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DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2022, n. 136

Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016. (22G00144)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/09/2022
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vigente al 02/12/2024
Testo in vigore dal: 27-9-2022
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea   e,   in
particolare, l'articolo 31; 
  Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea  2019/2020  e,  in
particolare, l'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h),  i),
l), n), o) e p); 
  Visto il regolamento (UE) 2017/625 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e  alle
altre attivita' ufficiali  effettuati  per  garantire  l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,  delle  norme  sulla
salute e sul benessere degli  animali,  sulla  sanita'  delle  piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica  dei  regolamenti
(CE) n. 999/2001, (CE)  n.  396/2005,  (CE)  n.  1069/2009,  (CE)  n.
1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e  (UE)
2016/2031 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  dei  regolamenti
(CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio  e  delle  direttive
98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE,  2008/119/  CE  e  2008/120/CE  del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)  n.  854/2004  e  (CE)  n.
882/2004  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  le  direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE  e
97/78/CE del  Consiglio  e  la  decisione  92/438/CEE  del  Consiglio
(regolamento sui controlli ufficiali); 
  Visto il regolamento (UE) 2016/429 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  9  marzo  2016   relativo   alle   malattie   animali
trasmissibili e che modifica e  abroga  taluni  atti  in  materia  di
sanita' animale; 
  Visti i regolamenti di esecuzione e delegati emanati ai  sensi  del
regolamento (UE) 2016/429 e, in particolare: 
    il regolamento delegato (UE) 2020/687 della  Commissione  del  17
dicembre  2019,  che  integra  il  regolamento  (UE)   2016/429   del
Parlamento europeo e del  Consiglio  per  quanto  riguarda  le  norme
relative alla prevenzione e  al  controllo  di  determinate  malattie
elencate; 
    il regolamento delegato (UE) 2020/689 della  Commissione  del  17
dicembre  2019,  che  integra  il  regolamento  (UE)   2016/429   del
Parlamento europeo e del  Consiglio  per  quanto  riguarda  le  norme
relative alla sorveglianza,  ai  programmi  di  eradicazione  e  allo
status di indenne da malattia per determinate  malattie  elencate  ed
emergenti; 
    il regolamento delegato (UE) 2018/1629 della Commissione  del  25
luglio  2018  che  modifica   l'elenco   delle   malattie   figuranti
all'allegato II del regolamento 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica
e abroga taluni atti in materia  di  sanita'  animale  (normativa  in
materia di sanita' animale); 
    il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione del
7 dicembre 2020 recante modalita'  di  applicazione  del  regolamento
(UE) 2016/429 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per  quanto
riguarda  la  notifica  nell'Unione  europea   e   la   comunicazione
nell'Unione europea delle malattie elencate, i formati e le procedure
per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza
dell'Unione europea e dei programmi di eradicazione  nonche'  per  le
domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia,  e  il
sistema informatico per il trattamento delle informazioni; 
    il regolamento di esecuzione (UE) 2020/690 della Commissione  del
17 dicembre 2019, recante modalita' di applicazione  del  regolamento
(UE) 2016/429 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per  quanto
riguarda le malattie elencate oggetto di  programmi  di  sorveglianza
dell'Unione europea, l'ambito  geografico  di  applicazione  di  tali
programmi e le malattie elencate per le quali puo'  essere  stabilito
lo status di indenne da malattia dei compartimenti; 
    il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione del
3 dicembre 2018 relativo all'applicazione  di  determinate  norme  di
prevenzione e controllo delle malattie  alle  categorie  di  malattie
elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie  che
comportano  un  notevole  rischio  di  diffusione  di  tali  malattie
elencate; 
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale; 
  Visto l'articolo 32, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
recante istituzione del servizio sanitario nazionale; 
  Visto il decreto-legge 1° ottobre 2005,  n.  202,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244,  recante  misure
urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria; 
  Visto il decreto legislativo del 2 febbraio 2021,  n.  32,  recante
disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa   nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/625,  ai  sensi  dell'articolo
12, comma 3, lettera g), della legge 4 ottobre 2019, n. 117; 
  Visto il decreto legislativo del 2 febbraio 2021,  n.  27,  recante
disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa   nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12,
lettere a), b), c), d) ed e), della legge 4 ottobre 2019, n. 117; 
  Visto il decreto legislativo del 2 febbraio 2021,  n.  24,  recante
adeguamento  della  normativa   nazionale   alle   disposizioni   del
regolamento  (UE)  n.  2017/625  in  materia  di  controlli  sanitari
ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione europea
e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero  della
salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12,  comma
3, lettere h) e i), della legge 4 ottobre 2019, n. 117; 
  Visto il decreto legislativo del 2 febbraio 2021,  n.  23,  recante
adeguamento  della  normativa   nazionale   alle   disposizioni   del
regolamento (UE) 2017/625 in materia  di  controlli  ufficiali  sugli
animali e le merci provenienti dagli altri Stati  membri  dell'Unione
europea e delle connesse competenze degli uffici veterinari  per  gli
adempimenti  comunitari  del  Ministero   della   salute   ai   sensi
dell'articolo 12, comma 3, lettere f) e i),  della  legge  4  ottobre
2019, n. 117; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  recante  Codice
dell'ordinamento militare e, in particolare, l'articolo 182; 
  Visto il  decreto  legislativo  4  aprile  2006,  n.  191,  recante
attuazione della direttiva 2003/99/CE sulle  misure  di  sorveglianza
delle zoonosi e degli agenti zoonotici; 
  Visto il decreto legislativo  20  febbraio  2004,  n.  54,  recante
attuazione della direttiva 2002/60/CE recante disposizioni specifiche
per la lotta contro la peste suina africana; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  1999,  n.  507,  recante
depenalizzazione   dei   reati   minori   e   riforma   del   sistema
sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25  giugno  1999,
n. 205; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  regolamento  recante  il  riordino   degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4,  della  legge  4  novembre
2010, n. 183 e, in particolare, l'articolo 10; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
90, recante Testo unico delle disposizioni regolamentari  in  materia
di ordinamento militare, a norma  dell'articolo  14  della  legge  28
novembre 2005, n. 246, e, in particolare, l'articolo 533; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n.  59,  recante  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto ministeriale 8  febbraio  2019,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 89  del  15  aprile  2019,  recante  «Modalita'
applicative delle  disposizioni  in  materia  di  tracciabilita'  dei
medicinali veterinari e dei mangimi medicati»; 
  Visto il decreto ministeriale 7  dicembre  2017,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio  2018,  recante  «Sistema  di
reti di epidemio-sorveglianza, compiti, responsabilita'  e  requisiti
professionali del veterinario aziendale»; 
  Visto il decreto ministeriale  4  ottobre  1999,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 1999,  recante  «Centri  di
referenza nazionali nel settore veterinario»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 5 maggio 2022; 
  Visto l'accordo sancito in sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano circa le modalita' uniformi sul territorio  nazionale  per
porre in essere le misure di emergenza in attuazione  degli  articoli
257 e 258 del regolamento (UE)  2016/429,  per  gli  aspetti  di  cui
all'articolo 14, comma 2, lettera e), della legge 22 aprile 2021,  n.
53, nella seduta del 27 luglio 2022; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella seduta del 27 luglio 2022; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 4 agosto 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della salute, di concerto con  i  Ministri  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, della transizione  ecologica,  della
giustizia, degli affari esteri e della  cooperazione  internazionale,
dell'economia e delle  finanze,  dello  sviluppo  economico  e  della
difesa; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' ed ambito di applicazione 
 
  1.  Il  presente  decreto  legislativo  e'  emanato  in  attuazione
dell'articolo 14, della legge 22 aprile 2021, n. 53, per raccordare e
adeguare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo
delle  malattie  animali  che  sono  trasmissibili  agli  animali   o
all'uomo,  alle  prescrizioni  del  regolamento  (UE)  2016/429,  del
Parlamento europeo e del Consiglio  del  9  marzo  2016,  di  seguito
denominato: «regolamento». 
  2. Il Ministro della salute, con proprio decreto da adottarsi entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,  individua  le
malattie diverse da quelle di cui all'articolo 5,  paragrafo  1,  del
regolamento,  che,  a  livello  nazionale,  comportano   un   rischio
sanitario significativo per gli animali detenuti e  alle  quali  sono
applicabili  le  misure  di  prevenzione  e  controllo  di   cui   al
regolamento, nel rispetto delle condizioni  previste  negli  articoli
171 e 226, del regolamento. 
  3. Nei casi previsti  all'articolo  269,  del  regolamento,  e  nel
rispetto delle condizioni  previste  dal  paragrafo  2  dello  stesso
articolo,  il  Ministro  della  salute  puo'  definire,  con  proprio
decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
sentite le associazioni di categoria, misure nazionali  supplementari
per la prevenzione e il controllo delle  malattie  animali  elencate,
come definite all'articolo 2, comma 1. 
  4. In attuazione dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento,  le
disposizioni del presente decreto si applicano alle malattie  animali
trasmissibili,  comprese  le  zoonosi  e  le  TSE,  fatte  salve   le
disposizioni di cui alla decisione n.  1082/2013/UE,  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 al regolamento  (CE)  n.
