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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 2022, n. 126

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di sportello unico telematico dell'automobilista. (22G00135)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/09/2022
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vigente al 24/04/2024
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Testo in vigore dal:  9-9-2022

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, recante: «Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale», e, in particolare, l'articolo 3;
Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, recante: «Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto»;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada e, in particolare, l'articolo 93, comma 12;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, recante disposizioni in tema di razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e, in particolare, l'articolo 5, comma 4;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, recante norme per la semplificazione del procedimento relativo alla immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi;
Acquisito il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato reso in data 20 febbraio 2019;
Acquisito il parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, reso, in data 14 marzo 2019;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2019;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 dicembre 2019;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dell'interno e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358
1. Al fine di coordinare la disciplina dello sportello telematico dell'automobilista, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) Ministero o Ministro: il Ministero o il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
b) CED: il Centro elaborazione dati della direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
c) UMC: l'Ufficio o gli Uffici motorizzazione civile e le relative sezioni coordinate;
d) ACI: l'Automobile club d'Italia;
e) PRA: il pubblico registro automobilistico;
f) Ufficio o Uffici PRA: l'Ufficio o gli Uffici provinciali dell'ACI che gestiscono il PRA;
g) imprese di consulenza automobilistica: le imprese di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264;
h) STA: lo "sportello telematico dell'automobilista" o gli "sportelli telematici dell'automobilista" presso cui è possibile effettuare le operazioni previste al comma 1.»;
b) all'articolo 2:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Istituzione e attivazione dello STA»;
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. È istituito lo sportello telematico dell'automobilista.
Lo STA rilascia, contestualmente alla richiesta, la carta di circolazione quale documento unico di circolazione e di proprietà, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98.»;
3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Lo STA può essere attivato:
a) presso gli UMC;
b) presso gli Uffici PRA;
c) presso le delegazioni dell'ACI e presso le imprese di consulenza automobilistica.»;
4) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3 Lo STA è attivato mediante un unico collegamento con il CED per lo svolgimento contestuale di tutte le operazioni previste dal presente regolamento.»;
5) al comma 4, le parole «Lo sportello» sono sostituite dalle seguenti: «Lo STA»;
6) al comma 5, le parole «Gli sportelli», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Gli STA»;
c) all'articolo 3:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sicurezza e funzionamento dello STA»;
2) al comma 1, la parola «sportello», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «STA» e le parole «, delle etichette autoadesive» e «e dall'A.C.I.» sono soppresse;
3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli UMC accertano il corretto funzionamento degli STA e dell'osservanza delle modalità indicate al comma 1.»;
d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Procedure e adempimenti per il funzionamento dello STA).
- 1. Le disposizioni del presente regolamento recano la disciplina relativa alle seguenti procedure:
a) immatricolazione, iscrizione della proprietà e annotazione dell'usufrutto, della locazione con facoltà di acquisto, della vendita con patto di riservato dominio, di privilegi e di ipoteche;
b) rinnovo e aggiornamento della carta di circolazione, trascrizione dei trasferimenti della proprietà e di ogni altro mutamento delle annotazioni di cui alla lettera a);
c) reimmatricolazione a seguito di smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione delle targhe;
d) cessazione dalla circolazione del veicolo per esportazione o per demolizione;
e) consegna delle targhe, di cui all'articolo 100, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Gli STA operano nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. L'UMC territorialmente competente consente il collegamento con il CED e assegna allo STA, mediante l'utilizzo di apposite procedure informatiche, un quantitativo di targhe e di carte di circolazione sufficiente a coprire il fabbisogno mensile del richiedente.
4. Lo STA, ricevuta la domanda relativa ad una delle operazioni di cui al comma 1, redatta sul modello unificato di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, accertata l'identità del richiedente e, verificati il versamento delle imposte e delle tariffe previste dal medesimo decreto legislativo e di ogni altro importo, dovuto, nonché l'idoneità e la completezza della domanda e della documentazione presentate, provvede alla formazione del fascicolo digitale di cui all'articolo 4-bis e lo trasmette in via telematica al CED entro le ore sedici del primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione della domanda. Le domande non corredate dall'attestazione dell'avvenuto pagamento delle predette imposte e tariffe, nonché di ogni altro importo dovuto, non sono prese in considerazione.
5. Il CED, verificata la congruenza dei dati ricevuti con quelli presenti nell'archivio nazionale dei veicoli e nel PRA, attraverso le procedure di validazione messe a disposizione dal sistema informativo dell'ACI, consente allo STA la stampa del documento richiesto, associando la carta di circolazione, in caso di immatricolazione o di reimmatricolazione, al primo numero disponibile di targa del lotto assegnato allo STA.
