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LEGGE COSTITUZIONALE 11 febbraio 2022, n. 1

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente. (22G00019)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/03/2022
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vigente al 12/07/2026
Testo in vigore dal:  9-3-2022

Art. 2

1. All'articolo 41 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, dopo la parola: «danno» sono inserite le seguenti: «alla salute, all'ambiente,»;
b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ambientali».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 41 della Costituzione, come modificato dalla presente legge:
«Art. 41.
L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.».