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DECRETO-LEGGE 17 agosto 2021, n. 117

Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021. (21G00127)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/08/2021
Decreto-Legge convertito dalla L. 14 ottobre 2021, n. 144 (in G.U. 18/10/2021, n. 249).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2021)
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Testo in vigore dal:  24-8-2021

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerata la straordinaria necessità di assicurare, per l'anno 2021, il pieno esercizio del diritto al voto, anche con riferimento agli elettori positivi al COVID-19, collocati in quarantena ospedaliera o domiciliare, e di tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario;
Ritenuta pertanto l'urgenza di adottare ogni adeguata misura per garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici degli elettori, tenendo conto anche dell'esigenza di garantire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di voto e di scrutinio;
Visto l'articolo 1, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 58, che prevede disposizioni urgenti per lo svolgimento di elezioni da tenere tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021;
Rilevata la necessità di adottare adeguate misure per assicurare l'esercizio del diritto di voto anche degli elettori positivi al COVID-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare e di tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario;
Ritenuto di dover intervenire con urgenza, in considerazione delle imminenti scadenze elettorali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, della salute, dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Operazioni di votazione
1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, al fine di prevenire i rischi di contagio, nonché assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici, limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021, l'elettore, dopo essersi recato in cabina ed aver votato e ripiegato la scheda, provvede ad inserirla personalmente nell'urna. Restano ferme le ulteriori disposizioni per le elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica di cui agli articoli 31, comma 6, e 58, quarto comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché dell'articolo 49, secondo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.