999/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001,
al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 191  emanato  in  attuazione
della direttiva 2003/99/CE e al regolamento (CE)  n.  2160/2003,  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3 del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta l'art. 14 della legge 23  agosto  1988  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2 L'emanazione del decreto legislativo deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - La legge 24 dicembre 2012,  n.  234  (Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione  europea),   e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3. 
              - L'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e),  f),  h),
          i), l), n), o) e p), della legge 22  aprile  2021,  n.  53,
          recante  delega  al  Governo  per  il   recepimento   delle
          direttive europee e l'attuazione di altri atti  dell'Unione
          europea - Legge di delegazione europea 2019/2020, recita: 
                «Art.  14   (Principi   e   criteri   direttivi   per
          l'adeguamento della normativa nazionale  alle  disposizioni
          del  regolamento  (UE)  2016/429,  relativo  alle  malattie
          animali trasmissibili e che modifica e abroga  taluni  atti
          in materia di sanita' animale  («normativa  in  materia  di
          sanita' animale»)). - 1. Il Governo  adotta,  entro  dodici
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          uno o piu'  decreti  legislativi  per  l'adeguamento  della
          normativa  nazionale  al  regolamento  (UE)  2016/429   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016. 
                2. Nell'esercizio della delega di cui al comma  1  il
          Governo osserva, oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi
          generali di cui all'articolo 32  della  legge  n.  234  del
          2012,  anche  i  seguenti  principi  e  criteri   direttivi
          specifici: 
                  a) adeguare e coordinare le disposizioni  nazionali
          vigenti in materia di  sanita'  e  benessere  animale  alle
          disposizioni  del  regolamento  (UE)  2016/429  e  relativi
          regolamenti  delegati  e  di  esecuzione,  incluse   quelle
          riguardanti le malattie animali non elencate  nell'articolo
          5 del medesimo regolamento, con abrogazione espressa  delle
          norme nazionali incompatibili; 
                  b) individuare, ai  sensi  dell'articolo  4,  punto
          55), del regolamento  (UE)  2016/429,  il  Ministero  della
          salute  quale  autorita'  competente  veterinaria  centrale
          responsabile del coordinamento delle  autorita'  competenti
          regionali  e  locali  in  materia  di   programmazione   ed
          esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre  attivita'
          ufficiali previste dal medesimo regolamento; 
                  c)   prevedere   un   esplicito    divieto    della
          commercializzazione di  tutti  i  pesci  appartenenti  alla
          famiglia dei ciprinidi  pescati  nelle  acque  interne,  ad
          esclusione delle acque salse e salmastre e dei laghi; 
                  d) prevedere l'obbligatorieta'  della  reimmissione
          del pesce appartenente  alla  famiglia  dei  ciprinidi,  se
          catturato, al termine dell'attivita'  piscatoria  in  acque
          interne, ad esclusione delle acque salse e salmastre e  dei
          laghi; 
                  e)  individuare,  previo   accordo   in   sede   di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano,  le
          modalita', uniformi sul territorio nazionale, per porre  in
          essere le misure di emergenza in attuazione degli  articoli
          257 e 258 del regolamento (UE) 2016/429 attraverso: 
                    1) la ridefinizione della  composizione  e  delle
          funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza  contro
          le malattie animali; 
                    2) la definizione di una rete tra i  responsabili
          dei servizi veterinari individuati dalle  regioni  e  dalle
          province  autonome,  coordinata  dal   Capo   dei   servizi
          veterinari   nazionali,    diretta    a    organizzare    e
          razionalizzare le misure di emergenza in materia di sanita'
          animale; 
                    3) la predisposizione di un  piano  di  emergenza
          nazionale di  eradicazione  in  caso  di  focolaio  di  una
          malattia elencata nel regolamento (UE) 2016/429  o  di  una
          malattia emergente o di insorgenza di un pericolo che  puo'
          probabilmente comportare un grave rischio  per  la  sanita'
          pubblica o animale; 
                  f)  individuare  criteri,  regole   e   condizioni,
          nonche'  livello  di  responsabilita',  per  delegare,   in
          conformita' all'articolo 14 del regolamento (UE)  2016/429,
          specifiche attivita' ufficiali ai veterinari non ufficiali; 
