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DECRETO-LEGGE 20 luglio 2021, n. 103

Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonchè disposizioni urgenti per la tutela del lavoro. (21G00114)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/07/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 settembre 2021, n. 125 (in G.U. 18/9/2021, n. 224).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/08/2022)
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vigente al 14/10/2024
Testo in vigore dal: 19-9-2021
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza   di   adottare
disposizioni per assicurare l'integrita', il decoro  e  la  sicurezza
delle vie d'acqua  di  interesse  culturale  o  dichiarate  monumento
nazionale; 
  Tenuto conto della proposta del Comitato  del  patrimonio  mondiale
UNESCO di inserire «Venezia e la sua laguna» nella lista dei siti  in
pericolo; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza   di   adottare
disposizioni per la salvaguardia di Venezia e della sua  laguna,  ivi
incluse specifiche misure di  limitazione  del  transito  di  navi  a
tutela delle sue vie urbane d'acqua di interesse culturale; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza   di   adottare
disposizioni che assicurino la continuita' produttiva di stabilimenti
di interesse strategico nazionale e garantiscano  contestualmente  la
protezione dell'ambiente e della salute e la salvaguardia dei livelli
occupazionali  mediante  la  previsione  di  misure  di  sostegno  al
reddito; 
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
adottare disposizioni volte a supportare i  lavoratori  delle  grandi
imprese in crisi mediante la previsione  di  misure  di  sostegno  al
reddito che, nell'attuale fase  di  crisi  economica,  consentano  di
evitare  i  licenziamenti  e  accompagnare  i  lavoratori  verso   un
riassorbimento occupazionale; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri,  adottate  nelle
riunioni del 13 luglio 2021 e del 15 luglio 2021; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro delle infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  del
Ministro della cultura e del Ministro del lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro del turismo e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale
e dichiarazione di monumento nazionale delle vie  urbane  d'acqua  di
                              Venezia. 
 
  1. Al fine di assicurare l'integrita', il  decoro  e  la  sicurezza
delle vie d'acqua dichiarate monumento nazionale  o  riconosciute  di
interesse culturale ai sensi degli articoli 10 e 12 del ((codice  dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al))  decreto  legislativo  22
gennaio  2004,  n.  42,  le  misure  di  tutela  e  le   prescrizioni
concernenti  gli  usi  non  compatibili  possono  comprendere   anche
limitazioni  e  divieto  del  transito   di   navi   con   specifiche
caratteristiche, riferite alla stazza  lorda,  alla  lunghezza  dello
scafo, all'altezza  di  costruzione  e  alle  emissioni  di  sostanze
inquinanti. 
  2. Le vie urbane d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e
Canale della Giudecca di Venezia sono dichiarate monumento nazionale.
In dette vie d'acqua, a decorrere dal 1° agosto 2021  e'  vietato  il
transito di navi aventi almeno una delle seguenti caratteristiche: 
    a) stazza lorda superiore a 25.000 GT; 
    b) lunghezza dello scafo al galleggiamento superiore a 180 metri; 
    c) (( altezza  dalla  linea  di  galleggiamento  (air  draft)  ))
superiore a 35 metri, con esclusione delle navi a  propulsione  mista
vela - motore; 
    d) impiego di combustibile in  manovra  con  contenuto  di  zolfo
uguale o superiore allo 0.1 per cento. 
  3. E' istituito nello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  un  fondo  con  una
dotazione di euro 35 milioni per l'anno 2021 e di euro ((22,5 milioni
per l'anno 2022)), finalizzato: 
    a) all'erogazione, nel limite complessivo di euro 30 milioni  per
l'anno 2021, di contributi in favore delle compagnie di  navigazione,
che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno  gia'
comunicato l'effettuazione a far data dal 1° agosto 2021 di  transiti
nelle vie d'acqua di cui al comma  2,  in  relazione  agli  eventuali
maggiori costi sostenuti per la riprogrammazione delle rotte e per  i
rimborsi,  riconosciuti  ai  passeggeri  che  abbiano  rinunciato  al
viaggio per effetto della riprogrammazione delle rotte,  qualora  non
indennizzabili sulla base di eventuali contratti di assicurazione; 
    b) all'erogazione, nel limite complessivo di euro 5  milioni  per
l'anno 2021 e di euro ((22,5 milioni per l'anno 2022)), di contributi
in favore del gestore del terminal di approdo interessato dal divieto
di transito ((di cui al comma 2 e delle imprese di cui lo  stesso  si
avvale  nonche'  delle  imprese  dell'indotto   e   delle   attivita'
commerciali collegate)). 
  4. Ove non sia possibile fare ricorso agli strumenti gia'  previsti
a legislazione vigente, per il finanziamento di misure di sostegno al
reddito dei lavoratori impiegati dal gestore del terminal di  approdo
di cui alla lettera b) del comma  3,  dalle  imprese  autorizzate  ai
sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n.  84,  titolari
di contratti d'appalto di attivita' comprese, ai sensi  dell'articolo
18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, nel
ciclo operativo del citato gestore del  terminal  di  approdo,  dalle
imprese esercenti i servizi di  cui  all'articolo  14,  comma  1-bis,
della medesima legge n.  84  del  1994,  dalle  imprese  titolari  di
concessione ai sensi dell'articolo 36 del codice  della  navigazione,
dalle imprese autorizzate ad operare ai sensi  dell'articolo  68  del
medesimo codice, dalle  imprese  titolari  di  concessione  ai  sensi
dell'articolo 60 del ((regolamento per l'esecuzione del codice  della
navigazione  (Navigazione  marittima),))  di  cui  al   decreto   del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dagli esercenti
le attivita' di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135,  nonche'  dagli
spedizionieri doganali e dalle imprese  operanti  nel  settore  della
logistica, la cui attivita' sia connessa al transito delle navi nelle
vie  urbane  d'acqua  di  cui  al  comma  2,  il  Fondo  sociale  per
occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementato  di
5 milioni di euro per l'anno 2021 e  di  ((10  milioni  di  euro  per
l'anno 2022)). Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, sono definiti i criteri e le  modalita'  di  utilizzo  delle
risorse di cui al presente comma che,  in  ogni  caso,  costituiscono
limite di spesa. 
  (( 5. In relazione alle misure di cui al presente articolo, al fine
di sostenere  l'equilibrio  del  piano  economico  finanziario  della
concessione rilasciata al gestore di cui alla lettera b) del comma 3,
la competente Autorita'  di  sistema  portuale  puo'  procedere,  nel
rispetto della normativa europea, alla revisione del predetto  piano,
tenendo conto dei contributi riconosciuti  ai  sensi  della  predetta
lettera b) del comma 3 e ferma restando  la  sostenibilita'  di  tale
revisione per gli equilibri di  bilancio  dell'Autorita'  di  sistema
portuale. Ove necessario per  il  riequilibrio,  la  revisione  della
concessione puo' prevedere la proroga della sua durata, la riduzione,
rateizzazione o rimodulazione del  canone  concessorio,  nonche',  in
deroga all'articolo 18, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n.  84,
l'affidamento della gestione dei punti di attracco temporanei di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a) )). 
  6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibili, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e  con  il  Ministro  del   turismo,   da   adottare   entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, sono stabilite le modalita' per l'erogazione dei  contributi
di cui al comma 3. Il decreto di cui al presente  comma  tiene  conto
anche dei costi cessanti e dei minori costi di esercizio. 
  7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 del presente  articolo  ((,
pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021 e a 32,5  milioni  di  euro
per l'anno 2022)), si provvede ai sensi dell'articolo 5.