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DECRETO-LEGGE 16 giugno 2022, n. 68

Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonchè in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. (22G00082)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/06/2022
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 agosto 2022, n. 108 (in S.O. n. 29, relativo alla G.U. 5/08/2022, n. 182).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/08/2024)
Testo in vigore dal: 6-8-2022
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada»; 
  Vista la legge 28 gennaio 1994,  n.  84,  recante  «Riordino  della
legislazione in materia portuale»; 
  Visto il decreto-legge 8  agosto  1994,  n.  507,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584,  recante  «Misure
urgenti in materia di dighe»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale»; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici»; 
  Visto il decreto-legge 18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  giugno   2019,   n.   55,   recante
«Disposizioni urgenti per  il  rilancio  del  settore  dei  contratti
pubblici, per l'accelerazione degli interventi  infrastrutturali,  di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»; 
  Visto il decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,  recante  «Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,   n.   108,   recante
«Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e snellimento delle procedure»; 
  Visto il decreto-legge 20 luglio  2021,  n.  103,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, recante «Misure
urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e  per
la salvaguardia di  Venezia,  nonche'  disposizioni  urgenti  per  la
tutela del lavoro»; 
  Considerata la  necessita'  ed  urgenza  di  adottare  disposizioni
finalizzate al rilancio del settore dei trasporti aerei, terrestri  e
marittimi, con la primaria finalita' di ridurre l'inquinamento  e  di
promuovere una mobilita' sostenibile, anche nell'ottica di perseguire
la decarbonizzazione dei trasporti e di migliorare la sicurezza della
circolazione; 
  Considerata la necessita' di  introdurre  disposizioni  finalizzate
alla realizzazione di investimenti relativi a grandi eventi,  nonche'
alla realizzazione e messa in sicurezza delle dighe; 
  Considerata  la  necessita'  ed  urgenza  di  prevedere   ulteriori
disposizioni sull'utilizzo di dispositivi  di  protezione  delle  vie
respiratorie; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 15 giugno 2022; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Misure di accelerazione per  la  realizzazione  delle  opere  per  la
         viabilita' della citta' di Roma e il Giubileo 2025 
 
  1. Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle  opere
funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica  per
il 2025 nella citta' di Roma, in relazione agli  interventi  indicati
nel programma dettagliato di cui all'articolo  1,  comma  422,  della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, ferma restando  l'applicazione  delle
disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale  di  cui
alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, ((n. 152, e
della)) riduzione dei termini prevista dall'articolo 4, comma 2,  del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le  procedure  di  valutazione  di
impatto ambientale sono svolte  nei  tempi  e  secondo  le  modalita'
previsti per i progetti di  cui  all'articolo  8,  comma  2-bis,  del
citato decreto legislativo n. 152 del 2006. 
  2. Per le finalita' di cui al  comma  1,  ai  fini  della  verifica
preventiva dell'interesse archeologico di  cui  all'articolo  25  del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile
del 2016, n. 50, in relazione ai progetti di  interventi  di  cui  al
comma 1, il termine di cui all'articolo 25, comma 3, secondo periodo,
del citato codice dei contratti pubblici e' ridotto a  quarantacinque
giorni. 
  3. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    ((0a) al comma 420 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le
dotazioni di cui al secondo periodo relative agli anni  2022  e  2023
sono erogate, nei limiti di spesa previsti  per  i  rispettivi  anni,
quale  contributo  forfettario  per  l'avvio   delle   attivita'   di
coordinamento e delle altre attivita' svolte dalla societa' di cui al
comma 427")) 
    a) al comma 427, sono aggiunti in fine i  seguenti  periodi:  «In
relazione agli interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione
straordinaria delle strade previsti dal programma  dettagliato  degli
interventi di cui al comma 422,  la  societa'  "Giubileo  2025"  puo'
sottoscrivere,  per  l'affidamento  di  tali   interventi,   apposite
convenzioni con la societa' ANAS S.p.a. in qualita'  di  centrale  di
committenza. Limitatamente agli affidamenti di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 35 del codice dei  contratti  pubblici  di
cui al decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  la  selezione  degli
operatori  economici  da  parte  della  societa'  ANAS  S.p.a.   puo'
avvenire, nel rispetto del principio di rotazione, anche  nell'ambito
degli accordi quadro previsti dall'articolo 54 del citato codice  dei
contratti pubblici, da essa conclusi e ancora efficaci alla  data  di
sottoscrizione delle convenzioni e  in  relazione  ai  quali  non  e'
intervenuta alla medesima data l'aggiudicazione degli appalti  basati
sui medesimi accordi quadro ovvero non si  e'  provveduto  alla  loro
