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DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 208

Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato. (21G00231)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/12/2021 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/04/2024)
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Testo in vigore dal: 2-5-2024
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la direttiva (UE) 2018/1808  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 14 novembre 2018,  recante  modifica  della  direttiva
2010/13/UE, relativa al  coordinamento  di  determinate  disposizioni
legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli  Stati   membri
concernenti la fornitura di servizi di media  audiovisivi  (direttiva
sui servizi di media audiovisivi), in considerazione  dell'evoluzione
delle realta' del mercato; 
  Vista  la  direttiva  2010/13/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 10 marzo 2010 relativa al coordinamento di  determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli  Stati
membri concernenti la  fornitura  di  servizi  di  media  audiovisivi
(direttiva sui servizi di media audiovisivi); 
  Vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del  3  ottobre  1989,
come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 giugno 1997; 
  Viste le direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE,  2002/21/CE,  2002/22/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; 
  Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante  «Delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - legge di delegazione  europea  2019-2020»,
in particolare l'articolo 3; 
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico  dei  servizi  di  media  audiovisivi  e  radiofonici»  e   ss.
modifiche; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 5 agosto 2021; 
  Acquisito  il  parere  dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
comunicazioni; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 22 settembre 2021; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'adunanza  del  21  settembre
2021; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Effettuata la notifica alla  Commissione  europea  ai  sensi  della
direttiva (UE) 2015/1535; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 4 novembre 2021; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i  Ministri  della
giustizia, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, dell'interno,  della  cultura,  per  gli
affari regionali e le autonomie; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il testo unico dei servizi  di  media  audiovisivi,  di  seguito
denominato: «testo unico», contiene: 
    a) i principi generali per la prestazione  di  servizi  di  media
digitali audiovisivi e radiofonici e dei servizi di  piattaforma  per
la condivisione di video ((o anche solo audio o  entrambi)),  tenendo
conto  del  processo  di  convergenza  fra  le   diverse   forme   di
comunicazioni, quali le comunicazioni elettroniche, l'editoria, anche
elettronica,  e   internet   in   tutte   le   sue   applicazioni   e
dell'evoluzione tecnologica e di mercato; 
    ((b) le disposizioni in materia di servizi di media audiovisivi e
radiofonici e  di  programmi-dati,  anche  ad  accesso  condizionato,
nonche' in materia di fornitura di servizi interattivi associati e di
servizi  di  accesso  condizionato  su   qualsiasi   piattaforma   di
diffusione,  comprese  le  comunicazioni  commerciali  audiovisive  e
radiofoniche e i servizi di piattaforma per la condivisione di  video
o anche solo audio.)) 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MARZO 2024, N. 50)).