),  secondo  periodo,
e' inserito il seguente: «6-bis) le domande indicate dal numero 9-bis
dell'articolo 2652 per gli effetti ivi disposti. 
  La trascrizione della sentenza  che  accoglie  la  domanda  prevale
sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo  la
trascrizione della domanda.». 
          NOTE 
          Avvertenza: 
 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.: 
                "Art. 76 (L'esercizio della funzione legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti).". 
                -  L'art.  87,  comma  quinto,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulga re le leggi ed emanare i decreti aventi valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
                "Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione.   
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.". 
              - La legge 26 novembre 2021, n. 206, recante "Delega al
          Governo per l'efficienza  del  processo  civile  e  per  la
          revisione della disciplina degli strumenti  di  risoluzione
          alternativa  delle  controversie  e   misure   urgenti   di
          razionalizzazione dei procedimenti in  materia  di  diritti
          delle persone  e  delle  famiglie  nonche'  in  materia  di
          esecuzione forzata", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          9 dicembre 2021, n. 292. 
 
          Note all'art. 1: 
                
              - Si riporta il testo degli  articoli  145,  156,  158,
          250, 316, 316-bis, 320, 336, 337-ter, 350, 376,  394,  395,
          397, 411, 425, 1137, 2652, 2658 e 2690 del  codice  civile,
          come modificato dal presente decreto: 
                "Art. 145 (Intervento del  giudice).  -  In  caso  di
          disaccordo  ciascuno  dei  coniugi  puo'  chiedere,   senza
          formalita', l'intervento del giudice il quale,  sentite  le
          opinioni espresse dai coniugi e, dai figli  conviventi  che
          abbiano compiuto gli anni dodici o anche di eta'  inferiore
          ove capaci  di  discernimento,  tenta  di  raggiungere  una
          soluzione concordata. 
              Ove questa non sia possibile e il  disaccordo  concerna
          la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il
          giudice, qualora ne sia richiesto espressamente  da  uno  o
          entrambi i coniugi, adotta la soluzione  che  ritiene  piu'
          adeguata  all'interesse   dei   figli   e   alle   esigenze
          dell'unita' e della vita della famiglia. 
              In caso di inadempimento all'obbligo di contribuire  ai
          bisogni  della  famiglia  previsto  dall'articolo  143,  il
          giudice, su istanza di chiunque vi ha  interesse,  provvede
          ai sensi dell'articolo 316-bis." 
                "Art. 156 (Effetti  della  separazione  sui  rapporti
          patrimoniali tra i coniugi). - Il giudice, pronunziando  la
          separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia
          addebitabile  la  separazione  il   diritto   di   ricevere
          dall'altro   coniuge   quanto   e'   necessario   al    suo
          mantenimento,  qualora  egli  non  abbia  adeguati  redditi
          propri. 
              L'entita' di tale somministrazione  e'  determinata  in
          relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato. 
              Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti  di  cui
          agli articoli 433 e seguenti. 
              Qualora sopravvengano giustificati motivi  il  giudice,
          su istanza di parte, puo' disporre la revoca o la  modifica
          dei provvedimenti di cui ai commi precedenti." 
                "Art. 158 (Separazione consensuale). - La separazione
          per il solo consenso  dei  coniugi  non  ha  effetto  senza
          l'omologazione del giudice." 
                "Art. 250 (Riconoscimento). - Il  figlio  nato  fuori
          del matrimonio puo' essere riconosciuto, nei modi  previsti
          dall'articolo 254, dalla madre e dal padre, anche  se  gia'
          uniti  in  matrimonio  con  altra  persona  all'epoca   del
          concepimento.  Il  riconoscimento   puo'   avvenire   tanto
          congiuntamente quanto separatamente. 
              Il  riconoscimento  del  figlio  che  ha   compiuto   i
          quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso. 
              Il riconoscimento del figlio  che  non  ha  compiuto  i
          quattordici  anni  non  puo'  avvenire  senza  il  consenso
          dell'altro  genitore   che   abbia   gia'   effettuato   il
          riconoscimento. 
