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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 dicembre 2021, n. 224

Regolamento del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. (21G00247)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/12/2021
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Testo in vigore dal:  28-12-2021

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante «Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale» che, in particolare, istituisce l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (nel prosieguo «Agenzia») anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico e, in particolare, gli articoli 12 e 17;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visti gli articoli 2, comma 2, e 5, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 82 del 2021, che prevedono, in particolare, rispettivamente, che il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIC, impartisce le direttive per la cybersicurezza ed emana ogni disposizione necessaria per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, e che il Presidente del Consiglio dei ministri e l'Autorità delegata, ove istituita, si avvalgano dell'Agenzia per l'esercizio delle competenze di cui allo stesso decreto-legge;
Visti altresì gli articoli 5, comma 2, primo periodo, e 12, comma 1, del decreto-legge n. 82 del 2021, che prevedono, in particolare, rispettivamente, che l'Agenzia è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa e organizzativa e che per il personale del ruolo dell'Agenzia, di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), del richiamato decreto-legge, tenuto conto delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia, ne sia dettata la relativa disciplina con apposito regolamento adottato anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, ivi incluso il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, prevedendo, infine, un trattamento economico pari a quello in godimento da parte dei dipendenti della Banca d'Italia, sulla scorta dell'equiparabilità delle funzioni svolte e del livello di responsabilità rivestito;
Visti i regolamenti recanti la disciplina del personale di Banca d'Italia appartenente all'Area manageriale e alte professionalità e all'Area operativa, approvati con delibera del Consiglio Superiore della Banca d'Italia nelle sedute, rispettivamente, del 27 luglio 2016 e del 28 ottobre 2016;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2021, recante «Delega di funzioni in materia di cybersicurezza all'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, prefetto Franco Gabrielli» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 ottobre 2021, n. 239;
Ritenuto di dare attuazione agli articoli 12 e 17 del decreto-legge, dettando la disciplina del contingente di personale addetto all'Agenzia, anche tenuto conto delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e in deroga, in particolare, al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante un assetto coerente con la missione istituzionale, che consenta di disporre della necessaria dinamicità e modularità, nonché al fine di assicurarne un pronto avvio nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità;
Ritenuto pertanto necessario adottare un sistema di gestione del personale analogo a quello previsto per i dipendenti di Banca d'Italia, improntato ai criteri di flessibilità e adattabilità, tenuto anche conto delle specificità dell'Agenzia e delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico e delle caratteristiche di tale ambito, connotato da particolare velocità evolutiva ed esigenze di rapida adattabilità;
Visto l'articolo 12, comma 8, del decreto-legge n. 82 del 2021, che consente l'adozione del presente regolamento anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuto di non richiedere il parere del Consiglio di Stato, anche tenuto conto dell'esigenza di assicurare un pronto avvio dell'operatività dell'Agenzia e in considerazione della necessità di dover procedere, a decorrere dal 1° gennaio 2022, secondo quanto disposto dall'articolo 17, comma 9, del decreto-legge, al rinquadramento di una prima aliquota di personale necessario per il funzionamento dell'Agenzia;
Acquisiti i pareri delle Commissioni IV (Difesa), V (Bilancio) e XI (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati, delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazione) e 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato della Repubblica e del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica;
Sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC);

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Personale di ruolo dell'Agenzia
1. Il personale di ruolo dell'Agenzia, di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109 (di seguito, «decreto-legge»), è inquadrato nell'Area manageriale e alte professionalità e nell'Area operativa.
2. Nell'Area manageriale e alte professionalità, sovraordinata all'Area operativa, è inquadrato il personale appartenente ai segmenti professionali di cui all'articolo 2.
3. Nell'Area operativa è inquadrato il personale di cui all'articolo 3.
4. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera c), del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia, adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge, tutti i provvedimenti concernenti le nomine, le promozioni, le assegnazioni, i trasferimenti e gli incarichi del personale di competenza del Direttore generale sono sempre disposti dal Direttore generale, sentito il Vice Direttore generale.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUUE).