                  g) adeguare e coordinare le disposizioni  nazionali
          vigenti in materia di registrazione e riconoscimento  degli
          stabilimenti  e   degli   operatori   e   in   materia   di
          identificazione e tracciabilita'  degli  animali  terrestri
          detenuti alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429  e
          relativi  regolamenti  delegati  e   di   esecuzione,   con
          abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili; 
                  h) individuare  le  modalita'  per  adempiere  agli
          obblighi  informativi   verso   l'Unione   europea   e   le
          organizzazioni  internazionali  di  settore  attraverso  il
          riordino e la connessione tra la Banca dati nazionale delle
          anagrafi zootecniche, i sistemi informativi  del  Ministero
          della salute e i sistemi informativi delle regioni e  delle
          province autonome; 
                  i) individuare,  in  attuazione  dell'articolo  26,
          paragrafo 3, del regolamento  (UE)  2016/429,  strumenti  e
          modalita'   operative   per   consentire   alle   autorita'
          competenti, nell'ambito  delle  attivita'  di  sorveglianza
          delle  malattie  animali,  di  acquisire  i   dati   e   le
          informazioni  risultanti  dall'attivita'  di   sorveglianza
          svolta dagli  operatori  e  dagli  esiti  delle  visite  di
          sanita' animale effettuate dai veterinari aziendali, di cui
          al decreto del  Ministro  della  salute  7  dicembre  2017,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29  del  5  febbraio
          2018, ai sensi  degli  articoli  24  e  25  del  menzionato
          regolamento; 
                  l) individuare, in  attuazione  del  capo  2  della
          parte II del regolamento  (UE)  2016/429,  nell'applicativo
          REV (ricetta  elettronica  veterinaria)  lo  strumento  per
          consentire  alle  autorita'  competenti,  senza   nuovi   o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito
          delle attivita' di sorveglianza delle  malattie  animali  e
          dei  residui  dei  medicinali  veterinari  nei  prodotti  e
          sottoprodotti di  origine  animale,  di  acquisire  dati  e
          informazioni risultanti dalla somministrazione di ogni tipo
          di   medicinale   veterinario   all'animale,   compresi   i
          medicinali veterinari ad azione stupefacente  e  psicotropa
          soggetti alla disciplina recata dal testo unico di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.
          309, appartenenti alla tabella dei medicinali,  sezioni  B,
          C, D ed E; 
                  m)  prevedere,   nel   rispetto   della   normativa
          dell'Unione  europea  sugli  aiutide  minimis,  misure   di
          incentivazione  finanziaria   per   gli   operatori   e   i
          professionisti degli animali che sviluppano buone prassi di
          allevamento non intensivo delle specie animali  di  cui  si
          occupano; 
                  n) prevedere per gli operatori e  i  professionisti
          degli   animali   la   formazione   periodica   finalizzata
          all'acquisizione  di  conoscenze  adeguate  in  materia  di
          malattie  degli  animali,  comprese  quelle   trasmissibili
          all'uomo, principi di biosicurezza, interazione tra sanita'
          animale, benessere degli  animali  e  salute  umana,  buone
          prassi di  allevamento  delle  specie  animali  di  cui  si
          occupano  e  resistenza   ai   trattamenti,   compresa   la
          resistenza   antimicrobica,   estendendo   la    formazione
          periodica anche agli operatori che vendono o  trasferiscono
          in  altro  modo  la  titolarita'  di  futuri   animali   da
          compagnia. A tal fine, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo
          2, del regolamento  (UE)  2016/429,  predisporre  specifici
          programmi   di   formazione   nei   settori   agricolo    o
          dell'acquacoltura anche tramite l'istruzione formale; 
                  o)  conformare  la  normativa  ai  principi   della
          chiarezza   e   della   semplificazione    e    semplicita'
          applicativa, per non appesantire sul  piano  documentale  e
          formale  l'attivita'  dei  soggetti   chiamati   alla   sua
          applicazione; 
                  p)  introdurre  sanzioni  amministrative  efficaci,
          dissuasive  e  proporzionate  per   la   violazione   delle
          disposizioni del regolamento (UE) 2016/429; 
                  q)  prevedere  ulteriori  misure   restrittive   al
          commercio   di   animali,   affiancate   da   un    sistema
          sanzionatorio adeguato ed efficace, tra cui  uno  specifico
          divieto di importazione, conservazione e commercio di fauna
          selvatica ed esotica, anche al fine di ridurre  il  rischio
          di focolai di  zoonosi,  nonche'  l'introduzione  di  norme
          penali volte a punire il commercio di specie protette.». 
              - Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 15 marzo  2017,  relativo  ai  controlli
          ufficiali e alle altre attivita' ufficiali  effettuati  per
          garantire l'applicazione della legislazione sugli  alimenti
          e sui mangimi, delle norme sulla  salute  e  sul  benessere
          degli animali,  sulla  sanita'  delle  piante  nonche'  sui
          prodotti fitosanitari,  recante  modifica  dei  regolamenti
          (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE)
          n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012,  (UE)  n.  652/2014,  (UE)
          2016/429 e (UE) 2016/2031  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  dei  regolamenti  (CE)  n.  1/2005  e  (CE)  n.
          1099/2009  del  Consiglio  e  delle   direttive   98/58/CE,
          1999/74/CE, 2007/43/CE,  2008/119/  CE  e  2008/120/CE  del
          Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)  n.  854/2004  e
          (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le
          direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE,  90/425/CEE,  91/496/CEE,
          96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la  decisione
          92/438/CEE  del  Consiglio   (regolamento   sui   controlli
          ufficiali), e' pubblicato nella G.U.U.E. 7 aprile 2017,  n.
          L 95. 
              - Il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e
          del Consiglio del  9  marzo  2016  relativo  alle  malattie
          animali trasmissibili e che modifica e abroga  taluni  atti
          in materia di sanita' animale, e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 31 marzo 2016, n. L 84.  
              -  Il  regolamento   delegato   (UE)   2020/687   della
          Commissione  del  17  dicembre   2019,   che   integra   il
          regolamento (UE) 2016/429  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio  per  quanto  riguarda  le  norme  relative  alla
          prevenzione  e  al  controllo   di   determinate   malattie
          elencate,   e'   pubblicato   nella   Gazzetta    Ufficiale
          dell'Unione europea 3 giugno 2020, n. L 174/64.  
              -  Il  regolamento   delegato   (UE)   2020/689   della
          Commissione  del  17  dicembre   2019,   che   integra   il
          regolamento (UE) 2016/429  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio  per  quanto  riguarda  le  norme  relative  alla
          sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di
          indenne da malattia per determinate  malattie  elencate  ed
          emergenti,   e'   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea 3 giugno 2020, n. L174/211. 
              -  Il  regolamento  delegato   (UE)   2018/1629   della
          Commissione del 25 luglio 2018 che modifica l'elenco  delle
          malattie figuranti all'allegato II del regolamento 2016/429
          del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativo  alle
          malattie animali trasmissibili  e  che  modifica  e  abroga
          taluni atti in materia di  sanita'  animale  (normativa  in
          materia di sanita' animale), e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  dell'Unione  europea  30  ottobre  2018,  n.   L
          272/11.  
              - Il regolamento di  esecuzione  (UE)  2020/2002  della
          Commissione  del  7  dicembre  2020  recante  modalita'  di
          applicazione del regolamento (UE) 2016/429  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio per  quanto  riguarda  la  notifica
          nell'Unione europea e la comunicazione nell'Unione  europea
          delle malattie elencate, i formati e le  procedure  per  la
          presentazione  e  la   comunicazione   dei   programmi   di
          sorveglianza  dell'Unione  europea  e  dei   programmi   di
          eradicazione nonche' per le domande di riconoscimento dello
          status di indenne da malattia, e il sistema informatico per
          il trattamento  delle  informazioni,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 3 dicembre 2020,  n.
          L 412/1.  
              - Il regolamento  di  esecuzione  (UE)  2020/690  della
          Commissione del 17  dicembre  2019,  recante  modalita'  di
          applicazione del regolamento (UE) 2016/429  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio per  quanto  riguarda  le  malattie
          elencate oggetto di programmi di  sorveglianza  dell'Unione
          europea,  l'ambito  geografico  di  applicazione  di   tali
          programmi e le malattie elencate per le quali  puo'  essere
          stabilito  lo   status   di   indenne   da   malattia   dei
          compartimenti,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea 3 giugno 2020, L 174/341. 
              - Il regolamento di  esecuzione  (UE)  2018/1882  della
          Commissione del 3 dicembre 2018  relativo  all'applicazione
          di determinate  norme  di  prevenzione  e  controllo  delle
          malattie  alle  categorie  di  malattie  elencate   e   che
          stabilisce un elenco di  specie  e  gruppi  di  specie  che
          comportano  un  notevole  rischio  di  diffusione  di  tali
          malattie elencate, e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          dell'Unione europea 4 dicembre 2018, L 308/21. 
               - La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche
          al sistema penale, e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          30 novembre 1981, n. 329, S.O. 
               - L'articolo 32, comma  1,  della  legge  23  dicembre
          1978, n. 833, recante istituzione  del  servizio  sanitario
          nazionale, recita: 
                «Art. 32. - Il Ministro della sanita'  puo'  emettere
          ordinanze di carattere contingibile e urgente,  in  materia
          di igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria,  con
          efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a  parte
          di esso comprendente piu' regioni.». 