              Il consenso  non  puo'  essere  rifiutato  se  risponde
          all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere
          il figlio, qualora  il  consenso  dell'altro  genitore  sia
          rifiutato, ricorre al giudice competente il quale,  assunta
          ogni  opportuna  informazione  e  disposto  l'ascolto   del
          minore, adotta eventuali provvedimenti temporanei e urgenti
          al fine di instaurare la relazione, salvo che la difesa del
          convenuto non sia palesemente fondata. Con la sentenza  che
          tiene luogo del consenso  mancante,  il  giudice  adotta  i
          provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento  e  al
          mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315-bis e al
          suo cognome ai sensi dell'articolo 262. 
              Il riconoscimento non puo' essere  fatto  dai  genitori
          che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta',  salvo
          che il giudice li  autorizzi,  valutate  le  circostanze  e
          avuto riguardo all'interesse del figlio." 
                "Art. 316 (Responsabilita' genitoriale). - Entrambi i
          genitori  hanno  la  responsabilita'  genitoriale  che   e'
          esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacita',
          delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
          I genitori di  comune  accordo  stabiliscono  la  residenza
          abituale del minore e adottano le scelte relative alla  sua
          istruzione ed educazione. 
              In  caso  di  contrasto  su  questioni  di  particolare
          importanza, tra le quali  quelle  relative  alla  residenza
          abituale e all'istituto scolastico  del  figlio  minorenne,
          ciascuno dei genitori puo' ricorrere  senza  formalita'  al
          giudice indicando i provvedimenti che ritiene piu' idonei. 
              Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del
          figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di
          eta'  inferiore  ove  capace  di  discernimento,  tenta  di
          raggiungere una soluzione concordata e, ove questa non  sia
          possibile, adotta la soluzione che  ritiene  piu'  adeguata
          all'interesse del figlio. 
              Il genitore che ha riconosciuto il figlio  esercita  la
          responsabilita' genitoriale su di lui. Se il riconoscimento
          del  figlio,  nato  fuori  del  matrimonio,  e'  fatto  dai
          genitori,  l'esercizio  della  responsabilita'  genitoriale
          spetta ad entrambi. 
              Il  genitore  che  non  esercita   la   responsabilita'
          genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle
          condizioni di vita del figlio." 
                "Art.  316-bis  (Concorso  nel  mantenimento).  -   I
          genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei
          figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo  la
          loro capacita' di lavoro professionale o casalingo.  Quando
          i  genitori  non  hanno  mezzi   sufficienti,   gli   altri
          ascendenti, in ordine di prossimita', sono tenuti a fornire
          ai genitori stessi  i  mezzi  necessari  affinche'  possano
          adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. 
              In caso di inadempimento il presidente del tribunale  o
          il giudice da lui designato, su istanza di chiunque  vi  ha
          interesse, sentito l'inadempiente ed assunte  informazioni,
          puo'  ordinare  con  decreto  che  una  quota  dei  redditi
          dell'obbligato, in proporzione  agli  stessi,  sia  versata
          direttamente all'altro genitore o a chi sopporta  le  spese
          per il  mantenimento,  l'istruzione  e  l'educazione  della
          prole. 
              Il decreto, notificato agli  interessati  ed  al  terzo
          debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti  ed  il
          terzo debitore possono proporre opposizione nel termine  di
          venti giorni dalla notifica. 
              L'opposizione e' regolata dalle norme che  disciplinano
          il procedimento  relativo  allo  stato  delle  persone,  ai
          minorenni e alle famiglie. 
              Le parti ed il terzo debitore possono sempre  chiedere,
          con le medesime forme, la modificazione  e  la  revoca  del
          provvedimento." 
                "Art. 320 (Rappresentanza  e  amministrazione).  -  I
          genitori congiuntamente, o quello di essi che  esercita  in
          via esclusiva la responsabilita' genitoriale, rappresentano
          i figli  nati  e  nascituri,  fino  alla  maggiore  eta'  o
          all'emancipazione,  in  tutti  gli   atti   civili   e   ne
          amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione,
          esclusi  i  contratti  con  i  quali  si  concedono  o   si
          acquistano diritti personali di godimento,  possono  essere
          compiuti disgiuntamente da ciascun genitore. 
              Si applicano, in caso  di  disaccordo  o  di  esercizio
          difforme  dalle  decisioni  concordate,   le   disposizioni
          dell'articolo 316. 
