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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 2021, n. 231

Regolamento recante modifiche al regolamento concernente l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78. (21G00251)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/2022
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Testo in vigore dal:  14-1-2022

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17, comma 4-bis;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, gli articoli 4, 14 e 15;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante: «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante: «Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, e, in particolare, l'articolo 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e comma 10;
Visto il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e, in particolare, l'articolo 12, comma 1-bis;
Visto il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, e, in particolare, l'articolo 32;
Visto il decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, e, in particolare, l'articolo 8-quater, comma 1;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, in particolare, l'articolo 240;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e, in particolare, l'articolo 31, commi 3 e 4;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre 2012, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2013, e successive modificazioni, con il quale sono stati individuati, nell'ambito degli Uffici centrali del Ministero dell'interno, i posti di funzione di livello dirigenziale non generale da attribuire ai dirigenti dell'Area I di seconda fascia;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 23 luglio 2020, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2020, recante l'individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale da attribuire ai dirigenti di seconda fascia dell'area delle funzioni centrali nell'ambito delle strutture centrali e periferiche del Ministero dell'interno;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2009, n. 210, recante: «Disposizioni relative all'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno ed al personale dell'amministrazione civile dell'interno, per l'attuazione dell'articolo 1, comma 404-416, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», e, in particolare, la Tabella A;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 settembre 2015, n. 217;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, e, in particolare, gli articoli 4, 5, 7 e 10;
Informate le Organizzazioni sindacali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2021;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi in data 20 luglio 2021;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, espressi rispettivamente il 13 ottobre 2021 e il 5 ottobre 2021;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche all'assetto organizzativo
del Dipartimento della pubblica sicurezza
a) alla lettera n):
1) le parole «, delle comunicazioni» sono soppresse;
2) dopo le parole «delle attività svolte dalle Specialità della polizia stradale», il segno «,» è sostituito con la parola: «e» e le parole: «postale e delle comunicazioni» sono soppresse;
3) le parole da «sviluppo della attività» fino a «dei servizi di telecomunicazione;» sono soppresse;
b) alla lettera p), le parole da «; coordinamento e supporto centrale» fino a «Polizia di Stato» sono soppresse;
c) dopo la lettera p) è aggiunta la seguente: «p-bis) Direzione centrale per la polizia scientifica e la sicurezza cibernetica: coordinamento e supporto centrale delle attività di polizia scientifica svolte dagli Uffici della Polizia di Stato; coordinamento, direzione, pianificazione strategica dei servizi e delle attività svolte dalla Specialità Polizia postale e delle comunicazioni della Polizia di Stato, anche per quanto concerne lo studio e l'elaborazione delle metodologie operative implementate dalla predetta Specialità; sviluppo delle attività demandate all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione; sviluppo delle attività di prevenzione e di tutela informatica e cibernetica di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e delle attività attribuite al predetto Ministero dall'articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133; sviluppo di attività info-investigative a livello centrale nelle materie di competenza della predetta Specialità della Polizia di Stato e in quelle demandate al predetto organo del Ministero per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione; gestione del Computer Emergency Response Team (CERT) del Ministero.».
2. Gli uffici di livello dirigenziale non generale in cui si articola la Direzione centrale per la polizia scientifica e la sicurezza cibernetica di cui al comma 1, lettera c), e la relativa dotazione organica sono definiti con decreto del Ministro dell'interno adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 5, settimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, nel rispetto del limite massimo stabilito per gli uffici di livello dirigenziale non generale, fissato dall'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, come modificato dall'articolo 4 del presente decreto.
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, reca: «Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno».
Note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.»
- Si riporta il testo degli articoli 4, 14 e 15 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1.
L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del Ministro emanati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilità tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.
2. I Ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall' art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonché la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero.
5. Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.».
«Art. 14 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei ministri, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico.
2. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe e attività di collaborazione con gli enti locali;
b) tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e coordinamento delle forze di polizia;
c) amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale di Governo sul territorio;
d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo.
d-bis) organizzazione e funzionamento delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione, con particolare riguardo alle politiche del personale dell'amministrazione civile e alla promozione e sviluppo delle relative attività formative nonché alla gestione delle risorse strumentali e finanziarie del Ministero.
3. Il Ministero svolge attraverso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche gli altri compiti ad esso assegnati dalla normativa vigente.
4. Restano ferme le disposizioni della legge 1° aprile 1981, n. 121.».
«Art. 15 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a cinque.
2. L'organizzazione periferica del Ministero è costituita dagli Uffici territoriali del Governo di cui all'art. 11, anche con compiti di rappresentanza generale del Governo sul territorio, dalle Questure e dalle strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».
- La legge 1° aprile 1981, n. 121, reca: «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza».
- Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, reca: «Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione):
«Art. 2 (Integrazione delle misure di prevenzione e contrasto delle attività terroristiche). - 1. - 1-quater. (omissis)
2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'art. 9, commi 1, lettera b), e 2, della legge 16 marzo 2006, n. 146, svolte dagli ufficiali di polizia giudiziaria ivi indicati, nonché delle attività di prevenzione e repressione delle attività terroristiche o di agevolazione del terrorismo, di cui all'art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione, fatte salve le iniziative e le determinazioni dell'autorità giudiziaria, aggiorna costantemente un elenco di siti utilizzati per le attività e le condotte di cui agli articoli 270-bis e 270-sexies del codice penale, nel quale confluiscono le segnalazioni effettuate dagli organi di polizia giudiziaria richiamati dal medesimo comma 2 dell'art. 7-bis del decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005.
Il Ministro dell'interno riferisce sui provvedimenti adottati ai sensi del presente comma e dei commi 3 e 4 del presente articolo in un'apposita sezione della relazione annuale di cui all'art. 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, commi 1, lettera a) e b), 5 e 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini):
«Art. 2 (Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni). - 1. Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalità previste dal comma 5, nella seguente misura:
a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti;
b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.
3. - 4. (omissis)
5. Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze considerando che le medesime riduzioni possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo conto delle specificità delle singole amministrazioni, in misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione che la differenza sia recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione. Per il personale della carriera diplomatica e per le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non del Ministero degli affari esteri, limitatamente ad una quota corrispondente alle unità in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alle riduzioni di cui al comma 1, nelle percentuali ivi previste, all'esito del processo di riorganizzazione delle sedi estere e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2012. Fino a tale data trova applicazione il comma 6 del presente articolo.
6. - 9. (omissis)
10. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5 le amministrazioni interessate adottano i regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, applicando misure volte:
a) alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici eliminando eventuali duplicazioni;
b) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;
c) alla rideterminazione della rete periferica su base regionale o interregionale;
d) all'unificazione, anche in sede periferica, delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale e dei servizi comuni;
e) alla conclusione di appositi accordi tra amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni di cui alla lettera d), ricorrendo anche a strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica e all'utilizzo congiunto delle risorse umane;
f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui all'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
- Si riporta il comma 1-bis dell'art. 12, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 (Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale):
«1-bis. In relazione alla necessità di potenziare le strutture finalizzate al contrasto dell'immigrazione illegale e alla predisposizione degli interventi per l'accoglienza legati ai flussi migratori e all'incremento delle richieste di protezione internazionale, il Ministero dell'interno provvede, entro il 31 dicembre 2018, a predisporre il regolamento di organizzazione di cui all'art. 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Entro il predetto termine, il medesimo Ministero provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 11, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con conseguente riassorbimento, entro il successivo anno, degli effetti derivanti dalle riduzioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge n. 95 del 2012.».