Note alle premesse:
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. n. 86.
- Si riporta il testo degli artt. 12 e 17 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 (Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno 2021, n. 140:
«Art. 12 (Personale). - 1. Con apposito regolamento è dettata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, ivi incluso il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel rispetto dei criteri di cui al presente decreto, la disciplina del contingente di personale addetto all'Agenzia, tenuto conto delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia. Il regolamento definisce l'ordinamento e il reclutamento del personale, e il relativo trattamento economico e previdenziale, prevedendo, in particolare, per il personale dell'Agenzia di cui al comma 2, lettera a), un trattamento economico pari a quello in godimento da parte dei dipendenti della Banca d'Italia, sulla scorta della equiparabilità delle funzioni svolte e del livello di responsabilità rivestito.
La predetta equiparazione, con riferimento sia al trattamento economico in servizio che al trattamento previdenziale, produce effetti avendo riguardo alle anzianità di servizio maturate a seguito dell'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia.
2. Il regolamento determina, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate all'Agenzia ai sensi dell'articolo 18, comma 1, in particolare:
a) l'istituzione di un ruolo del personale e la disciplina generale del rapporto d'impiego alle dipendenze dell'Agenzia;
b) la possibilità di procedere, oltre che ad assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalità concorsuali, ad assunzioni a tempo determinato, con contratti di diritto privato, di soggetti in possesso di alta e particolare specializzazione debitamente documentata, individuati attraverso adeguate modalità selettive, per lo svolgimento di attività assolutamente necessarie all'operatività dell'Agenzia o per specifiche progettualità da portare a termine in un arco di tempo prefissato;
c) la possibilità di avvalersi di un contingente di esperti, non superiore a cinquanta unità, composto da personale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione, in possesso di specifica ed elevata competenza in materia di cybersicurezza e di tecnologie digitali innovative, nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e delle correlate iniziative di comunicazione e disseminazione, nonché di significativa esperienza in progetti di trasformazione digitale, ivi compreso lo sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione su larga scala. Il regolamento, a tali fini, disciplina la composizione del contingente e il compenso spettante per ciascuna professionalità;
d) la determinazione della percentuale massima dei dipendenti che è possibile assumere a tempo determinato;
e) la possibilità di impiegare personale del Ministero della difesa, secondo termini e modalità da definire con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
f) le ipotesi di incompatibilità;
g) le modalità di progressione di carriera all'interno dell'Agenzia;
h) la disciplina e il procedimento per la definizione degli aspetti giuridici e, limitatamente ad eventuali compensi accessori, economici del rapporto di impiego del personale oggetto di negoziazione con le rappresentanze del personale;
i) le modalità applicative delle disposizioni del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il Codice della proprietà industriale, ai prodotti dell'ingegno ed alle invenzioni dei dipendenti dell'Agenzia;
l) i casi di cessazione dal servizio del personale assunto a tempo indeterminato ed i casi di anticipata risoluzione dei rapporti a tempo determinato;
m) quali delle disposizioni possono essere oggetto di revisione per effetto della negoziazione con le rappresentanze del personale.
3. Qualora le assunzioni di cui al comma 2, lettera b), riguardino professori universitari di ruolo o ricercatori universitari confermati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche per quanto riguarda il collocamento in aspettativa.
4. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, il numero di posti previsti dalla dotazione organica dell'Agenzia è individuato nella misura complessiva di trecento unità, di cui fino a un massimo di otto di livello dirigenziale generale, fino a un massimo di 24 di livello dirigenziale non generale e fino a un massimo di 268 unità di personale non dirigenziale.
5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la dotazione organica può essere rideterminata nei limiti delle risorse finanziarie destinate alle spese per il personale di cui all'articolo 18, comma 1. Dei provvedimenti adottati in materia di dotazione organica dell'Agenzia è data tempestiva e motivata comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti e al COPASIR.
6. Le assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni del presente decreto o del regolamento di cui al presente articolo sono nulle, ferma restando la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare di chi le ha disposte.
