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DECRETO-LEGGE 8 giugno 2021, n. 79

Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori. (21G00090)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/06/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2021, n. 112 (in G.U. 07/08/2021, n.188).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2021)
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vigente al 16/04/2024
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Testo in vigore dal:  31-12-2021
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante istituzione del «Fondo assegno universale e servizi alla famiglia»;
Visto l'articolo 1, comma 7, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in base al quale il Fondo di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 3.012,1 milioni di euro per l'anno 2021;
Vista la legge 1° aprile 2021, n. 46, recante «Delega al governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale»;
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre, in via temporanea e nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della legge n. 46 del 2021, misure immediate volte a sostenere la genitorialità e favorire la natalità;
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza, pertanto, di riconoscere un «assegno temporaneo per figli minori»;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 2021;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le pari opportunità e la famiglia e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1

Assegno temporaneo per i figli minori
1. In via temporanea, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al
((28 febbraio 2022))
, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è riconosciuto un assegno temporaneo su base mensile, a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, siano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente:
1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
3) essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico di età inferiore ai diciotto anni compiuti;
4) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
((3))
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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230 ha disposto (con l'art. 11, comma 1, lettera a)) che "Il beneficio di cui alla presente lettera è riconosciuto secondo le modalità disciplinate dagli articoli da 1 a 4 del citato decreto-legge n. 79 del 2021 e nel limite di spesa di 440 milioni di euro per l'anno 2022".