- Si riporta il testo dell'art. 32 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate):
«Art. 32 (Disposizioni per la riorganizzazione dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno). - 1. Nell'ambito dei processi di riduzione organizzativa e al fine di garantire gli obiettivi complessivi di economicità e di revisione della spesa previsti dalla legislazione vigente, il Ministero dell'interno applica la riduzione percentuale del 20 per cento prevista dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nella misura pari a ventinove posti di livello dirigenziale generale, attraverso:
a) la riduzione di otto posti di livello dirigenziale generale assegnati ai prefetti nell'ambito degli Uffici centrali del Ministero dell'interno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, con conseguente rideterminazione della dotazione organica dei prefetti di cui alla Tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2015;
b) la soppressione di ventuno posti di prefetto collocati a disposizione per specifiche esigenze in base alla normativa vigente, secondo le modifiche di seguito indicate:
1) all'art. 237 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il terzo comma è sostituito dal seguente: «I prefetti a disposizione non possono eccedere il numero di due oltre quelli dei posti del ruolo organico»;
2) all'art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, le parole «del 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 5 per cento»;
3) all'art. 12, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dopo le parole «i prefetti», sono inserite le seguenti: «entro l'aliquota dell'1 per cento».
2. Restano ferme le dotazioni organiche dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti, del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di prima e di seconda fascia, nonché del personale non dirigenziale appartenente alle aree prima, seconda e terza dell'Amministrazione civile dell'interno di cui alla Tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2015.
3. All'art. 42, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121, le parole «di 17 posti» sono sostituite dalle seguenti: «di 14 posti».
4. Il Ministero dell'interno adotta, con le modalità e nel termine di cui all'art. 12, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, il relativo regolamento di organizzazione. Entro il medesimo termine si provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 11, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con conseguente riassorbimento, entro il biennio successivo, degli effetti derivanti dalle riduzioni di cui ai commi 1 e 2.».
- Si riporta il comma 1 dell'art. 8-quater, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica):
«1. Successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui al comma 4 dell'art. 32 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, al fine di assicurare una maggiore funzionalità delle attività economico-finanziarie derivanti dalla predetta riorganizzazione, la dotazione organica del Ministero dell'interno può essere incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale da assegnare al personale dell'area delle funzioni centrali, i cui maggiori oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario.
Le variazioni della dotazione organica di cui al primo periodo sono attuate con regolamento di organizzazione, da adottare ai sensi della legislazione vigente.».
- Si riporta il testo dell'art. 240 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 240 (Misure organizzative per gli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza).- 1. È istituita presso il Ministero dell'interno, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza di cui all'art. 4 della legge 1° aprile 1981, n. 121, una Direzione Centrale competente a sviluppare le attività di prevenzione e di tutela informatica e cibernetica previste dall'art. 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e quelle attribuite al predetto Ministero dall'art. 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, nonché ad assicurare l'unità di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dalla specialità della polizia postale e delle comunicazioni della Polizia di Stato e degli altri compiti di natura tecnica che ne costituiscono il completamento al fine dell'organico supporto alle attività investigative. Alla Direzione Centrale è preposto un dirigente generale della Polizia di Stato, del ruolo ordinario della carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia.
2. Il numero delle Direzioni Centrali e degli uffici di livello equiparato in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza, sulla scorta di quanto previsto dal comma 1, è, conseguentemente, incrementato di una unità, fermo restando il numero complessivo dei posti dirigenziali generali di pubblica sicurezza di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede ad adeguare alle previsioni di cui al presente articolo il regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, adottato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
- Si riporta il comma 3 e 4 dell'art. 31, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale):
«3. È istituita presso il Ministero dell'interno, nell'ambito del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, la Direzione Centrale per l'innovazione tecnologica per l'amministrazione generale, cui è preposto un dirigente di livello generale dell'area delle funzioni centrali. La Direzione Centrale assicura la funzionalità delle attività di innovazione tecnologica e di digitalizzazione, nonché dei sistemi informativi del Ministero dell'interno e delle Prefetture-UTG.
