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DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 182

Attuazione della direttiva (UE) 2019/878, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale, nonchè per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/876, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi, nonchè modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (21G00208)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/11/2021
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Testo in vigore dal:  30-11-2021

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020, e, in particolare, i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 10;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 31;
Visto la direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale;
Visto il regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB);
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n, 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (TUF);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2021;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione dei Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 novembre 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dello sviluppo economico;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente: «e-quater) «UIF» indica l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;»;
2) alle lettere g), g-bis), g-ter), h-ter), le parole «comunitario» e «della Comunità Europea» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea»;
3) dopo la lettera l) sono inserite le seguenti: «l-bis) «autorità antiriciclaggio» indica le autorità responsabili della vigilanza sui soggetti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1 e 2, della direttiva (UE) 2015/849, ai fini del rispetto degli obblighi previsti dalla medesima direttiva; l-ter) «autorità di vigilanza su base consolidata» indica l'autorità di vigilanza su base consolidata come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 41, del regolamento (UE) n. 575/2013;»;
b) al comma 2:
1) alle lettere b) e f) punto 15), le parole «comunitaria», «comunitario» e «comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea»;
2) alla lettera c), la parola «extracomunitaria» è sostituita dalla seguente: «di Stato terzo»;
3) alle lettere h-bis.1), h-septies), e i) le parole «comunitari» e «comunitario» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea».
2. All'articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo le parole «al fine di agevolare le rispettive funzioni.» sono inserite le seguenti: «Per il medesimo fine, la Banca d'Italia e la UIF collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni.»;
b) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità e i comitati che compongono il SEVIF e il MVU, nonché con le autorità di risoluzione e le autorità antiriciclaggio degli Stati dell'Unione europea, al fine di agevolare le rispettive funzioni.»
c) al comma 7, la parola «comunitario» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»;
d) al comma 8 la parola «comunitarie» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea» e la parola «extracomunitarie» è sostituita dalle seguenti: «di Stato terzo»;
3. All'articolo 14, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera c) le parole «e allo statuto» sono sostituite dalle seguenti: «, allo statuto, all'indicazione, se del caso, della capogruppo, delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista appartenenti al gruppo, nonché alla descrizione dei dispositivi, dei processi e dei meccanismi relativi al governo societario, all'organizzazione amministrativa e contabile, ai controlli interni e ai sistemi di remunerazione e di incentivazione»;
2) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ovvero, in assenza di questi ultimi, siano comunicati i nomi dei primi venti azionisti e le relative quote di capitale e di diritti di voto»;
b) al comma 4, le parole «extracomunitaria» sono sostituite dalle seguenti: «di Stato terzo».
4. All'articolo 19, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Sono soggette ad autorizzazione preventiva:
a) l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano la possibilità di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute;
b) le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo della banca stessa;
c) l'acquisizione in una società che detiene le partecipazioni indicate alla lettera a):
1) del controllo;
2) di una quota dei diritti di voto o del capitale, quando, per effetto dell'acquisizione, è integrato uno dei casi indicati nell'articolo 22, comma 1, lettera b);
d) l'acquisizione a qualsiasi titolo, in assenza di acquisti di partecipazioni, anche per il tramite di un contratto con la banca o di una clausola del suo statuto, del controllo o dell'influenza notevole sulla banca, o di una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute.».
b) al comma 5, secondo periodo, le parole: «l'idoneità, ai sensi dell'articolo 26, di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca;» sono sostituite dalle seguenti: «l'onorabilità, la correttezza, la professionalità e competenza, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione e direzione nella banca;»;
c) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del presente Capo, individuando, tra l'altro: i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni indicate nel presente articolo spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse; i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste nel presente articolo, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati; i casi di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b); i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole e di acquisizione involontaria; le modalità e i termini del procedimento di valutazione dell'acquisizione ai sensi dei commi 5, 5-bis e 5-ter.» ;
d) i commi 2, 3 e 8-bis sono abrogati;
e) al comma 8, le parole «ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1».
5. All'articolo 20, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. I soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 19 comunicano alla Banca d'Italia gli atti e i fatti idonei a far venire meno o modificare i presupposti e le condizioni sulla base dei quali l'autorizzazione è stata rilasciata.»;
b) al comma 3, le parole «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 2-bis»;
c) al comma 4, le parole «nei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «nei commi 1, 2 e 2-bis».
6. L'articolo 22, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

«Articolo 22.

Partecipazioni indirette

1. Ai fini dell'applicazione dei capi III e IV del presente Titolo si considerano anche:
a) le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona;
b) i casi, individuati dalla Banca d'Italia, che conducono ad una delle situazioni indicate dall'articolo 19, comma 1, per effetto dei diritti di voto o delle quote di capitale posseduti attraverso società, anche non controllate, che a loro volta hanno diritti di voto o quote di capitale nella banca, tenendo conto della demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.».
7. Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

«Articolo 22-bis.

Persone che agiscono di concerto

1. Ai fini dell'applicazione dei capi III e IV del presente Titolo, è soggetta ad autorizzazione preventiva ai sensi dell'articolo 19 anche l'acquisizione o la detenzione di partecipazioni da parte di più soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi, ancorché invalidi o inefficaci, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, raggiungono o superano le soglie indicate nell'articolo 19 oppure comportano la possibilità di esercitare il controllo o un'influenza notevole .
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Banca d'Italia individua i casi per i quali si presume che due o più persone agiscano di concerto, i casi in cui la cooperazione tra più persone non configura un'azione di concerto, nonché i casi in cui le modifiche agli accordi tra persone che agiscono di concerto, ivi comprese quelle relative alla composizione degli aderenti, sono soggette agli obblighi di autorizzazione o comunicazione ai sensi del presente Capo.».
8. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole «dall'articolo 20» sono inserite le seguenti: «, commi 1, 2 e 4».
9. All'articolo 25, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole «all'articolo 19, comma 1» sono inserite le seguenti: «, lettera a)».
10. All'articolo 51, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole «essenziali o importanti» sono soppresse.
11. All'articolo 52, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;
b) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente: «2-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti fornisce alla Banca d'Italia, su richiesta di quest'ultima, ogni notizia, informazione o dato riguardanti la banca sottoposta a revisione legale dei conti.»;
c) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. La Banca d'Italia può disporre la rimozione dall'incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell'incarico di revisione legale, qualora il soggetto incaricato della revisione legale dei conti abbia violato gli obblighi previsti dal comma 2. Il presente comma non si applica ai soggetti indicati al comma 3, fermo restando quanto previsto dall'articolo 61, comma 5.»;
d) al comma 4, le parole «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 2-ter».
12. All'articolo 53, comma 2-bis, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole «comunitario» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea».
13. All'articolo 53-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), dopo le parole «dell'intero sistema bancario riguardanti anche:» sono inserite le seguenti: «l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi;»;
b) al comma 2, le parole «essenziali o importanti» sono soppresse.
14. All'articolo 54, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «essenziali o importanti» sono soppresse;
b) ai commi 2 e 3, le parole «comunitario» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea».
15. All'articolo 55, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nella rubrica e al comma 1, le parole «comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea».
16. All'articolo 59, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini del presente capo:
a) il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 23;
b) per «società finanziarie» si intendono le società indicate nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento (UE) n. 575/2013;
b-bis) per «società di partecipazione finanziaria mista» si intendono le società di cui all'articolo 1, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;
b-ter) per «società di partecipazione finanziaria» si intendono le società indicate nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, del regolamento (UE) n. 575/2013;
c) per «società strumentali» si intendono le società indicate nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 18, del regolamento (UE) n. 575/2013;
d) per «coordinatore del conglomerato finanziario» si intende l'autorità indicata nell'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.».
17. L'articolo 60, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

«Articolo 60.

Composizione

1. Il gruppo bancario è composto dalla capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate.
2. Capogruppo del gruppo bancario è:
a) la banca italiana che non sia a sua volta controllata da un'altra banca italiana o da una società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea che possa essere considerata capogruppo ai sensi del presente articolo; o
b) la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista avente sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea che non sia a sua volta controllata da una banca italiana o da un'altra società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea che possa essere considerata capogruppo ai sensi del presente articolo, quando nell'insieme delle società controllate vi siano solo banche italiane oppure quando il totale dell'attivo delle banche italiane controllate sia maggiore di quello delle banche controllate in ciascuno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia oppure quando Banca d'Italia sia altrimenti nominata autorità di vigilanza su base consolidata; o
c) la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, ricompresa nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità di vigilanza di un altro Stato dell'Unione europea, che non sia a sua volta controllata da una banca italiana o da un'altra società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia e che controlli almeno una banca italiana.».
18. Dopo l'articolo 60, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

«Articolo 60-bis.

Autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo.

1. Le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista indicate nell'articolo 60, comma 2, lettere b) e c), richiedono l'autorizzazione ad assumere la qualifica di capogruppo, salvo che presentino istanza di esenzione ai sensi del comma 3. L'autorizzazione è rilasciata e l'esenzione è concessa dalla Banca d'Italia congiuntamente, a seconda dei casi, con la diversa autorità competente per la vigilanza consolidata o con l'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista.
2. L'autorizzazione è rilasciata quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:
a) gli assetti organizzativi e di controllo e l'articolazione dei compiti nell'ambito del gruppo assicurano il coordinamento efficace dei soggetti del gruppo di appartenenza, la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse e il rispetto delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base consolidata;
b) la struttura del gruppo non ostacola l'effettivo esercizio della vigilanza su base individuale e consolidata delle banche del gruppo di appartenenza;
c) i soggetti che detengono nella società di partecipazione finanziaria o nella società di partecipazione finanziaria mista le partecipazioni indicate dall'articolo 19 soddisfano le condizioni ivi previste;
d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella società di partecipazione finanziaria o nella società di partecipazione finanziaria mista sono idonei ai sensi dell'articolo 26;
e) non sussistono, tra la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista e i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
3. In deroga al comma 1, le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista indicate all'articolo 60, comma 2, lettere b) e c), possono presentare istanza di esenzione quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:
a) la società di partecipazione finanziaria esercita in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni di controllo ovvero la società di partecipazione finanziaria mista esercita in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni di controllo in relazione a società bancarie e finanziarie;
b) la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista non è stata designata come ente sottoposto a risoluzione ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;
c) è designata una banca avente sede legale in Italia per l'esercizio delle funzioni di direzione e coordinamento indicate all'articolo 61 e a questa sono assegnati i poteri e le risorse necessari per assicurare il rispetto delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base consolidata;
d) lo statuto prevede espressamente che alla società di partecipazione finanziaria o alla società di partecipazione finanziaria mista è preclusa l'assunzione delle funzioni di direzione e coordinamento del gruppo bancario o la possibilità di assumere decisioni su aspetti gestionali, operativi e finanziari che incidono sul gruppo o sulle società bancarie e finanziarie controllate;
e) non vi sono ostacoli all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza su base consolidata.
4. La società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista chiede l'autorizzazione a norma del presente articolo se vengono meno le condizioni per l'esenzione previste dal comma 3.
5. La revoca dell'autorizzazione è disposta nei seguenti casi:
a) sono venute meno le condizioni in base alle quali l'autorizzazione è stata rilasciata;
b) l'autorizzazione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni;
c) è disposta la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 99.
6. Nei casi indicati all'articolo 60, comma 2, lettera b), la Banca d'Italia, in qualità di autorità di vigilanza consolidata sul gruppo bancario, rilascia e revoca l'autorizzazione indicata al comma 2 ovvero concede l'esenzione indicata al comma 3 congiuntamente con l'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia.
7. Nei casi indicati all'articolo 60, comma 2, lettera c), la Banca d'Italia rilascia e revoca l'autorizzazione indicata al comma 2 ovvero concede l'esenzione indicata al comma 3 congiuntamente con l'autorità dello Stato dell'Unione europea competente per la vigilanza consolidata.
8. Qualora una decisione congiunta ai sensi dei commi 6 o 7 non venga adottata per disaccordo delle autorità entro due mesi dalla presentazione dell'istanza, la questione è trasmessa all'ABE per l'avvio della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.
9. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione ed esenzione, alle modalità di presentazione dell'istanza, al coordinamento con l'autorizzazione prevista dall'articolo 19, ai criteri di valutazione delle condizioni previste dai commi 2 e 3, alle ipotesi di revoca dell'autorizzazione previste dal comma 5.
10. Nel caso di società di partecipazione finanziaria o di società di partecipazione finanziaria mista avente sede in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia, ai fini del presente articolo si applicano le corrispondenti disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE in vigore nello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista.».
19. All'articolo 61, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: (Ruolo della capogruppo);
b) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La capogruppo esercita le funzioni di direzione e coordinamento del gruppo bancario, assicurando, tra l'altro, il rispetto delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base consolidata.»;
c) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Ferma restando la specifica disciplina dell'attività bancaria, la capogruppo è soggetta ai controlli di vigilanza previsti dal presente Capo.
4. La capogruppo emana disposizioni alle componenti del gruppo per assicurare il rispetto e l'esecuzione dei provvedimenti di carattere generale e particolare impartiti dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo. Gli amministratori delle società del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza su base consolidata.
5. Alla società di partecipazione finanziaria e alla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applicano gli articoli 51, comma 1-bis, 52, 52-bis e 52-ter nonché le disposizioni del titolo II, capi III e IV salvo quanto previsto dall'articolo 67-bis. Nei confronti delle altre società appartenenti al gruppo bancario e dei titolari di partecipazioni nelle medesime società sono attribuiti alla Banca d'Italia i poteri previsti dall'articolo 21.».
20. All'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Nei casi in cui la capogruppo sia una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista, l'iscrizione nell'albo è subordinata all'autorizzazione indicata all'articolo 60-bis.»
21. All'articolo 65, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza su base consolidata)»;
b) al comma 1:
1) la lettera b) è sostituita dalla seguente: b) società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il venti per cento dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca;
2) dopo la lettera i), sono inserite le seguenti:
«i-bis) società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista esentate ai sensi dell'articolo 60-bis, comma 3;
i-ter) società, diverse da quelle indicate alle lettere precedenti, incluse nel perimetro di consolidamento prudenziale ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 575/2013 e relative disposizioni attuative.»;
c) al comma 2, dopo le parole «nell'ambito della vigilanza» sono inserite le seguenti: «su base».
22. All'articolo 66, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «indicati nelle lettere da a) a c), del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «indicati nelle lettere a), b), c), i-bis) e i-ter) del comma 1»;
b) al comma 3, le parole «indicati nelle lettere da a) a c), del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «indicati nelle lettere a), b), c), i-bis) e i-ter) del comma 1»;
c) al comma 4, dopo le parole «l'esercizio della vigilanza» sono inserite le seguenti: «su base»;
d) al comma 5, la parola «comunitari» è sostituita dalle seguenti «dell'Unione europea» e dopo le parole «della vigilanza» sono inserite le seguenti: «su base»;
e) al comma 5-ter, le parole «essenziali o importanti» sono soppresse.
23. All'articolo 67, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di esercitare la vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia impartisce alla capogruppo con sede legale in Italia e, ove ciò sia previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE per l'esercizio della vigilanza su base consolidata, alla società di partecipazione finanziaria capogruppo e alla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo avente sede legale in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto:
a) l'adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
c) le partecipazioni detenibili;
d) il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
e) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie indicate al presente comma.»;
b) al comma 2-bis, lettera b), la parola «comunitario» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»;
c) al comma 3, le parole «lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b), c), i-bis) e i-ter)».
24. All'articolo 67-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Disposizioni applicabili alla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo)»;
b) al comma 1 dopo la parola: «capogruppo» sono inserite le seguenti: «con sede legale in Italia»;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le disposizioni previste negli articoli 61, comma 3, e nel Titolo II, Capo III e IV, come richiamate dall'articolo 61, comma 5, si applicano alla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo con sede legale in Italia qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello bancario, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142. I provvedimenti di decadenza ai sensi dell'articolo 26 e autorizzazione ai sensi dell'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia d'intesa con l'IVASS.»;
d) al comma 3 dopo le parole «finanziaria mista» sono inserite le seguenti: «con sede legale in Italia»;
e) Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. I provvedimenti indicati negli articoli 60-bis, commi 2 e 3, e 67-ter, comma 1, lettera d), sesto e settimo periodo, nei confronti delle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo sono adottati conformemente al presente Capo e d'intesa con il coordinatore del conglomerato finanziario, se diverso dalla Banca d'Italia.
3-ter. Qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello bancario, la Banca d'Italia, in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata, può individuare le ipotesi in cui la società di partecipazione finanziaria mista capogruppo con sede legale in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia è esentata dall'applicazione di una o più disposizioni di attuazione della direttiva 2009/138/CE ivi adottate, se equivalenti alle disposizioni del presente Capo, d'intesa con l'autorità competente per la vigilanza sul settore assicurativo nello stato dell'Unione Europea in cui la società ha la sede legale.
3-quater. La Banca d'Italia conclude accordi con il coordinatore del conglomerato finanziario al fine di definire forme di collaborazione e coordinamento per agevolare l'esercizio della vigilanza su base consolidata.».
25. All'articolo 67-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alla lettera d), dopo le parole «riguardare anche:» sono inserite le seguenti «l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi;», le parole « remunerazioni nella banca» sono sostituite dalle seguenti: «remunerazioni nella capogruppo» e sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «per le capogruppo che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, possono inoltre essere fissati limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali; per le società di partecipazione finanziaria capogruppo o le società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, la sospensione dei diritti di voto spettanti nelle banche controllate, il trasferimento a favore dei loro soci delle partecipazioni detenute nelle banche controllate, l'alienazione, in tutto in parte, delle partecipazioni detenute in società bancarie e finanziarie; la designazione temporanea di un'altra società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista o banca del gruppo per l'esercizio delle funzioni indicate nell'articolo 61;»;
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Per le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista indicate nell'articolo 60, comma 2, lettera b), i provvedimenti previsti al comma 1, lettera d), sono assunti dalla Banca d'Italia in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata sul gruppo bancario, congiuntamente con l'autorità competente per la vigilanza dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia. Si applica l'articolo 60-bis, comma 8.
1-ter. Per le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista indicate nell'articolo 60, comma 2, lettera c), i provvedimenti previsti al comma 1, lettera d), sono assunti dalla Banca d'Italia congiuntamente con l'autorità dello Stato dell'Unione europea competente per la vigilanza su base consolidata. Si applica l'articolo 60-bis, comma 8.»;
c) al comma 2, le parole «essenziali o importanti» sono soppresse.
26. All'articolo 68, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «essenziali o importanti» sono soppresse;
b) al comma 2, la parola «comunitario» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»;
c) al comma 3, la parola «comunitari» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»;
d) al comma 3-bis, la parola «comunitari» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea» e le parole «ai sensi dell'articolo 61» sono sostituite dalle seguenti: «indicate nell'articolo 60».
27. L'articolo 69, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