              - Il decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 30 novembre  2005,  n.  244,
          reca le misure urgenti per  la  prevenzione  dell'influenza
          aviaria, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  1°  ottobre
          2005, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
          novembre 2005, n. 244, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          30 novembre 2005, n. 279. 
              - Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n 32, recante
          disposizioni per l'adeguamento  della  normativa  nazionale
          alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625,  ai  sensi
          dell'articolo 12,  comma  3,  lettera  g),  della  legge  4
          ottobre  2019,  n.  117,  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 13 marzo 2021, n. 62. 
              - Il  decreto  legislativo  2  febbraio  2021,  n.  27,
          recante  disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa
          nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)  2017/625
          ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c),  d)  ed  e),
          della legge 4 ottobre 2019, n.  117,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2021, n. 60. 
              - Il  decreto  legislativo  2  febbraio  2021,  n.  24,
          recante  adeguamento   della   normativa   nazionale   alle
          disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 in materia di
          controlli sanitari ufficiali sugli animali  e  sulle  merci
          che entrano nell'Unione europea e istituzione dei posti  di
          controllo  frontalieri  del  Ministero  della  salute,   in
          attuazione della delega contenuta nell'articolo  12,  comma
          3, lettere h) e i), della legge 4 ottobre 2019, n. 117,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2021, n. 60. 
              - Il decreto legislativo del 2 febbraio  2021,  n.  23,
          recante  adeguamento   della   normativa   nazionale   alle
          disposizioni del regolamento (UE) 2017/625  in  materia  di
          controlli ufficiali sugli animali e  le  merci  provenienti
          dagli  altri  Stati  membri  dell'Unione  europea  e  delle
          connesse  competenze  degli  uffici  veterinari   per   gli
          adempimenti comunitari del Ministero della salute ai  sensi
          dell'articolo 12, comma 3, lettere f) e i), della  legge  4
          ottobre  2019,  n.  117,  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 5 marzo 2021, n. 5. 
              - Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  recante
          il Codice dell'ordinamento militare,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, S.O. 
              - Il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 191, recante
          attuazione  della  direttiva  2003/99/CE  sulle  misure  di
          sorveglianza delle zoonosi e  degli  agenti  zoonotici,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 2006, n. 119. 
              - Il decreto  legislativo  20  febbraio  2004,  n.  54,
          recante  attuazione  della  direttiva  2002/60/CE   recante
          disposizioni specifiche per la lotta contro la peste  suina
          africana,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   28
          febbraio 2004, n. 49, S.O.  
              - Il decreto legislativo  30  dicembre  1999,  n.  507,
          recante depenalizzazione dei reati  minori  e  riforma  del
          sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge
          25 giugno  1999,  n.  205,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 31 dicembre 1999, n. 306, S.O.  
              - L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
          28 marzo 2013, n. 44, concernente  regolamento  recante  il
          riordino  degli  organi  collegiali  ed   altri   organismi
          operanti  presso  il  Ministero  della  salute,  ai   sensi
          dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre  2010,  n.
          183, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2013, n.
          98, cosi' recita: 
                «Art. 10 (Centro  nazionale  di  lotta  ed  emergenza
          contro malattie animali). - 1. Il Centro nazionale di lotta
          ed emergenza contro malattie  animali  svolge  le  funzioni
          connesse al compito di cui all'articolo  1,  comma  1,  del
          decreto-legge 1° ottobre  2005,  n.  202,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30  novembre  2005,  n.  244,
          nonche'  le  altre  ad  esso  attribuite  dalla   normativa
          vigente. E' presieduto  dal  Capo  del  dipartimento  della
          sanita' pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare  e
          degli organi collegiali per  la  tutela  della  salute  del
          Ministero della salute e si articola nei seguenti organi: 
                  a) Direzione strategica; 
                  b) Comitato tecnico-scientifico; 
                  c) Direzione operativa; 
                  d) Unita' centrale di crisi. 
                2. La Direzione strategica e' composta da: 
                  a) il Capo del dipartimento della sanita'  pubblica
          veterinaria, della  sicurezza  alimentare  e  degli  organi
          collegiali per la tutela della salute del  Ministero  della
          salute, che la presiede; 
                  b) il  direttore  della  Direzione  generale  della
          sanita' animale e dei farmaci veterinari; 
                  c) il  direttore  della  Direzione  generale  degli
          organi collegiali per la tutela della salute; 
                  d) il responsabile dei servizi veterinari regionali
          della  regione  il  cui  assessore  alla   salute   e'   il
          coordinatore  della  Commissione  salute  della  Conferenza
          delle regioni e province autonome. 
