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DECRETO-LEGGE 21 giugno 2022, n. 73

Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. (22G00086)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/06/2022
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2022, n. 122 (in G.U. 19/08/2022, n. 193).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/03/2024)
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Testo in vigore dal: 20-8-2022
aggiornamenti all'articolo
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per la semplificazione in materia tributaria, al fine di
assicurare una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e
le imprese; 
  Ritenuta  altresi'  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di
adottare misure  di  ammodernamento  delle  procedure  di  incasso  e
pagamento presso la Tesoreria  dello  Stato  e  ulteriori  misure  di
carattere sociale e finanziario; 
  Ritenuta  altresi'  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di
semplificare, per gli anni 2021 e 2022, le procedure di rilascio  del
nulla osta al lavoro e delle verifiche di  cui  all'articolo  30-bis,
comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1999,
n. 394; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 15 giugno 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente decreto-legge 
 
                               Art. 1 
 
 
Soppressione dell'obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori 
 
  1. Al testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di
registro, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  26
aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 68, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
      «1. Il controllo dei repertori  previsti  dall'articolo  67  e'
effettuato su iniziativa  degli  uffici  dell'Agenzia  delle  entrate
competenti per territorio.  I  soggetti  indicati  nell'articolo  10,
comma 1, lettere b) e c), i capi delle amministrazioni  pubbliche  ed
ogni altro funzionario autorizzato alla  stipulazione  dei  contratti
trasmettono il repertorio entro trenta giorni dalla data di  notifica
della richiesta. Gli uffici  dell'Agenzia  delle  entrate  effettuano
verifiche anche presso gli uffici dei soggetti roganti. 
      2. L'ufficio dopo aver controllato la regolarita' della  tenuta
del repertorio e della registrazione degli  atti  in  esso  iscritti,
nonche' la corrispondenza degli estremi di registrazione ivi annotati
con le risultanze dei registri di formalita' di cui all'articolo 16 e
dopo aver rilevato le eventuali violazioni e tutte le notizie  utili,
comunica l'esito del controllo ai pubblici ufficiali.»; 
    b) all'articolo 73, il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «1.
Per l'omessa presentazione del  repertorio  a  seguito  di  richiesta
dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate, ai  sensi  del  primo  comma
dell'articolo 68, i pubblici ufficiali sono puniti  con  la  sanzione
amministrativa da euro 1.032,91 a euro 5.164,57.». 
  2. Alle attivita' di cui all'articolo 68, commi 1 e  2,  del  testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.  131,
come modificati dal comma  1,  si  provvede  con  le  risorse  umane,
finanziarie e strumentali  previste  a  legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  ((2-bis. All'articolo  7,  comma  4-quater,  del  decreto-legge  10
giugno 1994, n. 357, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  8
agosto 1994, n. 489, dopo le parole: "la  tenuta"  sono  inserite  le
seguenti: "e  la  conservazione",  le  parole:  "e',  in  ogni  caso,
considerata regolare" sono sostituite dalle seguenti: "sono, in  ogni
caso, considerate regolari" e dopo le parole: "nei termini di  legge"
sono inserite le seguenti: "o di conservazione  sostitutiva  digitale
ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
82")).