esecuzione secondo le modalita'  previste  dal  citato  articolo  54,
commi 2, 3, 4, 5 e 6 ((,)) del  codice  dei  contratti  pubblici.  In
relazione  alle  attivita'  affidate  ad  ANAS  S.p.a.,  la  societa'
"Giubileo 2025" e' autorizzata a riconoscere, a valere sulle  risorse
di cui al comma 420 destinate alla  realizzazione  di  interventi  di
messa in sicurezza e manutenzione straordinaria delle strade  oggetto
di convenzione, una quota, entro il limite di  cui  all'articolo  36,
comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sulla  base  delle
risultanze  della  contabilita'  analitica   afferente   alle   spese
effettivamente sostenute da parte dell'ANAS S.p.a. per  le  attivita'
di investimento.»; 
    b) dopo il comma 427, e' inserito il seguente: 
      «427-bis. Agli affidamenti relativi  alla  realizzazione  degli
interventi e all'approvvigionamento dei beni e dei servizi  utili  ad
assicurare l'accoglienza e la funzionalita' del Giubileo della Chiesa
cattolica  per  il  2025  si  applicano  le   disposizioni   di   cui
all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 ((, e, ai  fini
di quanto previsto al comma 3 del suddetto articolo  48,  il  ricorso
alla  procedura  negoziata  e'  ammesso,  nella  misura  strettamente
necessaria, quando  l'applicazione  dei  termini,  anche  abbreviati,
previsti dalle procedure ordinarie puo' compromettere il rispetto del
cronoprogramma procedurale di cui al comma 423)). Al fine di  ridurre
i tempi di realizzazione degli interventi del ((programma dettagliato
di cui al comma 422 del presente articolo)), la conferenza di servizi
prevista dall'articolo 48, comma 5, del citato  decreto-legge  n.  77
del 2021 fissa il cronoprogramma vincolante da  rispettare  da  parte
degli enti  preposti  alla  risoluzione  delle  interferenze  e  alla
realizzazione delle opere mitigatrici, prevedendo, in caso di ritardo
nell'esecuzione    delle    lavorazioni    rispetto    al    predetto
cronoprogramma, l'applicazione  nei  confronti  dei  citati  enti  di
sanzioni commisurate alle penali di cui all'articolo  113-bis,  comma
4, ((del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo
18 aprile)) 2016, n. 50.». 
  4. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 422, 423, 426 e 427
((,)) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di assicurare  la
celere realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza e  la
manutenzione delle strade  comunali  di  Roma  Capitale,  nonche'  lo
sviluppo  e  la   riqualificazione   funzionale   delle   strade   di
penetrazione e di grande collegamento di Roma Capitale e della Citta'
metropolitana di Roma Capitale, rimuovendo le situazioni di emergenza
connesse al traffico e  alla  mobilita'  derivanti  dalle  condizioni
delle strade in  vista  dei  flussi  di  pellegrinaggio  e  turistici
previsti in occasione delle celebrazioni per il Giubileo della Chiesa
cattolica per l'anno 2025, Roma Capitale e la Citta' metropolitana di
Roma Capitale, anche tenendo conto di quanto previsto  nel  programma
dettagliato degli  interventi  di  cui  al  citato  comma  422,  sono
autorizzati a sottoscrivere per  l'affidamento  di  tali  interventi,
nell'ambito dei rapporti  di  collaborazione  con  lo  Stato  di  cui
all'articolo 24, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42,  apposite
convenzioni con la societa' ANAS S.p.a. in qualita'  di  centrale  di
committenza. Per le finalita' di cui al primo periodo,  limitatamente
agli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo
35 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n.
50 del 2016, la selezione degli operatori economici  da  parte  della
societa' ANAS S.p.a. puo' avvenire, nel  rispetto  del  principio  di
rotazione,  anche   nell'ambito   degli   accordi   quadro   previsti
dall'articolo 54 del citato codice dei contratti  pubblici,  da  essa
conclusi  e  ancora  efficaci  alla  data  di  sottoscrizione   delle
convenzioni e in relazione ai quali non e' intervenuta alla  medesima
data l'aggiudicazione  degli  appalti  basati  sui  medesimi  accordi
quadro ovvero non si e' provveduto alla loro  esecuzione  secondo  le
modalita' previste dal citato articolo 54, commi 2, 3, 4, 5 e 6 ((,))
del   codice   dei   contratti   pubblici.   Agli   oneri   derivanti
dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse
assegnate alla Citta' metropolitana di Roma Capitale con  il  decreto
di cui all'articolo 1, comma 406, della medesima  legge  n.  234  del
2021, nonche' sulle risorse dei rispettivi bilanci che Roma  Capitale
e la Citta' metropolitana di Roma Capitale intendano destinare a tale
finalita'. 
  5. In relazione alle  attivita'  affidate  ((all'ANAS  S.p.a.))  ai
sensi del comma 4, Roma Capitale e la Citta'  metropolitana  di  Roma
Capitale sono autorizzate a riconoscere a detta  societa',  a  valere
sulle risorse di cui al medesimo comma 4, una quota, entro il  limite
di cui all'articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111,  sulla  base  delle  risultanze  della  contabilita'   analitica
afferente alle spese effettivamente sostenute da parte della medesima
ANAS S.p.a. per le attivita' di investimento. 
  6. Al fine di assicurare  una  celere  e  coordinata  realizzazione
degli interventi di viabilita' comunale di  competenza  della  Citta'
metropolitana di Roma Capitale, le risorse relative  agli  interventi
di competenza di quest'ultima possono  essere  utilizzate  anche  per
l'esecuzione di interventi di viabilita' comunale in continuita'  con
quelli della medesima Citta' metropolitana.