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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 2022, n. 26

Regolamento recante disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali, ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5. (22G00033)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/04/2022
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Testo in vigore dal:  13-4-2022

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, concernente regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali;
Visto il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69, recante modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e, in particolare, l'articolo 1, comma 12;
Visti gli articoli 98-vicies quinquies e 98-vicies sexies del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2018, n. 149, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all'impiego della posta cartacea;
Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 5, e, in particolare, l'articolo 1, comma 15;
Acquisito il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 679/2016;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 2020;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 luglio 2020;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2022;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
b) contraente: qualunque persona fisica o giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi telefonici accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o destinatario di tali servizi anche tramite schede prepagate;
c) operatore: qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, che, in qualità di titolare ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), intenda effettuare il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1, del Codice e delle numerazioni telefoniche nazionali mediante l'impiego del telefono oppure mediante posta cartacea per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;
d) registro: il registro pubblico delle opposizioni di cui all'articolo 130, comma 3-bis, del Codice, esteso alle numerazioni nazionali fisse e mobili non riportate negli elenchi di contraenti di cui all'articolo 129 del Codice, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 5;
e) elenchi di contraenti: gli elenchi di cui all'articolo 129 del Codice;
f) gestore del registro: il Ministero dello sviluppo economico o il soggetto terzo al quale potrà essere affidata la realizzazione e la gestione del servizio;
g) RGPD: regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
h) materiale pubblicitario: qualsiasi forma di messaggio che è diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere il trasferimento di beni mobili o immobili, la prestazione di opere o di servizi oppure la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi.
N O T E

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.»
- Si riportano i commi commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 130 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
«3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 129, il trattamento dei dati di cui al comma 1 del predetto articolo, mediante l'impiego del telefono e della posta cartacea per le finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario e degli altri dati personali di cui all'articolo 129, comma 1, in un registro pubblico delle opposizioni.
3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis è istituito con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, nonché, per i relativi profili di competenza, il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che si esprime entro il medesimo termine, secondo i seguenti criteri e principi generali:
a) attribuzione dell'istituzione e della gestione del registro ad un ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia;
b) previsione che l'ente o organismo deputato all'istituzione e alla gestione del registro vi provveda con le risorse umane e strumentali di cui dispone o affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I soggetti che si avvalgono del registro per effettuare le comunicazioni corrispondono tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina tali tariffe;
c) previsione che le modalità tecniche di funzionamento del registro consentano ad ogni utente di chiedere che sia iscritta la numerazione della quale è intestatario secondo modalità semplificate ed anche in via telematica o telefonica;
d) previsione di modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro mediante interrogazioni selettive che non consentano il trasferimento dei dati presenti nel registro stesso, prevedendo il tracciamento delle operazioni compiute e la conservazione dei dati relativi agli accessi;
e) disciplina delle tempistiche e delle modalità dell'iscrizione al registro, senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica, e del relativo aggiornamento, nonché del correlativo periodo massimo di utilizzabilità dei dati verificati nel registro medesimo, prevedendosi che l'iscrizione abbia durata indefinita e sia revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di facile utilizzo e gratuitamente;
f) obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di dati per le finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, di garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e di fornire all'utente idonee informative, in particolare sulla possibilità e sulle modalità di iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti;
g) previsione che l'iscrizione nel registro non precluda i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e trattati nel rispetto degli articoli 6 e 7 del Regolamento.»
- Il regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), è pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119.
- Il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante: «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2018, n. 205.
- Si riporta il testo dell'articolo 20-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166:
«Art. 20-bis. (Adeguamento alla normativa comunitaria in materia di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, di cui alla direttiva 2002/58/CE). - 1. Al fine di superare a regime la disciplina introdotta dall'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dell'articolo 130 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché ai sensi di quanto previsto dal comma 3-bis del presente articolo»;
b) dopo il comma 3 dell'articolo 130 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 129, il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1, mediante l'impiego del telefono per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario in un registro pubblico delle opposizioni.