«Articolo 69.

Collaborazione tra autorità e obblighi informativi

1. Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Stati dell'Unione europea la Banca d'Italia, sulla base di accordi con le autorità competenti, definisce forme di collaborazione e coordinamento, istituisce collegi di supervisori e partecipa ai collegi istituiti da altre autorità.
1-bis. Nell'ambito degli accordi previsti al comma 1, la Banca d'Italia può concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni, anche per l'esercizio della vigilanza su base consolidata:
a) sulle società di partecipazione finanziaria e sulle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, aventi sede legale in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia;
b) sulle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti indicati alla lettera a);
c) sulle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il venti per cento, anche congiuntamente, dai soggetti indicati nelle lettere a) e b).
1-ter. La Banca d'Italia, qualora nell'esercizio della vigilanza su base consolidata verifichi una situazione di emergenza potenzialmente lesiva della liquidità e della stabilità del sistema finanziario italiano o di un altro Stato dell'Unione europea in cui opera il gruppo bancario, informa tempestivamente l'ABE, il CERS, il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché, in caso di gruppi operanti anche in altri Stati dell'Unione europea, le competenti autorità monetarie.
1-quater. I commi 1 e 1-ter si applicano anche nell'esercizio della vigilanza su singole banche che operano con succursali aventi rilevanza sistemica negli Stati dell'Unione europea ospitanti.
1-quinquies. Le autorità creditizie, nei casi di crisi o di tensioni sui mercati finanziari, tengono conto degli effetti dei propri atti sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati dell'Unione europea interessati.».
28. Dopo l'articolo 69, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono inseriti i seguenti:

«Articolo 69.1.

Autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista diverse dalla capogruppo.

1. Le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista diverse dalle capogruppo presentano istanza di autorizzazione ai sensi del presente articolo quando ricorra una delle seguenti condizioni:
a) abbiano sede legale in Italia, non siano a loro volta controllate da una banca italiana o da un'altra società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, e nell'insieme delle società da esse controllate vi siano solo banche italiane oppure il totale dell'attivo delle banche italiane controllate sia maggiore di quello delle banche controllate aventi sede legale in Stati dell'Unione europea diversi dall'Italia oppure quando Banca d'Italia sia altrimenti nominata autorità di vigilanza su base consolidata;
b) abbiano sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea e siano tenute al rispetto su base sub-consolidata del regolamento (UE) n. 575/2013 e delle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE.
2. L'autorizzazione prevista al comma 1 è rilasciata dalla Banca d'Italia, in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata, congiuntamente con l'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia.
3. Si applicano gli articoli 60-bis, 65, 66, 67, 67-bis, 67-ter, 68, 69.

Articolo 69.2.

Autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista appartenenti a gruppi soggetti a vigilanza su base consolidata di competenza di autorità di vigilanza di altri Stati dell'Unione europea

1. Fuori dai casi previsti nell'articolo 60, comma 2, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista, aventi sede legale in Italia, che controllino società bancarie, finanziarie e strumentali soggette a vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità di vigilanza degli altri Stati dell'Unione europea, presentano istanza di autorizzazione.
2. L'autorizzazione è rilasciata dalla Banca d'Italia congiuntamente all'autorità competente all'esercizio della vigilanza su base consolidata. Qualora entro due mesi non venga adottata una decisione congiunta ai sensi del presente comma, la questione è rinviata all'ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.
3. Si applicano gli articoli 60-bis, 61, 65, 66, 67, 67-bis, 67-ter, 68, 69. A tal fine la Banca d'Italia collabora con l'autorità di vigilanza su base consolidata e adotta, congiuntamente con essa, i provvedimenti indicati agli articoli 60-bis, commi 3 e 5, e 67-ter, comma 1, lettera d), sesto e settimo periodo. Le società indicate nel comma 1 sono iscritte in una sezione dell'albo tenuto dalla Banca d'Italia.
4. Alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista indicate al comma 1 non si applicano le disposizioni indicate al Titolo III, Capo I.

Sezione III

Impresa madre intermedia

Articolo 69.3.

Impresa madre UE intermedia

1. Ai fini del presente articolo, per «gruppo di Stato terzo» si intende un gruppo come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 138, del regolamento (UE) n. 575/2013, la cui impresa madre, come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, del medesimo regolamento, è stabilita in uno Stato terzo.
2. Una banca italiana che appartiene a un gruppo di Stato terzo è tenuta ad avere una impresa madre UE intermedia in Italia o in altro Stato dell'Unione europea se:
a) al gruppo di Stato terzo appartiene almeno un'altra banca o una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista stabilita nella Unione europea, oppure una Sim o un'impresa di investimento UE come definite all'articolo 1, comma 1, lettere e) ed f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e
b) il valore totale delle attività detenute nell'Unione europea dal gruppo di Stato terzo è pari o superiore a 40 miliardi di euro.
3. Ai fini del comma 2 è impresa madre UE intermedia una banca, o una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista autorizzata in conformità a quanto previsto dall'articolo 60-bis, avente sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea e appartenente al gruppo di Stato terzo, che a sua volta non sia controllata da una banca, una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista autorizzata in conformità a quanto previsto dall'articolo 60-bis, avente sede legale in uno Stato dell'Unione europea e appartenente al gruppo di Stato terzo.
4. L'obbligo previsto dal comma 2 è rispettato anche quando una banca italiana è essa stessa l'impresa madre UE intermedia.
5. Nel caso in cui l'impresa madre UE intermedia sia una banca italiana o una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista autorizzata in conformità a quanto previsto dall'articolo 60-bis, si applicano le sezioni I e II del presente Capo.
6. La Banca d'Italia, quando è autorità di vigilanza su base consolidata, sentite le altre autorità competenti per i soggetti di cui al comma 2, lettera a), può consentire che il gruppo di Stato terzo abbia due imprese madri UE intermedie nel caso in cui accerti che nel caso di una sola impresa madre UE intermedia sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:
a) vi sia incompatibilità con un requisito di separazione delle attività applicabile all'impresa madre del gruppo di Stato terzo;
b) la risolvibilità sia resa meno efficiente in base alla valutazione effettuata dall'autorità di risoluzione competente per la impresa madre UE intermedia.
7. Nel caso di cui al comma 6, lettera a), la seconda impresa madre UE intermedia può essere una impresa di investimento di cui all'articolo 11-bis, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
8.. La Banca d'Italia emana disposizioni per l'attuazione del presente articolo, con particolare riguardo alle modalità per il calcolo del valore totale delle attività del gruppo di Stato terzo nella Unione europea, ivi incluse quelle delle succursali, e al relativo monitoraggio, nonché alla procedura per l'istituzione della impresa madre UE intermedia e, nei casi di cui al comma 6, per l'istituzione di due imprese madri UE intermedie.».
29. All'articolo 69-bis, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera f), punto 3), le parole «comunitari» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea»;
b) alla lettera l), le parole «comunitario» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea».
30. All'articolo 69-ter, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole «extracomunitario» sono sostituite dalle seguenti: «di Stato terzo»;
b) alla lettera c), le parole «lettere c) e h)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere c), h), i-bis) e i-ter)»;
31. All'articolo 69-quater, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole «comunitario» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea».
32. All'articolo 69-quinquies, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, 5 e 6 le parole «comunitario» e «comunitari», ovunque ricorrano, sono sostituite da «dell'Unione europea»;
b) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: «7-bis. Le società indicate all'articolo 69.2 applicano i commi 1, 3, 4 e 5. Resta fermo l'articolo 69-novies, comma 2.».
33. All'articolo 69-sexies, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole «comunitari» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea».
34. All'articolo 69-septies, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole «comunitari» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea».
35. All'articolo 69-novies, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola «italiane» è soppressa;
b) al comma 2, le parole «comunitari» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea».
36. All'articolo 69-duodecies, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La capogruppo di un gruppo bancario, le società italiane ed estere appartenenti al gruppo bancario e le altre società incluse nella vigilanza consolidata indicate nell'articolo 69-ter, comma 1, lettera c), possono concludere un accordo per fornirsi sostegno finanziario per il caso in cui si realizzino per una di esse i presupposti dell'intervento precoce ai sensi dell'articolo 69-octiesdecies e siano soddisfatte le condizioni indicate nel presente capo. Il medesimo accordo può essere concluso anche dalle società indicate all'articolo 69.2 con le società da essa controllate e le altre società soggette a vigilanza su base consolidata in un altro Stato dell'Unione europea.».
37. All'articolo 69-terdecies, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole «comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea».
38. All'articolo 69-quinquiesdecies, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole «comunitario» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea».
39. All'articolo 69-octiesdecies, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole «banca o una società capogruppo di un gruppo bancario:» sono sostituite dalle seguenti: «banca, una capogruppo italiana di un gruppo bancario o una delle società indicate all'articolo 69.2:».
40. All'articolo 69-noviesdecies, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole «alla società capogruppo di un gruppo bancario» sono sostituite dalle seguenti: «alla capogruppo italiana di un gruppo bancario o a una delle società indicate all'articolo 69.2».
41. All'articolo 69-viciessemel, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole «delle banche o società capogruppo di un gruppo bancario» sono sostituite dalle seguenti: «delle banche, delle capogruppo italiane di un gruppo bancario o delle società indicate all'articolo 69.2»;
b) al comma 2, le parole «banca o della capogruppo» sono sostituite dalle seguenti: «società di cui al comma 1»;
c) al comma 3, le parole «di una banca o di una società capogruppo di un gruppo bancario» sono sostituite dalle seguenti: «della società di cui al comma 1»;
d) al comma 4, le parole «competente organo della banca o della società capogruppo» sono sostituite dalle seguenti: «competente organo della società»;
e) al comma 5, le parole «capogruppo agli articoli 70 e 98» sono sostituite dalle seguenti: «capogruppo italiana o di una della società indicate all'articolo 69.2 in base agli articoli 70 e 98».
42. All'articolo 77, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, la parola «extracomunitarie» è sostituita dalle seguenti: «di Stato terzo»;
b) al comma 1, la parola «extracomunitari» è sostituita dalle seguenti: «di Stato terzo»;
c) al comma 1-bis, la parola «comunitari» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea» e la parola «extracomunitaria» è sostituita dalle seguenti: «di Stato terzo»;
43. All'articolo 77-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la parola «comunitari» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»;
b) al comma 4, le parole «alle società capogruppo di un gruppo bancario» sono sostituite dalle seguenti: «alle capogruppo italiane».
44. All'articolo 98, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola «capogruppo» è inserita la seguente: «italiana»;
b) al comma 2:
1) all'alinea, dopo le parole «della capogruppo» è inserita la seguente: «italiana»;
2) alla lettera b), dopo le parole «analoga procedura prevista da leggi speciali» sono inserite le seguenti: «o da altro Stato dell'Unione europea»;
c) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: «8-bis. Il presente articolo si applica anche alle società indicate all'articolo 69.2.
Le disposizioni relative al gruppo bancario si intendono riferite alle società da esse controllate e alle altre società soggette a vigilanza su base consolidata in un altro Stato dell'Unione europea.».
45. All'articolo 99, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 2, dopo la parola «capogruppo» è inseritala seguente: «italiana»;
b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. I commi 1, 2, 3, e 5 si applicano anche alle società italiane indicate agli articoli 69.1 e 69.2. Le disposizioni relative al gruppo bancario si intendono riferite alle società da esse controllate e, nel caso delle società indicate all'articolo 69.2, alle altre società soggette a vigilanza su base consolidata in un altro Stato dell'Unione europea.».
46. Dopo l'articolo 99, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

