stai visualizzando l'atto

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 settembre 2021, n. 232

Regolamento recante fondo per il finanziamento delle attività svolte dagli istituti di patronato e di assistenza sociale in materia di Reddito di Cittadinanza e di Pensione di Cittadinanza. (21G00249)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/2022
nascondi
vigente al 24/04/2024
Testo in vigore dal:  14-1-2022

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 30 marzo 2001, n. 152, concernente la «Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, con il quale è stato adottato il «Regolamento per il finanziamento degli Istituti di patronato, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n. 152»;
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che ha istituito il «Reddito di Cittadinanza» (RdC) e la «Pensione di Cittadinanza» (PdC);
Visto, in particolare, l'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che, per il 2019, prevede che «Le richieste del RdC e della pensione di Cittadinanza possono essere presentate presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193»;
Visto l'articolo 1, comma 480, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, a decorrere dal 2020, «il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali», ai fini del finanziamento dell'attività di RdC e PdC da parte degli Istituti di patronato, «è incrementato di 5 milioni di euro»;
Visto l'ultimo periodo del medesimo articolo 1, comma 480, della legge n. 160 del 2019, che prevede che «i criteri di ripartizione del finanziamento per il RdC e la PdC sono definiti con regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali»;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;
Ritenuta la necessità di coordinare i criteri di ripartizione di cui al presente decreto con quelli contenuti nel regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato n. 800/2021, n. 1118/2021 e n. 1455/2021, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze, rispettivamente, del 27 aprile 2021, del 22 giugno 2021 e del 26 agosto 2021;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri con nota prot. 8212 del 23 settembre 2021;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. A decorrere dall'esercizio 2020 il finanziamento dell'attività svolta dagli Istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, per reddito di cittadinanza (RdC) e per pensione di cittadinanza (PdC), ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, grava sull'apposito fondo istituito in base all'articolo 1, comma 480, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed inserito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si riporta l'articolo 1, comma 480, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):
«Art. 1. - 480. A decorrere dall'anno 2020, ai fini del finanziamento delle attività per il Rdc e la Pdc, ai sensi dell'articolo 5, comma, 1 del citato decreto-legge n. 4 del 2019, da parte degli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è incrementato di 5 milioni di euro. I criteri di ripartizione del finanziamento per il Rdc e la Pdc sono definiti con regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.».
Note alle premesse:

- La legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2001, n. 97.
- Il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193 (Regolamento per il finanziamento degli istituti di patronato, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n. 152) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2008, n. 288.
- Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2019, n. 23.
- Si riporta l'articolo 5, comma 1, del citato decreto-legge n. 4 del 2019:
«Art. 5 (Richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio). - 1. Il Rdc è richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso il gestore del servizio integrato di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Rdc può anche essere richiesto mediante modalità telematiche, alle medesime condizioni stabilite in esecuzione del servizio affidato. Le richieste del Rdc possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Le richieste del Rdc e della Pensione di cittadinanza possono essere presentate presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti del finanziamento previsto dall'articolo 13, comma 9, della citata legge n. 152 del 2001. Con provvedimento dell'INPS, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Garante per la protezione dei dati personali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato il modulo di domanda, nonché il modello di comunicazione dei redditi di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 10. Con riferimento alle informazioni già dichiarate dal nucleo familiare a fini ISEE, il modulo di domanda rimanda alla corrispondente DSU, a cui la domanda è successivamente associata dall'INPS. Le informazioni contenute nella domanda del Rdc sono comunicate all'INPS entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta.».
- Si riporta la tabella D allegata al citato decreto n. 193 del 2008:
Tabella D
Interventi in materia socio-assistenziale

(Ministero dell'Interno, INPS, INAIL, Istituti assicuratori all'estero ed Altri Enti, compresi i gestori di fondi di previdenza complementare)


Punti
1 Assegno o pensione di invalidità civile 6

2 Pensione ciechi 6

3 Pensione sordomuti 6

4 Pensione di guerra diretta o indiretta 6

5 Indennità di comunicazione 4

6 Indennità di frequenza 4

7 Pensione sociale 4

8 Assegno sociale 4

9 Indennità di accompagnamento 1

10 Richiesta permesso di soggiorno 0,35
11 Rinnovo permesso di soggiorno 0,35
12 Richiesta ricongiungimento familiare 0,35
13 Assegno di maternità 0

14 Assegno per i nuclei familiari con più di tre figli 0

Speciale assegno continuativo (orfani, vedova, L. n.
15 248/1976) 0


- Per l'articolo 1, comma 480, della citata legge n. 160 del 2019, si veda la nota al titolo.
- Si riporta l'articolo 17, comma 3, della lege 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- La legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10.

Note all'art. 1:
- Per la citata legge n. 152 del 2001, si veda nelle note alle premesse.
- Per l'articolo 5, comma 1, del citato decreto-legge, n. 4 del 2019, si veda nelle note alle premesse.
- Per l'articolo 1, comma 480, della citata legge n. 160 del 2019, si veda nella nota al titolo.