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LEGGE 21 giugno 2022, n. 78

Delega al Governo in materia di contratti pubblici. (22G00087)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/07/2022
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vigente al 04/10/2024
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Testo in vigore dal: 9-7-2022
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
         Delega al Governo in materia di contratti pubblici 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o   piu'   decreti
legislativi recanti la disciplina dei contratti  pubblici,  anche  al
fine di adeguarla al diritto europeo e  ai  principi  espressi  dalla
giurisprudenza  della  Corte  costituzionale  e  delle  giurisdizioni
superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare,  riordinare
e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, nonche' al  fine  di  evitare
l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea
e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate. 
  2. I decreti legislativi di  cui  al  comma  1  sono  adottati  nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) perseguimento di obiettivi di stretta aderenza alle  direttive
europee, mediante l'introduzione o  il  mantenimento  di  livelli  di
regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle  direttive
stesse, ferma rimanendo l'inderogabilita' delle misure a  tutela  del
lavoro, della sicurezza, del contrasto al  lavoro  irregolare,  della
legalita' e della trasparenza, al fine di assicurare l'apertura  alla
concorrenza e al confronto competitivo fra gli operatori dei  mercati
dei  lavori,  dei  servizi  e  delle   forniture,   con   particolare
riferimento alle micro, piccole e medie imprese, tenendo conto  delle
specificita' dei contratti nei settori speciali  e  nel  settore  dei
beni culturali, anche con riferimento alla fase esecutiva, nonche' di
assicurare la riduzione e la razionalizzazione delle norme in materia
di contratti pubblici, con ridefinizione del regime della  disciplina
secondaria,  in  relazione  alle  diverse  tipologie   di   contratti
pubblici, ove necessario; 
    b)   revisione   delle   competenze   dell'Autorita'    nazionale
anticorruzione  in  materia  di  contratti  pubblici,  al   fine   di
rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore e di  supporto  alle
stazioni appaltanti; 
    c) ridefinizione e rafforzamento della disciplina in  materia  di
qualificazione  delle  stazioni  appaltanti,  afferenti  ai   settori
ordinari e ai  settori  speciali,  al  fine  di  conseguire  la  loro
riduzione numerica,  nonche'  l'accorpamento  e  la  riorganizzazione
delle stesse, anche mediante l'introduzione di incentivi all'utilizzo
delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti  ausiliarie
per l'espletamento delle gare pubbliche; definizione delle  modalita'
di monitoraggio  dell'accorpamento  e  della  riorganizzazione  delle
stazioni  appaltanti;  potenziamento  della  qualificazione  e  della
specializzazione del personale operante  nelle  stazioni  appaltanti,
anche mediante la previsione di specifici percorsi di formazione, con
particolare  riferimento  alle  stazioni  uniche  appaltanti  e  alle
centrali di committenza che operano a servizio degli enti locali; 
    d) previsione, al fine di favorire  la  partecipazione  da  parte
delle micro e piccole imprese, di criteri premiali per l'aggregazione
di  impresa,  nel  rispetto  dei  principi  unionali  di  parita'  di
trattamento e non discriminazione tra gli operatori economici,  della
possibilita' di procedere alla suddivisione degli  appalti  in  lotti
sulla base di criteri qualitativi  o  quantitativi,  con  obbligo  di
motivare la decisione di non procedere a detta suddivisione,  nonche'
del divieto di accorpamento artificioso dei lotti, in coerenza con  i
principi dello Small Business Act, di cui  alla  comunicazione  della
Commissione europea (COM(2008) 394 definitivo), del 25  giugno  2008,
