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DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73

Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. (21G00084)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/05/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 24/07/2021, n. 176).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/11/2024)
Testo in vigore dal: 30-6-2021
al: 24-7-2021
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del  21
aprile 2021, con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di
emergenza sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario
connesso all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020 con la  quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Visto  il  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
  Visto il decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40; 
  Visto il decreto-legge  19  maggio  2020  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
  Visto il decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; 
  Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.  137,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; 
  Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n.  172,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6; 
  Visto il decreto-legge 31 dicembre 2020, n.  183,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21; 
  Visto il decreto-legge 14  gennaio  2021,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29; 
  Visto il decreto-legge  13  marzo  2021,  n.  30,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61; 
  Visto il decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69; 
  Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44; 
  Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52; 
  Considerata la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  introdurre
apposite e piu' incisive misure a sostegno dei  settori  economici  e
lavorativi piu' direttamente interessati  dalle  misure  restrittive,
adottate con i predetti  decreti,  per  la  tutela  della  salute  in
connessione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; 
  Considerata la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  introdurre
misure di sostegno alle imprese e all'economia, interventi  a  tutela
del  lavoro,  della  salute  e  della  sicurezza,  di  garantire   la
continuita'  di  erogazione  dei  servizi   da   parte   degli   Enti
territoriali  e  di  ristorare   i   settori   maggiormente   colpiti
dall'emergenza epidemiologica Covid-19; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 20 maggio 2021; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
del lavoro e delle politiche sociali, della salute e della cultura; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
                     Contributo a fondo perduto 
 
  1.  Al  fine  di  sostenere   gli   operatori   economici   colpiti
dall'emergenza  epidemiologica   "Covid-19",   e'   riconosciuto   un
ulteriore contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che
hanno la partita IVA attiva  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto  e,  inoltre,  presentano  istanza  e  ottengono  il
riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui  all'articolo  1
del  decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  e  che   non   abbiano
indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo. 
  2. Il nuovo contributo a fondo perduto di cui  al  comma  1  spetta
nella misura del cento per cento del contributo gia' riconosciuto  ai
sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,  ed  e'
corrisposto  dall'Agenzia  delle  entrate   mediante   accreditamento
diretto sul conto corrente bancario o  postale  sul  quale  e'  stato
erogato il precedente contributo, ovvero e' riconosciuto sotto  forma
di credito d'imposta, qualora il richiedente  abbia  effettuato  tale
scelta per il precedente contributo. 
  3. Al contributo di cui ai commi 1 e  2  si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1,  commi  7,  primo
periodo, 9 e da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. 
  4. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai  commi  1  e  2
sono valutati in 8.000 milioni di euro per l'anno 2021. 
  5. Al  fine  di  sostenere  gli  operatori  economici  maggiormente
colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", e' riconosciuto  un
contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che  svolgono
attivita' d'impresa, arte  o  professione  o  che  producono  reddito
agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio
dello Stato. Il contributo di cui al presente comma e' alternativo  a
quello di cui ai commi da 1 a 3. I  soggetti  che,  a  seguito  della
presentazione dell'istanza per il riconoscimento  del  contributo  di
cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021,  n.  41,  abbiano
beneficiato del contributo di  cui  ai  commi  da  1  a  3,  potranno
ottenere l'eventuale maggior valore  del  contributo  determinato  ai
sensi del presente comma. In tal caso, il contributo gia' corrisposto
o riconosciuto sotto forma di credito  d'imposta  dall'Agenzia  delle
entrate ai sensi dei commi da 1 a 3 verra' scomputato  da  quello  da
riconoscere ai sensi del  presente  comma.  Se  dall'istanza  per  il
riconoscimento del contributo di cui  al  presente  comma  emerge  un
contributo inferiore rispetto a quello spettante ai sensi  dei  commi
da 1 a 3, l'Agenzia non dara' seguito all'istanza stessa. 