3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis è istituito con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, nonché, per i relativi profili di competenza, il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che si esprime entro il medesimo termine, secondo i seguenti criteri e principi generali:
a) attribuzione dell'istituzione e della gestione del registro ad un ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia;
b) previsione che l'ente o organismo deputato all'istituzione e alla gestione del registro vi provveda con le risorse umane e strumentali di cui dispone o affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I soggetti che si avvalgono del registro per effettuare le comunicazioni corrispondono tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina tali tariffe;
c) previsione che le modalità tecniche di funzionamento del registro consentano ad ogni utente di chiedere che sia iscritta la numerazione della quale è intestatario secondo modalità semplificate ed anche in via telematica o telefonica;
d) previsione di modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro mediante interrogazioni selettive che non consentano il trasferimento dei dati presenti nel registro stesso, prevedendo il tracciamento delle operazioni compiute e la conservazione dei dati relativi agli accessi;
e) disciplina delle tempistiche e delle modalità dell'iscrizione al registro, senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica, e del relativo aggiornamento, nonché del correlativo periodo massimo di utilizzabilità dei dati verificati nel registro medesimo, prevedendosi che l'iscrizione abbia durata indefinita e sia revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di facile utilizzo e gratuitamente;
f) obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di dati per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), di garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e di fornire all'utente idonee informative, in particolare sulla possibilità e sulle modalità di iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti;
g) previsione che l'iscrizione nel registro non precluda i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e trattati nel rispetto degli articoli 23 e 24.
3-quater. La vigilanza e il controllo sull'organizzazione e il funzionamento del registro di cui al comma 3-bis e sul trattamento dei dati sono attribuiti al Garante»;
c) all'articolo 162:
1) al comma 2-bis, le parole: «ventimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «diecimila euro»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-quater. La violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dall'articolo 130, comma 3-bis, e dal relativo regolamento è sanzionata ai sensi del comma 2-bis del presente articolo».
2. Il registro previsto dall'articolo 130, comma 3-bis, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, è istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Fino al suddetto termine, restano in vigore i provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, e successive modificazioni, in attuazione dell'articolo 129 del medesimo codice.
3. All'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «sino al 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «sino al termine di sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135».
4. All'articolo 58 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'impiego da parte di un professionista del telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore o di fax richiede il consenso preventivo del consumatore, fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico».
5. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.» - Il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, concernente «Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 novembre 2010, n. 256.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 12, del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69, recante modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e 2009/140/CE in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori:
«12. Nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la parola: "abbonato", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "contraente".»
- Si riporta il testo degli articoli 98-vicies quinquies e 98-vicies sexies del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259:
«Art. 98-vicies quinquies. (Servizi di consultazione degli elenchi (ex art. 112 eecc; art. 75 cod. 2003). - 1.
L'Autorità provvede affinchè tutti i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero che assegnano numeri da un piano di numerazione soddisfino qualsiasi richiesta ragionevole di rendere disponibili le informazioni necessarie, ai fini della fornitura di elenchi e di servizi di consultazione accessibili al pubblico, in una forma concordata e a condizioni eque, oggettive, orientate ai costi e non discriminatorie. L'Autorità provvede affinchè sia rispettato il diritto degli utenti di servizi telefonici accessibili al pubblico ad essere inseriti o esclusi dagli elenchi.
2. L'Autorità può imporre obblighi e condizioni alle imprese che controllano l'accesso degli utenti finali alla fornitura di servizi di consultazione elenchi in conformità dell'articolo 72. Tali obblighi e condizioni sono obiettivi, equi, trasparenti, non discriminatori e favoriscano modalità digitali di erogazione e fruizione del servizio.
3. L'Autorità non mantiene in essere alcuna limitazione normativa che impedisca agli utenti finali di uno Stato membro di accedere direttamente ai servizi di consultazione elenchi di un altro Stato membro tramite chiamata vocale o SMS e adottano le misure per garantire tale accesso a norma dell'articolo 98-decies.