«Articolo 99-bis.

Liquidazione ordinaria

1. Le capogruppo italiane informano tempestivamente la Banca d'Italia del verificarsi di una causa di scioglimento della società.
La Banca d'Italia accerta la sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione.
2. Non si può dar corso all'iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della società se non consti l'accertamento di cui al comma 1.
3. L'iscrizione di cui al comma 2 comporta la decadenza dall'autorizzazione all'attività di capogruppo a decorrere dal termine fissato dalla Banca d'Italia nell'accertamento di cui al comma 1. La decadenza non impedisce, previa autorizzazione della Banca d'Italia, la prosecuzione di attività ai sensi dell'articolo 2487 del codice civile.
4. Nei confronti della società in liquidazione restano fermi i poteri delle autorità creditizie previsti nel presente decreto.
5. Alla procedura di liquidazione disciplinata dal presente articolo si applica l'articolo 97.
6. Il presente articolo si applica anche alle società italiane indicate agli articoli 69.1 e 69.2.».
47. All'articolo 100, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa o, in caso di capogruppo con sede legale in un altro Stato dell'Unione europea, a procedure analoghe previste da quello Stato, alle società del gruppo si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le norme del presente titolo, capo I, sezione I.
L'amministrazione straordinaria può essere richiesta alla Banca d'Italia anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo o, nei casi di procedure in altri Stati membri dell'Unione europea, dai corrispondenti organi.»
48. All'articolo 101, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa o, in caso di capogruppo con sede legale in un altro Stato dell'Unione europea, a procedure analoghe previste da quello Stato, alle società del gruppo si applicano, qualora ne sia stato accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, le norme del presente titolo, capo I, sezione III. Per le banche del gruppo resta ferma comunque la disciplina della sezione III. La liquidazione coatta può essere richiesta alla Banca d'Italia anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo o, nei casi di procedure in altri Stati membri dell'Unione europea, dai corrispondenti organi.».
49. All'articolo 102, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole «Quando la capogruppo non sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa» sono sostituite dalle seguenti: «Quando la capogruppo non sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa o, in caso di capogruppo con sede legale in altro Stato dell'Unione europea, a procedure analoghe previste da quello Stato».
50. Dopo l'articolo 102, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

«Articolo 102-bis.

Ulteriore ipotesi di avvio della liquidazione coatta amministrativa
1. Anche al di fuori dei casi previsti dagli articoli 101 e 102, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle singole società italiane del gruppo, diverse dalle società strumentali, se ricorrono in capo a queste ultime i presupposti di cui all'articolo 80, comma 1, revocandone, ove necessario, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività. Si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione III. Per le banche del gruppo resta ferma comunque la disciplina della sezione III.».
51. All'articolo 104, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole «Quando la capogruppo» sono sostituite dalle seguenti: «Quando la capogruppo italiana».
52. All'articolo 105, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole «dall'articolo 64» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 64 o dall'articolo 69.2, comma 3».
53. All'articolo 105-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: a) della capogruppo italiana di un gruppo bancario operante in altro Stato dell'Unione europea attraverso una banca controllata o una succursale significativa;
2) alla lettera b) la parola «comunitario» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»;
3) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) di una delle società indicate all'articolo 69.2.»;
b) al comma 2, le parole «di una banca comunitaria» sono sostituite dalle seguenti: «di una banca dell'Unione europea»;
c) al comma 3, le parole «in altri Stati comunitari» sono sostituite dalle seguenti: «in altri Stati dell'Unione europea»;
d) al comma 4, le parole «in diversi Stati comunitari» sono sostituite dalle seguenti: «in diversi Stati dell'Unione europea».
54. All'articolo 105-ter, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole «nei confronti della capogruppo» sono sostituite dalle seguenti: «nei confronti della capogruppo italiana, di una società indicata all'articolo 69.2».
55. All'articolo 108, commi 3-bis, 4-ter e 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole «essenziali o importanti» sono soppresse.
56. All'articolo 109, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «delle banche extracomunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «delle banche di Stato terzo»;
b) ai commi 3, lettera c) e 3-ter, le parole «essenziali o importanti» sono soppresse.
57. All'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole «articoli 19, 20, 21, 22, 23,» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23,».
58. All'articolo 114-quinquies.3, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole «articoli 19, 20, 21, 22, 23,» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23,».
59. All'articolo 114-undecies, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole «articoli 19, 20, 21, 22, 23,» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23,».
60. All'articolo 139, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Partecipazioni in banche, in società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista capogruppo e in intermediari finanziari».
b) ai commi 1, primo periodo, e 2, le parole «dall'articolo 20, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 20, commi 2 e 2-bis»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 e la pena prevista dal comma 2 si applicano per le medesime violazioni in materia di partecipazioni nelle società di partecipazione finanziaria e nelle società di partecipazione finanziaria mista autorizzate ad assumere la qualifica di capogruppo ai sensi dell'articolo 60-bis. La sanzione amministrativa prevista dal comma 1 si applica per le medesime violazioni in materia di partecipazioni nelle società di partecipazione finanziaria e nelle società di partecipazione finanziaria mista autorizzate ai sensi degli articoli 69.1 e 69.2.».
61. All'articolo 140, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Comunicazioni relative alle partecipazioni in banche, in società appartenenti ad un gruppo bancario, in società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista ed in intermediari finanziari».
62. All'articolo 144, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) all'alinea, dopo le parole «intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista» e le parole «essenziali o importanti» sono soppresse;
2) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28, comma 2-ter, 34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-bis, 53, 53-bis, 53-ter, 54, 55, 60-bis, commi 1 e 4, 61, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 67-ter, 68, 69.1, 69.2, 69.3, commi 2 e 8, 69-quater, 69-quinquies, 69-octies, 69-novies, 69-sexiesdecies, 69-noviesdecies, 69-viciessemel, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4, 114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in relazione agli articoli 26 e 52, 114-octies, 114-undecies in relazione agli articoli 26 e 52, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies, 114-octiesdecies, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie;»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a una società di partecipazione finanziaria o a una società di partecipazione finanziaria mista che, nonostante l'ottenimento dell'esenzione prevista dall'articolo 60-bis, comma 3, o la revoca dell'autorizzazione disposta ai sensi dell'articolo 60-bis, comma 5, eserciti il ruolo di capogruppo ai sensi dell'articolo 61, comma 1.».
63. All'articolo 144-ter, comma 1, alinea, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole «comma 1, lettera a),» sono inserite le seguenti: «e comma 1-bis,».
64. L'articolo 144-quinquies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente: «1. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate agli articoli 139, 140, 144, 144-bis e 144-ter le sanzioni ivi previste si applicano, nella misura e con le modalità stabilite nel presente titolo, anche in caso di inosservanza del regolamento UE n. 575/2013, delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento e della direttiva 2013/36/UE emanate dalla Commissione Europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento.».
65. Dopo l'articolo 144-septies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono inseriti i seguenti:

«Art. 144-octies.

Società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista aventi sede in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia.

1. Nel caso di violazione delle disposizioni richiamate nell'articolo 60-bis, comma 10, la Banca d'Italia chiede all'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista di applicare le sanzioni previste dalle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE in vigore in quello Stato.

Art. 144-novies.

Società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista aventi sede in Italia e appartenenti a gruppi soggetti a vigilanza su base consolidata di competenza di autorità di vigilanza di altri Stati dell'Unione europea.

1. La Banca d'Italia applica le sanzioni previste per la violazione delle disposizioni richiamate nell'articolo 69.2 esclusivamente su richiesta dell'autorità dello Stato dell'Unione europea competente all'esercizio della vigilanza consolidata. In questi casi la procedura sanzionatoria si svolge secondo quanto previsto dall'articolo 145.
2. La Banca d'Italia può chiedere all'autorità dello Stato dell'Unione europea competente all'esercizio della vigilanza consolidata di formulare una richiesta di avvio di procedura sanzionatoria ai sensi del comma 1.».
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:
Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.»
L'art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Il testo dell'articolo 10 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2021, n. 97, così recita:
«Art. 10. (Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/878, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale, nonché per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/876, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi). - 1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/878 e all'applicazione del regolamento (UE) 2019/876, relativi ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi, nonché delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione di attuazione della direttiva e del regolamento tenendo conto degli orientamenti delle Autorità di vigilanza europee;
b) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia che, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, tiene conto degli orientamenti emanati dalle Autorità di vigilanza europee;
c) confermare, ai sensi dell'articolo 53 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, l'individuazione nella Banca d'Italia dell'autorità competente a esercitare le opzioni che la direttiva (UE) 2019/878 e il regolamento (UE) 2019/876 attribuiscono agli Stati membri;
d) attribuire all'autorità designata ai sensi dell'articolo 53-ter del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 i poteri previsti dagli articoli 124 e 164 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/876;
e) estendere la disciplina delle sanzioni amministrative di cui al titolo VIII del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 alle violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2019/878 e delle disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità competenti a irrogarle;
f) con riferimento al potere di rimuovere il soggetto incaricato della revisione legale dei conti in banche e imprese di investimento, previsto in attuazione dell'articolo 1, punto 15), della direttiva (UE) 2019/878, estendere l'applicazione di tale potere a tutti gli enti sottoposti a regime intermedio disciplinati ai sensi del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 19-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, per quanto attiene al rinvio all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;
g) apportare alla disciplina in materia di assetti proprietari contenuta nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le modifiche volte ad assicurarne la conformità agli orientamenti delle Autorità di vigilanza europee in materia e, in particolare, alle previsioni riguardanti l'individuazione delle partecipazioni rilevanti acquisite in via indiretta e tramite patti parasociali.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
Il testo dell'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, così recita:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinchè su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.».
La direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale è pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno 2019, n. L 150.
Il regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi è pubblicato nella G.U.U.E. 7 giugno 2019, n. L 150.
Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O.
Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n, 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (TUF) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.