7. Il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o in favore dell'Agenzia è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.
8. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e, per i profili di competenza, del COPASIR e sentito il CIC.».
«Art. 17 (Disposizioni transitorie e finali). - 1.
Per lo svolgimento delle funzioni ispettive, di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni, di cui all'articolo 7, l'Agenzia può provvedere, oltre che con proprio personale, con l'ausilio dell'organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.
2. Per lo svolgimento delle funzioni relative all'attuazione e al controllo dell'esecuzione dei provvedimenti assunti da parte del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge perimetro, l'Agenzia provvede con l'ausilio dell'organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.
3. Il personale dell'Agenzia, nello svolgimento delle funzioni ispettive, di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni, di cui all'articolo 7, nonché delle funzioni relative all'attuazione e al controllo dell'esecuzione dei provvedimenti assunti da parte del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge perimetro, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.
4. Il personale dell'Agenzia addetto al CSIRT Italia, nello svolgimento delle proprie funzioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale. La trasmissione delle notifiche di incidente ricevute dal CSIRT Italia all'organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, costituisce adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale.
5. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i termini e le modalità:
a) per assicurare la prima operatività dell'Agenzia, mediante l'individuazione di appositi spazi, in via transitoria e per un massimo di ventiquattro mesi, secondo opportune intese con le amministrazioni interessate, per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto;
b) mediante opportune intese con le amministrazioni interessate, nel rispetto delle specifiche norme riguardanti l'organizzazione e il funzionamento, per il trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 7, nonché per il trasferimento dei beni strumentali e della documentazione, anche di natura classificata, per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto e la corrispondente riduzione di risorse finanziarie ed umane da parte delle amministrazioni cedenti
5-bis. Fino alla scadenza dei termini indicati nel decreto o nei decreti di cui al comma 5, lettera b), la gestione delle risorse finanziarie relative alle funzioni trasferite, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dalle amministrazioni cedenti. A decorrere dalla medesima data sono trasferiti in capo all'Agenzia i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni trasferite.
6. In relazione al trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera m), dall'AgID all'Agenzia, i decreti di cui al comma 5 definiscono, altresì, i raccordi tra le due amministrazioni, per le funzioni che restano di competenza dell'AgID. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 5, il regolamento di cui all'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dallalegge 17 dicembre 2012, n. 221, è adottato dall'AgID, d'intesa con la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri.
7. Al fine di assicurare la prima operatività dell'Agenzia, il direttore generale dell'Agenzia, fino all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, identifica, assume e liquida gli impegni di spesa che saranno pagati a cura del DIS, nell'ambito delle risorse destinate all'Agenzia. A tale fine è istituito un apposito capitolo nel bilancio del DIS. Entro 90 giorni dall'approvazione dei regolamenti di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, il Presidente del Consiglio dei ministri dà informazione al COPASIR delle spese effettuate ai sensi del presente comma.
8. Al fine di assicurare la prima operatività dell'Agenzia, dalla data della nomina del direttore generale dell'Agenzia e nel limite del 30 per cento della dotazione organica complessiva iniziale di cui all'articolo 12, comma 4:
a) il DIS mette a disposizione il personale impiegato nell'ambito delle attività relative allo svolgimento delle funzioni oggetto di trasferimento, con modalità da definire mediante intese con lo stesso Dipartimento;
b) l'Agenzia si avvale, altresì, di unità di personale appartenenti al Ministero dello sviluppo economico, all'Agenzia per l'Italia digitale, ad altre pubbliche amministrazioni e ad autorità indipendenti, per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile una sola volta per un massimo di ulteriori sei mesi, messo a disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo modalità individuate mediante intese con le rispettive amministrazioni di appartenenza.
8-bis. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8 restano a carico dell'amministrazione di appartenenza.