4. La dotazione organica del Ministero dell'interno, in applicazione di quanto previsto dal comma 3, è incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale da assegnare al personale dell'area delle funzioni centrali, i cui maggiori oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale della medesima area, equivalente sul piano finanziario. Alle modifiche della dotazione organica di cui al primo periodo si provvede con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400.».
- Il decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre 2012 reca: «Revisione dei posti di funzione da conferire ai Dirigenti di seconda fascia dell'Area I dell'Amministrazione civile dell'interno».
- Il decreto del Ministro dell'interno del 23 luglio 2020 reca: «Individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale da attribuire ai dirigenti di seconda fascia dell'area delle funzioni centrali dell'Amministrazione civile dell'interno nell'ambito delle strutture centrali e periferiche del Ministero dell'interno».
- Si riporta la Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2009, n. 210 (Disposizioni relative all'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno ed al personale dell'amministrazione civile dell'interno, per l'attuazione dell'art. 1, comma 404 - 416, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133):



=================================================================
| N. | POSTO DI FUNZIONE |
+=======+=======================================================+
| |Direttore Centrale per la Documentazione e la |
| |Statistica (Dipartimento per le Politiche del personale|
| |dell'Amministrazione Civile e per le Risorse |
| 1 |Strumentali e Finanziarie) |
+-------+-------------------------------------------------------+
| |Direttore dell'Ufficio per i sistemi informativi |
| |automatizzati (Dipartimento per le Politiche del |
| |personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse |
| 1 |Strumentali e Finanziarie) |
+-------+-------------------------------------------------------+
| |Presidenti delle Commissioni territoriali per il |
| |riconoscimento della protezione internazionale (Decreto|
| 7 |legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 - Art. 4) |
+-------+-------------------------------------------------------+
| |Capo dell'Ispettorato centrale per i Servizi |
| |Archivistici (Dipartimento per le Politiche del |
| |personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse |
| 1 |Strumentali e Finanziarie) |
+-------+-------------------------------------------------------+
| |Direttore della Scuola Superiore di Polizia |
| 1 |(Dipartimento della Pubblica Sicurezza) |
+-------+-------------------------------------------------------+
| |Direttore centrale per l'amministrazione generale e per|
| |gli Uffici territoriali del Governo (Dipartimento per |
| 1 |gli affari interni e territoriali) |
+-------+-------------------------------------------------------+
| Totale: 12 posti funzione |
+---------------------------------------------------------------+



- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 maggio 2015 reca: "Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alla carriera prefettizia, alle qualifiche dirigenziali di prima e di seconda fascia dell'Area I comparto Ministeri, nonché del personale delle aree prima, seconda e terza del Ministero dell'interno".
- Per il testo degli articoli 4, 5, 7 e 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, come modificati dal presente provvedimento, si vedano rispettivamente le note agli articoli 1, 2, 3 e 4.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, come modificato dal presente decreto:
«Art. 4 (Dipartimento della pubblica sicurezza). - 1.