4. Il presente articolo si applica fatte salve le prescrizioni del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali e della vita privata e, in particolare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 129 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
«Art. 98-vicies sexies (Interoperabilità dei ricevitori autoradio e dei ricevitori radio di consumo e delle apparecchiature di televisione digitale di consumo (ex art. 113 e all. XI eecc e art. 74 Codice 2003). - 1.
Tutti i ricevitori autoradio e le apparecchiature di televisione digitale di consumo devono essere interoperabili in conformità ai commi 3 e 4.
2. Ogni altro ricevitore di radiodiffusione di consumo, non rientrante nei commi 3 e 4, integra almeno un'interfaccia che consenta all'utente di ricevere i servizi della radio digitale. Sono esclusi i ricevitori di radiodiffusione di valore modesto, i prodotti nei quali il ricevitore radio ha una funzione puramente accessoria, quali gli apparati di telefonia mobile smartphone e le apparecchiature utilizzate del servizio radioamatoriale.
3. I ricevitori autoradio di consumo messi a disposizione del mercato singolarmente, o integrati in un veicolo nuovo della categoria M ed N messo a disposizione sul mercato in vendita o in locazione, comprendono un ricevitore in grado di ricevere e riprodurre almeno i servizi radio forniti attraverso radiodiffusione digitale terrestre. I ricevitori che sono conformi alle norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, o a parti di esse, soddisfano il requisito sopra richiamato contemplato, coperto da tali norme o parti di esse.
4. Gli apparecchi televisivi digitali di consumo a schermo integrale con diagonale visibile superiore a 30 cm messi in vendita o in locazione dispongono di almeno una presa d'interfaccia aperta (normalizzata da un organismo di normalizzazione europeo riconosciuto o conforme a norma da esso adottata, ovvero conforme a una specifica dell'industria) che consenta un agevole collegamento di periferiche e sia in grado di trasmettere tutti i componenti pertinenti di un segnale televisivo digitale, incluse le informazioni sui servizi di accesso condizionato e interattivo. Tutte le apparecchiature dei consumatori destinate alla ricezione dei segnali di televisione digitale (vale a dire trasmissione terrestre, via cavo o via satellite), messe in vendita, in locazione o messe a disposizione in altro modo nell'Unione europea, in grado di ricomporre i segnali di televisione digitale, consentono: di ricomporre i segnali conformemente a un algoritmo di scomposizione comune europeo, gestito da un organismo di normalizzazione europeo riconosciuto (attualmente l'ETSI); di visualizzare i segnali trasmessi in chiaro a condizione che, in caso di locazione dell'apparecchiatura, il locatario si conformi alle disposizioni del contratto di locazione.
5. Le apparecchiature di ricezione televisiva, vendute nel territorio nazionale, integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVBT2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'ITU. In caso di evoluzioni delle codifiche, l'Autorità sentiti gli operatori di mercato interessati indica le nuove codifiche approvate dall'ITU successivamente alla codifica HEVC Main 10, di cui alla Raccomandazione ITU-T H.265 (V4), da integrare ai ricevitori, ritenute necessarie per favorire l'innovazione tecnologica indicando altresì i relativi tempi congrui di adeguamento.
6. L'Autorità vigila sull'interoperabilità delle apparecchiature di televisione digitale di consumo, di cui al comma 4, e se del caso, sentito il Ministero, definisce le misure necessarie per garantirla.
7. I fornitori di servizi di televisione digitale garantiscono, se del caso, che le apparecchiature di televisione digitale che forniscono ai loro utenti finali siano interoperabili in modo che, ove tecnicamente fattibile, siano riutilizzabili con altri fornitori di servizi di televisione digitale. Fatto salvo l'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, al termine del loro contratto, gli utenti finali hanno la possibilità di restituire le apparecchiature di televisione digitale in modo semplice e gratuito, a meno che il fornitore dimostri che sono pienamente interoperabili con i servizi di televisione digitale di altri fornitori, compresi quelli a cui è passato l'utente finale. Le apparecchiature di televisione digitale che sono conformi alle norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, o a parti di esse, sono considerate conformi alle prescrizioni di interoperabilità di cui sopra contemplate da tali norme o parti di esse. Con regolamento dell'Autorità sono indicate le codifiche che devono considerarsi tecnologicamente superate, in ordine alle quali non sussistono gli obblighi previsti dal presente comma.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza):
«54. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, è modificato al fine di dare attuazione all'articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con riguardo all'impiego della posta cartacea per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2018, n. 149, concernente «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all'impiego della posta cartacea», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 2019, n. 16.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5 (Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato):
«15. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano le modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni ed è altresì disposta l'abrogazione di eventuali disposizioni regolamentari incompatibili con le norme della presente legge.»