              I genitori non possono alienare, ipotecare  o  dare  in
          pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo,  anche
          a causa di morte, accettare  o  rinunziare  ad  eredita'  o
          legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di
          comunioni, contrarre mutui  o  locazioni  ultranovennali  o
          compiere altri atti eccedenti la ordinaria  amministrazione
          ne'  promuovere,  transigere  o  compromettere  in  arbitri
          giudizi relativi a tali  atti,  se  non  per  necessita'  o
          utilita'  evidente  del  figlio  dopo  autorizzazione   del
          giudice tutelare. 
              I  capitali   non   possono   essere   riscossi   senza
          autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne  determina
          l'impiego. 
              L'esercizio di una impresa commerciale non puo'  essere
          continuato  se  non  con   l'autorizzazione   del   giudice
          tutelare. 
                Se sorge conflitto di interessi  patrimoniali  tra  i
          figli soggetti alla stessa responsabilita'  genitoriale,  o
          tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in  via
          esclusiva  la  responsabilita'  genitoriale,   il   giudice
          tutelare nomina  ai  figli  un  curatore  speciale.  Se  il
          conflitto sorge  tra  i  figli  e  uno  solo  dei  genitori
          esercenti la responsabilita' genitoriale, la rappresentanza
          dei figli spetta esclusivamente all'altro genitore." 
                "Art.   336.   (Legittimazione   ad   agire).   -   I
          provvedimenti  indicati  negli  articoli  precedenti   sono
          adottati su ricorso dell'altro genitore, dei  parenti,  del
          curatore speciale se gia' nominato o del pubblico ministero
          e, quando si tratta di  revocare  deliberazioni  anteriori,
          anche del genitore interessato. 
              I genitori e il minore sono assistiti da un difensore." 
              "Art. 337-ter (Provvedimenti riguardo ai figli).  -  Il
          figlio minore ha  il  diritto  di  mantenere  un  rapport"o
          equilibrato e continuativo con ciascuno  dei  genitori,  di
          ricevere cura, educazione, istruzione e  assistenza  morale
          da entrambi e di conservare rapporti significativi con  gli
          ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. 
              Per realizzare la finalita' indicata dal  primo  comma,
          nei procedimenti di cui all'articolo  337-bis,  il  giudice
          adotta i provvedimenti relativi alla  prole  con  esclusivo
          riferimento  all'interesse  morale  e  materiale  di  essa.
          Valuta prioritariamente la possibilita' che i figli  minori
          restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce  a
          quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le
          modalita' della  loro  presenza  presso  ciascun  genitore,
          fissando altresi' la misura e il modo con cui  ciascuno  di
          essi  deve  contribuire   al   mantenimento,   alla   cura,
          all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto,  se
          non  contrari  all'interesse  dei  figli,   degli   accordi
          intervenuti  tra  i  genitori,   in   particolare   qualora
          raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare.
          Adotta ogni altro provvedimento relativo  alla  prole,  ivi
          compreso, in caso di temporanea impossibilita' di  affidare
          il minore ad uno  dei  genitori,  l'affidamento  familiare.
          All'attuazione dei provvedimenti  relativi  all'affidamento
          della prole provvede il giudice del merito e, nel  caso  di
          affidamento familiare, anche d'ufficio o su  richiesta  del
          pubblico ministero. 
              La  responsabilita'  genitoriale   e'   esercitata   da
          entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per
          i  figli  relative  all'istruzione,  all'educazione,   alla
          salute e alla scelta della residenza  abituale  del  minore
          sono  assunte  di  comune  accordo  tenendo   conto   delle
          capacita', dell'inclinazione naturale e  delle  aspirazioni
          dei figli. In caso di disaccordo la decisione e' rimessa al
          giudice.  Limitatamente  alle  decisioni  su  questioni  di
          ordinaria amministrazione, il giudice puo' stabilire che  i
          genitori   esercitino   la   responsabilita'    genitoriale
          separatamente. Qualora il  genitore  non  si  attenga  alle
          condizioni   dettate,   il    giudice    valutera'    detto
          comportamento anche al fine della modifica delle  modalita'
          di affidamento. 