anche al fine di valorizzare le imprese di prossimita'; 
    e) semplificazione  della  disciplina  applicabile  ai  contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture  di  importo  inferiore  alle
soglie  di  rilevanza  europea,  nel   rispetto   dei   principi   di
pubblicita', di trasparenza, di concorrenzialita', di  rotazione,  di
non discriminazione, di proporzionalita', nonche' di economicita', di
efficacia e di imparzialita' dei procedimenti  e  della  specificita'
dei contratti nel settore dei beni culturali, nonche' previsione  del
divieto per le stazioni  appaltanti  di  utilizzare,  ai  fini  della
selezione degli operatori da invitare alle  procedure  negoziate,  il
sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non
in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate; 
    f) semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione
di investimenti in tecnologie verdi  e  digitali,  in  innovazione  e
ricerca nonche' in innovazione sociale, anche al fine  di  conseguire
gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile,  adottata
dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre  2015,  e
di incrementare il  grado  di  ecosostenibilita'  degli  investimenti
pubblici e delle attivita' economiche secondo i  criteri  di  cui  al
regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2020; previsione di misure volte a  garantire  il  rispetto
dei   criteri   di   responsabilita'    energetica    e    ambientale
nell'affidamento  degli  appalti  pubblici   e   dei   contratti   di
concessione, in particolare  attraverso  la  definizione  di  criteri
ambientali minimi, da rispettare obbligatoriamente, differenziati per
tipologie ed importi di appalto e  valorizzati  economicamente  nelle
procedure  di   affidamento,   e   l'introduzione   di   sistemi   di
rendicontazione degli  obiettivi  energetico-ambientali;  in  seguito
all'emanazione di nuovi decreti ministeriali in  materia  di  criteri
ambientali minimi, previsione di un  periodo  transitorio  con  tempi
congrui per l'avvio della relativa applicazione; 
    g) previsione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire
nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, in relazione  alle  diverse
tipologie di contratti pubblici, un regime obbligatorio di  revisione
dei  prezzi  al  verificarsi  di  particolari  condizioni  di  natura
oggettiva  e  non   prevedibili   al   momento   della   formulazione
dell'offerta, compresa la variazione del costo derivante dal  rinnovo
dei contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  sottoscritti  dalle
associazioni dei datori e dei prestatori di  lavoro  comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale,  applicabili  in  relazione
all'oggetto dell'appalto e delle prestazioni  da  eseguire  anche  in
maniera prevalente, stabilendo che gli eventuali oneri derivanti  dal
suddetto meccanismo di revisione dei  prezzi  siano  a  valere  sulle
risorse disponibili  del  quadro  economico  degli  interventi  e  su
eventuali altre risorse disponibili per  la  stazione  appaltante  da
utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa; 
    h) previsione della facolta',  per  le  stazioni  appaltanti,  di
riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e  a
quelle di concessione a operatori economici il cui  scopo  principale
sia  l'integrazione  sociale  e  professionale  delle   persone   con
disabilita' o svantaggiate; previsione dell'obbligo per  le  stazioni
appaltanti di inserire, nei bandi di gara, avvisi  e  inviti,  tenuto
conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi beni
culturali,  e  nel  rispetto  dei   principi   dell'Unione   europea,
specifiche  clausole  sociali  con  le  quali  sono  indicati,   come
requisiti necessari dell'offerta, criteri orientati tra l'altro a: 
      1)  garantire  la  stabilita'   occupazionale   del   personale
impiegato; 
      2) garantire l'applicazione dei contratti collettivi  nazionali
