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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 2021, n. 131

Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'istituzione della professione sanitaria dell'Osteopata, sancito il 5 novembre 2020 e rettificato in data 23 novembre 2020. (21G00140)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/10/2021 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/10/2021)
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Testo in vigore dal:  14-10-2021
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 11 febbraio 2018, n. 3 recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute», che all'articolo 7 individua nell'ambito delle professioni sanitarie la professione dell'osteopata;
Visto in particolare il comma 2 del menzionato articolo 7, il quale prevede che con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono stabiliti l'ambito di attività e le funzioni caratterizzanti la professione dell'osteopata, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale, nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti;
Visto il parere del Consiglio Superiore di Sanità, sezione II, reso nella seduta dell'8 ottobre 2019;
Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'istituzione della professione sanitaria dell'Osteopata, sancito il 5 novembre 2020 (Rep. Atti n. 185/CSR), successivamente rettificato, relativamente al comma 1 dell'articolo 2, con Atto della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 23 novembre 2020 (Rep. Atti n. 190/CSR);
Visto l'articolo 5, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43 e successive modificazioni, il quale prevede che gli accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di istituzione di nuove professioni sanitarie sono recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;
Visto l'articolo 6 del citato Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 5 novembre 2020 (Rep.
Atti n. 185/CSR) che, in aderenza a quanto previsto dal richiamato articolo 5, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, demanda ad un decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, il relativo recepimento;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 maggio 2021;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2021;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie; Decreta:

Art. 1

1. Il presente decreto recepisce l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'istituzione della professione sanitaria dell'Osteopata, sancito il 5 novembre 2020 (Rep. Atti n. 185/CSR), successivamente rettificato, relativamente al comma 1 dell'articolo 2, con Atto della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 23 novembre 2020 (Rep. Atti n. 190/CSR), di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri

Speranza, Ministro della salute

Gelmini, Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero

dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del

Ministero del turismo, del Ministero della salute, registrazione n. 2426 --------------- Nota redazionale Il testo del presente decreto è già integrato con le correzioni

apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 07/10/2021, n. 240 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 11 febbraio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»:
«Art. 7 (Individuazione e istituzione delle professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico). - 1. Nell'ambito delle professioni sanitarie sono individuate le professioni dell'osteopata e del chiropratico, per l'istituzione delle quali si applica la procedura di cui all'art. 5, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, come sostituito dall'art. 6 della presente legge.
2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti l'ambito di attività e le funzioni caratterizzanti le professioni dell'osteopata e del chiropratico, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, sono definiti l'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi.».
- L'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'istituzione della professione sanitaria dell'Osteopata, è stato sancito il 5 novembre 2020 (Rep. Atti n. 185/CSR), successivamente è stato rettificato, relativamente al comma 1 dell'art. 2, con Atto della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 23 novembre 2020 (Rep.
Atti n. 190/CSR).
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43 e successive modificazioni, recante «Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali:
«Art. 5 (Individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie). - Omissis.
2. L'istituzione di nuove professioni sanitarie è effettuata, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge, previo parere tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanità, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
Omissis.».