6. Gli Uffici PRA provvedono alle iscrizioni e alle trascrizioni secondo la disciplina vigente. A tal fine, il sistema informativo dell'ACI attribuisce, in modo automatico, un numero progressivo alle domande che ne individua l'ordine cronologico di presentazione.»;
e) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Fascicolo digitale). - 1. Il fascicolo digitale contiene la domanda, di cui all'articolo 4, comma 4, sottoscritta dal richiedente con firma elettronica avanzata e ogni altra documentazione di supporto, ivi compresa la riproduzione in formato digitale del documento di identità del richiedente nonché l'atto o la dichiarazione unilaterale di vendita che vengono formati digitalmente e sottoscritti dall'avente titolo con firma elettronica avanzata, autenticata ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Nei casi in cui il titolo, l'atto o la dichiarazione di vendita siano formati all'origine su supporto cartaceo, gli stessi sono preventivamente consegnati agli Uffici PRA che procedono all'attestazione di conformità di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, a seguito della quale il fascicolo digitale si considera perfezionato.
2. Secondo le modalità e i tempi stabiliti dal Ministero, gli STA provvedono alla conservazione e alla successiva distruzione della documentazione cartacea, riprodotta in formato digitale e allegata al fascicolo digitale di cui al comma 1, e delle targhe, ovvero alla restituzione facoltativa di queste ultime ogni fine mese all'UMC nel cui ambito di competenza ha sede lo STA.»;
f) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Trasmissione del fascicolo digitale). - 1. Entro le ore venti e trenta di ogni giornata lavorativa, lo STA richiede al CED, utilizzando le apposite procedure informatiche, l'elenco delle carte di circolazione emesse nella giornata stessa dal medesimo sportello.
2. Lo STA trasmette al CED, in via telematica, il fascicolo digitale completo di tutti i suoi elementi e sottoscritto con firma digitale remota di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2013.
3. La carta di circolazione si considera regolarmente rilasciata dallo STA quando essa compare nell'elenco di cui al comma 1 e l'istanza e la documentazione risultano, dall'esame da parte del competente UMC e del competente Ufficio PRA, idonee, complete e conformi alle disposizioni vigenti e correttamente inviate in via telematica al CED entro il termine di cui all'articolo 4, comma 4.»;
g) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Trattamento dei dati personali). - 1. Il Ministero e l'ACI, mediante appositi accordi, previa acquisizione del parere del Garante privacy, adeguano le attività e le procedure disciplinate dal presente regolamento alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali, e assumono il ruolo di responsabili del trattamento dei dati nonché di contitolari del trattamento dei medesimi dati attuato in applicazione delle presenti disposizioni, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. I soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, in quanto STA, assumono il ruolo di titolari autonomi del trattamento dei dati correlati al rilascio della carta di circolazione.»;
h) all'articolo 6:
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, le parole «l'ufficio provinciale della motorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'UMC, anche su comunicazione dell'Ufficio PRA,»;
1.2) al secondo periodo, le parole «all'ufficio provinciale della motorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «all'UMC» e le parole «e, ricorrendone il caso, ad assegnare le targhe ad altro utente» sono soppresse;
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. In caso di accertata inidoneità della documentazione prodotta ovvero del versamento delle imposte, delle tariffe e di ogni altro importo dovuto, l'Ufficio PRA sospende l'esito della procedura, opera i necessari interventi sulla banca dati PRA e assegna il termine di tre giorni lavorativi per le occorrenti integrazioni, dandone immediata comunicazione al CED e allo STA. Decorso inutilmente il termine di sospensione di cui al primo periodo, o in caso di incompletezza delle integrazioni prodotte entro il termine stesso, si applica quanto previsto dal comma 1-ter.
1-ter. Salva l'ipotesi di sospensione dell'esito della procedura prevista dal comma 1-bis, l'Ufficio PRA ricusa la domanda di iscrizione o di trascrizione entro tre giorni lavorativi dal rilascio della carta di circolazione, dandone immediata comunicazione allo STA e all'UMC competente al fine dell'adozione, da parte di quest'ultimo, dei provvedimenti di cui al comma 1. La domanda può essere nuovamente esaminata solo a seguito di successiva ripresentazione con contestuale integrazione della documentazione o delle tariffe, delle imposte e di ogni altro importo dovuto.»;
3) al comma 2, le parole «L'ufficio provinciale della motorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «L'UMC» e la parola «sportello» è sostituita dalla seguente: «STA»;
4) al comma 3, la parola «sportello» è sostituita dalla seguente: «STA»;
5) il comma 4 è abrogato;
i) gli articoli 7, 8 e 9 sono abrogati;
l) all'articolo 10:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I collegamenti telematici di cui all'articolo 2 sono attivati dall'UMC.»;
2) il comma 2 è abrogato.