Note all'art. 1:
Il testo dell'articolo 1 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 1. (Definizioni). - 1. Nel presente decreto legislativo l'espressione:
a) "autorità creditizie" indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia;
a-bis) "autorità di risoluzione" indica la Banca d'Italia nonché un'autorità non italiana deputata allo svolgimento delle funzioni di risoluzione;
b) "banca" indica l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria;
c) "CICR" indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;
d) "CONSOB" indica la Commissione nazionale per le società e la borsa;
d-bis) "COVIP" indica la commissione di vigilanza sui fondi pensione;
e) "IVASS" indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;
e-bis) "MVU" indica il Meccanismo di vigilanza unica, ossia il sistema di vigilanza finanziaria composto dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri che vi partecipano;
e-ter) "Disposizioni del MVU" indica il regolamento (UE) n. 1024/2013 e le relative misure di esecuzione;
e-quater) «UIF» indica l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
f)
g) "Stato dell'Unione europea" indica lo Stato membro dell'Unione europea;
g-bis) "Stato di origine" indica lo Stato dell'Unione europea in cui la banca, l'IMEL o l'IP è stato autorizzato all'esercizio dell'attività;
g-ter) "Stato ospitante" indica lo Stato dell'Unione europea nel quale la banca, l'IMEL o l'IP ha una succursale o presta servizi;
h) "Stato terzo" indica lo Stato non membro dell'Unione europea;
h-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "ABE": Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) "AEAP": Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) "AESFEM": Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorità di vigilanza degli Stati membri": le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010;
h-ter) "Stato partecipante al MVU" indica uno Stato dell'Unione europea la cui moneta è l'euro o che abbia instaurato una cooperazione stretta con la BCE a norma delle disposizioni del MVU;
i) "legge fallimentare" indica il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
l) "autorità competenti" indica, a seconda dei casi, uno o più fra le autorità di vigilanza sulle banche, sulle imprese di investimento, sugli organismi di investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di assicurazione e sui mercati finanziari;
l-bis) «autorità antiriciclaggio» indica le autorità responsabili della vigilanza sui soggetti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1 e 2, della direttiva (UE) 2015/849, ai fini del rispetto degli obblighi previsti dalla medesima direttiva;
l-ter) «autorità di vigilanza su base consolidata» indica l'autorità di vigilanza su base consolidata come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 41, del regolamento (UE) n. 575/2013;
m)
2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "banca italiana": la banca avente sede legale in Italia;
b) "banca dell'Unione europea": la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia;
c) "banca di Stato terzo": la banca avente sede legale in uno Stato terzo;
d) "soggetto significativo": i soggetti definiti dall'articolo 2, n. 16, del regolamento (UE) n. 468/2014, sui quali la BCE esercita la vigilanza diretta in conformità delle disposizioni del MVU;
d-bis) "soggetto meno significativo": i soggetti, sottoposti a vigilanza nell'ambito del MVU, diversi da quelli di cui alla lettera d);
e) "succursale": una sede che costituisce una parte, sprovvista di personalità giuridica, di una banca, un istituto di moneta elettronica o un istituto di pagamento, e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività a cui la banca o l'istituto è stato autorizzato;
f) "attività ammesse al mutuo riconoscimento": le attività di:
1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione;
2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il "forfaiting");
3) leasing finanziario;
4) prestazione di servizi di pagamento;
5) emissione e gestione di mezzi di pagamento («travellers cheques», lettere di credito), nella misura in cui quest'attività non rientra nel punto 4;
6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;
7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:
strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.);
cambi;
strumenti finanziari a termine e opzioni;
contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse;
valori mobiliari;
8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi;
9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese;
10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo "money broking";
11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;
12) custodia e amministrazione di valori mobiliari;
13) servizi di informazione commerciale;
14) locazione di cassette di sicurezza;
15) altre attività che, in virtù delle misure di adattamento assunte dalle autorità dell'Unione europea, sono aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989;
g) "intermediari finanziari": i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 106.
h) "stretti legami": i rapporti tra una banca e un soggetto italiano o estero che:
1) controlla la banca;
2) è controllato dalla banca;
3) è controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca;
4) partecipa al capitale della banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto;
5) è partecipato dalla banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto;
h-bis) "istituti di moneta elettronica": le imprese, diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica;
h-bis.1) "istituti di moneta elettronica dell'Unione europea": gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia;
h-ter) ''moneta elettronicà': il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento come definite all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente. Non costituisce moneta elettronica:
1) il valore monetario memorizzato sugli strumenti previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
2) il valore monetario utilizzato per le operazioni di pagamento previste dall'articolo 2, comma 2, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
h-quater) "partecipazioni": le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile;
h-quinquies)
h-sexies) "istituti di pagamento": le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento;
h-septies) "istituti di pagamento dell'Unione europea": gli istituti di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia;
h-septies.1) "servizi di pagamento": le seguenti attività:
1) servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
2) servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
3) esecuzione di operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:
3.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli addebiti diretti una tantum;
3.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
3.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini permanenti;
4) esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento:
4.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli addebiti diretti una tantum;
4.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
4.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini permanenti;
5) emissione di strumenti di pagamento e/o convenzionamento di operazioni di pagamento;
6) rimessa di denaro;
7) servizi di disposizione di ordini di pagamento;
8) servizi di informazione sui conti;
h-octies)
h-novies) "personale": i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
i) "punto di contatto centrale": il soggetto o la struttura designato dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica o dagli istituti di pagamento dell'Unione europea che operano sul territorio della Repubblica in regime di diritto di stabilimento, senza succursale, tramite gli agenti di cui all'articolo 128-quater.
3. La Banca d'Italia, può ulteriormente qualificare la definizione di stretti legami prevista dal comma 2, lettera h), al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
3-bis. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione ed ai suoi componenti.
3-ter. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti.
3-quater. Se non diversamente disposto, ai fini della disciplina dei servizi di pagamento, nel presente decreto si applicano le definizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.».
Il testo dell'articolo 7 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 7. (Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità). - 1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.
2. I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Direttorio tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reati. Restano ferme le disposizioni del MVU in materia di comunicazione delle informazioni alla BCE.
3. I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal segreto d'ufficio.
4. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.
5. La Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP e l'IVASS collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni.
Per il medesimo fine, la Banca d'Italia e la UIF collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni. Detti organismi non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.
6. Nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità e i comitati che compongono il SEVIF e il MVU, nonché con le autorità di risoluzione e le autorità antiriciclaggio degli Stati dell'Unione europea, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorità italiane competenti, salvo diniego dell'autorità che ha fornito le informazioni.
7. Nell'ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi di riservatezza, la Banca d'Italia può scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle funzioni di vigilanza con le autorità competenti degli Stati terzi; le informazioni che la Banca d'Italia ha ricevuto da un altro Stato dell'Unione europea possono essere comunicate soltanto con l'assenso esplicito delle autorità che le hanno fornite.
8. La Banca d'Italia può scambiare informazioni con autorità amministrative o giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a banche, succursali di banche italiane all'estero o di banche dell'Unione europea o di Stato terzo in Italia, nonché relativi a soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata. Nei rapporti con le autorità extracomunitarie lo scambio di informazioni avviene con le modalità di cui al comma 7.
9. La Banca d'Italia può comunicare ai sistemi di garanzia italiani e, a condizione che sia assicurata la riservatezza, a quelli esteri informazioni e dati in suo possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi.
10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia scambia informazioni con tutte le altre autorità e soggetti esteri indicati dalle disposizioni medesime.».
Il testo dell'articolo 14 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 14. (Autorizzazione all'attività bancaria). - 1.
L'autorizzazione all'attività bancaria è rilasciata quando ricorrano le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata;
a-bis) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;
b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia;
c) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale, unitamente all'atto costitutivo, allo statuto, all'indicazione, se del caso, della capogruppo, delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista appartenenti al gruppo, nonché alla descrizione dei dispositivi, dei processi e dei meccanismi relativi al governo societario, all'organizzazione amministrativa e contabile, ai controlli interni e ai sistemi di remunerazione e di incentivazione;
d) sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate ovvero, in assenza di questi ultimi, siano comunicati i nomi dei primi venti azionisti e le relative quote di capitale e di diritti di voto;
e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, ai sensi dell'articolo 26;
f) non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
2. L'autorizzazione è rilasciata dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia; è negata, dalla Banca d'Italia o dalla BCE, quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione.
2-bis.
3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione del comma 1.
3-bis. La revoca dell'autorizzazione è disposta dalla BCE, sentita la Banca d'Italia o su proposta di questa, quando sussiste una o più delle seguenti condizioni:
a) sono venute meno le condizioni in base alle quali l'autorizzazione è stata rilasciata;
b) l'autorizzazione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni;
c) è accertata l'interruzione dell'attività bancaria per un periodo continuativo superiore a sei mesi.
3-ter. La revoca dell'autorizzazione è inoltre disposta dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia, nei casi di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 80.
4. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca di Stato terzo è autorizzato dalla Banca d'Italia, sentito il Ministero degli affari esteri, subordinatamente al rispetto di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere b), c) ed e). L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità.
4-bis. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.»
Il testo dell'articolo 19 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 19. (Autorizzazioni). - 1. Sono soggette ad autorizzazione preventiva:
a) l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano la possibilità di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute;
b) le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo della banca stessa;
c) l'acquisizione in una società che detiene le partecipazioni indicate alla lettera a):
1) del controllo;
2) di una quota dei diritti di voto o del capitale, quando, per effetto dell'acquisizione, è integrato uno dei casi indicati nell'articolo 22, comma 1, lettera b);
d) l'acquisizione a qualsiasi titolo, in assenza di acquisti di partecipazioni, anche per il tramite di un contratto con la banca o di una clausola del suo statuto, del controllo o dell'influenza notevole sulla banca, o di una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute.
2. (abrogato)
3. (abrogato)
4.
5. L'autorizzazione è rilasciata dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia. La proposta è formulata quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente ai sensi dell'articolo 25; l'onorabilità, la correttezza, la professionalità e competenza, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione e direzione nella banca; la solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità della banca di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attività; l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza; la mancanza di un fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata se vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni per il suo rilascio.
5-bis. La Banca d'Italia propone alla BCE di negare l'autorizzazione all'acquisizione della partecipazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 5 non risulti garantita la sana e prudente gestione della banca.
5-ter. Quando l'acquisizione viene effettuata nell'ambito di una risoluzione ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, i provvedimenti previsti dai commi 1, 2, 3 e 5 sono adottati dalla Banca d'Italia.
[6. I soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire partecipazioni quando la quota dei diritti di voto complessivamente detenuta sia superiore al 15 per cento o quando ne consegua, comunque, il controllo della banca. A tali fini, la Banca d'Italia individua i diritti di voto e gli altri diritti rilevanti.]
[7. La Banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in presenza di accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente, in capo ai soggetti indicati nel comma 6, una rilevante concentrazione di potere per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza della banca, tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca stessa.]
8. La Banca d'Italia dà notizia al Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR, delle domande di autorizzazione di cui al comma 1.
8-bis (abrogato)
9. La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del presente Capo, individuando, tra l'altro: i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni indicate nel presente articolo spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse; i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste nel presente articolo, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati; i casi di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b); i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole e di acquisizione involontaria; le modalità e i termini del procedimento di valutazione dell'acquisizione ai sensi dei commi 5, 5-bis e 5-ter.».
Il testo dell'articolo 20 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 20. (Obblighi di comunicazione). - 1. La Banca d'Italia stabilisce, a fini informativi, obblighi di comunicazione in ordine a operazioni di acquisto o cessione di partecipazioni in banche.
2. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, compresi quelli aventi forma di associazione, che regola o da cui comunque possa derivare l'esercizio concertato del voto in una banca, anche cooperativa, o in una società che la controlla deve essere comunicato alla Banca d'Italia dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti della banca o della società cui l'accordo si riferisce. Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca, la Banca d'Italia può sospendere il diritto di voto dei partecipanti all'accordo stesso.
2-bis. I soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 19 comunicano alla Banca d'Italia gli atti e i fatti idonei a far venire meno o modificare i presupposti e le condizioni sulla base dei quali l'autorizzazione è stata rilasciata.
3. La Banca d'Italia determina presupposti, modalità e termini delle comunicazioni previste dai commi 1 e 2-bis anche con riguardo alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal titolare della partecipazione. La Banca d'Italia determina altresì le modalità e i termini delle comunicazioni previste dal comma 2.
4. La Banca d'Italia, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nei commi 1, 2 e 2-bis, può chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.».
Il testo dell'articolo 24 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 24. (Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione). - 1. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alle partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate. I diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, non possono essere altresì esercitati per le partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni previste dall'articolo 20, commi 1, 2 e 4.
2. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.
3. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non sono state ottenute o sono state revocate devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia
3-bis. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie per i quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate.».
Il testo dell'articolo 25 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 25. (Partecipanti al capitale). - 1. I titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 devono possedere requisiti di onorabilità e soddisfare criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, individua:
