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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 2020, n. 196

Regolamento recante modalità per la concessione di un contributo, sotto forma di credito di imposta, sugli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche. (21G00174)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/12/2021
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vigente al 20/04/2024
Testo in vigore dal:  2-12-2021

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e in particolare l'articolo 81, che introduce un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari al 50 per cento degli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, effettuati, tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2020, dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro tenuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile;
Visto il comma 2 del predetto articolo 81, che rimette a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di stabilire, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 81, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 6 del medesimo articolo 81;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 recante il Testo unico delle imposte sui redditi;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, e, in particolare, l'articolo 17, che prevede la compensazione di crediti e debiti tributari e previdenziali;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e in particolare l'articolo 1, comma 6, che prevede la disciplina delle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti di imposta;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 e, in particolare, l'articolo 52 che disciplina il «Registro nazionale degli aiuti di Stato», prevedendo che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici e privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti inviano le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante il regolamento della disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni (Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 8, 9, 13 e 14 che prevedono, tra l'altro, che prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche propedeutiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;
Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Visto il Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
Visto il Regolamento (UE) n. 717/2014 del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
Ritenuta la necessità di stabilire le modalità e i criteri di concessione del contributo stabilito dall'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, garantito il rispetto del limite di spesa di 90 milioni di euro per il 2020;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 15 dicembre 2020, numero 1450/2020;
Sulla proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto
1. Il presente decreto individua le disposizioni di attuazione necessarie alla concessione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, finalizzato ad incentivare gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nel limite di spesa di 90 milioni di euro per il 2020.
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. (GUUE).
Note alle premesse:
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214 - Supplemento ordinario n. 86, reca «Disciplina l'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri».
Dispone, in particolare all'art. 17, comma 3, che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
- Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2020, n. 203 - Supplemento ordinario n. 30, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2020, n. 253 - Supplemento ordinario n. 37. In particolare, l'art. 81, disciplina il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante le norme relative al testo unico delle imposte sui redditi, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, Supplemento ordinario n. 126.
- Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni», è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174. In particolare, l'art. 17, disciplina la compensazione di crediti e debiti tributari e previdenziali.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1999, n. 205 - Supplemento ordinario n. 167.
- Il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2010, n. 71, recante «Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere» di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori», è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2010, n. 120. In particolare l'art. 1, comma 6, prevede la disciplina delle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti di imposta.
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, reca «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea». In particolare, l'art. 52 disciplina il «Registro nazionale degli aiuti di Stato», prevedendo che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici e privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti inviano le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico.
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni», è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2017, n. 175. In particolare, gli articoli 8, 9, 13 e 14 prevedono che prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, vengano effettuate la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche propedeutiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti.
- Il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 24 dicembre 2013, L 352.
- Il Regolamento (UE) n. 1408/2013 18 della Commissione 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 24 dicembre 2013, L 352.
- Il Regolamento (UE) n. 717/2014 27 giugno 2014 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 giugno 2014, L 190.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti normativi del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si veda nelle note alle premesse.