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LEGGE 28 aprile 2022, n. 46

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonchè delega al Governo per il coordinamento normativo. (22G00055)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/05/2022 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2023)
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vigente al 18/04/2024
Testo in vigore dal:  31-12-2023
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Diritto di associazione sindacale
1. Il comma 2 dell'articolo 1475 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:
«2. In deroga al comma 1, i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare o interforze».
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192))
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3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192))
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4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192))
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5.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192))
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6.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192))
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