a) i requisiti di onorabilità;
b) i criteri di competenza, graduati in relazione all'influenza sulla gestione della banca che il titolare della partecipazione può esercitare;
c) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari del titolare della partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza del titolare della partecipazione.
3. Qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie indicate all'articolo 19, comma 1, lettera a). In caso di inosservanza, si applica l'articolo 24, comma 2. Le partecipazioni eccedenti devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia.».
Il testo dell'articolo 51 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 51. (Vigilanza informativa). - 1. Le banche inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.
1-bis. Le banche comunicano alla Banca d'Italia:
a) la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
b) le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) la risoluzione consensuale del mandato;
d) la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l'hanno determinata.
1-ter. La Banca d'Italia stabilisce modalità e termini per l'invio delle comunicazioni di cui al comma 1-bis.
1-quater. La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale delle banche anche per il tramite di queste ultime.
1-quinquies. Le previsioni del comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali le banche abbiano esternalizzato funzioni aziendali e al loro personale.»
Il testo dell'articolo 52 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 52. (Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati della revisione legale dei). - 1. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.
A tali fini lo statuto della banca, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri.
2. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti comunica senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio.
2-bis. Lo statuto delle banche di credito cooperativo può prevedere che il controllo contabile sia affidato al collegio sindacale.
2-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti fornisce alla Banca d'Italia, su richiesta di quest'ultima, ogni notizia, informazione o dato riguardanti la banca sottoposta a revisione legale dei conti.
3. I commi 1, primo periodo, e 2 si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le società che controllano le banche o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 23.
3-bis. La Banca d'Italia può disporre la rimozione dall'incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell'incarico di revisione legale, qualora il soggetto incaricato della revisione legale dei conti abbia violato gli obblighi previsti dal comma 2. Il presente comma non si applica ai soggetti indicati al comma 3, fermo restando quanto previsto dall'articolo 61, comma 5.
4. La Banca d'Italia stabilisce modalità e termini per la trasmissione delle informazioni previste dai commi 1, 2 e 2-ter.
4-bis. La Banca d'Italia trasmette alla BCE le informazioni ricevute ai sensi del presente articolo, nei casi e secondo le modalità stabiliti dalle disposizioni del MVU.».
Il testo dell'articolo 53, commi da 1 a 2-bis, del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 53. (Vigilanza regolamentare). - 1. 1. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:
a) l'adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
c) le partecipazioni detenibili;
d) il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
d-bis) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui alle lettere da a) a d).
2.
2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a), prevedono che le banche possano utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti, anche di competenza tecnica e di indipendenza, che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento;
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per le banche sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato dell'Unione europea, la decisione è di competenza della medesima autorità, qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia e sempre che, entro il medesimo termine, il caso non sia stato rinviato all'ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere».
Il testo dell'articolo 53-bis del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 53-bis (Poteri di intervento). - 1. La Banca d'Italia può:
a) convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali delle banche quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
d) adottare per le materie indicate nell'articolo 53, comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario riguardanti anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale; per le banche che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, possono inoltre essere fissati limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali;
e) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca, la rimozione di uno o più esponenti aziendali; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere.
2. La Banca d'Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali.».
Il testo dell'articolo 54 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 54. (Vigilanza ispettiva). - 1. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.
2. La Banca d'Italia può richiedere alle autorità competenti di uno Stato dell'Unione europea che esse effettuino accertamenti presso succursali di banche italiane stabilite nel territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalità delle verifiche.
3. Le autorità competenti di uno Stato dell'Unione europea, dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, le succursali stabilite nel territorio della Repubblica di banche dalle stesse autorizzate. Se le autorità competenti di uno Stato dell'Unione europea lo richiedono, la Banca d'Italia può procedere direttamente agli accertamenti ovvero concordare altre modalità delle verifiche.
4. A condizione di reciprocità, la Banca d'Italia può concordare con le autorità competenti degli Stati terzi modalità per l'ispezione di succursali di banche insediate nei rispettivi territori.
5. La Banca d'Italia dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3.».
Il testo dell'articolo 55 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 55. (Controlli sulle succursali in Italia di banche dell'Unione europea). - 1. La Banca d'Italia esercita controlli sulle succursali di banche dell'Unione europea nel territorio della Repubblica, con le modalità da essa stabilite.».
Il testo dell'articolo 59 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 59. (Definizioni). - 1. Ai fini del presente capo:
a) il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 23;
b) per «società finanziarie» si intendono le società indicate nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento (UE) n. 575/2013;
b-bis) per «società di partecipazione finanziaria mista» si intendono le società di cui all'articolo 1, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;
b-ter) per «società di partecipazione finanziaria» si intendono le società indicate nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, del regolamento (UE) n. 575/2013;
c) per «società strumentali» si intendono le società indicate nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 18, del regolamento (UE) n. 575/2013;
d) per «coordinatore del conglomerato finanziario» si intende l'autorità indicata nell'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.
1-bis.».
Il testo dell'articolo 61 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 61. (Ruolo della capogruppo). - 1. La capogruppo esercita le funzioni di direzione e coordinamento del gruppo bancario, assicurando, tra l'altro, il rispetto delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base consolidata.
2.
3. Ferma restando la specifica disciplina dell'attività bancaria, la capogruppo è soggetta ai controlli di vigilanza previsti dal presente Capo.
4. La capogruppo emana disposizioni alle componenti del gruppo per assicurare il rispetto e l'esecuzione dei provvedimenti di carattere generale e particolare impartiti dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo. Gli amministratori delle società del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza su base consolidata.
5. Alla società di partecipazione finanziaria e alla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applicano gli articoli 51, comma 1-bis, 52, 52-bis e 52-ter nonché le disposizioni del titolo II, capi III e IV salvo quanto previsto dall'articolo 67-bis. Nei confronti delle altre società appartenenti al gruppo bancario e dei titolari di partecipazioni nelle medesime società sono attribuiti alla Banca d'Italia i poteri previsti dall'articolo 21.».
Il testo dell'articolo 64 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 64. (Albo). - 1. Il gruppo bancario è iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. La capogruppo comunica alla Banca d'Italia l'esistenza del gruppo bancario e la sua composizione aggiornata.
3. La Banca d'Italia può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un gruppo bancario e alla sua iscrizione nell'albo e può determinare la composizione del gruppo bancario anche in difformità da quanto comunicato dalla capogruppo. Nei casi in cui la capogruppo sia una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista, l'iscrizione nell'albo è subordinata all'autorizzazione indicata all'articolo 60-bis.
4. Le società appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.
5. La Banca d'Italia disciplina gli adempimenti connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo.».
Il testo dell'articolo 65 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 65 (Soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza su base consolidata)
1. La Banca d'Italia esercita la vigilanza su base consolidata nei confronti dei seguenti soggetti:
a) società appartenenti a un gruppo bancario;
b) società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il venti per cento dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca;
c) società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;
d) - g)
h) società che controllano almeno una banca;
i) società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano controllate da una singola banca ovvero quando società appartenenti a un gruppo bancario ovvero soggetti indicati nella lettera h) detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.
i-bis) società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista esentate ai sensi dell'articolo 60-bis, comma 3;
i-ter) società, diverse da quelle indicate alle lettere precedenti, incluse nel perimetro di consolidamento prudenziale ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 575/2013 e relative disposizioni attuative.
2. Nei confronti dei soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza su base consolidata resta ferma l'applicazione di norme specifiche in tema di controlli e di vigilanza, secondo la disciplina vigente.».
Il testo dell'articolo 66 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 66. (Vigilanza informativa). - 1. Al fine di esercitare la vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia richiede ai soggetti indicati nelle lettere a), b), c), i-bis) e i-ter) del comma 1 dell'articolo 65 la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonché ogni altra informazione utile. La Banca d'Italia può altresì richiedere ai soggetti indicati nelle lettere h) ed i) del comma 1 dell'articolo 65 le informazioni utili all'esercizio della vigilanza su base consolidata.
2. La Banca d'Italia determina modalità e termini per la trasmissione delle situazioni, dei dati e delle informazioni indicati nel comma 1.
3. La Banca d'Italia può disporre nei confronti dei soggetti indicati nelle lettere a), b), c), i-bis) e i-ter) del comma 1 dell'articolo 65 l'applicazione delle disposizioni previste dalla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
4. Le società indicate nell'art. 65 forniscono alla capogruppo ovvero alla singola banca le situazioni, i dati e le informazioni richiesti per consentire l'esercizio della vigilanza su base consolidata.
5. Le società con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità di vigilanza degli altri Stati dell'Unione europea forniscono ai soggetti individuati dalle stesse le informazioni necessarie per l'esercizio della vigilanza su base consolidata.
5-bis. La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale dei soggetti indicati al comma 1, anche per il tramite di questi ultimi, e per i medesimi fini ivi indicati.
5-ter. Gli obblighi previsti dai commi 1, 2 e 4 si applicano anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali e al loro personale.».
Il testo dell'articolo 67 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 67. (Vigilanza regolamentare). - 1. Al fine di esercitare la vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia impartisce alla capogruppo con sede legale in Italia e, ove ciò sia previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE per l'esercizio della vigilanza su base consolidata, alla società di partecipazione finanziaria capogruppo e alla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo avente sede legale in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto:
a) l'adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
c) le partecipazioni detenibili;
d) il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
e) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie indicate al presente comma.
2.
2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a), prevedono la possibilità di utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento da parte della Banca d'Italia;
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per i gruppi sottoposti a vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato dell'Unione europea, la decisione è di competenza della medesima autorità qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia e sempre che, entro il medesimo termine, il caso non sia stato rinviato all'ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.
2-ter.
3. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per esercitare la vigilanza su base consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attività dei soggetti indicati nelle lettere b), c), i-bis) e i-ter) del comma 1 dell'articolo 65.
3-bis. La Banca d'Italia può impartire disposizioni, ai sensi del presente articolo, anche nei confronti di uno solo o di alcuni dei componenti il gruppo bancario.
3-ter. Si applicano l'articolo 53, commi 4-quinquies e 4-sexies, e l'articolo 53-ter.».
Il testo dell'articolo 67-bis del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 67-bis (Disposizioni applicabili alla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo). - 1. La Banca d'Italia può individuare le ipotesi in cui la società di partecipazione finanziaria mista capogruppo con sede legale in Italia è esentata dall'applicazione di una o più disposizioni adottate ai sensi del presente capo.
2. Le disposizioni previste negli articoli 61, comma 3, e nel Titolo II, Capo III e IV, come richiamate dall'articolo 61, comma 5, si applicano alla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo con sede legale in Italia qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello bancario, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142. I provvedimenti di decadenza ai sensi dell'articolo 26 e autorizzazione ai sensi dell'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia d'intesa con l'IVASS.
3. I provvedimenti previsti dal Titolo IV, Capo II, nei confronti della società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia sono adottati o proposti dalla Banca d'Italia d'intesa con l'IVASS.
3-bis. I provvedimenti indicati negli articoli 60-bis, commi 2 e 3, e 67-ter, comma 1, lettera d), sesto e settimo periodo, nei confronti delle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo sono adottati conformemente al presente Capo e d'intesa con il coordinatore del conglomerato finanziario, se diverso dalla Banca d'Italia.
3-ter. Qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello bancario, la Banca d'Italia, in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata, può individuare le ipotesi in cui la società di partecipazione finanziaria mista capogruppo con sede legale in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia è esentata dall'applicazione di una o più disposizioni di attuazione della direttiva 2009/138/CE ivi adottate, se equivalenti alle disposizioni del presente Capo, d'intesa con l'autorità competente per la vigilanza sul settore assicurativo nello stato dell'Unione Europea in cui la società ha la sede legale.
3-quater. La Banca d'Italia conclude accordi con il coordinatore del conglomerato finanziario al fine di definire forme di collaborazione e coordinamento per agevolare l'esercizio della vigilanza su base consolidata.».
Il testo dell'articolo 67-ter del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 67-ter (Poteri di intervento). - 1. La Banca d'Italia può:
a) convocare gli amministratori, i sindaci e il personale della capogruppo;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali della capogruppo, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali della capogruppo quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
d) impartire le disposizioni previste dall'articolo 67 anche con provvedimenti di carattere particolare; questi possono essere indirizzati anche a più gruppi bancari o all'intero sistema bancario e riguardare anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività o della struttura territoriale del gruppo; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella capogruppo, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale; per le capogruppo che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, possono inoltre essere fissati limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali; per le capogruppo che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, possono inoltre essere fissati limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali; per le società di partecipazione finanziaria capogruppo o le società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, la sospensione dei diritti di voto spettanti nelle banche controllate, il trasferimento a favore dei loro soci delle partecipazioni detenute nelle banche controllate, l'alienazione, in tutto in parte, delle partecipazioni detenute in società bancarie e finanziarie; la designazione temporanea di un'altra società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista o banca del gruppo per l'esercizio delle funzioni indicate nell'articolo 61;
e) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione del gruppo, la rimozione di uno o più esponenti aziendali della capogruppo; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere.
1-bis. Per le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista indicate nell'articolo 60, comma 2, lettera b), i provvedimenti previsti al comma 1, lettera d), sono assunti dalla Banca d'Italia in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata sul gruppo bancario, congiuntamente con l'autorità competente per la vigilanza dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia. Si applica l'articolo 60-bis, comma 8.
