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DECRETO-LEGGE 1 marzo 2022, n. 17

Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. (22G00026)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2022
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34 (in G.U. 28/04/2022, n. 98).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/07/2024)
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vigente al 11/10/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 29-4-2022
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633; 
  Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; 
  Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234; 
  Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4; 
  Ritenuta la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  introdurre
misure finalizzate al contenimento degli effetti  degli  aumenti  dei
prezzi nel settore elettrico  e  del  gas  naturale,  nonche'  misure
strutturali e di semplificazione  in  materia  energetica  e  per  il
rilancio delle politiche industriali; 
  Ritenuta  altresi'  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di
introdurre misure finanziarie in favore delle regioni  e  degli  enti
territoriali, nonche' ulteriori misure urgenti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 18 febbraio 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri dell'economia e delle  finanze,  dello  sviluppo  economico,
della transizione ecologica, delle infrastrutture e  della  mobilita'
sostenibili, di concerto con i Ministri della difesa, per la pubblica
amministrazione, della giustizia,  per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie, dell'interno, della salute e per  il  Sud  e  la  coesione
territoriale; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
  Azzeramento degli oneri di sistema per il secondo trimestre 2022 
 
  1. Per ridurre gli effetti degli aumenti  dei  prezzi  nel  settore
elettrico, l'Autorita' di regolazione per energia,  reti  e  ambiente
(ARERA) provvede ad annullare, per  il  secondo  trimestre  2022,  le
aliquote relative agli  oneri  generali  di  sistema  applicate  alle
utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per
altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. 
  2. Per ridurre gli effetti degli aumenti  dei  prezzi  nel  settore
elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per  il  secondo  trimestre
2022, le aliquote relative agli oneri generali di  sistema  applicate
alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche
connesse  in  media  e  alta/altissima  tensione   o   per   usi   di
illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici  in  luoghi
accessibili al pubblico. 
  3. Agli oneri derivanti ((dai commi 1 e 2 del presente  articolo)),
pari a  complessivi  3.000  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  da
trasferire alla Cassa per i servizi energetici e  ambientali  (CSEA),
entro il 31 maggio 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.