Il Dipartimento della pubblica sicurezza svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica stabiliti dalla legge 1° aprile 1981, n. 121 e dalle altre norme concernenti le attribuzioni del Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza, del Dipartimento della pubblica sicurezza e delle altre autorità di pubblica sicurezza, anche relativamente alle Forze di polizia ed agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza è articolato, secondo i criteri di organizzazione e le modalità stabiliti dalla legge 1° aprile 1981, n. 121 e in armonia con i principi generali dell'ordinamento ministeriale, nelle seguenti direzioni centrali e uffici di pari livello anche a carattere interforze:
a) Segreteria del Dipartimento: ufficio a competenza generale, anche di carattere strumentale; coordinamento delle attività svolte nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza e attuazione dell'azione di direzione e di indirizzo del Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza;
b) Ufficio per l'amministrazione generale del Dipartimento: ufficio a competenza generale di diretta collaborazione del Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza, affari legislativi, normativi e parlamentari, nonché studio, consulenza e analisi strategica negli ambiti di interesse dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; questioni attinenti all'ordinamento del Dipartimento della pubblica sicurezza e alla materia della polizia amministrativa e di sicurezza;
c) Ufficio centrale ispettivo: espletamento dei compiti indicati dall'art. 5, sesto comma, della legge n. 121 del 1981;
d) Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale: pianificazione e programmazione strategica del fabbisogno di beni e servizi a livello centrale e territoriale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, assolvendo alla funzione di centrale unica per gli acquisti di competenza del Dipartimento, salva la competenza disciplinata in relazione ad alcuni specifici settori; gestione dei beni e servizi, anche attraverso le proprie articolazioni periferiche, organizzazione, uniformità di indirizzo e gestione delle attività tecniche, anche con riferimento alle nuove tecnologie presenti sul mercato;
e) Direzione centrale per i servizi di ragioneria: pianificazione economico-finanziaria e delle politiche di bilancio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, assolvendo, a tal fine, alla funzione di centrale unica della spesa del Dipartimento;
f) Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia: ufficio a composizione interforze per le attività riguardanti l'espletamento delle funzioni demandate al Dipartimento per l'attuazione delle direttive impartite dal Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza, nell'esercizio delle attribuzioni di coordinamento e di direzione unitaria in materia di ordine e sicurezza pubblica; pianificazione generale della dislocazione delle Forze dì polizia, nonché pianificazioni finanziarie e programmi di razionalizzazione connessi alla gestione associata di beni e servizi strumentali delle Forze di polizia e di centralizzazione di acquisti e gestione associata di beni e servizi tra le Forze di polizia e le Forze armate; promozione e sviluppo della legalità e della sicurezza partecipata, nonché pianificazione strategica delle relazioni in ambito europeo ed internazionale, nei settori di interesse dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; attività finalizzate alla determinazione ed attuazione delle misure di protezione personale;
g) Direzione centrale della polizia criminale: supporto per l'esercizio delle funzioni demandate al vice Direttore generale della Pubblica Sicurezza - Direttore centrale della polizia criminale anche ai fini dei compiti di collegamento tra la Direzione investigativa antimafia e gli altri uffici e strutture di cui all'art. 4, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410; raccolta, classificazione e analisi delle informazioni e dei dati, a carattere interforze, in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di contrasto delle fenomenologie criminali più rilevanti; espletamento, in attuazione della pianificazione strategica delle relazioni internazionali, dei compiti di cooperazione di polizia a livello europeo ed internazionale, salvo quanto previsto alla lettera n); gestione dei collaboratori e testimoni di giustizia; gestione del CED Interforze di cui all'art. 8 della legge n. 121 del 1981, per l'attuazione dell'interoperabilità tra i sistemi informatici delle Forze di polizia, anche mediante la standardizzazione delle metodologie di comunicazione, nel rispetto delle normative in materia di protezione e sicurezza dei dati personali;
h) Direzione centrale dei servizi antidroga: coordinamento delle attività di prevenzione, contrasto e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, a livello nazionale e internazionale;
i) Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato: affari generali relativi all'organizzazione e all'amministrazione della Polizia di Stato, ordinamento del personale e degli uffici, reparti e istituti della Polizia di Stato, gestione del personale della Polizia di Stato, delle relative attività concorsuali, del contenzioso ed assistenziali; coordinamento delle attività di competenza degli istituti di istruzione della Polizia di Stato; coordinamento e gestione delle attività dei Gruppi sportivi della Polizia di Stato;