1-ter. Per le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista indicate nell'articolo 60, comma 2, lettera c), i provvedimenti previsti al comma 1, lettera d), sono assunti dalla Banca d'Italia congiuntamente con l'autorità dello Stato dell'Unione europea competente per la vigilanza su base consolidata. Si applica l'articolo 60-bis, comma 8.
2. La Banca d'Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai quali la capogruppo abbia esternalizzato funzioni aziendali.».
Il testo dell'articolo 68 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 68. (Vigilanza ispettiva). - 1. A fini di vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso i soggetti indicati nell'articolo 65 e presso i soggetti ai quali siano state esternalizzate da questi ultimi funzioni aziendali e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. Le ispezioni nei confronti di società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali o da quelle alle quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti hanno il fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento.
2. La Banca d'Italia può richiedere alle autorità competenti di uno Stato dell'Unione europea di effettuare accertamenti presso i soggetti indicati nel comma 1, stabiliti nel territorio di detto Stato, ovvero concordare altre modalità delle verifiche.
3. La Banca d'Italia, su richiesta delle autorità competenti di altri Stati dell'Unione europea o terzi, può effettuare ispezioni presso le società con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità richiedenti. La Banca d'Italia può consentire che la verifica sia effettuata dalle autorità che hanno fatto la richiesta ovvero da un revisore o da un esperto. L'autorità competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, può, se lo desidera, prendervi parte.
3-bis. La Banca d'Italia può consentire che autorità competenti di altri Stati dell'Unione europea partecipino, per i profili di interesse, ad ispezioni presso le capogruppo indicate nell'articolo 61, qualora queste abbiano controllate sottoposte alla vigilanza di dette autorità.».
Il testo dell'articolo 69-bis del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 69-bis (Definizioni). - 1. Ai fini del presente titolo si intendono per:
a) «alta dirigenza»: il direttore generale, i vice-direttori generali e le cariche ad esse assimilate, i responsabili delle principali aree di affari e coloro che rispondono direttamente all'organo amministrativo;
b) «autorità di risoluzione a livello di gruppo»: l'autorità di risoluzione dello Stato membro in cui si trova l'autorità di vigilanza su base consolidata;
c) «depositi»: i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di rimborso; non costituiscono depositi i crediti relativi a fondi acquisiti dalla banca debitrice rappresentati da strumenti finanziari indicati dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero il cui capitale non è rimborsabile alla pari, ovvero il cui capitale è rimborsabile alla pari solo in forza di specifici accordi o garanzie concordati con la banca o terzi; costituiscono depositi i certificati di deposito purché non rappresentati da valori mobiliari emessi in serie;
d) «depositi ammissibili al rimborso»: i depositi che, ai sensi dell'articolo 96-bis.1, commi 1 e 2, sono astrattamente idonei a essere rimborsati da parte di un sistema di garanzia dei depositanti;
e) «depositi protetti»: i depositi ammissibili al rimborso che non superano il limite di rimborso da parte del sistema di garanzia dei depositanti previsto dall'articolo 96-bis.1, commi 3 e 4;
f) «provvedimenti di risanamento»: i provvedimenti con cui sono disposte:
1) l'amministrazione straordinaria, nonché le misure adottate nel suo ambito;
2) le misure previste nei Capi II, III e IV del Titolo IV, del decreto legislativo;
3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai numeri 1) e 2), adottate da autorità di altri Stati dell'Unione europea;
g) «risoluzione»: la procedura di cui all'articolo 1, comma 1, lettera uu) del decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59/UE];
h) «sistema di tutela istituzionale»: un accordo riconosciuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;
i) «sostegno finanziario pubblico straordinario»: gli aiuti di Stato e i sostegni finanziari pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera mmm), del decreto legislativo;
l) «succursale significativa»: una succursale di una banca in uno Stato dell'Unione europea considerata significativa dalla Banca d'Italia.».
Il testo dell'articolo 69-ter del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 69-ter (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano:
a) alle banche italiane e succursali italiane di banche di Stato terzo;
b) alle società italiane capogruppo di un gruppo bancario e alle società componenti il gruppo ai sensi degli articoli 60 e 61;
c) alle società incluse nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettere c), h), i-bis) e i-ter).
2. Ai fini del presente capo, il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 23.».
Il testo dell'articolo 69-quater del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 69-quater (Piani di risanamento). - 1. Le banche si dotano di un piano di risanamento individuale che preveda l'adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria in caso di suo significativo deterioramento. Il piano riguarda, se di interesse non trascurabile per il risanamento della banca, anche le società italiane ed estere incluse nella vigilanza consolidata indicate nell'articolo 69-ter, comma 1, lettera c).
2. Non sono tenute a dotarsi di piani di risanamento le banche appartenenti a un gruppo bancario, salvo che ciò non sia loro specificamente richiesto dalla Banca d'Italia.
Per le banche sottoposte a vigilanza consolidata in un altro Stato dell'Unione europea, la richiesta di piani individuali è effettuata in conformità dell'articolo 69-septies.
3. Fatto salvo l'articolo 69-decies, il piano di risanamento contiene le informazioni richieste da provvedimenti di carattere generale e particolare della Banca d'Italia e da regolamenti della Commissione europea.
4. Il piano di risanamento non presuppone né contempla l'accesso a un sostegno finanziario pubblico straordinario.
5. Il piano di risanamento è approvato dall'organo amministrativo, che lo sottopone alla Banca d'Italia per le valutazioni di cui all'articolo 69-sexies. Il piano è riesaminato e, se necessario, aggiornato almeno annualmente o con la maggiore frequenza richiesta dalla Banca d'Italia.
Si procede comunque al riesame e all'eventuale aggiornamento del piano in caso di significativo mutamento della struttura giuridica o organizzativa della banca o della sua situazione patrimoniale o finanziaria.».
Il testo dell'articolo 69-quinquies del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 69-quinquies (Piani di risanamento di gruppo). - 1. La capogruppo italiana di un gruppo bancario si dota di un piano di risanamento di gruppo che individua misure coordinate e coerenti da attuare per sé, per ogni società del gruppo e, se di interesse non trascurabile per il risanamento del gruppo, per le società italiane ed estere incluse nella vigilanza consolidata indicate nell'articolo 69-ter, comma 1, lettera c).
2. Non è tenuta a dotarsi di un piano di risanamento di gruppo la capogruppo di un gruppo bancario soggetto a vigilanza consolidata in un altro Stato dell'Unione europea, salvo che ciò non sia a essa specificamente richiesto in conformità dell'articolo 69-septies.
3. Il piano di risanamento di gruppo è finalizzato a ripristinare l'equilibrio patrimoniale e finanziario del gruppo bancario nel suo complesso e delle singole banche che ne facciano parte.
4. Il piano di risanamento di gruppo contiene almeno le informazioni richieste da provvedimenti di carattere generale o particolare della Banca d'Italia e da regolamenti della Commissione europea. Ove siano stati conclusi tra le società del gruppo accordi ai sensi del capo 02-I, il piano di risanamento contempla il ricorso al sostegno finanziario di gruppo conformemente ad essi. Il piano di risanamento di gruppo individua, altresì, i possibili ostacoli all'attuazione delle misure di risanamento, inclusi gli impedimenti di fatto o di diritto all'allocazione tempestiva di fondi propri e al pronto trasferimento di attività nonché al rimborso di passività fra società del gruppo.
5. Il piano di risanamento di gruppo è approvato dall'organo amministrativo della capogruppo e sottoposto alla Banca d'Italia, in conformità dell'articolo 69-septies se il gruppo ha articolazioni in altri Stati dell'Unione europea.
6. La Banca d'Italia, nel rispetto degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo e dell'articolo 7, trasmette il piano di risanamento di gruppo:
a) alle autorità competenti interessate rappresentate nei collegi delle autorità di vigilanza o con le quali sia stato stipulato un accordo di coordinamento e cooperazione;
b) alle autorità competenti degli Stati dell'Unione europea in cui le banche incluse nel piano abbiano stabilito succursali significative;
c) alle autorità di risoluzione delle società controllate incluse nel piano di risanamento di gruppo, nonché all'autorità di risoluzione a livello di gruppo.
7. Il piano di risanamento di gruppo è riesaminato e, se necessario, aggiornato almeno annualmente o con la maggiore frequenza richiesta dalla Banca d'Italia. Si procede comunque al riesame e all'eventuale aggiornamento del piano in caso di significativo mutamento della struttura giuridica o organizzativa del gruppo o della sua situazione patrimoniale o finanziaria.
7-bis. Le società indicate all'articolo 69.2 applicano i commi 1, 3, 4 e 5. Resta fermo l'articolo 69-novies, comma 2.».
Il testo dell'articolo 69-sexies del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 69-sexies (Valutazione dei piani di risanamento individuali e di gruppo). - 1. La Banca d'Italia, entro sei mesi dalla presentazione del piano di risanamento e sentite, per le succursali significative, le autorità competenti degli Stati dell'Unione europea in cui esse siano stabilite, verifica la completezza e adeguatezza del piano in conformità dei criteri indicati nelle pertinenti disposizioni dell'Unione europea.
2. Il piano di risanamento è trasmesso all'autorità di risoluzione per la formulazione di eventuali raccomandazioni sui profili rilevanti per la risoluzione della banca o del gruppo bancario.
3. Se all'esito della verifica emergono carenze o impedimenti al conseguimento delle finalità del piano, la Banca d'Italia può, fissando i relativi termini:
a) richiedere alla banca o alla capogruppo di presentare un piano modificato;
b) indicare modifiche specifiche da apportare al piano;
c) ordinare modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della banca o del gruppo bancario o ordinare altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano.
4. Resta ferma la possibilità di adottare, ove le circostanze lo richiedano, una o più delle misure previste dagli articoli 53-bis e 67-ter.».
Il testo dell'articolo 69-septies del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 69-septies (Rapporti con le altre autorità e decisioni congiunte sui piani di risanamento). - 1. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia coopera con le autorità competenti degli altri Stati dell'Unione europea per la valutazione dei piani di risanamento di gruppo che includono una banca in tali Stati e per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 69-sexies, comma 3. Nella valutazione dei piani di risanamento di gruppo la Banca d'Italia tiene conto del possibile pregiudizio per le singole società del gruppo. Essa riconosce come valide e applicabili le decisioni prese in conformità delle disposizioni dell'Unione europea.
2. La Banca d'Italia può, nei casi previsti dal diritto dell'Unione, promuovere o partecipare a un procedimento di mediazione non vincolante dinanzi all'ABE, richiedere l'assistenza dell'ABE o deferire alla stessa le decisioni di cui al presente articolo. Se una decisione è stata deferita all'ABE, la Banca d'Italia si astiene dall'adottare provvedimenti e si attiene alle decisioni finali dell'ABE. In mancanza di decisione dell'ABE nei termini previsti dal diritto dell'Unione, la Banca d'Italia adotta i provvedimenti di propria competenza.».
Il testo dell'articolo 69-novies del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 69-novies (Trasmissione dei piani di risanamento). - 1. Le banche e le capogruppo controllate da una società estera inclusa nella vigilanza consolidata della Banca d'Italia provvedono alla trasmissione dei piani di risanamento, informazioni, documenti e ogni altro dato che debba essere trasmesso tra la società estera controllante e la Banca d'Italia.
2. Le società aventi sede legale in Italia che controllano una banca soggetta a vigilanza in un altro Stato dell'Unione europea collaborano con l'autorità competente di tale Stato al fine di assicurare la trasmissione dei piani di risanamento, informazioni, documenti e ogni altro dato rilevante per la valutazione dei piani di risanamento.
Il testo dell'articolo 69-duodecies del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 69-duodecies (Accordo di gruppo). - 1. La capogruppo di un gruppo bancario, le società italiane ed estere appartenenti al gruppo bancario e le altre società incluse nella vigilanza consolidata indicate nell'articolo 69-ter, comma 1, lettera c), possono concludere un accordo per fornirsi sostegno finanziario per il caso in cui si realizzino per una di esse i presupposti dell'intervento precoce ai sensi dell'articolo 69-octiesdecies e siano soddisfatte le condizioni indicate nel presente capo. Il medesimo accordo può essere concluso anche dalle società indicate all'articolo 69.2 con le società da essa controllate e le altre società soggette a vigilanza su base consolidata in un altro Stato dell'Unione europea.
2. Fermo restando quanto previsto dal capo IX del titolo V del libro V del codice civile, il presente capo non si applica:
a) alle operazioni di finanziamento e di gestione della liquidità eseguite tra società del gruppo bancario se per nessuna di esse sussistono i presupposti dell'intervento precoce;
b) alla concessione di sostegno in qualsiasi forma, ivi incluso l'apporto di capitale, a un'altra società del gruppo al di fuori dei casi previsti dall'accordo, quando la società cui il sostegno è concesso si trovi in difficoltà e il sostegno sia in linea con le politiche del gruppo e sia finalizzato a preservare la stabilità del gruppo.
3. Le società che aderiscono all'accordo di sostegno finanziario di gruppo si obbligano a fornirsi sostegno finanziario in conformità dei termini dell'accordo.
Possono essere previsti anche obblighi di sostegno reciproco.
4. Il sostegno finanziario può essere concesso in forma di finanziamento, di prestazione di garanzia o mediante la messa a disposizione di beni o attività da utilizzare come garanzia reale o finanziaria, nonché con qualsiasi combinazione di queste forme, mediante un'unica o più operazioni, anche tra il beneficiario del sostegno e soggetti terzi, anche esterni al gruppo e non partecipanti all'accordo.
5. L'accordo è conforme ai seguenti principi:
a) l'accordo è sottoscritto da ciascuna parte nell'esercizio della propria autonomia negoziale e in coerenza con le eventuali direttive impartite dalla capogruppo;
b) le parti chiamate a fornire sostegno finanziario devono essere pienamente informate sulla situazione dei beneficiari prima della decisione di fornire il sostegno;
c) l'accordo indica i criteri di calcolo per determinare, al momento in cui il sostegno finanziario viene fornito, il corrispettivo dovuto per qualsiasi operazione effettuata in virtù dell'accordo stesso; ove necessario per conseguire le finalità dell'accordo, i criteri possono non tenere conto del prezzo di mercato, in particolare se esso è influenzato da fattori anomali ed esterni al gruppo o se la parte che fornisce il sostegno dispone, in forza dell'appartenenza al gruppo del beneficiario, di informazioni non pubbliche rilevanti.
6. L'accordo di sostegno finanziario di gruppo non può essere concluso se, al momento della sua conclusione, per una delle parti dell'accordo sussistono, a giudizio dell'autorità competente, i presupposti dell'intervento precoce.
7. Nessun diritto, pretesa o azione derivante dall'accordo può essere esercitato da soggetti diversi dalle parti, neppure ai sensi dell'articolo 2900 del codice civile.».
Il testo dell'articolo 69-terdecies del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 69-terdecies (Autorizzazione dell'accordo). - 1.
Il progetto di accordo è sottoposto all'autorizzazione della Banca d'Italia, che valuta la sua coerenza con le condizioni previste nell'articolo 69-quinquiesdecies, congiuntamente con le altre autorità competenti sulle banche dell'Unione europea aderenti all'accordo, in conformità delle pertinenti disposizioni dell'Unione europea.
2. La Banca d'Italia disciplina il procedimento per l'autorizzazione di cui al comma 1.
3. Il progetto di accordo e ogni sua modifica sono trasmessi all'autorità di risoluzione a seguito dell'autorizzazione di cui al comma 1.».
Il testo dell'articolo 69-quinquiesdecies del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 69-quinquiesdecies (Condizioni per il sostegno).
- 1. Il sostegno finanziario previsto dall'accordo è concesso se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) si può ragionevolmente prospettare che il sostegno fornito ponga sostanziale rimedio alle difficoltà finanziarie del beneficiario;
b) il sostegno finanziario è diretto a preservare o ripristinare la stabilità finanziaria del gruppo nel suo complesso o di una delle società del gruppo ed è nell'interesse della società del gruppo che fornisce il sostegno;
c) le condizioni del sostegno finanziario, ivi compreso il corrispettivo, sono determinate in conformità dell'articolo 69-duodecies, comma 5, lettera c);
d) vi è la ragionevole aspettativa, sulla base delle informazioni a disposizione dell'organo amministrativo della società che fornisce il sostegno al momento dell'assunzione della relativa decisione, che sarà pagato un corrispettivo e rimborsato il prestito da parte della società beneficiaria, qualora il sostegno sia concesso sotto forma di prestito, ovvero che, nell'ipotesi in cui il sostegno sia fornito in forma garanzia reale o personale e questa sia escussa, sarà possibile recuperare per intero, anche in via di surroga o regresso, capitale, interessi e spese;
e) la concessione del sostegno finanziario non mette a repentaglio la liquidità o solvibilità della società del gruppo che lo fornisce;
f) la concessione del sostegno finanziario non minaccia la stabilità del sistema finanziario, in particolare nello Stato dell'Unione europea in cui ha sede la società del gruppo che fornisce il sostegno;
g) la società del gruppo che fornisce il sostegno rispetta, nel momento in cui lo fornisce, i requisiti in materia di capitale, liquidità, grandi esposizioni e gli altri requisiti specifici eventualmente imposti in conformità del Regolamento (UE) n. 575/2013 e delle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE, e la concessione del sostegno finanziario non è tale da determinare la violazione di questi requisiti da parte della società, fatta eccezione per il caso in cui l'autorità competente per la vigilanza sulla società abbia autorizzato una temporanea deroga a tali requisiti;