N O T E

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:
- L'articolo 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti (35) per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
- Il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE) è pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119.
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 13 giugno 1991, n. 190, recante: «Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale»:
«Art. 3. - 1. Entro il termine di cui all'articolo 1 il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni del codice della strada, con contestuale abrogazione del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420 , e delle altre norme regolamentari incompatibili, e adeguando le disposizioni regolamentari concernenti la segnalazione stradale alle norme contenute nelle direttive comunitarie e agli accordi internazionali in materia, fissando altresì i criteri dell'uniforme pianificazione cui debbono attenersi gli enti cui spetta l'apposizione della segnaletica stradale e tenendo comunque conto di quanto già disposto in attuazione dell'articolo 19-bis del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, introdotto dall'articolo 18 della legge 18 marzo 1988, n. 111.
2. Entro lo stesso termine di cui all'articolo 1 i Ministri competenti per materia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottano, con proprio decreto, norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni del codice della strada che investano la loro esclusiva competenza, nonché norme regolamentari per la riorganizzazione di uffici od organi, compresi quelli delle aziende od amministrazioni autonome, dei rispettivi dicasteri, in funzione delle nuove o diverse competenze ad essi affidate. Potrà all'occorrenza essere prevista l'istituzione di organismi consultivi e di studio necessari per l'attuazione del codice della strada.
3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 dovranno ispirarsi ai criteri della efficienza e produttività dell'amministrazione e della semplificazione e snellimento delle procedure, riducendo al massimo, anche in funzione della prevalente natura degli istituti e dei provvedimenti, l'intervento di più uffici nel procedimento ed eliminando in ogni caso duplicazioni di competenze e di controllo.».
- La legge 8 agosto 1991, n. 264, recante «Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 1991, n. 195.
- Si riporta il testo dell'articolo 93, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada».
«12. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, istitutivo dello sportello telematico dell'automobilista, gli adempimenti amministrativi previsti dal presente articolo e dagli articoli 94 e 103, comma 1, sono gestiti in via telematica dagli uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, quale centro unico di servizio, attraverso il sistema informativo del Dipartimento stesso.».
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O..
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O..
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, recante disposizioni in tema di razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124»:
«4. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le disposizioni di coordinamento relative al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, recante «Norme per la semplificazione del procedimento relativo alla immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2000, n. 285.

Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, recante «Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2017, n. 145.
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 6 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1. (Oggetto e definizioni). - 1. Il presente regolamento, in attesa della riforma del regime giuridico degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi e del conseguente riordino amministrativo, istituisce e disciplina lo sportello telematico dell'automobilista, allo scopo di semplificare i procedimenti relativi all'immatricolazione, alla reimmatricolazione, alla registrazione della proprietà, ai passaggi di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei loro rimorchi.
Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le immatricolazioni di veicoli nuovi provenienti da Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo attraverso canali d'importazione non ufficiali, nonché i veicoli usati già in possesso di documentazione di circolazione rilasciata da uno di tali Stati. Sono, altresì, escluse le registrazioni della proprietà relative a veicoli nuovi importati da Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo.
1-bis. Le procedure per la trasmissione dei dati attinenti alla verifica di adempimenti fiscali relativi all'immatricolazione dei veicoli nuovi e usati provenienti, attraverso circuiti non ufficiali di distribuzione dagli Stati membri dell'Unione europea e attraverso canali di importazione non ufficiali da Stati aderenti allo spazio economico europeo, sono definite con convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) Ministero o Ministro: il Ministero o il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
b) CED: il Centro elaborazione dati della direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
c) UMC: l'Ufficio o gli Uffici motorizzazione civile e le relative sezioni coordinate;
d) ACI: l'Automobile club d'Italia;
e) PRA: il pubblico registro automobilistico;
f) Ufficio o Uffici PRA: l'Ufficio o gli Uffici provinciali dell'ACI che gestiscono il PRA;
g) imprese di consulenza automobilistica: le imprese di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264;
h) STA: lo "sportello telematico dell'automobilista" o gli "sportelli telematici dell'automobilista" presso cui è possibile effettuare le operazioni previste al comma 1.»