                3. La Direzione strategica definisce gli obiettivi  e
          le strategie  di  prevenzione,  controllo  ed  eradicazione
          delle malattie animali per l'intero  territorio  nazionale,
          in collaborazione con i Servizi veterinari delle regioni  e
          delle province autonome. Nell'ambito di  dette  competenze,
          in particolare, adotta il programma annuale  di  attivita',
          stabilendo le priorita',  verificandone  periodicamente  la
          relativa attuazione e,  se  necessario,  proponendo  misure
          correttive. 
                4.  Il  comitato   tecnico-scientifico   del   Centro
          nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie  animali
          e' cosi' composto: 
                  a)  il  direttore  del  Dipartimento  di   medicina
          veterinaria dell'Istituto superiore di sanita'; 
                  b) un rappresentante designato dalla conferenza dei
          presidi delle facolta' di medicina veterinaria, esperto  in
          malattie infettive degli animali; 
                  c) i direttori dei Centri  nazionali  di  referenza
          per le malattie infettive e diffusive degli animali  e  per
          l'epidemiologia. 
                5. Il Presidente del comitato di cui al comma 4 viene
          indicato,  tra  i  componenti  del  comitato  medesimo,  in
          occasione della seduta di insediamento. 
                6. I componenti del comitato di cui al comma 4 durano
          in carica tre anni e il loro mandato e' rinnovabile. 
                7.  La  Direzione  operativa,  la  cui  gestione   e'
          affidata all'Ufficio III  della  Direzione  generale  della
          sanita' animale e dei farmaci veterinari,  e'  diretta  dal
          direttore di quest'ultimo. 
                8. La Direzione operativa,  anche  sulla  base  delle
          direttive annuali del direttore  della  Direzione  generale
          della sanita' animale e dei farmaci veterinari,  predispone
          gli atti da sottoporre  alle  valutazioni  della  Direzione
          strategica, e da' esecuzione alle decisioni e ai  programmi
          adottati dalla stessa. 
                9. La Direzione, inoltre, coordina le attivita' e  le
          misure sanitarie di sorveglianza, controllo ed eradicazione
          delle malattie animali, ed in particolare: 
                  a) predispone piani dettagliati di emergenza  e  di
          gestione  sanitaria,   comprese   le   relative   procedure
          operative, per ciascuna delle malattie animali diffusive  e
          contagiose; 
                  b) raccoglie ed elabora i dati  epidemiologici  che
          provengono da regioni e province autonome; 
                  c)  programma  e  esegue  gli  audit  necessari   a
          verificare la corretta applicazione delle  misure  adottate
          in sede nazionale e comunitaria, o in caso di emergenza; 
                  d) organizza ed effettua  periodiche  esercitazioni
          d'allerta; 
                  e) predispone ed esegue  programmi  di  verifica  e
          controllo dei laboratori che  manipolano  virus,  anche  ai
          fini di ricerca, diagnostica o fabbricazione di antigeni  o
          vaccini; 
                  f)  organizza  corsi  di  aggiornamento   per   gli
          operatori appartenenti e non al SSN; 
                  g) organizza  campagne  informative,  limitatamente
          alle materie di competenza del Centro nazionale. 
                10. La Direzione  operativa  svolge  le  funzioni  di
          segreteria per  il  centro  nazionale  ed  e'  composta  da
          personale del citato Ufficio o da altro personale,  secondo
          le disposizioni del direttore generale di cui al comma 8. 
                11. L'Unita' centrale di crisi  (U.C.C.)  rappresenta
          il raccordo tecnico-operativo tra il Centro nazionale e  le
          analoghe strutture territoriali. Essa e' composta da: 
                  a) il capo del Dipartimento della sanita'  pubblica
          veterinaria, della  sicurezza  alimentare  e  degli  organi
          collegiali per la tutela della salute del  Ministero  della
          salute, con funzioni di presidente; 
                  b) il direttore della  Direzione  generale  sanita'
          animale e dei farmaci veterinari; 
                  c)  il  direttore  della  Direzione  generale   per
          l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione; 
                  d) il direttore dell'Ufficio  III  della  Direzione
          generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari,  o
          un suo rappresentante; 
                  e) il direttore del centro nazionale  di  referenza
          per la malattia di volta in volta interessata; 
                  f) il direttore del Centro nazionale  di  referenza
          per l'epidemiologia; 
                  g) il responsabile dei servizi veterinari regionali
          della  regione  il  cui  assessore  alla   salute   e'   il
          coordinatore  della  Commissione  salute  della  Conferenza
          delle regioni e province autonome; 
                  h) il responsabile o i responsabili dei  competenti
          servizi della regione o delle regioni interessate di  volta
          in volta dalla malattia; 
                  i)  l'Ispettore  generale  della  sanita'  militare
          presso lo Stato maggiore della Difesa; 
                  l) un rappresentante designato dal Ministero  delle
          politiche agricole, alimentari e forestali; 
                  m)  un  rappresentante   designato   dal   Ministro
          dell'interno; 
                  n) il Comandante  dei  Carabinieri  per  la  tutela
          della salute; 
                  o) un  rappresentante  della  Guardia  di  finanza,
          designato dal Comandante Generale della Guardia di finanza. 