l) Direzione centrale di sanità: svolgimento delle attività relative alle esigenze sanitarie del personale della Polizia di Stato, alle attività di studio, consulenza e indirizzo relativamente all'applicazione, nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, della medicina preventiva del lavoro e delle normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; psicologia del lavoro, psicologia della salute, psicologia applicata all'attività di polizia nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, anche attraverso attività di studio ed indirizzo;
m) Direzione centrale della polizia di prevenzione: coordinamento, impulso e supporto delle attività, informative, investigative, preventive, di monitoraggio e di analisi in materia di estremismo, eversione e terrorismo, nonché di altri fenomeni sociali o economici rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica; interventi speciali ad alto rischio;
n) Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria e per i reparti speciali della Polizia di Stato: coordinamento, direzione, pianificazione strategica dei servizi e delle attività svolte dalle Specialità della Polizia stradale e ferroviaria, della Polizia di Stato, anche per quanto concerne lo studio e l'elaborazione delle metodologie operative implementate dalle predette Specialità; coordinamento e pianificazione generale dei Reparti mobili e degli altri Reparti speciali della Polizia di Stato, ferme restando le attribuzioni riservate alla Direzione centrale della polizia di prevenzione relativamente ai reparti competenti ad eseguire gli interventi speciali ad alto rischio;
o) Direzione centrale dell'immigrazione e per la polizia delle frontiere: coordinamento delle attività demandate alle Autorità di pubblica sicurezza in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, attività per il contrasto dell'immigrazione irregolare; attività operative di polizia di frontiera e di sicurezza degli scali aeroportuali e marittimi, assicurando lo svolgimento delle connesse attività amministrative; attività di cooperazione internazionale di polizia nel settore di specifica competenza;
p) Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato: coordinamento informativo anticrimine, per l'indirizzo e il raccordo info-operativo delle attività investigative, di controllo del territorio svolte dagli uffici della Polizia di Stato e di quelle finalizzate all'applicazione delle misure di prevenzione di competenza del Questore - Autorità di pubblica sicurezza;
p-bis) Direzione centrale per la polizia scientifica e la sicurezza cibernetica: coordinamento e supporto centrale delle attività di polizia scientifica svolte dagli Uffici della Polizia di Stato; coordinamento, direzione, pianificazione strategica dei servizi e delle attività svolte dalla Specialità Polizia postale e delle comunicazioni della Polizia di Stato, anche per quanto concerne lo studio e l'elaborazione delle metodologie operative implementate dalla predetta Specialità; sviluppo delle attività demandate all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione; sviluppo delle attività di prevenzione e di tutela informatica e cibernetica di cui all'art. 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e delle attività attribuite al predetto Ministero dall'art. 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133; sviluppo di attività info-investigative a livello centrale nelle materie di competenza della predetta Specialità della Polizia di Stato e in quelle demandate al predetto organo del Ministero per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione; gestione del Computer Emergency Response Team (CERT) del Ministero.
3. Dal Dipartimento della pubblica sicurezza dipende la Direzione investigativa antimafia. Dal medesimo Dipartimento dipendono altresì la Scuola superiore di polizia di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, e la Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia per l'alta formazione e l'aggiornamento dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia.
4. Al Dipartimento della pubblica sicurezza è preposto un prefetto con le funzioni di Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza e sono assegnati, secondo quanto previsto dalla legge n. 121 del 1981 e dal decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, un vice direttore generale per l'espletamento delle funzioni vicarie, un vice direttore generale per l'attività di coordinamento e di pianificazione ed un vice direttore generale al quale è affidata la responsabilità della Direzione centrale della polizia criminale. Ai prefetti con funzioni di vice direttore generale, ferme restando le attribuzioni agli stessi conferite da disposizioni di legge o di regolamento, il Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza può delegare, di volta in volta o in via generale, specifiche funzioni.
5. L'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale, di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, e la Direzione centrale per gli istituti di istruzione di cui all'art. 5, primo comma, della legge n. 121 del 1981, sono soppressi e i relativi compiti sono attribuiti all'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia e alla Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato nonché alla Direzione centrale per i servizi di ragioneria."
- Si riporta il testo del settimo comma dell'art. 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121:
«La determinazione del numero e delle competenze degli uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.».