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 (Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205:
«8. Alla legge 11 gennaio 2018, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: "mediante operatore con l'impiego del telefono" sono inserite le seguenti: "nonché, ai fini della revoca di cui al comma 5, anche mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza l'intervento di un operatore,";
b) all'articolo 1, comma 5, le parole: "mediante operatore con l'impiego del telefono" sono soppresse;
c) all'articolo 1, comma 12, dopo le parole: "o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche" sono inserite le seguenti: "con o senza l'intervento di un operatore umano";
d) all'articolo 2, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "attività di call center" sono inserite le seguenti: ", per chiamate con o senza operatore,".»

Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
- Il regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), è pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119.
- Si riporta il testo dell'articolo 129, comma 1, del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
«1. Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 154, comma 4, e in conformità alla normativa dell'Unione europea, le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi ai contraenti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico.»
- Si riporta il testo dell'articolo 130 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
«Art. 130 (Comunicazioni indesiderate). - 1. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 8 e 21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso del contraente o utente. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge 11 gennaio 2018, n. 5.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.
3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 6 e 7 del Regolamento nonché ai sensi di quanto previsto dal comma 3-bis.
3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 129, il trattamento dei dati di cui al comma 1 del predetto articolo, mediante l'impiego del telefono e della posta cartacea per le finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario e degli altri dati personali di cui all'articolo 129, comma 1, in un registro pubblico delle opposizioni.
3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis è istituito con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, nonché, per i relativi profili di competenza, il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che si esprime entro il medesimo termine, secondo i seguenti criteri e principi generali:
a) attribuzione dell'istituzione e della gestione del registro ad un ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia;
b) previsione che l'ente o organismo deputato all'istituzione e alla gestione del registro vi provveda con le risorse umane e strumentali di cui dispone o affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I soggetti che si avvalgono del registro per effettuare le comunicazioni corrispondono tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina tali tariffe;
c) previsione che le modalità tecniche di funzionamento del registro consentano ad ogni utente di chiedere che sia iscritta la numerazione della quale è intestatario secondo modalità semplificate ed anche in via telematica o telefonica;
d) previsione di modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro mediante interrogazioni selettive che non consentano il trasferimento dei dati presenti nel registro stesso, prevedendo il tracciamento delle operazioni compiute e la conservazione dei dati relativi agli accessi;
e) disciplina delle tempistiche e delle modalità dell'iscrizione al registro, senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica, e del relativo aggiornamento, nonché del correlativo periodo massimo di utilizzabilità dei dati verificati nel registro medesimo, prevedendosi che l'iscrizione abbia durata indefinita e sia revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di facile utilizzo e gratuitamente;
f) obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di dati per le finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, di garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e di fornire all'utente idonee informative, in particolare sulla possibilità e sulle modalità di iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti;
g) previsione che l'iscrizione nel registro non precluda i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e trattati nel rispetto degli articoli 6 e 7 del Regolamento.
3-quater. La vigilanza e il controllo sull'organizzazione e il funzionamento del registro di cui al comma 3-bis e sul trattamento dei dati sono attribuiti al Garante.
4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L'interessato, al momento della raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.
5. È vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per le finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l'identità del mittente o in violazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l'interessato possa esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento, oppure esortando i destinatari a visitare siti web che violino il predetto articolo 8 del decreto legislativo n. 70 del 2003.
6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante può, provvedendo ai sensi dell'articolo 58 del Regolamento, altresì prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono state inviate le comunicazioni.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della citata legge 11 gennaio 2018, n. 5:
«Art. 1.
