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DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2021, n. 230

Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46. (21G00252)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2021
L'errata-corrige (in G.U. 03/01/2022, n. 1) ha modificato la data del provvedimento da 21 dicembre 2021 a 29 dicembre 2021.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/04/2026)
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Testo in vigore dal: 21-4-2026
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 1° aprile 2021, n. 46, recante  «Delega  al  Governo
per riordinare, semplificare e potenziare le misure  a  sostegno  dei
figli a carico attraverso l'assegno unico e universale»; 
  Visto il decreto-legge  13  marzo  1988,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, recante «Norme  in
materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti
portuali ed altre disposizioni urgenti» e, in particolare, l'articolo
2; 
  Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo  sviluppo»  e,  in  particolare,
l'articolo 65; 
  Vista la legge 11 dicembre  2016,  n.  232,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019» e, in particolare,  l'articolo
1, comma 353; 
  Visto l'articolo 1, comma 339, della legge  27  dicembre  2019,  n.
160, relativo all'istituzione del «Fondo assegno universale e servizi
alla famiglia»; 
  Visto il decreto-legge  8  giugno  2021,  n.  79,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n.  112,  recante  «Misure
urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori»; 
  Visto il decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, recante  «Misure
urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonche' proroghe in tema
di  referendum,  assegno  temporaneo  e  IRAP»  e,  in   particolare,
l'articolo 4; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 2021,  n.  146,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante  «Misure
urgenti in materia economica e fiscale, a tutela  del  lavoro  e  per
esigenze indifferibili» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 917, recante «Approvazione  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi» e, in particolare, l'articolo 12; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 18 novembre 2021; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 2 dicembre 2021; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 23 dicembre 2021; 
  Sulla proposta del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia,
del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  e  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sentito   il   Ministro   per   le
disabilita'; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. A decorrere dal 1° marzo 2022 e'  istituito  l'assegno  unico  e
universale per  i  figli  a  carico,  che  costituisce  un  beneficio
economico attribuito, su base mensile, per il  periodo  compreso  tra
marzo di ciascun anno e  febbraio  dell'anno  successivo,  ai  nuclei
familiari sulla base della condizione economica del nucleo,  in  base
all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)  di  cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013,
n. 159, secondo quanto di seguito disciplinato. 
  2. Ai fini del presente decreto,  si  considerano  figli  a  carico
quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini  ISEE,  in
corso di validita', calcolato ai sensi dell'articolo  7  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre  2013,  n.  159.
Nel caso di nuclei con figli  maggiorenni,  l'ISEE  e'  calcolato  ai
sensi degli articoli da 2 a 6 e 9  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. 
  2-bis. ((Ai soli fini  dell'attribuzione  dell'assegno  di  cui  al
comma 1, si considerano anche i figli residenti  in  un  altro  Stato
membro dell'Unione europea che siano fiscalmente a  carico  ai  sensi
della normativa italiana vigente)). 
  3. In assenza di ISEE il nucleo di riferimento e'  accertato  sulla
base dei dati autodichiarati in domanda, ai  sensi  dell'articolo  46
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
dal richiedente l'assegno unico, sulla base dei  criteri  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159. 
  4. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione, anche con  riferimento  all'articolo  10  della  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.