              Salvo accordi diversi  liberamente  sottoscritti  dalle
          parti, ciascuno dei genitori provvede al  mantenimento  dei
          figli  in  misura  proporzionale  al  proprio  reddito;  il
          giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un
          assegno periodico al fine di  realizzare  il  principio  di
          proporzionalita', da determinare considerando: 
                1) le attuali esigenze del figlio. 
                2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di
          convivenza con entrambi i genitori. 
                3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 
                4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 
                5) la valenza economica dei compiti  domestici  e  di
          cura assunti da ciascun genitore. 
              L'assegno e' automaticamente adeguato agli indici ISTAT
          in difetto di altro parametro indicato dalle  parti  o  dal
          giudice. 
              Ove le informazioni di carattere economico fornite  dai
          genitori non  risultino  sufficientemente  documentate,  il
          giudice dispone un accertamento  della  polizia  tributaria
          sui redditi e sui beni oggetto della  contestazione,  anche
          se intestati a soggetti diversi.". 
              "Art. 350 (Incapacita'  all'ufficio  tutelare).  -  Non
          possono essere nominati tutori e, se sono  stati  nominati,
          devono cessare dall'ufficio: 
                  1) coloro che non hanno la  libera  amministrazione
          del proprio patrimonio; 
                  2) coloro che sono stati esclusi dalla  tutela  per
          disposizione scritta del genitore il quale  per  ultimo  ha
          esercitato la responsabilita' genitoriale; 
                  3) coloro che hanno o sono per avere  o  dei  quali
          gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per
          avere col minore una lite, per  effetto  della  quale  puo'
          essere  pregiudicato  lo  stato  del  minore  o  una  parte
          notevole del patrimonio di lui; 
                  4) coloro che  sono  incorsi  nella  perdita  della
          responsabilita' genitoriale o  nella  decadenzada  essa,  o
          sono stati rimossi da altra tutela; 
                  5) il fallito  che  non  e'  stato  cancellato  dal
          registro dei falliti. 
                  5-bis)   coloro   che   versano   nelle   ulteriori
          condizioni di incapacita' previste dalla legge." 
                "Art. 376 (Vendita di beni).  -  Nell'autorizzare  la
          vendita dei beni, il giudice tutelare  determina  se  debba
          farsi all'incanto o a  trattative  private,  fissandone  in
          ogni  caso  il  prezzo  minimo  e  stabilendo  il  modo  di
          erogazione o di reimpiego del prezzo." 
                "Art.    394    (Capacita'    dell'emancipato).     -
          L'emancipazione  conferisce  al  minore  la  capacita'   di
          compiere   gli   atti   che   non   eccedono    l'ordinaria
          amministrazione. 
              Il minore emancipato puo' con l'assistenza del curatore
          riscuotere i capitali sotto  la  condizione  di  un  idoneo
          impiego e puo' stare in giudizio sia come attore  sia  come
          convenuto. 
              Per    gli    altri    atti    eccedenti    l'ordinaria
          amministrazione,  oltre  il  consenso  del   curatore,   e'
          necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare. 
              Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il
          curatore,  e'  nominato  un  curatore  speciale   a   norma
          dell'ultimo comma dell'articolo 320." 
                "Art.  395  (Rifiuto  del  consenso  da   parte   del
          curatore). - Nel caso in cui il  curatore  rifiuta  il  suo
          consenso, il minore puo' ricorrere al giudice tutelare,  il
          quale,  se  stima  ingiustificato  il  rifiuto,  nomina  un
          curatore speciale per assistere il  minore  nel  compimento
          dell'atto." 
                "Art. 397 (Emancipato  autorizzato  all'esercizio  di
          un'impresa  commerciale).  -  Il  minore  emancipato   puo'
          esercitare un'impresa commerciale  senza  l'assistenza  del
          curatore se e' autorizzato dal giudice tutelare, sentito il
          curatore. 
              L'autorizzazione  puo'  essere  revocata  dal   giudice
          tutelare su istanza del curatore  o  d'ufficio  sentito  il
          minore emancipato. 
              Il minore emancipato, che e' autorizzato  all'esercizio
          di una impresa commerciale, puo' compiere da solo gli  atti
          che eccedono l'ordinaria amministrazione, anche se estranei
          all'esercizio dell'impresa." 