e territoriali di settore, tenendo conto,  in  relazione  all'oggetto
dell'appalto  e  alle  prestazioni  da  eseguire  anche  in   maniera
prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori  e  dei
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul  piano
nazionale, nonche' garantire le stesse tutele economiche e  normative
per   i   lavoratori   in   subappalto   rispetto    ai    dipendenti
dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare; 
      3) promuovere meccanismi e strumenti anche di  premialita'  per
realizzare  le  pari  opportunita'  generazionali,  di  genere  e  di
inclusione lavorativa per le persone con disabilita' o svantaggiate; 
    i) promozione, nel rispetto  del  diritto  europeo  vigente,  del
ricorso da parte delle stazioni appaltanti  a  forniture  in  cui  la
parte di prodotti originari di Paesi terzi che  compongono  l'offerta
non  sia  maggioritaria  rispetto  al  valore  totale  dei  prodotti;
previsione,  nel  caso  di  forniture  provenienti   da   Paesi   non
appartenenti all'Unione  europea,  di  misure  atte  a  garantire  il
rispetto di criteri ambientali minimi e dei diritti  dei  lavoratori,
anche al fine di assicurare una leale concorrenza nei confronti degli
operatori economici europei; 
    l) previsione del divieto di prestazione gratuita delle attivita'
professionali, salvo  che  in  casi  eccezionali  e  previa  adeguata
motivazione; 
    m) riduzione e certezza dei  tempi  relativi  alle  procedure  di
gara, alla stipula dei  contratti,  anche  attraverso  contratti-tipo
predisposti  dall'Autorita'  nazionale  anticorruzione,  sentito   il
Consiglio   superiore   dei   lavori   pubblici   relativamente    ai
contratti-tipo di lavori e servizi di ingegneria  e  architettura,  e
all'esecuzione degli appalti, anche attraverso la digitalizzazione  e
l'informatizzazione delle procedure, la piena attuazione della  Banca
dati nazionale  dei  contratti  pubblici  e  del  fascicolo  virtuale
dell'operatore economico,  il  superamento  dell'Albo  nazionale  dei
componenti delle commissioni  giudicatrici,  il  rafforzamento  della
specializzazione professionale dei commissari all'interno di ciascuna
amministrazione e la riduzione degli oneri documentali ed economici a
carico dei soggetti  partecipanti,  nonche'  di  quelli  relativi  al
pagamento dei corrispettivi e degli acconti dovuti  in  favore  degli
operatori  economici,  in  relazione  all'adozione  dello  stato   di
avanzamento dei lavori e allo stato di svolgimento delle forniture  e
dei servizi; 
    n) razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione,
al fine di rendere  le  regole  di  partecipazione  chiare  e  certe,
individuando le fattispecie che configurano l'illecito  professionale
di cui all'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva  2014/24/UE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014; 
    o)  revisione  e  semplificazione  della  normativa  primaria  in
materia di programmazione, localizzazione  delle  opere  pubbliche  e
dibattito  pubblico,  al  fine  di   rendere   le   relative   scelte
maggiormente rispondenti ai fabbisogni della  comunita',  nonche'  di
rendere piu' celeri e meno conflittuali le procedure  finalizzate  al
raggiungimento  dell'intesa  fra  i  diversi   livelli   territoriali
coinvolti nelle scelte stesse; 
    p)  previsione,  in  caso  di  affidamento  degli  incarichi   di
progettazione    a    personale    interno    alle    amministrazioni
aggiudicatrici, della sottoscrizione di apposite polizze assicurative
per la copertura dei rischi di  natura  professionale,  con  oneri  a
carico delle medesime amministrazioni; 
    q)  semplificazione  delle  procedure  relative  alla   fase   di
approvazione dei  progetti  in  materia  di  opere  pubbliche,  anche
attraverso la ridefinizione dei livelli di progettazione ai  fini  di
una loro riduzione, lo snellimento  delle  procedure  di  verifica  e
validazione dei progetti e la razionalizzazione della composizione  e