h) la concessione del sostegno finanziario non pregiudica la risolvibilità della società del gruppo che lo fornisce.».
Il testo dell'articolo 69-octiesdecies del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 69-octiesdecies (Presupposti). - 1. La Banca d'Italia può disporre le seguenti misure nei confronti di una banca, una capogruppo italiana di un gruppo bancario o una delle società indicate all'articolo 69.2:
a) le misure di cui all'articolo 69-noviesdecies, quando risultano violazioni dei requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013, delle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE e del titolo II della direttiva 2014/65/UE o di uno degli articoli da 3 a 7, da 14 a 17, e 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, oppure si preveda la violazione dei predetti requisiti anche a causa di un rapido deterioramento della situazione della banca o del gruppo;
b) la rimozione degli esponenti di cui all'articolo 69-vicies-semel, quando risultano gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie o gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero quando il deterioramento della situazione della banca o del gruppo bancario sia particolarmente significativo, e sempre che gli interventi indicati nella medesima lettera a) o quelli previsti negli articoli 53-bis e 67-ter non siano sufficienti per porre rimedio alla situazione.».
Il testo dell'articolo 69-noviesdecies del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 69-noviesdecies (Attuazione del piano di risanamento e altre misure). - 1. Fermi restando i poteri attribuiti dagli articoli 53-bis e 67-ter, la Banca d'Italia, al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera a), può chiedere alla banca o alla capogruppo italiana di un gruppo bancario o a una delle società indicate all'articolo 69.2 di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato o di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito con tutti o alcuni creditori secondo il piano di risanamento, ove applicabile, o di modificare la propria forma societaria.
2. La Banca d'Italia, nell'esercizio del potere di cui al comma 1 può:
a) richiedere l'aggiornamento del piano di risanamento quando le condizioni che hanno condotto all'intervento precoce divergono rispetto alle ipotesi contemplate nel piano;
b) fissare un termine per l'attuazione del piano e l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce.».
Il testo dell'articolo 69-viciessemel del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 69-vicies-semel (Rimozione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza). - 1. Al ricorrere dei presupposti indicati all'articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera b), la Banca d'Italia può disporre la rimozione e ordinare il rinnovo di tutti i componenti degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle banche, delle capogruppo italiane di un gruppo bancario o delle società indicate all'articolo 69.2. Si applica il comma 4 dell'articolo 70.
2. Il provvedimento fissa la data da cui decorrono gli effetti della rimozione. La Banca d'Italia convoca l'assemblea della società di cui al comma 1 con all'ordine del giorno il rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e controllo.
3. Ricorrendo i presupposti richiamati al comma 1, la Banca d'Italia può inoltre ordinare la rimozione di uno o più componenti dell'alta dirigenza della società di cui al comma 1.
4. La Banca d'Italia approva la nomina dei componenti dei nuovi organi o della nuova alta dirigenza effettuata dal competente organo della società.
5. Resta salva la possibilità in ogni momento di disporre l'amministrazione straordinaria della banca o della capogruppo italiana o di una della società indicate all'articolo 69.2 in base agli articoli 70 e 98.
6. Resta fermo il potere di rimuovere singoli esponenti aziendali ai sensi dell'articolo 53-bis, comma 1, lettera e), e dell'articolo 67-ter, comma 1, lettera e), se sufficiente per porre rimedio alla situazione.».
Il testo dell'articolo 77 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 77. (Succursali di banche di Stato terzo). - 1.
Nel caso di amministrazione straordinaria di succursali di banche di Stato terzo stabilite nel territorio della Repubblica, i commissari straordinari e il comitato di sorveglianza assumono nei confronti delle succursali stesse i poteri degli organi di amministrazione e di controllo della banca di appartenenza.
1-bis. La Banca d'Italia informa dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria le autorità di vigilanza degli Stati dell'Unione europea che ospitano succursali della banca di Stato terzo. L'informazione è data, con ogni mezzo, possibilmente prima dell'apertura della procedura ovvero subito dopo.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione.».
Il testo dell'articolo 77-bis del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 77-bis (Aumenti di capitale). - 1. In deroga ai termini previsti dagli articoli 2366 e 2369 del codice civile e 125-bis e 126 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nelle banche nei confronti delle quali è stata adottata una misura di intervento precoce o disposto l'avvio dell'amministrazione straordinaria, le assemblee chiamate a deliberare aumenti di capitale finalizzati a ripristinare l'adeguatezza patrimoniale possono essere convocate fino a dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, se così è previsto dallo statuto.
2. Nel caso previsto al comma 1, per le banche con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea:
a) la comunicazione effettuata dall'intermediario ai sensi dell'articolo 83-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è effettuata sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea;
b) il termine di cui all'articolo 126-bis, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è ridotto a cinque giorni;
c) non trovano applicazione le modalità di pubblicità di cui all'articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Le previsioni di cui al comma 2, lettere b) e c), non si applicano alle banche nei confronti delle quali è stata disposta l'amministrazione straordinaria.
4. Il presente articolo si applica anche alle capogruppo italiane.»
Il testo dell'articolo 98 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 98. (Amministrazione straordinaria). - 1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo italiana di un gruppo bancario si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione I.
2. L'amministrazione straordinaria della capogruppo italiana, oltre che nei casi previsti dall'art. 70, può essere disposta quando:
a) risultino gravi inadempienze nell'esercizio dell'attività prevista dall'art. 61, comma 4;
b) una delle società del gruppo bancario sia stata sottoposta alla procedura del fallimento, dell'amministrazione controllata, del concordato preventivo, della liquidazione coatta amministrativa, della risoluzione dell'amministrazione straordinaria ovvero ad altra analoga procedura prevista da leggi speciali o da altro Stato dell'Unione europea, nonché quando sia stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione e possa essere alterato in modo grave l'equilibrio finanziario o gestionale del gruppo
3. L'amministrazione straordinaria dura un anno, salvo che il provvedimento con cui è disposta non preveda un termine più breve o la Banca d'Italia ne autorizzi la chiusura anticipata. La procedura può essere prorogata per lo stesso periodo di un anno dalla Banca d'Italia, anche più di una volta, se sussistono i presupposti indicati nell'articolo 70 e nel comma 2 del presente articolo. In tal caso, la proroga può riguardare anche le procedure di amministrazione straordinaria relative alle società appartenenti al gruppo. Il provvedimento di proroga è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. I commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono revocare o sostituire, anche in parte, gli amministratori delle società del gruppo al fine di realizzare i mutamenti degli indirizzi gestionali che si rendano necessari. I nuovi amministratori restano in carica al massimo sino al termine dell'amministrazione straordinaria della capogruppo. Gli amministratori revocati hanno titolo esclusivamente a un indennizzo corrispondente ai compensi ordinari a essi spettanti per la durata residua del mandato ma, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.
5. I commissari straordinari possono richiedere l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza delle società appartenenti al gruppo.
6. I commissari possono richiedere alle società del gruppo i dati, le informazioni e ogni altro elemento utile per adempiere al proprio mandato.
7. Al fine di agevolare il superamento di difficoltà finanziarie, i commissari possono disporre la sospensione dei pagamenti nelle forme e con gli effetti previsti dall'art. 74, i cui termini sono triplicati.
8. La Banca d'Italia può disporre che sia data notizia, mediante speciali forme di pubblicità, dell'avvenuto deposito del bilancio previsto dall'art. 75, comma 2.
8-bis. Il presente articolo si applica anche alle società indicate all'articolo 69.2. Le disposizioni relative al gruppo bancario si intendono riferite alle società da esse controllate e alle altre società soggette a vigilanza su base consolidata in un altro Stato dell'Unione europea.».
Il testo dell'articolo 99 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 99- (Liquidazione coatta amministrativa). - 1.
Salvo quanto previsto nel presente articolo, alla capogruppo italiana si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione III.
2. La liquidazione coatta amministrativa della capogruppo italiana, oltre che nei casi previsti dall'art. 80, può essere disposta quando le inadempienze nell'esercizio dell'attività prevista dall'art. 61, comma 4, siano di eccezionale gravità.
3. I commissari liquidatori depositano annualmente presso l'ufficio del registro delle imprese una relazione sulla situazione contabile e sull'andamento della liquidazione, corredata da notizie sia sullo svolgimento delle procedure cui sono sottoposte altre società del gruppo sia sugli eventuali interventi a tutela dei depositanti. La relazione è accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. La Banca d'Italia può prescrivere speciali forme di pubblicità per rendere noto l'avvenuto deposito della relazione.
4. Si applicano le disposizioni dell'art. 98, commi 5 e 6.
5. Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete ai commissari l'esperimento dell'azione revocatoria prevista dall'art. 67 della legge fallimentare nei confronti di altre società del gruppo. L'azione può essere esperita per gli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 67 della legge fallimentare che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta e per gli atti indicati al n. 4) e al secondo comma dello stesso articolo che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori.
5-bis. I commi 1, 2, 3, e 5 si applicano anche alle società italiane indicate agli articoli 69.1 e 69.2. Le disposizioni relative al gruppo bancario si intendono riferite alle società da esse controllate e, nel caso delle società indicate all'articolo 69.2, alle altre società soggette a vigilanza su base consolidata in un altro Stato dell'Unione europea.».
Il testo dell'articolo 100 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 100. (Amministrazione straordinaria). - 1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa o, in caso di capogruppo con sede legale in un altro Stato dell'Unione europea, a procedure analoghe previste da quello Stato, alle società del gruppo si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le norme del presente titolo, capo I, sezione I.
L'amministrazione straordinaria può essere richiesta alla Banca d'Italia anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo o, nei casi di procedure in altri Stati membri dell'Unione europea, dai corrispondenti organi.
2. Quando presso una società del gruppo sia in corso l'amministrazione controllata o sia stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione, le relative procedure si convertono in amministrazione straordinaria. Il tribunale competente, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura di amministrazione straordinaria e ordina la trasmissione degli atti alla Banca d'Italia. Gli organi della cessata procedura e quelli dell'amministrazione straordinaria provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dalla Banca d'Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.
3. Quando le società del gruppo da sottoporre all'amministrazione straordinaria siano soggette a vigilanza, il relativo provvedimento è adottato sentita l'autorità che esercita la vigilanza, alla quale, in caso di urgenza, potrà essere fissato un termine per la formulazione del parere.
4. La durata dell'amministrazione straordinaria è indipendente da quella della procedura cui è sottoposta la capogruppo. Si applicano le disposizioni dell'art. 98, comma 8.
5. Al fine di agevolare il superamento di difficoltà finanziarie, i commissari straordinari, d'intesa con i commissari straordinari o liquidatori della capogruppo, possono disporre la sospensione dei pagamenti nelle forme e con gli effetti previsti dall'art. 74, i cui termini sono triplicati.».
Il testo dell'articolo 101 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 101. (Liquidazione coatta amministrativa). - 1.
Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa o, in caso di capogruppo con sede legale in un altro Stato dell'Unione europea, a procedure analoghe previste da quello Stato, alle società del gruppo si applicano, qualora ne sia stato accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, le norme del presente titolo, capo I, sezione III. Per le banche del gruppo resta ferma comunque la disciplina della sezione III. La liquidazione coatta può essere richiesta alla Banca d'Italia anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo o, nei casi di procedure in altri Stati membri dell'Unione europea, dai corrispondenti organi.
2. Quando presso società del gruppo siano in corso il fallimento, la liquidazione coatta o altre procedure concorsuali, queste si convertono nella liquidazione coatta disciplinata dal presente articolo. Fermo restando l'accertamento dello stato di insolvenza già operato, il tribunale competente, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura di liquidazione prevista dal presente articolo e ordina la trasmissione degli atti alla Banca d'Italia. Gli organi della cessata procedura e quelli della liquidazione provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dalla Banca d'Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.
3. Ai commissari liquidatori sono attribuiti i poteri previsti dall'art. 99, comma 5.».
Il testo dell'articolo 102 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 102. (Procedure proprie delle singole società).
- 1. Quando la capogruppo non sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa o, in caso di capogruppo con sede legale in altro Stato dell'Unione europea, a procedure analoghe previste da quello Stato, le società del gruppo sono soggette alle procedure previste dalle norme di legge a esse applicabili. Dei relativi provvedimenti viene data immediata comunicazione alla Banca d'Italia a cura dell'autorità amministrativa o giudiziaria che li ha emessi. Le autorità amministrative o giudiziarie che vigilano sulle procedure informano la Banca d'Italia di ogni circostanza, emersa nello svolgimento delle medesime, rilevante ai fini della vigilanza sul gruppo bancario.».
Il testo dell'articolo 104 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 104. (Competenze giurisdizionali). - 1. Quando la capogruppo italiana sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per l'azione revocatoria prevista dall'art. 99, comma 5, nonché per tutte le controversie fra le società del gruppo è competente inderogabilmente il tribunale nella cui circoscrizione ha la sede legale la capogruppo.
2.».
Il testo dell'articolo 105 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 105. (Gruppi e società non iscritti all'albo). - 1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nei confronti dei gruppi e delle società per i quali, pur non essendo intervenuta l'iscrizione, ricorrano le condizioni per l'inserimento nell'albo previsto dall'articolo 64 o dall'articolo 69.2, comma 3.».
Il testo dell'articolo 105-bis del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 105-bis (Cooperazione tra autorità). - 1. La Banca d'Italia informa l'ABE e consulta le altre autorità competenti prima di applicare una misura di intervento precoce o disporre l'amministrazione straordinaria nei confronti:
a) della capogruppo italiana di un gruppo bancario operante in altro Stato dell'Unione europea attraverso una banca controllata o una succursale significativa;
b) di una banca italiana soggetta a vigilanza consolidata dell'autorità competente di un altro Stato dell'Unione europea.
b-bis) di una delle società indicate all'articolo 69.2.
2. La Banca d'Italia, se consultata sull'adozione di una misura di intervento precoce o dell'amministrazione straordinaria da parte dell'autorità competente per la vigilanza di una di una banca dell'Unione europea appartenente a un gruppo bancario, comunica le proprie valutazioni entro tre giorni dalla richiesta di consultazione.
3. Le decisioni di cui al comma 1 sono adottate dalla Banca d'Italia tenendo conto degli impatti sulle entità del gruppo insediate in altri Stati dell'Unione europea, secondo quanto emerga dalle procedure di cooperazione di cui al presente articolo, e sono notificate alla capogruppo, alle altre autorità competenti e all'ABE.
4. L'applicazione coordinata delle misure di intervento precoce o la nomina dei medesimi commissari straordinari per le società del gruppo operanti in diversi Stati dell'Unione europea è disposta dalla Banca d'Italia congiuntamente con le altre autorità competenti. Qualora l'accordo sul provvedimento congiunto non sia raggiunto entro cinque giorni dalla proposta dell'autorità competente, la Banca d'Italia può adottare le decisioni di propria competenza, salvo che il caso non sia rinviato all'ABE ai sensi del comma 5.
5. La Banca d'Italia può, nei casi previsti dal diritto dell'Unione, richiedere l'assistenza dell'ABE o rinviare all'ABE le decisioni di cui al presente articolo.
Qualora una decisione sia stata rinviata all'ABE nel previsto termine di tre giorni per la consultazione o di cinque giorni per l'accordo fra le autorità, la Banca d'Italia si astiene dall'adottare provvedimenti e si attiene alle decisioni finali dell'ABE. In mancanza di decisione dell'ABE nei termini previsti dal diritto dell'Unione, la Banca d'Italia adotta i provvedimenti di propria competenza.».
Il testo dell'articolo 105-ter del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 105-ter (Commissari in temporaneo affiancamento).
- 1. Ricorrendo i presupposti indicati agli articoli 70 e 98, il potere di nominare uno o più commissari in temporaneo affiancamento, di cui all'articolo 75-bis, può essere esercitato nei confronti della capogruppo italiana, di una società indicata all'articolo 69.2 e delle società di un gruppo bancario. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo.».