  6. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 5 non  spetta,  in
ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA  risulti  non  attiva  alla
data di entrata in  vigore  del  presente  decreto-legge,  agli  enti
pubblici  di  cui  all'articolo  74,  nonche'  ai  soggetti  di   cui
all'articolo 162-bis  del  Testo  unico  delle  imposte  sui  redditi
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917. 
  7. Il contributo  di  cui  al  comma  5  spetta  esclusivamente  ai
soggetti titolari di reddito  agrario  di  cui  all'articolo  32  del
citato Testo unico delle imposte sui redditi, nonche' ai soggetti con
ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b),  o  compensi
di cui all'articolo 54, comma 1, del Testo unico  delle  imposte  sui
redditi non superiori a  10  milioni  di  euro  nel  secondo  periodo
d'imposta antecedente a quello di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  8. Il contributo  di  cui  al  comma  5  spetta  a  condizione  che
l'ammontare medio mensile  del  fatturato  e  dei  corrispettivi  del
periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno  del
30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei
corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al  31  marzo  2020.  Al
fine  di  determinare  correttamente  i  predetti  importi,   si   fa
riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di
beni o di prestazione dei servizi. 
  9. Per i soggetti che hanno  beneficiato  del  contributo  a  fondo
perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
l'ammontare del contributo di cui al comma 5 e' determinato in misura
pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla  differenza
tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei  corrispettivi  del
periodo dal 1° aprile 2020 al  31  marzo  2021  e  l'ammontare  medio
mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal  1°  aprile
2019 al 31 marzo 2020 come segue: 
    a) sessanta per cento  per  i  soggetti  con  ricavi  e  compensi
indicati al comma 7 non superiori a centomila euro; 
    b) cinquanta per cento per  i  soggetti  con  ricavi  o  compensi
indicati  al  comma  7  superiori  a  centomila   euro   e   fino   a
quattrocentomila euro; 
    c) quaranta per cento  per  i  soggetti  con  ricavi  o  compensi
indicati al comma 7 superiori a quattrocentomila  euro  e  fino  a  1
milione di euro; 
    d) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati
al comma 7 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro; 
    e) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi  indicati
al comma 7 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro. 
  10. Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo
perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
l'ammontare del contributo di cui al comma 5 e' determinato in misura
pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla  differenza
tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei  corrispettivi  del
periodo dal 1° aprile 2020 al  31  marzo  2021  e  l'ammontare  medio
mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal  1°  aprile
2019 al 31 marzo 2020 come segue: 
    a) novanta per  cento  per  i  soggetti  con  ricavi  e  compensi
indicati al comma 7 non superiori a centomila euro; 
    b) settanta per cento  per  i  soggetti  con  ricavi  o  compensi
indicati  al  comma  7  superiori  a  centomila   euro   e   fino   a
quattrocentomila euro; 
    c) cinquanta per cento per  i  soggetti  con  ricavi  o  compensi
indicati al comma 7 superiori a quattrocentomila  euro  e  fino  a  1
milione di euro; 
    d) quaranta per cento  per  i  soggetti  con  ricavi  o  compensi
indicati al comma 7 superiori a 1 milione di euro e fino a 5  milioni
di euro; 
    e) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati
al comma 7 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro. 
  11. Per tutti i soggetti, l'importo del contributo di cui al  comma
5 non puo' essere superiore a centocinquantamila euro. 
  12. Il contributo di cui al comma 5 non  concorre  alla  formazione
della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva  altresi'
ai fini del rapporto di cui agli articoli 61  e  109,  comma  5,  del
Testo unico delle imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non  concorre
alla formazione del valore della produzione netta, di cui al  decreto
legislativo 15 dicembre 1997,  n.  446.  A  scelta  irrevocabile  del
contribuente, il contributo a fondo perduto e' riconosciuto nella sua
totalita'  sotto  forma   di   credito   d'imposta,   da   utilizzare
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  presentando  il  modello  F24
esclusivamente  tramite  i  servizi   telematici   resi   disponibili
dall'Agenzia delle entrate. Ai fini di cui al periodo precedente, non
si  applicano  i  limiti  di  cui  all'articolo  31,  comma  1,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma  53,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244. 