dell'attivita' del Consiglio superiore dei lavori pubblici; 
    r) definizione,  nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza  e
concorrenzialita' e tenuto conto delle  esigenze  di  semplificazione
richieste dalla specificita' dei contratti nel settore della ricerca,
della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture nell'ambito dei servizi di ricerca e  sviluppo  da  parte
degli organismi di ricerca e delle istituzioni  dell'alta  formazione
artistica, musicale e coreutica, nonche' della disciplina applicabile
alle ipotesi di collaborazione tra organismi di ricerca; 
    s) revisione e  semplificazione  del  sistema  di  qualificazione
generale degli operatori, valorizzando criteri di verifica formale  e
sostanziale delle capacita' realizzative, delle competenze tecniche e
professionali,   dell'adeguatezza   dell'attrezzatura    tecnica    e
dell'organico, delle attivita' effettivamente eseguite e del rispetto
della  legalita',  delle  disposizioni  relative   alla   prevenzione
antimafia, alla tutela del lavoro e alla prevenzione e  al  contrasto
della discriminazione  di  genere,  anche  attraverso  l'utilizzo  di
banche dati a livello centrale che riducano le incertezze in sede  di
qualificazione degli operatori nelle  singole  procedure  di  gara  e
considerando la specificita' del settore dei beni culturali; 
    t) individuazione delle ipotesi in  cui  le  stazioni  appaltanti
possono ricorrere ad automatismi nella valutazione  delle  offerte  e
tipizzazione  dei  casi  in  cui  le  stazioni   appaltanti   possono
ricorrere, ai fini dell'aggiudicazione, al solo criterio del prezzo o
del costo, con possibilita' di escludere, per  i  contratti  che  non
abbiano carattere transfrontaliero, le  offerte  anomale  determinate
sulla base di meccanismi e metodi  matematici,  tenendo  conto  anche
della specificita' dei contratti nel settore  dei  beni  culturali  e
prevedendo in  ogni  caso  che  i  costi  della  manodopera  e  della
sicurezza  siano  sempre  scorporati  dagli  importi  assoggettati  a
ribasso; 
    u)  ridefinizione  della  disciplina  delle  varianti  in   corso
d'opera, nei limiti previsti dall'ordinamento europeo,  in  relazione
alla  possibilita'  di  modifica  dei  contratti  durante   la   fase
dell'esecuzione; 
    v) revisione della disciplina relativa ai servizi sociali e della
ristorazione  ospedaliera,  assistenziale  e  scolastica,  nonche'  a
quelli di servizio ad alta intensita' di manodopera, per  i  quali  i
bandi di gara, gli avvisi e gli inviti devono contenere la previsione
di specifiche clausole  sociali  volte  a  promuovere  la  stabilita'
occupazionale  del  personale  impiegato,  prevedendo  come  criterio
utilizzabile  ai  fini  dell'aggiudicazione   esclusivamente   quello
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa; 
    z) forte incentivo al ricorso a procedure  flessibili,  quali  il
dialogo competitivo, il partenariato per l'innovazione, le  procedure
per l'affidamento di accordi quadro e le  procedure  competitive  con
negoziazione, per la stipula di contratti  pubblici  complessi  e  di
lunga durata, garantendo il rispetto dei principi di trasparenza e di
concorrenzialita'; 
    aa)  razionalizzazione,  semplificazione,   anche   mediante   la
previsione di contratti-tipo e di  bandi-tipo,  ed  estensione  delle
forme di partenariato pubblico-privato, con particolare riguardo alle
concessioni di servizi, alla finanza di  progetto  e  alla  locazione
finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilita', anche al  fine
di  rendere  tali  procedure  effettivamente   attrattive   per   gli
investitori professionali, oltre che per gli  operatori  del  mercato
delle  opere  pubbliche  e  dell'erogazione  dei  servizi   resi   in
concessione, garantendo la trasparenza e la pubblicita' degli atti; 
    bb) precisazione delle cause che giustificano la stipulazione  di
contratti segretati o che esigono particolari misure di  sicurezza  e
