MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 agosto 2021

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, commi 456 e 457, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di contributo per l'acquisto di sostituti del latte materno (formule per lattanti) alle donne affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale dell'allattamento. (21A06104)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/10/2021
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Testo in vigore dal: 19-10-2021
 
                     IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
                             ALLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 32 della Costituzione italiana; 
  Vista  la  legge  23  dicembre   1978,   n.   833,   e   successive
modificazioni,   recante   «Istituzione   del   servizio    sanitario
nazionale»; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute 12  marzo  2021 recante
«Delega di attribuzioni al Sottosegretario di Stato alla salute  sig.
Andrea Costa», pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale  n.  84  dell'8
aprile 2021; 
  Visto l'art. 1, comma 456, della legge 27 dicembre  2019,  n.  160,
recante bilancio di previsione dello  Stato  per  l'anno  finanziario
2020 e bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2020-2022  il  quale
prevede che «al fine di garantire l'erogazione di un  contributo  per
l'acquisto di sostituti del  latte  materno  alle  donne  affette  da
condizioni  patologiche   che   impediscono   la   pratica   naturale
dell'allattamento, fino all'importo massimo annuo  di  euro  400  per
neonato e comunque fino al sesto mese  di  vita  del  neonato,  nello
stato di previsione del Ministero della salute e' istituito il  fondo
per il sostegno all'acquisto di sostituti del latte materno, con  una
dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 5  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2021»; 
  Visto il successivo comma 457 il quale prevede che «con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di  Trento
e di Bolzano, sono stabilite le misure attuative del comma 456  anche
al fine di individuare le condizioni patologiche, ivi compresi i casi
di ipogalattia e agalattia materna, e le  modalita'  per  beneficiare
del contributo di cui al comma 456, tenendo anche conto dei requisiti
economici per accedere al beneficio di cui al comma 456»; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/127 che integra il regolamento  (UE)
n. 609/2013  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per  quanto
riguarda le prescrizioni specifiche di composizione e di informazione
per le formule per lattanti e  le  formule  di  proseguimento  e  per
quanto  riguarda   le   prescrizioni   relative   alle   informazioni
sull'alimentazione del lattante e del bambino nella prima infanzia; 
  Visto il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli  alimenti  destinati  ai
lattanti e ai bambini nella prima  infanzia,  agli  alimenti  a  fini
medici  speciali  e  ai  sostituti  dell'intera  razione   alimentare
giornaliera per il controllo del peso e che abroga  la  direttiva  n.
92/52/CEE  del   Consiglio,   le   direttive   96/8/CE,   1999/21/CE,
2006/125/CE   e   2006/141/CE   della   Commissione,   la   direttiva
n. 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i  regolamenti
(CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 8 giugno 2001,  recante
«Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti  destinati  ad
una alimentazione particolare», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
luglio 2001, n. 154; 
  Visto il decreto del Ministero della salute del 9 aprile  2009,  n.
82 concernente l'attuazione della direttiva  n.  2006/141/CE  per  la
parte riguardante  gli  alimenti  per  lattanti  e  gli  alimenti  di
proseguimento destinati alla Comunita'  europea  ed  all'esportazione
presso Paesi terzi,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  Serie
generale - n. 155 del 7 luglio 2009; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 16 luglio 2001, n. 349,
recante «Modificazioni al certificato di assistenza al parto, per  la
rilevazione dei  dati  di  sanita'  pubblica  e  statistici  di  base
relativi agli eventi di nascita,  alla  nati-mortalita'  ed  ai  nati
affetti da malformazioni», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  19
settembre 2001, n. 218; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2013, n. 159, concernente la revisione  delle  modalita'  di
determinazione  e  i  campi  di  applicazione  dell'Indicatore  della
situazione economica equivalente (ISEE); 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  n.
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  e  successive
modificazioni, codice in materia di protezione  dei  dati  personali,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale  al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE; 
  Ritenuto dover individuare le condizioni patologiche e le modalita'
per l'erogazione del contributo per  l'acquisto  di  sostituti  delle
formule per lattanti alle donne affette da condizioni patologiche che
impediscono la pratica naturale dell'allattamento; 
  Ribadito che l'allattamento e' la forma di alimentazione  neonatale
che  migliora  salute  e  benessere  di  donna  e  neonato,   e   che
l'attuazione del presente decreto non deve ostacolare le attivita' di
promozione,  protezione  e  sostegno  all'allattamento  agite   dalle
regioni e province autonome; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,  nella  seduta
del 4 agosto 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Finalita' ed oggetto 
 
  1. Il presente decreto stabilisce le misure attuative dell'art.  1,
commi 456 e 457, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  al  fine  di
individuare le condizioni patologiche,  nonche'  di  disciplinare  le
modalita'  per  beneficiare  di  un  contributo  per  l'acquisto   di
sostituti delle formule per lattanti,  qualora  non  fosse  possibile
ricorrere alle banche del  latte  umano  donato  (BLUD),  alle  donne
affette da condizioni patologiche - ad  esclusione  delle  condizioni
gia' previste nel decreto del Ministro della sanita' 8  giugno  2001,
recante  «Assistenza  sanitaria  integrativa  relativa  ai   prodotti
destinati ad una alimentazione particolare» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 5 luglio 2001, n. 154, che  prevede  maggiori  benefici  di
quelli contenuti nel presente decreto - che  impediscono  la  pratica
naturale  dell'allattamento,  tenendo  anche  conto   dei   requisiti
economici per accedere al predetto beneficio, come stabiliti all'art.
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