Il testo dell'articolo 108 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 108. (Vigilanza). - 1. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il governo societario, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca d'Italia può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate.
Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.
2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 prevedono che gli intermediari finanziari possano utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni previsti dall'articolo 53, comma 2-bis, lettera a);
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.
3. La Banca d'Italia può:
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli intermediari finanziari per esaminare la situazione degli stessi;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali degli intermediari finanziari, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali degli intermediari finanziari quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
d) adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari finanziari, riguardanti anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;
d-bis) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione dell'intermediario finanziario, la rimozione dalla carica di uno o più esponenti aziendali; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere.
3-bis. La Banca d'Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci, i dirigenti dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali.
4. Gli intermediari finanziari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.
4-bis. La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale degli intermediari finanziari, anche per il tramite di questi ultimi.
4-ter. Gli obblighi previsti dal comma 4 si applicano anche ai soggetti ai quali gli intermediari finanziari abbiano esternalizzato funzioni aziendali e al loro personale.
5. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso gli intermediari finanziari o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali e richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.
6. Nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo la Banca d'Italia osserva criteri di proporzionalità, avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.».
Il testo dell'articolo 109 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 109. (Vigilanza consolidata). - 1. La Banca d'Italia emana disposizioni volte a individuare, tra soggetti non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del capo II, titolo III, ovvero del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il gruppo finanziario, composto da uno o più intermediari finanziari, dalle banche di Stato terzo e dalle società finanziarie come definite dall'articolo 59, comma 1, lettera b). Società capogruppo è l'intermediario finanziario o la società finanziaria che esercita il controllo diretto o indiretto sugli altri componenti del gruppo.
2. La Banca d'Italia può esercitare la vigilanza su base consolidata, oltre che nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 inclusi nel gruppo finanziario, nei confronti di:
a) intermediari finanziari e società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate per almeno il venti per cento dalle società appartenenti a un gruppo finanziario o da un intermediario finanziario;
b) intermediari finanziari e società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo finanziario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo finanziario o un intermediario finanziario;
c) società diverse dagli intermediari finanziari e da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano controllate da un intermediario finanziario ovvero quando società appartenenti a un gruppo finanziario detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.
3. Al fine di esercitare la vigilanza ai sensi dei commi 1 e 2, la Banca d'Italia:
a) può impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo finanziario complessivamente considerato o i suoi componenti, sulle materie indicate nell'articolo 108, comma 1. L'articolo 108 si applica anche al gruppo finanziario. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per esercitare la vigilanza su base consolidata possono tenere conto, anche con riferimento al singolo intermediario finanziario, della situazione dei soggetti indicati nel comma 2, lettere a) e b). La Banca d'Italia può impartire disposizioni anche nei confronti di un solo o di alcuni componenti il gruppo finanziario;
b) può richiedere, nei termini e con le modalità dalla medesima determinati, alle società appartenenti al gruppo finanziario la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonché ogni altra informazione utile e ai soggetti indicati nel comma 2, lettera c), nonché alle società che controllano l'intermediario finanziario e non appartengono al gruppo finanziario, le informazioni utili per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata; tali soggetti forniscono alla capogruppo ovvero all'intermediario finanziario le situazioni, i dati e le informazioni richieste per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata;
c) può effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari; le ispezioni nei confronti di società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali hanno il fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento. I poteri previsti dalla presente lettera si applicano anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali.
3-bis. La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale dei soggetti indicati al comma 3, lettera b), anche per il tramite di questi ultimi e per i medesimi fini ivi indicati.
3-ter. Gli obblighi e i poteri previsti dal comma 3, lettera b), si applicano anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali e al loro personale.»
Il testo dell'articolo 110 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 110. (Rinvio). - 1. Agli intermediari finanziari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 47, 52, 61, commi 4 e 5, 62, 63, 64, 78 e 82. I provvedimenti previsti nell'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia.
1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari finanziari si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c) ed e); il decreto di cui all'articolo 26 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettera c), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.
1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 in intermediari finanziari si applica l'articolo 25, ad eccezione del comma 2, lettera b); il decreto di cui all'articolo 25 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.».
Il testo dell'articolo 114-quinquies.3 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 114-quinquies.3 (Rinvio). - 1. Agli istituti di moneta elettronica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 52, 139 e 140 nonché nel titolo VI. I provvedimenti previsti nell'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia. Agli emittenti che agiscono in veste di pubblica autorità si applicano solo gli articoli 114-ter e 126-novies nonché, relativamente a queste disposizioni, gli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.
1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso istituti di moneta elettronica si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c) ed e); il decreto di cui all'articolo 26 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettera c), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.
1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 in istituti di moneta elettronica si applica l'articolo 25, ad eccezione del comma 2, lettera b); il decreto di cui all'articolo 25 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.
2. Agli istituti di moneta elettronica che non esercitano attività imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta elettronica o dalla prestazione di servizi di pagamento, si applicano altresì gli articoli 78, 82, 113-bis e 113-ter.
3. La Banca d'Italia può dettare disposizioni attuative ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo.».
Il testo dell'articolo 114-undecies del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 114-undecies (Rinvio). - 1. Agli istituti di pagamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 52, 139 e 140 nonché nel titolo VI. I provvedimenti previsti nell'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia.
1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso istituti di pagamento si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c) ed e); il decreto di cui all'articolo 26 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettera c), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.
1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 in istituti di pagamento si applica l'articolo 25, ad eccezione del comma 2, lettera b); il decreto di cui all'articolo 25 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.
2. Agli istituti di pagamento che non esercitino attività imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, si applicano altresì gli articoli 78, 82, 113-bis e 113-ter, ad eccezione del comma 7.
2-bis. Agli istituti di pagamento si applica l'articolo 114-quinquies.2, commi 6-bis e 6-ter.
3. La Banca d'Italia può dettare disposizioni attuative ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo.».
Il testo dell'articolo 139 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 139. (Partecipazioni in banche, in società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista capogruppo e in intermediari finanziari).
- 1. L'omissione delle domande di autorizzazione previste dall'articolo 19, la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 20, commi 2 e 2-bis, nonché la violazione delle disposizioni dell'articolo 24, commi 1 e 3, dell'articolo 25, comma 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato.
1-bis. Le medesime sanzioni si applicano alla violazione delle norme di cui al comma 1, in quanto richiamate dall'articolo 110.
2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle domande di autorizzazione previste dall'articolo 19 o nelle comunicazioni previste dall'articolo 20, commi 2 e 2-bis, anche in quanto richiamati dall'articolo 110 fornisce false indicazioni è punito con l'arresto fino a tre anni.
3. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 e la pena prevista dal comma 2 si applicano per le medesime violazioni in materia di partecipazioni nelle società di partecipazione finanziaria e nelle società di partecipazione finanziaria mista autorizzate ad assumere la qualifica di capogruppo ai sensi dell'articolo 60-bis. La sanzione amministrativa prevista dal comma 1 si applica per le medesime violazioni in materia di partecipazioni nelle società di partecipazione finanziaria e nelle società di partecipazione finanziaria mista autorizzate ai sensi degli articoli 69.1 e 69.2.
3-bis. Si applica l'articolo 144, comma 9.».
Il testo dell'articolo 140 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 140. (Comunicazioni relative alle partecipazioni in banche, in società appartenenti ad un gruppo bancario, in società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista ed in intermediari finanziari). -1. L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 20, commi 1, 3, primo periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato.
1-bis. Le medesime sanzioni si applicano per l'omissione delle comunicazioni di cui alle norme indicate nel comma 1, in quanto richiamate dall'articolo 110.
2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle comunicazioni indicate nel comma 1 e nel comma 1-bis fornisce indicazioni false è punito con l'arresto fino a tre anni.
2-bis. Si applica l'articolo 144, comma 9.».
Il testo dell'articolo 144 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 144. (Altre sanzioni amministrative alle società o enti). - 1. Nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista, delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato e, nei confronti degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, fino al massimale di euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni:
a) inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28, comma 2-ter, 34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-bis, 53, 53-bis, 53-ter, 54, 55, 60-bis, commi 1 e 4, 61, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 67-ter, 68, 69.1, 69.2, 69.3, commi 2 e 8, 69-quater, 69-quinquies, 69-octies, 69-novies, 69-sexiesdecies, 69-noviesdecies, 69-viciessemel, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4, 114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in relazione agli articoli 26 e 52, 114-octies, 114-undecies in relazione agli articoli 26 e 52, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies, 114-octiesdecies, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie;
b) inosservanza degli articoli 116, 123, 124, 126-quater e 126-novies, comma 3, 126-undecies, commi 3 e 4, 126-duodecies, 126-quaterdecies, comma 1, 126-septiesdecies, comma 1, e 126-vicies quinquies, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie;
c) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2 e 4, 118, 119, 120, 120-quater, 125, commi 2, 3 e 4, 125-bis, commi 1, 2, 3 e 4, 125-octies, commi 2 e 3, 126, 126-quinquies, comma 2, 126-sexies, 126-septies, 126-quinquiesdecies, 126-octiesdecies, 126-noviesdecies, comma 1, 126-vicies, 126-vicies semel, 126-vicies ter, 127, comma 01 e 128-decies, comma 2 e comma 2-bis, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie;
d) inserimento nei contratti di clausole nulle o applicazione alla clientela di oneri non consentiti, in violazione dell'articolo 40-bis o del titolo VI, ovvero offerta di contratti in violazione dell'articolo 117, comma 8;
e) inserimento nei contratti di clausole aventi l'effetto di imporre al debitore oneri superiori a quelli consentiti per il recesso o il rimborso anticipato ovvero ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle somme allo stesso dovute per effetto del recesso;
e-bis) inosservanza, da parte delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106, degli articoli 120-octies, 120-novies, 120-un-decies, 120-duodecies, 120-terdecies, 120-quaterdecies, 120-septiesdecies, 120-octiesdecies, 120-noviesdecies.
1-bis. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a una società di partecipazione finanziaria o a una società di partecipazione finanziaria mista che, nonostante l'ottenimento dell'esenzione prevista dall'articolo 60-bis, comma 3, o la revoca dell'autorizzazione disposta ai sensi dell'articolo 60-bis, comma 5, eserciti il ruolo di capogruppo ai sensi dell'articolo 61, comma 1.
2.
2-bis. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecentottanta a euro centoventinovemilacentodieci, nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, paragrafo 1, comma 1, e 5-bis del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, e delle relative disposizioni attuative.
3.
3-bis.
4. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica:
a) per l'inosservanza delle norme contenute nell'articolo 128, comma 1, ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo articolo 128, di mancata adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'articolo 128-bis, nonché di inottemperanza alle misure inibitorie adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 128-ter;
b) nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una pluralità di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore previsto ai sensi dell'articolo 122, comma 1, lettera a);
c) nel caso di mancata partecipazione ai siti web di confronto previsti dall'articolo 126-terdecies, ovvero di mancata trasmissione agli stessi siti web dei dati necessari per il confronto tra le offerte.
5.
5-bis. Nel caso in cui l'intermediario mandante rilevi nel comportamento dell'agente in attività finanziaria le violazioni previste dai commi 1, lettere b), c), d), e) ed e-bis), e 4, l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 120-decies o dall'articolo 125-novies o la violazione dell'articolo 128-decies, comma 1, ultimo periodo, adotta immediate misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 128-duodecies, all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies.
6.
7.
8. Le sanzioni previste dai commi 1, lettere b), c), d), e) ed e-bis), e 4 si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante, secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendali.
9. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.».
Il testo dell'articolo 144-ter del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 144-ter (Altre sanzioni amministrative agli esponenti o al personale). - 1. Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle norme richiamate dall'articolo 144, comma 1, lettera a), e comma 1-bis, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a 5 milioni di euro nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o più delle seguenti condizioni:
a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali;
b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società o dell'ente a provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera d), 67-ter, comma 1, lettera d), 108, comma 3, lettera d), 109, comma 3, lettera a), 114-quinquies.2, comma 3, lettera d), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d);
c) le violazioni riguardano obblighi imposti ai sensi dell'articolo 26 o dell'articolo 53, commi 4, 4-ter, e 4-quater, ovvero obblighi in materia di remunerazione e incentivazione, quando l'esponente o il personale è la parte interessata.
2. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, nei casi in cui la loro condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui all'articolo 144-bis da parte della società o dell'ente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a 5 milioni di euro.
3. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 144-quater, la Banca d'Italia può applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione.
4. Si applica l'articolo 144, comma 9.».
Il testo dell'articolo 144-quinquies del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 144-quinquies (Sanzioni per violazioni di disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili).
- 1. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate agli articoli 139, 140, 144, 144-bis e 144-ter le sanzioni ivi previste si applicano, nella misura e con le modalità stabilite nel presente titolo, anche in caso di inosservanza del regolamento UE n. 575/2013, delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento e della direttiva 2013/36/UE emanate dalla Commissione Europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento.».
Il testo degli articoli 62 e 63 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, così recita:
«Art. 62. (Idoneità degli esponenti). - 1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società finanziaria e la società di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applica l'articolo 26 e le relative disposizioni attuative, salvo quanto previsto dall'articolo 67-bis.»
«Art. 63. (Partecipazioni). - 1. Alle società finanziarie e alle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applicano le disposizioni del titolo II, capi III e IV salvo quanto previsto dall'articolo 67-bis.
2. Nei confronti delle altre società appartenenti al gruppo bancario e dei titolari di partecipazioni nelle medesime società sono attribuiti alla Banca d'Italia i poteri previsti dall'articolo 21.».