1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.
2. Possono iscriversi, a seguito di loro specifica richiesta, anche contemporaneamente per tutte le utenze telefoniche, fisse e mobili, loro intestate, anche per via telematica o telefonica, al registro pubblico delle opposizioni istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, tutti gli interessati che vogliano opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche effettuato mediante operatore con l'impiego del telefono nonché, ai fini della revoca di cui al comma 5, anche mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza l'intervento di un operatore, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
3. Nel registro di cui al comma 2 sono comunque inserite anche le numerazioni fisse non pubblicate negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, che gli operatori sono tenuti a fornire al gestore del registro con la stessa periodicità di aggiornamento prevista per la base di dati unica.
4. Gli interessati iscritti al registro di cui al comma 2, le cui numerazioni siano o meno riportate negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, possono revocare, anche per periodi di tempo definiti, la propria opposizione nei confronti di uno o più soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del medesimo regolamento, in qualunque momento, anche per via telematica o telefonica.
5. Con l'iscrizione al registro di cui al comma 2 si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto, che autorizzano il trattamento delle proprie numerazioni telefoniche fisse o mobili effettuato per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale ed è altresì precluso, per le medesime finalità, l'uso delle numerazioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento sulla base dei consensi precedentemente rilasciati. Sono fatti salvi i consensi prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca.
6. È valido il consenso al trattamento dei dati personali prestato dall'interessato, ai titolari da questo indicati, successivamente all'iscrizione nel registro di cui al comma 2.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono vietati, con qualsiasi forma o mezzo, la comunicazione a terzi, il trasferimento e la diffusione di dati personali degli interessati iscritti al registro di cui al comma 2, da parte del titolare del trattamento, per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attività, ai prodotti o ai servizi offerti dal titolare del trattamento.
8. In caso di cessione a terzi di dati relativi alle numerazioni telefoniche, il titolare del trattamento è tenuto a comunicare agli interessati gli estremi identificativi del soggetto a cui i medesimi dati sono trasferiti.
9. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 167 del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, in caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 7, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 166, comma 2, del medesimo codice. In caso di reiterazione delle suddette violazioni, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le autorità competenti possono altresì disporre la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
10. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, in caso di violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dalla presente legge, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 166, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. In caso di reiterazione delle suddette violazioni, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le autorità competenti possono altresì disporre la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
11. Il titolare del trattamento dei dati personali è responsabile in solido delle violazioni delle disposizioni della presente legge anche nel caso di affidamento a terzi di attività di call center per l'effettuazione delle chiamate telefoniche.
12. Gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche con o senza l'intervento di un operatore umano hanno l'obbligo di consultare mensilmente, e comunque precedentemente all'inizio di ogni campagna promozionale, il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all'aggiornamento delle proprie liste.
13. Al fine di rendere più agevole e meno costosa la consultazione periodica del registro da parte degli operatori di cui al comma 12, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il gestore del registro, se diverso dal Ministero dello sviluppo economico, gli operatori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge detta criteri generali per l'aggiornamento periodico delle tariffe con le modalità previste dall'articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, conformandosi ai seguenti criteri:
a) promuovere l'adozione da parte del gestore del registro e degli operatori di forme tecniche, anche mediante l'utilizzo di tecnologie avanzate, con il fine di contenere il costo delle tariffe di consultazione preliminare del registro;
b) prevedere modelli tariffari agevolati anche con forme di abbonamento temporale per gli operatori a cui non siano state comminate, negli ultimi cinque anni, le sanzioni di cui all'articolo 162, comma 2-quater, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003;
c) prevedere comunque, nella determinazione delle tariffe, l'integrale copertura dei costi di tenuta del registro.
14. È vietato l'utilizzo di compositori telefonici per la ricerca automatica di numeri anche non inseriti negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010. In caso di violazione di tale divieto, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-bis, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.
15. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano le modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni ed è altresì disposta l'abrogazione di eventuali disposizioni regolamentari incompatibili con le norme della presente legge.»