                "Art. 411 (Norme applicabili  all'amministrazione  di
          sostegno). - Si applicano all'amministratore  di  sostegno,
          in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli
          da 349 a 353 e da 374 a 388. 
              All'amministratore di sostegno si  applicano  altresi',
          in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli  596,
          599 e 779. 
              Sono in ogni caso valide le disposizioni  testamentarie
          e le convenzioni in favore dell'amministratore di  sostegno
          che sia parente entro il  quarto  grado  del  beneficiario,
          ovvero che sia coniuge o persona  che  sia  stata  chiamata
          alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente. 
              Il giudice tutelare, nel  provvedimento  con  il  quale
          nomina l'amministratore  di  sostegno,  o  successivamente,
          puo'  disporre  che  determinati  effetti,  limitazioni   o
          decadenze,  previsti   da   disposizioni   di   legge   per
          l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al  beneficiario
          dell'amministrazione   di    sostegno,    avuto    riguardo
          all'interesse del  medesimo  ed  a  quello  tutelato  dalle
          predette disposizioni.  Il  provvedimento  e'  assunto  con
          decreto motivato a  seguito  di  ricorso  che  puo'  essere
          presentato anche dal beneficiario direttamente." 
                "Art.  425  (Esercizio  dell'impresa  commerciale  da
          parte dell'inabilitato). -  L'inabilitato  puo'  continuare
          l'esercizio   dell'impresa    commerciale    soltanto    se
          autorizzato dal  giudice  tutelare.  L'autorizzazione  puo'
          essere subordinata alla nomina di un institore." 
                "Art.   1137   (Impugnazione   delle    deliberazioni
          dell'assemblea). - Le deliberazioni prese dall'assemblea  a
          norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti
          i condomini. 
              Contro le  deliberazioni  contrarie  alla  legge  o  al
          regolamento   di   condominio   ogni   condomino   assente,
          dissenziente o astenuto puo' adire l'autorita'  giudiziaria
          chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta
          giorni, che decorre dalla data della  deliberazione  per  i
          dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della
          deliberazione per gli assenti. 
              L'azione  di  annullamento  non  sospende  l'esecuzione
          della deliberazione, salvo che la sospensione sia  ordinata
          dall'autorita' giudiziaria. 
              L'istanza per ottenere la  sospensione  proposta  prima
          dell'inizio  della  causa  di  merito  non   sospende   ne'
          interrompe il termine per la proposizione dell'impugnazione
          della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto,
          la sospensione e' disciplinata dalle norme di cui al  libro
          IV, titolo I, capo III, sezione I del codice  di  procedura
          civile." 
                "Art.  2652  (Domande  riguardanti  atti  soggetti  a
          trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni  rispetto
          ai terzi). - Si devono trascrivere, qualora si  riferiscano
          ai  diritti  menzionati  nell'articolo  2643,  le   domande
          giudiziali indicate dai numeri seguenti, agli  effetti  per
          ciascuna di esse previsti: 
                  1) le domande di risoluzione dei contratti e quelle
          indicate dal secondo comma dell'articolo 648 e  dall'ultimo
          comma dell'articolo 793,  le  domande  di  rescissione,  le
          domande di  revocazione  delle  donazioni,  nonche'  quelle
          indicate dall'articolo 524. 
                Le  sentenze   che   accolgono   tali   domande   non
          pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in  base  a  un
          atto trascritto o iscritto anteriormente alla  trascrizione
          della domanda; 
                  2) le domande dirette a  ottenere  l'esecuzione  in
          forma specifica dell'obbligo a contrarre. 
                La  trascrizione  della  sentenza  che  accoglie   la
          domanda prevale sulle trascrizioni  e  iscrizioni  eseguite
          contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda; 
                  3) le domande  dirette  a  ottenere  l'accertamento
          giudiziale della sottoscrizione di scritture private in cui
          si contiene un atto soggetto a trascrizione o a iscrizione. 
                La trascrizione o  l'iscrizione  dell'atto  contenuto
          nella scrittura produce effetto dalla data in cui e'  stata
          trascritta la domanda; 
                  4)  le  domande  dirette   all'accertamento   della
          simulazione di atti soggetti a trascrizione. 
