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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 29 ottobre 2021, n. 212

Regolamento relativo ai requisiti e alle modalità di accesso nonchè ai requisiti di idoneità psicofisica per gli atleti paralimpici alla «Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre» del Corpo di Polizia penitenziaria e al reimpiego del personale non più idoneo all'attività sportiva paralimpica. (21G00235)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2021
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vigente al 18/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  30-12-2021

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 recante «Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo» e, in particolare, l'articolo 43, comma 1, concernente l'istituzione della «Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre», e i commi 3 e 4 che prevedono l'adozione di un decreto del Ministro della giustizia relativo ai requisiti e alle modalità di accesso nonché ai requisiti di idoneità psicofisica e al reimpiego per il personale non più idoneo all'attività sportiva paralimpica;
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395 e successive modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria»;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante «Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395»;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante «Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;
Vista la legge 15 luglio 2003, n. 189 recante «Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili»;
Visto il decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43 recante «Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, concernente il Comitato italiano paralimpico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124»;
Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86 recante «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive, nonché di semplificazione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n. 132, «Regolamento recante modalità per l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria»;
Sentiti il Ministro per le disabilità, il Dipartimento per lo sport e il Comitato Italiano Paralimpico;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 luglio 2021;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988, in data 29 ottobre 2021;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Assunzione degli atleti
1. L'accesso alla sezione paralimpica dei Gruppi Sportivi del Corpo di polizia penitenziaria avviene mediante il pubblico concorso per titoli di cui all'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e per un contingente non superiore a quanto stabilito dal medesimo articolo 43, comma 3. Tale accesso è riservato ad atleti paralimpici con disabilità fisiche o sensoriali inseriti dal Comitato Italiano Paralimpico nel «Club Italia Paralimpico» ovvero che siano comunque riconosciuti atleti paralimpici di interesse nazionale dal predetto Comitato, ovvero dalle Federazioni sportive di riferimento.
2. I vincitori del concorso sono nominati agenti di polizia penitenziaria.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. - 4-ter. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 43 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 «Attuazione dell'art. 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo»:
«Art. 43 (Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre). - 1.
Nell'ambito dei gruppi sportivi "Fiamme Azzurre" è istituita la "Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre" nella quale sono tesserati atleti con disabilità fisiche e sensoriali tesserati con il CIP e che abbiano conseguito il più alto livello tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto. La Sezione paralimpica ne cura la direzione operativa e il coordinamento strategico.
2. Le modalità gestionali ed organizzative della predetta Sezione, sono disciplinate con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.
3. Le "Fiamme Azzurre" reclutano, con le modalità previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n. 132, nel limite del 5 per cento dell'organico del medesimo gruppo sportivo, atleti tesserati nel Comitato Italiano Paralimpico attraverso pubblico concorso per titoli i cui requisiti e modalità sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Il reclutamento degli atleti paralimpici avviene nei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.
4. Con lo stesso regolamento sono altresì disciplinati i requisititi di idoneità psicofisica, differenti da quelli previsti per gli altri ruoli del Corpo della Polizia penitenziaria, nonché il reimpiego nei ruoli del Corpo della Polizia penitenziaria per il personale non più idoneo all'attività sportiva paralimpica, nei limiti dei posti vacanti delle dotazioni organiche e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
5. Agli atleti di cui al presente articolo sono riconosciute le medesime qualifiche, pari progressione di carriera ed uguale trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale appartenente al ruolo iniziale del gruppo sportivo.».

Note all'art. 1:
- Per l'art. 43, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, vedi note alle premesse.