9. Il regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, prevede apposite modalità selettive per l'inquadramento, nella misura massima del 50 per cento della dotazione organica complessiva, del personale di cui al comma 8 del presente articolo e del personale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), ove già appartenente alla pubblica amministrazione, nel contingente di personale addetto all'Agenzia di cui al medesimo articolo 12, che tengano conto delle mansioni svolte e degli incarichi ricoperti durante il periodo di servizio presso l'Agenzia, nonché delle competenze possedute e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per le specifiche posizioni. Il personale di cui al comma 8, lettera a), è inquadrato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nel ruolo di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), secondo le modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 12, comma 1. Gli inquadramenti conseguenti alle procedure selettive di cui al presente comma, relative al personale di cui al comma 8, lettera b), decorrono allo scadere dei sei mesi o della relativa proroga e, comunque, non oltre il 30 giugno 2022.
10. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
10-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto:
a) la prima relazione di cui all'articolo 14, comma 1, è trasmessa entro il 30 novembre 2022;
b) entro il 31 ottobre 2022, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere una relazione che dà conto dello stato di attuazione, al 30 settembre 2022, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche al fine di formulare eventuali proposte in materia.
10-ter. I pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e del COPASIR previsti dal presente decreto sono resi entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione dei relativi schemi di decreto, decorso il quale il Presidente del Consiglio dei ministri può comunque procedere all'adozione dei relativi provvedimenti.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. n. 112.
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 5 del citato decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82:
«Art. 2 (Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri). - 1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite in via esclusiva:
a) l'alta direzione e la responsabilità generale delle politiche di cybersicurezza;
b) l'adozione della strategia nazionale di cybersicurezza, sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC) di cui all'articolo 4;
c) la nomina e la revoca del direttore generale e del vice direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 5, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
2. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui al comma 1, lettera a), e dell'attuazione della strategia nazionale di cybersicurezza, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIC, impartisce le direttive per la cybersicurezza ed emana ogni disposizione necessaria per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa preventivamente il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR), di cui all' articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e le Commissioni parlamentari competenti circa le nomine di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo.».
«Art. 5 (Agenzia per la cybersicurezza nazionale). - 1. È istituita, a tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, denominata ai fini del presente decreto «Agenzia», con sede in Roma.
2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, nei limiti di quanto previsto dal presente decreto. Il Presidente del Consiglio dei ministri e l'Autorità delegata, ove istituita, si avvalgono dell'Agenzia per l'esercizio delle competenze di cui al presente decreto.
3. Il direttore generale dell'Agenzia è nominato tra soggetti appartenenti a una delle categorie di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione. Gli incarichi del direttore generale e del vice direttore generale hanno la durata massima di quattro anni e sono rinnovabili, con successivi provvedimenti, per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni. Il direttore generale ed il vice direttore generale, ove provenienti da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono collocati fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, secondo gli ordinamenti di appartenenza.
Per quanto previsto dal presente decreto, il direttore generale dell'Agenzia è il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorità delegata, ove istituita, ed è gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale dell'Agenzia. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Agenzia.
4. L'attività dell'Agenzia è regolata dal presente decreto e dalle disposizioni la cui adozione è prevista dallo stesso.
5. L'Agenzia può richiedere, anche sulla base di apposite convenzioni e nel rispetto degli ambiti di precipua competenza, la collaborazione di altri organi dello Stato, di altre amministrazioni, delle Forze armate, delle forze di polizia o di enti pubblici per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.
6. Il COPASIR, ai sensi di quanto previsto dall' articolo 31, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, può chiedere l'audizione del direttore generale dell'Agenzia su questioni di propria competenza.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 17 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 12, comma 2, lettera a) del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, si rinvia alle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82:
«Art. 6 (Organizzazione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale). - 1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia sono definiti da un apposito regolamento che ne prevede, in particolare, l'articolazione fino ad un numero massimo di otto uffici di livello dirigenziale generale, nonché fino ad un numero massimo di trenta articolazioni di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle risorse finanziarie destinate all'Agenzia ai sensi dell'articolo 18, comma 1.
2. - 3. Omissis.».