                La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica  i
          diritti acquistati dai terzi di buona fede  in  base  a  un
          atto trascritto o iscritto anteriormente alla  trascrizione
          della domanda; 
                  5) le domande  di  revoca  degli  atti  soggetti  a
          trascrizione, che siano stati compiuti in  pregiudizio  dei
          creditori. 
                La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica  i
          diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede
          in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente  alla
          trascrizione della domanda; 
                  6) le domande dirette a far dichiarare la  nullita'
          o a far  pronunziare  l'annullamento  di  atti  soggetti  a
          trascrizione e le domande dirette a impugnare la  validita'
          della trascrizione. 
                Se la domanda e' trascritta dopo  cinque  anni  dalla
          data della trascrizione dell'atto  impugnato,  la  sentenza
          che  l'accoglie  non  pregiudica  i  diritti  acquistati  a
          qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un  atto
          trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della
          domanda. Se pero' la domanda e' diretta a  far  pronunziare
          l'annullamento  per  una  causa  diversa   dall'incapacita'
          legale, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti
          acquistati dai terzi di  buona  fede  in  base  a  un  atto
          trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della
          domanda, anche se questa  e'  stata  trascritta  prima  che
          siano decorsi cinque anni  dalla  data  della  trascrizione
          dell'atto impugnato, purche' in questo caso i terzi abbiano
          acquistato a titolo oneroso; 
                  7)  le  domande  con  le  quali  si   contesta   il
          fondamento di un acquisto a causa di morte. 
                Salvo quanto e' disposto  dal  secondo  e  dal  terzo
          comma dell'art. 534, se la trascrizione  della  domanda  e'
          eseguita dopo cinque anni  dalla  data  della  trascrizione
          dell'acquisto, la sentenza  che  accoglie  la  domanda  non
          pregiudica i terzi di buona fede che, in  base  a  un  atto
          trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della
          domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi
          appare erede o legatario; 
                  8) le domande di riduzione delle donazioni e  delle
          disposizioni testamentarie per lesione di legittima. 
                Se  la  trascrizione  e'  eseguita  dopo  dieci  anni
          dall'apertura della successione, la sentenza  che  accoglie
          la domanda non pregiudica i terzi che  hanno  acquistato  a
          titolo oneroso diritti in  base  a  un  atto  trascritto  o
          iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda; 
                  9)  le  domande  di   revocazione   e   quelle   di
          opposizione  di  terzo  contro  le  sentenze   soggette   a
          trascrizione per le cause previste dai numeri 1, 2, 3  e  6
          dell'articolo 395 del codice  di  procedura  civile  e  dal
          secondo comma dell'art. 404 dello stesso codice; 
                  9-bis) le domande di revocazione contro le sentenze
          soggette a trascrizione per le cause previste dall'articolo
          391-quater del codice di procedura civile. 
                La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica  i
          diritti acquistati dai terzi di buona fede  in  base  a  un
          atto trascritto o iscritto anteriormente alla  trascrizione
          della domanda. 
              Se la domanda e'  trascritta  dopo  cinque  anni  dalla
          trascrizione della  sentenza  impugnata,  la  sentenza  che
          l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di
          buona  fede  in  base  a  un  atto  trascritto  o  iscritto
          anteriormente alla trascrizione della domanda. 
              Alla domanda giudiziale e' equiparato l'atto notificato
          con il quale la parte, in  presenza  di  compromesso  o  di
          clausola  compromissoria,  dichiara  all'altra  la  propria
          intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone
          la domanda e procede, per quanto  le  spetta,  alla  nomina
          degli arbitri." 
                "Art. 2658 (Atti da presentare al conservatore). - La
          parte  che  domanda  la  trascrizione   del   titolo   deve
          presentarne al conservatore dei registri immobiliari  copia
          autenticata, se si tratta di atti pubblici o  di  sentenze,
          e, se si  tratta  di  scritture  private,  deve  presentare
          l'originale, salvo che questo si  trovi  depositato  in  un
          pubblico archivio o negli atti di un notaio. In questo caso
          basta   la   presentazione   di   una   copia   autenticata
          dall'archivista o dal notaio, dalla quale  risulti  che  la
          scrittura ha i requisiti indicati dall'articolo precedente. 