  13. Al fine di ottenere il contributo di cui al comma 5, i soggetti
interessati presentano, esclusivamente in via telematica,  un'istanza
all'Agenzia delle entrate con  l'indicazione  della  sussistenza  dei
requisiti definiti dai  commi  da  5  a  10.  L'istanza  puo'  essere
presentata,  per  conto  del  soggetto  interessato,  anche   da   un
intermediario di  cui  all'articolo  3,  comma  3,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22  luglio  1998,  n.  322,  delegato  al
servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle  entrate.  L'istanza
deve essere presentata, a pena di decadenza,  entro  sessanta  giorni
dalla data di avvio della procedura telematica per  la  presentazione
della stessa. Le modalita'  di  effettuazione  dell'istanza,  il  suo
contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni
altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni dei commi
da 5 a 12 sono definiti con provvedimento del direttore  dell'Agenzia
delle entrate, che individua, altresi', gli  elementi  da  dichiarare
nell'istanza al fine del  rispetto  delle  condizioni  e  dei  limiti
previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12  «Aiuti
sotto  forma  di  sostegno  a  costi   fissi   non   coperti»   della
Comunicazione della Commissione europea del  19  marzo  2020  C(2020)
1863 final «Quadro temporaneo per le  misure  di  aiuto  di  Stato  a
sostegno  dell'economia  nell'attuale  emergenza  del  COVID-19»,   e
successive modificazioni. Per i soggetti obbligati alla presentazione
delle  comunicazioni  della  liquidazione  periodica   IVA   di   cui
all'articolo  21-bis  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
l'istanza puo' essere presentata esclusivamente dopo la presentazione
della comunicazione riferita al primo trimestre 2021. 
  14. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da  5  a
13 sono valutati in 3.400 milioni di euro per l'anno 2021. 
  15. Ai fini del contributo di cui ai commi da 5 a 13 si  applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9
e da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. 
  16. Al fine  di  sostenere  gli  operatori  economici  maggiormente
colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", e' riconosciuto  un
contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che  svolgono
attivita' d'impresa, arte  o  professione  o  che  producono  reddito
agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio
dello Stato. 
  17. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 non spetta, in
ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA  risulti  non  attiva  alla
data di entrata in  vigore  del  presente  decreto-legge,  agli  enti
pubblici  di  cui  all'articolo  74,  nonche'  ai  soggetti  di   cui
all'articolo 162-bis  del  Testo  unico  delle  imposte  sui  redditi
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917. 
  18. Il contributo di cui  al  comma  16  spetta  esclusivamente  ai
soggetti titolari di reddito  agrario  di  cui  all'articolo  32  del
citato Testo unico delle imposte sui redditi, nonche' ai soggetti con
ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b),  o  compensi
di cui all'articolo 54, comma 1, del Testo unico  delle  imposte  sui
redditi non superiori a  10  milioni  di  euro  nel  secondo  periodo
d'imposta antecedente a quello di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  19. Il contributo a fondo perduto di  cui  al  comma  16  spetta  a
condizione che  vi  sia  un  peggioramento  del  risultato  economico
d'esercizio relativo al periodo d'imposta in  corso  al  31  dicembre
2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al  31
dicembre 2019, in misura pari o superiore alla  percentuale  definita
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 
  20. L'ammontare del contributo a fondo perduto di cui al  comma  16
e' determinato applicando la  percentuale  che  verra'  definita  con
decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  alla  differenza
del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta  in
corso al 31 dicembre 2020  rispetto  a  quello  relativo  al  periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al  netto  dei  contributi  a
fondo perduto eventualmente riconosciuti dall'Agenzia  delle  entrate
ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,
degli articoli 59 e 60 del decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,
degli articoli 1, 1-bis e 1-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
137, dell'articolo 2 del decreto-legge  18  dicembre  2020,  n.  172,
dell'articolo 1 del  decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  e  del
presente articolo, commi da 1 a 3 e commi da 5 a 13. 
