stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 198

Attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonchè dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari. (21G00202)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/12/2021 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/07/2024)
nascondi
Testo in vigore dal: 14-6-2023
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri; 
  Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre  2012,  n.  234,
recante  norme  generali  sulla   partecipazione   dell'Italia   alla
formazione  e  all'attuazione  della  normativa  e  delle   politiche
dell'Unione europea; 
  Visto  l'articolo  23  del  regolamento  (UE)  n.   1308/2013   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013; 
  Vista la direttiva (UE) n. 2019/633 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 17 aprile 2019, in  materia  di  pratiche  commerciali
sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare; 
  Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante  «Delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2019-2020» e,
in particolare, gli articoli 1, 7 e l'allegato A, n. 9); 
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, in particolare  l'articolo
2, comma 203; 
  Visto il decreto-legge 24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24   marzo   2012,   n.   27,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  la  concorrenza,   lo   sviluppo   delle
infrastrutture e la competitivita'»,  in  particolare  l'articolo  62
concernente la disciplina delle relazioni commerciali in  materia  di
cessione di prodotti agricoli ed agroalimentari; 
  Visto il decreto-legge  29  marzo  2019,  n.  27,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633; 
  Visto il decreto legislativo 11 maggio 2018, n.  63  di  attuazione
della Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del  Consiglio
dell'8 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 di  attuazione
della direttiva 16 febbraio 2011 n. 2011/7/UE; 
  Visto il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole,  alimentari
e forestali del 19 ottobre  2012,  n.  199,  recante  regolamento  di
attuazione dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge  24  marzo  2012,  n.  27,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  274
del 23 novembre 2012; 
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 29 luglio 2021; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 4 novembre 2021; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con  i  Ministri   degli   affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e  del
Ministro dello sviluppo economico; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto reca disposizioni per  la  disciplina  delle
relazioni commerciali e per il contrasto delle  pratiche  commerciali
sleali  nelle  relazioni  tra  acquirenti  e  fornitori  di  prodotti
agricoli ed alimentari, definendo le pratiche commerciali vietate  in
quanto contrarie ai principi di buona fede e correttezza  ed  imposte
unilateralmente   da   un   contraente    alla    sua    controparte,
razionalizzando e  rafforzando  il  quadro  giuridico  vigente  nella
direzione della maggiore tutela dei fornitori e degli operatori della
filiera agricola e alimentare rispetto alle suddette pratiche. 
  ((2.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  alla
cessione di prodotti agricoli ed alimentari,  eseguite  da  fornitori
che siano stabiliti nel territorio nazionale o da fornitori che siano
stabiliti in altri Stati membri o in Paesi terzi quando  l'acquirente
e' stabilito in Italia, indipendentemente dal fatturato dei fornitori
e degli acquirenti.)) 
  3. Il presente decreto non si  applica  ai  contratti  di  cessione
direttamente conclusi tra fornitori e consumatori. 
  4. Le previsioni di cui agli articoli 3, 4,  5  e  7  del  presente
decreto costituiscono norme imperative e prevalgono  sulle  eventuali
discipline di settore con esse contrastanti, qualunque sia  la  legge
applicabile  al  contratto  di  cessione  di  prodotti   agricoli   e
alimentari. E' nulla qualunque pattuizione  o  clausola  contrattuale
contraria alle predette disposizioni. La nullita' della clausola  non
comporta la nullita' del contratto.