              Per la trascrizione di una domanda  giudiziale  occorre
          presentare copia autentica del documento che  la  contiene,
          munito della relazione di notifica alla controparte. Quando
          la domanda giudiziale si propone con ricorso, la parte  che
          chiede la trascrizione presenta  copia  conforme  dell'atto
          che la contiene munita di attestazione della data  del  suo
          deposito presso l'ufficio giudiziario." 
                "Art. 2690  (Domande  relative  ad  atti  soggetti  a
          trascrizione).  -  Devono  essere  trascritte,  qualora  si
          riferiscano ai diritti menzionati dall'articolo 2684: 
                  1) le domande indicate dai numeri 1, 2, 3,  4  e  5
          dell'articolo 2652 per gli effetti ivi disposti; 
                  2) le domande dirette all'accertamento di  uno  dei
          contratti indicati dai numeri 1 e 2 dell'articolo 2684. 
                  La trascrizione  della  sentenza  che  accoglie  la
          domanda prevale sulle trascrizioni  e  iscrizioni  eseguite
          contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda; 
                  3) le domande dirette a far dichiarare la  nullita'
          o a far  pronunziare  l'annullamento  di  atti  soggetti  a
          trascrizione e le domande dirette a impugnare la  validita'
          della trascrizione. 
                La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica  i
          diritti acquistati a qualunque titolo dai  terzi  di  buona
          fede in base a un atto trascritto o iscritto  anteriormente
          alla trascrizione della  domanda  medesima,  se  questa  e'
          stata  resa  pubblica  dopo  tre  anni  dalla  data   della
          trascrizione dell'atto che si impugna. Se pero' la  domanda
          e' diretta a far pronunziare l'annullamento per  una  causa
          diversa dall'incapacita' legale, la sentenza che l'accoglie
          non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede
          in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente  alla
          trascrizione  della  domanda,  anche  se  questa  e'  stata
          trascritta prima che siano  decorsi  tre  anni  dalla  data
          della trascrizione dell'atto impugnato, purche'  in  questo
          caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso; 
                  4)  le  domande  con  le  quali  si   contesta   il
          fondamento di un acquisto a causa di morte. 
                Salvo quanto e' disposto  dal  secondo  e  dal  terzo
          comma dell'articolo 534, se la domanda e'  trascritta  dopo
          tre anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato,
          la sentenza che l'accoglie non pregiudica i terzi di  buona
          fede  che,  in  base  a  un  atto  trascritto  o   iscritto
          anteriormente alla  trascrizione  della  domanda,  hanno  a
          qualunque titolo acquistato diritti da chi appare  erede  o
          legatario; 
                  5) le domande di riduzione delle donazioni e  delle
          disposizioni testamentarie per lesione di legittima. 
                Se  la  trascrizione  e'  eseguita  dopo   tre   anni
          dall'apertura della successione, la sentenza  che  accoglie
          la domanda non pregiudica i terzi che  hanno  acquistato  a
          titolo oneroso diritti in  base  a  un  atto  trascritto  o
          iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda; 
                  6)  le  domande  di   revocazione   e   quelle   di
          opposizione  di  terzo  contro  le  sentenze   soggette   a
          trascrizione per le cause previste dai numeri 1, 2, 3  e  6
          dell'articolo 395 del codice  di  procedura  civile  e  dal
          secondo comma dell'articolo 404 dello stesso codice. 
                Se la domanda  e'  trascritta  dopo  tre  anni  dalla
          trascrizione della  sentenza  impugnata,  la  sentenza  che
          l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di
          buona  fede  in  base  a  un  atto  trascritto  o  iscritto
          anteriormente alla trascrizione della domanda. 
                  6-bis)  le  domande  indicate  dal   numero   9-bis
          dell'articolo 2652 per gli effetti ivi disposti. 
                La  trascrizione  della  sentenza  che  accoglie   la
          domanda prevale sulle trascrizioni  e  iscrizioni  eseguite
          contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda. 
              Alla domanda giudiziale e' equiparato l'atto notificato
          con il quale la parte, in  presenza  di  compromesso  o  di
          clausola  compromissoria,  dichiara  all'altra  la  propria
          intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone
          la domanda e procede, per quanto  le  spetta,  alla  nomina
          degli arbitri.".