specificazione delle relative modalita' attuative; 
    cc) revisione del sistema  delle  garanzie  fideiussorie  per  la
partecipazione e l'esecuzione dei contratti pubblici, prevedendo  una
disciplina omogenea per i settori ordinari e per i settori speciali e
prevedendo, in relazione alle garanzie dell'esecuzione dei contratti,
la possibilita' di sostituire le stesse mediante  l'effettuazione  di
una ritenuta di garanzia proporzionata all'importo del  contratto  in
occasione del pagamento di ciascuno stato di avanzamento dei lavori; 
    dd) individuazione dei contratti pubblici esclusi dall'ambito  di
applicazione oggettivo  delle  direttive  europee  e  semplificazione
della disciplina giuridica ad essi applicabile; 
    ee) individuazione delle ipotesi in cui  le  stazioni  appaltanti
possono ricorrere all'affidamento  congiunto  della  progettazione  e
dell'esecuzione  dei  lavori,  fermi  restando  il   possesso   della
necessaria qualificazione  per  la  redazione  dei  progetti  nonche'
l'obbligo di indicare  nei  documenti  di  gara  o  negli  inviti  le
modalita' per la corresponsione  diretta  al  progettista,  da  parte
delle  medesime  stazioni  appaltanti,  della  quota   del   compenso
corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente  in
sede di  offerta  dall'operatore  economico,  al  netto  del  ribasso
d'asta; 
    ff) divieto di proroga dei contratti di concessione, fatti  salvi
i  principi  europei  in  materia  di   affidamento   in   house,   e
razionalizzazione della disciplina sul controllo  degli  investimenti
dei  concessionari  e  sullo  stato  delle  opere  realizzate,  fermi
restando gli obblighi dei concessionari  sulla  corretta  e  puntuale
esecuzione   dei   contratti,   prevedendo   sanzioni   proporzionate
all'entita' dell'inadempimento, ivi compresa la decadenza in caso  di
inadempimento grave; 
    gg) razionalizzazione della disciplina concernente  le  modalita'
di affidamento dei contratti da parte  dei  concessionari,  anche  al
fine di introdurre una disciplina specifica per i rapporti concessori
riguardanti la gestione di servizi e, in particolare, dei servizi  di
interesse economico generale; disciplina delle concessioni in  essere
alla data di entrata in vigore dei  decreti  legislativi  di  cui  al
comma 1 e non affidate con la  formula  della  finanza  di  progetto,
ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il  diritto
dell'Unione europea, con specifico  riguardo  alle  situazioni  nelle
quali  sussiste  l'obbligo,  secondo   criteri   di   gradualita'   e
proporzionalita' e tenendo conto delle dimensioni e dei caratteri del
soggetto   concessionario,   dell'epoca   di    assegnazione    della
concessione, della sua durata, del  suo  oggetto  e  del  suo  valore
economico, di  affidare  a  terzi,  mediante  procedure  di  evidenza
pubblica, parte dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi
alle medesime concessioni, garantendo la stabilita' e la salvaguardia
delle professionalita' del personale impiegato; 
    hh) razionalizzazione della disciplina concernente  i  meccanismi
sanzionatori e  premiali  finalizzati  a  incentivare  la  tempestiva
esecuzione dei contratti pubblici da parte dell'aggiudicatario, anche
al fine di estenderne l'ambito di applicazione; 
    ii) semplificazione e accelerazione delle procedure di  pagamento
da parte delle stazioni appaltanti  del  corrispettivo  contrattuale,
anche riducendo gli oneri amministrativi a carico delle imprese; 
    ll) estensione e rafforzamento dei metodi  di  risoluzione  delle
controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia
di esecuzione del contratto. 
  3. I decreti legislativi di cui al comma 1  abrogano  espressamente
tutte le disposizioni oggetto di riordino e comunque quelle con  essi
incompatibili e recano le opportune disposizioni di coordinamento  in
relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonche' le
necessarie disposizioni transitorie e finali. 