                12. La composizione dell'unita' di crisi puo'  essere
          integrata di volta in volta, su indicazione del presidente,
          con  rappresentanti   istituzionali,   con   esponenti   di
          categoria o con esperti del mondo scientifico e accademico. 
                13. In caso  di  insorgenza  di  malattie  animali  a
          carattere diffusivo e contagioso, di situazioni di  rischio
          zoo-sanitario interne o internazionali,  l'U.C.C.  assicura
          le funzioni di indirizzo, coordinamento, verifica ispettiva
          e  gestione  degli  interventi  e  delle  misure  sanitarie
          sull'intero territorio nazionale, in particolare mediante: 
                  a)  adozione  di  misure  sanitarie  e  di  polizia
          veterinaria; 
                  b)  acquisizione,  stoccaggio  e  distribuzione  di
          sieri, vaccini e antigeni; 
                  c)   coordinamento   delle    unita'    di    crisi
          territoriali; 
                  d)  definizione  dei  criteri  per   l'abbattimento
          preventivo degli allevamenti a rischio; 
                  e)       effettuazione       delle        verifiche
          sull'appropriatezza,   sulla   corretta   applicazione    e
          sull'efficacia  delle  misure   e   degli   interventi   di
          profilassi e di polizia veterinaria  effettuati  a  livello
          territoriale; 
                  f) gestione, in  collaborazione  con  i  centri  di
          referenza dei flussi  informatici  necessari  al  controllo
          dell'emergenza. 
                14.  Il  Centro  nazionale   puo'   avvalersi   della
          collaborazione di esperti esterni,  nominati  dal  Ministro
          della salute, limitatamente ai casi in cui sia  impossibile
          reperire    specifiche     professionalita'     all'interno
          dell'amministrazione.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
          2010, n. 90, recante  il  Testo  unico  delle  disposizioni
          regolamentari in materia di ordinamento militare,  a  norma
          dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n.  246,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2010, n. 140,
          S.O.  
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          11  febbraio  2014,   n.   59,   recante   regolamento   di
          organizzazione del Ministero della  salute,  pubblicato  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2014, n. 8.  
              - Il  decreto  8  febbraio  2019  del  Ministero  della
          salute, recante «Modalita' applicative  delle  disposizioni
          in materia di tracciabilita' dei  medicinali  veterinari  e
          dei  mangimi  medicati»,  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 15 aprile 2019, n. 89.  
              - Il decreto ministeriale 7 dicembre 2017 del Ministero
          della    salute,    recante    «Sistema    di    reti    di
          epidemio-sorveglianza, compiti, responsabilita' e requisiti
          professionali  del  veterinario  aziendale»  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2018, n. 29.  
              - Il decreto ministeriale 4 ottobre 1999 del  Ministero
          della sanita', recante «Centri di referenza  nazionali  nel
          settore  veterinario»,   e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 23 dicembre 1999, n. 300. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per l'art. 14, della legge 22 aprile 2021, n. 53,  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Per il regolamento (UE) 2016/429, si veda nelle  note
          alle premesse. 
              - La decisione 1082/2013/UE del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 22 ottobre  2013,  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 5 novembre 2013,  n.
          L 293/1.  
              - Il  regolamento  (CE)  n.  999/2001,  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, e'  pubblicata
          nella Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea  31  maggio
          2001, n. 147/1.  
              -  Il  decreto  legislativo  4  aprile  2006,  n.   191
          «Attuazione della  direttiva  2003/99/CE  sulle  misure  di
          sorveglianza delle zoonosi e degli  agenti  zoonotici»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  24  maggio  2006,  n.
          119.  
              - Il regolamento  (CE)  n.  2160/2003,  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, «Regolamento
          del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo  della
          salmonella e di altri agenti zoonotici  specifici  presenti
          negli alimenti», e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          dell'Unione europea 12 dicembre 2003, n. L 325.