  21. Per tutti i soggetti, l'importo del contributo di cui al  comma
16 non puo' essere superiore a centocinquantamila euro. 
  22. Il contributo di cui al comma 16 non concorre  alla  formazione
della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva  altresi'
ai fini del rapporto di cui agli articoli 61  e  109,  comma  5,  del
Testo unico delle imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non  concorre
alla formazione del valore della produzione netta, di cui al  decreto
legislativo 15 dicembre 1997,  n.  446.  A  scelta  irrevocabile  del
contribuente, il contributo a fondo perduto e' riconosciuto nella sua
totalita'  sotto  forma   di   credito   d'imposta,   da   utilizzare
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  presentando  il  modello  F24
esclusivamente  tramite  i  servizi   telematici   resi   disponibili
dall'Agenzia delle entrate. Ai fini di cui al periodo precedente, non
si  applicano  i  limiti  di  cui  all'articolo  31,  comma  1,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma  53,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244. 
  23. Al fine di ottenere il contributo a fondo  perduto  di  cui  al
comma 16, i soggetti interessati presentano,  esclusivamente  in  via
telematica, un'istanza all'Agenzia delle  entrate  con  l'indicazione
della sussistenza dei requisiti  definiti  dai  commi  da  16  a  20.
L'istanza puo' essere presentata, per conto del soggetto interessato,
anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,  delegato  al
servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle  entrate.  L'istanza
deve essere presentata, a pena  di  decadenza,  entro  trenta  giorni
dalla data di avvio della procedura telematica per  la  presentazione
della stessa. Le modalita'  di  effettuazione  dell'istanza,  il  suo
contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni
altro  elemento  necessario  all'attuazione  delle  disposizioni  del
presente articolo  sono  definiti  con  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia  delle  entrate.  Con  il  medesimo  provvedimento  sono
individuati gli  specifici  campi  delle  dichiarazioni  dei  redditi
relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019  e  al  31
dicembre 2020 nei quali sono indicati  gli  ammontari  dei  risultati
economici d'esercizio di cui ai commi 19 e 20. 
  24. L'istanza per il riconoscimento del contributo di cui al  comma
16 puo'  essere  trasmessa  solo  se  la  dichiarazione  dei  redditi
relativa al periodo  d'imposta  in  corso  al  31  dicembre  2020  e'
presentata entro il 10 settembre 2021. 
  25. Per le finalita' di cui ai commi da 16 a 24  e'  destinata  una
somma pari a 4.000 milioni di euro. Ai predetti oneri  si  fa  fronte
per un importo pari a 3.150 milioni di euro con  le  risorse  di  cui
all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22  marzo  2021,  n.  41,
gia' nella disponibilita' della contabilita' speciale 1778  intestata
all'Agenzia delle entrate, e per un importo pari  a  850  milioni  di
euro ai sensi dell'articolo 77. 
  26. Ai fini del contributo di cui ai commi da 16 a 24 si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9
e da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. 
  27. L'efficacia delle misure previste dal comma 16 al comma 26  del
presente  articolo  e'  subordinata,  ai  sensi  dell'articolo   108,
paragrafo 3, del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,
all'autorizzazione della Commissione europea. 
  28. All'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 22 marzo  2021,  n.
41, dopo l'ultimo  periodo  e'  aggiunto  il  seguente:  "Le  imprese
presentano  un'apposita  autodichiarazione  con  la  quale  attestano
l'esistenza delle condizioni previste dalla Sezione  3.1  di  cui  al
periodo precedente.". 
  29. Agli oneri di cui ai commi 4 e 14, valutati in  11.400  milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
  30 ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 GIUGNO 2021, N. 99)). ((2)) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  L'abrogazione del comma 30  dell'art.  1  ha  perso  efficacia  per
effetto dell'abrogazione del D.L. 30 giugno  2021,  n.  99  ad  opera
della L. 23 luglio 2021, n. 106, la quale ne ha contestualmente fatti
salvi gli effetti.