  4. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  e  del  Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con i
Ministri competenti e previa acquisizione del parere della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, e del parere del Consiglio  di  Stato,  che  sono  resi
entro il termine di trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione  di
ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale  il  Governo
puo' comunque procedere. Gli schemi di  ciascun  decreto  legislativo
sono successivamente trasmessi  alle  Camere  per  l'espressione  dei
pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per  i
profili finanziari, che si pronunciano entro  il  termine  di  trenta
giorni dalla data  di  trasmissione,  decorso  il  quale  il  decreto
legislativo puo'  essere  comunque  adottato.  Ove  il  parere  delle
Commissioni parlamentari indichi specificamente  talune  disposizioni
come non conformi  ai  principi  e  criteri  direttivi  di  cui  alla
presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle  Camere  con  le  sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate  dei  necessari
elementi integrativi di informazione e  motivazione.  Le  Commissioni
competenti per materia  possono  esprimersi  sulle  osservazioni  del
Governo entro dieci giorni dall'assegnazione; decorso tale termine il
decreto legislativo puo' essere comunque  emanato.  Ove  il  Governo,
nell'attuazione della delega di cui  al  presente  articolo,  intenda
esercitare la facolta' di cui all'articolo 14, numero 2°,  del  testo
unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto  26
giugno 1924, n. 1054, il Consiglio di Stato si avvale, al fine  della
stesura  dell'articolato  normativo,  di  magistrati   di   tribunale
amministrativo regionale, di esperti  esterni  e  rappresentanti  del
libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali  prestano
la propria attivita' a titolo gratuito e senza  diritto  al  rimborso
delle spese. Sugli schemi redatti  dal  Consiglio  di  Stato  non  e'
acquisito il parere dello  stesso.  Entro  due  anni  dalla  data  di
entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, il Governo  puo'  apportarvi  le  correzioni  e  integrazioni  che
l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con  la  stessa
procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di
cui al presente articolo. Qualora il termine  per  l'espressione  del
parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza
dei  termini   di   delega   previsti   dal   presente   articolo   o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
  5. I decreti legislativi di cui alla presente legge  sono  adottati
senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per   la   finanza   pubblica.   Le
amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva
competenza  con  le  risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a  legislazione  vigente.  Qualora  uno  o  piu'  decreti
legislativi determinino  nuovi  o  maggiori  oneri  che  non  trovino
compensazione al proprio interno, i decreti legislativi  stessi  sono
adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore
dei provvedimenti legislativi  che  stanzino  le  occorrenti  risorse
finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge  31
dicembre 2009, n. 196. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3 del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE) 
 
          Note all'art. 1: 
              - La  comunicazione  della   Commissione   europea   al
          Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato  economico  e
          sociale europeo e al Comitato delle regioni (COM (2008) 394
          definitivo),  del  25  giugno  2008,  reca:   «Una   corsia
          preferenziale per la piccola impresa» Alla  ricerca  di  un
          nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (un «Small
          Business Act» per l'Europa). 
              - Il Regolamento  (UE)  18  giugno  2020,  n.  852/2020
          (Regolamento  del  Parlamento  europeo  e   del   Consiglio
          relativo all'istituzione di un  quadro  che  favorisce  gli
          investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento
          (UE) 2019/2088  (Testo  rilevante  ai  fini  del  SEE),  e'
          pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  22
          giugno 2020, n. L 198/13. 
              - La direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che
          abroga la direttiva 2004/18/CE (Testo rilevante ai fini del
          SEE), e' pubblicata nella  Gazzetta  ufficiale  dell'Unione
          europea 28 marzo 2014, n. L 94/65. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.   8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 202 del 30 agosto 1997: 
                «Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  14,  numero  2°,  del
          regio decreto 26 giugno 1924,  n.  1054  (Approvazione  del
          testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 7 luglio 1924: 
                «Art.14. (Art. 10 del testo unico 17 agosto 1907,  n.
          638). - Il Consiglio di Stato: 
                  (Omissis). 
              2° formula quei progetti di legge ed i regolamenti  che
          gli vengono commessi dal Governo.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  2,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          303 del 31 dicembre 2009, S.O.: 
                «Art.  17  (Copertura  finanziaria  delle  leggi).  -
          (Omissis). 
              2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i  mezzi
          di copertura necessari per l'adozione dei relativi  decreti
          legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
          per  la  complessita'  della  materia  trattata,  non   sia
          possibile  procedere  alla  determinazione  degli   effetti
          finanziari   derivanti   dai   decreti   legislativi,    la
          quantificazione  degli  stessi  e'  effettuata  al  momento
          dell'adozione dei singoli decreti  legislativi.  I  decreti
          legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri  sono
          emanati solo  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti
          risorse  finanziarie.  A   ciascuno   schema   di   decreto
          legislativo e' allegata una relazione tecnica,  predisposta
          ai sensi del comma  3,  che  da'  conto  della  neutralita'
          finanziaria  del  medesimo  decreto  ovvero  dei  nuovi   o
          maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
          di copertura. 
              (Omissis).».