«Art. 2. (Istituzione e attivazione dello STA). - 1.
È istituito lo sportello telematico dell'automobilista. Lo STA rilascia, contestualmente alla richiesta, la carta di circolazione quale documento unico di circolazione e di proprietà, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98.
2. Lo STA può essere attivato:
a) presso gli UMC;
b) presso gli Uffici PRA;
c) presso le delegazioni dell'ACI e presso le imprese di consulenza automobilistica.»;
4) il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Lo STA è attivato mediante un unico collegamento con il CED per lo svolgimento contestuale di tutte le operazioni previste dal presente regolamento.»;
4. Lo STA non effettua le operazioni di rilascio della carta di circolazione di cui al comma 3 dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di aggiornamento relativo al trasferimento di residenza delle persone fisiche.
5. Gli STA espongono, all'esterno dei locali dove hanno la sede, apposito logo, il cui modello è stabilito con decreto del Ministro entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Gli sportelli sono altresì tenuti ad affiggere le tabelle che indicano l'ammontare del corrispettivo richiesto per ogni servizio reso.»
«Art. 3. (Sicurezza e funzionamento dello STA). - 1.
Le imprese di consulenza automobilistica e le delegazioni dell'A.C.I. adottano ogni misura necessaria ad assicurare, con mezzi di sicurezza graduati in relazione alla quantità di materiale da custodire per la gestione dello STA, la conservazione e la custodia delle targhe, delle carte di circolazione, e di ogni altro materiale ad esse assegnato per la gestione dello STA, la cui presa in carico ed il cui utilizzo sono annotati in appositi registri, secondo le modalità indicate dal Ministero.
2. Gli UMC accertano il corretto funzionamento degli STA e dell'osservanza delle modalità indicate al comma 1.»
«Art. 6. (Irregolare rilascio dei documenti). - 1. In caso di accertata irregolarità, l'UMC, anche su comunicazione dell'Ufficio PRA, cancella il documento irregolare dall'archivio elettronico e respinge la richiesta e la documentazione. Entro l'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, il documento irregolare, unitamente alle targhe nel caso di immatricolazione o di reimmatricolazione, deve essere restituito all'UMC, il quale provvede a distruggere il documento.
1-bis. In caso di accertata inidoneità della documentazione prodotta ovvero del versamento delle imposte, delle tariffe e di ogni altro importo dovuto, l'Ufficio PRA sospende l'esito della procedura, opera i necessari interventi sulla banca dati PRA e assegna il termine di tre giorni lavorativi per le occorrenti integrazioni, dandone immediata comunicazione al CED e allo STA. Decorso inutilmente il termine di sospensione di cui al primo periodo, o in caso di incompletezza delle integrazioni prodotte entro il termine stesso, si applica quanto previsto dal comma 1-ter.
1-ter. Salva l'ipotesi di sospensione dell'esito della procedura prevista dal comma 1-bis, l'Ufficio PRA ricusa la domanda di iscrizione o di trascrizione entro tre giorni lavorativi dal rilascio della carta di circolazione, dandone immediata comunicazione allo STA e all'UMC competente al fine dell'adozione, da parte di quest'ultimo, dei provvedimenti di cui al comma 1. La domanda può essere nuovamente esaminata solo a seguito di successiva ripresentazione con contestuale integrazione della documentazione o delle tariffe, delle imposte e di ogni altro importo dovuto.
2. L'UMC, all'infruttuoso spirare del termine di cui al comma 1, sospende l'operatività dello STA fino alla restituzione del documento irregolare e, se del caso, delle targhe, mentre, ove la restituzione non avvenga nei tre giorni lavorativi successivi all'accertata irregolarità del documento, segnala l'accaduto alle competenti autorità pubbliche per i conseguenti provvedimenti di competenza ed agli organi di polizia, per il ritiro dei documenti e, se del caso, delle targhe. Il collegamento telematico non può essere sospeso per la prima volta, per un periodo superiore al mese e, per la seconda volta, per un periodo superiore a tre mesi.
3. Al verificarsi, per la terza volta in tre anni, delle condizioni di sospensione dell'operatività dello sportello di cui al comma 2, i provvedimenti adottati per consentire l'apertura dello STA decadono e lo sportello cessa di essere operativo.
4. (abrogato)»
«Art. 10. (Norme transitorie e finali). - 1. I collegamenti telematici di cui all'articolo 2 sono attivati dall'UMC.
2. (abrogato)
3. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.»