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MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 luglio 2021, n. 159

Regolamento recante: «Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute ed il personale sanitario non medico (infermieri, tecnici sanitari di radiologia, tecnici di laboratorio, fisioterapisti) operante negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile». (21G00168)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/11/2021
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Testo in vigore dal:  27-11-2021

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, recante norme sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile;
Visto il decreto del Ministro della sanità 22 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 17 marzo 1984, con il quale sono stati fissati i livelli delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate al personale di cui sopra;
Visto l'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il quale stabilisce che i rapporti con il personale sanitario per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformità, per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'articolo 8 dello stesso decreto legislativo;
Visto la legge 13 dicembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero della salute, e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, con cui sono state trasferite alla Direzione generale della prevenzione sanitaria le funzioni statali in materia di assistenza sanitaria al personale navigante in Italia e all'estero;
Visto il decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della salute che ha ripartito le attività afferenti alla gestione centralizzata degli adempimenti amministrativo-contabili degli uffici USMAF-SASN, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2015;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";
Visto il decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2012, n. 255, con il quale è stato reso esecutivo l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute ed il personale sanitario non medico (tecnici ed infermieri) operante negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (Parte normativa - validità 1°gennaio 2007-31 dicembre 2009), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 2013, n. 31;
Visto il decreto del Ministro della salute 6 luglio 2012, n. 142 con il quale è stato reso esecutivo l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute ed il personale sanitario non medico (tecnici ed infermieri) operante negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (Parte economica - validità 1°gennaio 2007-31 dicembre 2009), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 2012, n. 199;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del personale «sanità» concernente il periodo 1° gennaio 2016-31 dicembre 2018, sottoscritto presso l'ARAN in data 21 maggio 2018;
Ritenuto di allineare, per la parte compatibile, la disciplina di cui ai menzionati decreti 19 dicembre 2012, n. 255 e 6 luglio 2012, n. 142, agli istituti normativi ed economici del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto «sanità» del Servizio sanitario nazionale;
Considerato che in data 30 aprile 2020 è stato sottoscritto con le organizzazioni sindacali interessate l'Accordo collettivo nazionale per regolare il trattamento giuridico ed economico del personale sanitario non medico (infermieri, tecnici sanitari di radiologia medica, tecnici di laboratorio, fisioterapisti) operante negli ambulatori gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (periodo di validità 1° gennaio 2016-31 dicembre 2018);
Considerato che gli oneri derivanti dall'applicazione del suddetto Accordo sono valutati per gli anni 2016-2018 in 153.978,32 euro, oltre 51.690,52 euro per contributi previdenziali e Irap, per un onere complessivo di 205.668,84 euro;
Visto il parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze, trasmesso con nota del 24 luglio 2020 e con nota del 2 luglio 2021;
Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, n. 346/2021 del 10 marzo 2021, espresso nell'Adunanza di sezione del 9 febbraio 2021;
Vista la nota LEG prot. n. 1832 dell'11 marzo 2021 con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché la presa d'atto del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, con nota prot. n. 4111 del 9 aprile 2021;

Adotta:

il seguente regolamento:

Art. 1

1. È reso esecutivo l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute e il personale sanitario non medico (infermieri, tecnici sanitari di radiologia medica, tecnici di laboratorio, fisioterapisti) operante negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per il periodo 1°gennaio 2016 - 31 dicembre 2018, riportato nel testo allegato A, che è parte integrante del presente regolamento.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento si provvede a valere, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, sugli stanziamenti del capitolo 2422 «compensi al personale sanitario convenzionato per le esigenze di assistenza sanitaria erogata in Italia al personale navigante» dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 luglio 2021

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, e

sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 luglio 2021 Il Ministro: Speranza

Visto, il Guardasigilli: Cartabia Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero

dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del

Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg.ne n. 2741

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse
- La legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, reca «Istituzione del servizio sanitario nazionale».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, e successive modificazioni, reca «Norme sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile».
- Il decreto del Ministro della sanità 22 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 17 marzo 1984, reca «Fissazione dei livelli delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate in Italia, in navigazione ed all'estero al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile dal Ministero della sanità».
- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»:
«Art. 18 (Norme finali e transitorie). - (Omissis).
7. Restano salve le norme previste dai decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 616, n. 618, e n. 620, con gli adattamenti derivanti dalle disposizioni del presente decreto da effettuarsi con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I rapporti con il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformità, per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'art. 8. A decorrere dal 1° gennaio 1995 le entrate e le spese per l'assistenza sanitaria all'estero in base ai regolamenti della Comunità europea e alle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono imputate, tramite le regioni, ai bilanci delle unità sanitarie locali di residenza degli assistiti. I relativi rapporti finanziari sono definiti in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale.».
- La legge 13 dicembre 2009 n. 172, reca «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».
- Il decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2015, reca «Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale».
- La legge 27 dicembre 2019, n. 160, reca «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022».
- Il decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2012, n. 255, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 2013, n. 31, reca «Regolamento recante: «Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute ed il personale sanitario non medico (tecnici ed infermieri) operante negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile.»».
- Il decreto del Ministro della salute 6 luglio 2012, n. 142, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 2012, n. 199, reca «Regolamento recante l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute ed il personale sanitario non medico operante negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile. (Parte economica - validità 1° gennaio 2007-31 dicembre 2009)».
- Il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del comparto del personale «sanità» concernente il periodo 1° gennaio 2016-31 dicembre 2018, è stato sottoscritto presso l'ARAN in data 21 maggio 2018.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:
- Per l'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, vedasi le note alle premesse.