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DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73

Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. (21G00084)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/05/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 24/07/2021, n. 176).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2024)
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Testo in vigore dal:  14-10-2021
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6;
Visto il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29;
Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61;
Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre apposite e più incisive misure a sostegno dei settori economici e lavorativi più direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate con i predetti decreti, per la tutela della salute in connessione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure di sostegno alle imprese e all'economia, interventi a tutela del lavoro, della salute e della sicurezza, di garantire la continuità di erogazione dei servizi da parte degli Enti territoriali e di ristorare i settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e della cultura;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Contributo a fondo perduto
1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", è riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, inoltre, presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo.
2. Il nuovo contributo a fondo perduto di cui al comma 1 spetta nella misura del cento per cento del contributo già riconosciuto ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, ed è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, ovvero è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo.
3. Al contributo di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 7, primo periodo, 9 e da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.
4. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono valutati in 5.873 milioni di euro per l'anno 2021.
5. Al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Il contributo di cui al presente comma è alternativo a quello di cui ai commi da 1 a 3. I soggetti che, a seguito della presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, abbiano beneficiato del contributo di cui ai commi da 1 a 3, potranno ottenere l'eventuale maggior valore del contributo determinato ai sensi del presente comma. In tal caso, il contributo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d'imposta dall'Agenzia delle entrate ai sensi dei commi da 1 a 3 verrà scomputato da quello da riconoscere ai sensi del presente comma. Se dall'istanza per il riconoscimento del contributo di cui al presente comma emerge un contributo inferiore rispetto a quello spettante ai sensi dei commi da 1 a 3, l'Agenzia non darà seguito all'istanza stessa.
6. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 5 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, nonché ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7. Il contributo di cui al comma 5 spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.
8. Il contributo di cui al comma 5 spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
9. Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, l'ammontare del contributo di cui al comma 5 è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:
a) sessanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 7 non superiori a centomila euro;
b) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
c) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
d) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
10. Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, l'ammontare del contributo di cui al comma 5 è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:
a) novanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 7 non superiori a centomila euro;
b) settanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
c) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
d) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
11. Per tutti i soggetti, l'importo del contributo di cui al comma 5 non può essere superiore a centocinquantamila euro.
12. Il contributo di cui al comma 5 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. Ai fini di cui al periodo precedente, non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
13. Al fine di ottenere il contributo di cui al comma 5, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai commi da 5 a 10. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni dei commi da 5 a 12 sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che individua, altresì, gli elementi da dichiarare nell'istanza al fine del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni. Per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica IVA di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, l'istanza può essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.
14. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 5 a 13 sono valutati in 3.400 milioni di euro per l'anno 2021.
15. Ai fini del contributo di cui ai commi da 5 a 13 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.
16. Al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
17. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, nonché ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
18. Il contributo di cui al comma 16 spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.
19. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
20. L'ammontare del contributo a fondo perduto di cui al comma 16 è determinato applicando la percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze alla differenza del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, degli articoli 59 e 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, degli articoli 1, 1-bis e 1-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, dell'articolo 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e del presente articolo, commi da 1 a 3 e commi da 5 a 13.
21. Per tutti i soggetti, l'importo del contributo di cui al comma 16 non può essere superiore a centocinquantamila euro.
22. Il contributo di cui al comma 16 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. Ai fini di cui al periodo precedente, non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
23. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto di cui al comma 16, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai commi da 16 a 20.
L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con il medesimo provvedimento sono individuati gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 nei quali sono indicati gli ammontari dei risultati economici d'esercizio di cui ai commi 19 e 20.
24. L'istanza per il riconoscimento del contributo di cui al comma 16 può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.
((9))
25. Per le finalità di cui ai commi da 16 a 24 è destinata una somma pari a 4.000 milioni di euro. Ai predetti oneri si fa fronte per un importo pari a 3.150 milioni di euro con le risorse di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate, e per un importo pari a 850 milioni di euro ai sensi dell'articolo 77.
25-bis. Per le finalità di cui ai commi da 16 a 24 è destinata, in aggiunta a quanto previsto dal comma 25, un'ulteriore somma di 452,1 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede ai sensi dell'articolo 77.
26. Ai fini del contributo di cui ai commi da 16 a 24 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.
27. L'efficacia delle misure previste dai commi da 16 a 26 del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
28. All'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le imprese presentano un'apposita autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza delle condizioni previste dalla Sezione 3.1 di cui al periodo precedente.".
29. Agli oneri di cui ai commi 4 e 14, valutati in 9.273 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
30 COMMA SOPPRESSO DALLA L. 23 LUGLIO 2021, N. 106.
30-bis. In favore dei soggetti titolari di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché ai soggetti che hanno conseguito ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere o b), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico superiori a 10 milioni di euro, ma non superiori a 15 milioni di euro, nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, o di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo, è riconosciuto:
a) il contributo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019; in tale caso, è riconosciuto anche il contributo di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo, alle condizioni e con le modalità ivi previste;
b) il contributo di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo, determinato, nel caso in cui gli interessati beneficino del contributo di cui alla lettera a) del presente comma, in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020; in tale caso, non è riconosciuto il contributo di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo;
c) il contributo di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo, determinato, nel caso in cui gli interessati non beneficino del contributo di cui alla lettera a) del presente comma, in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 30 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
30-ter. Ai fini del riconoscimento dei contributi di cui al comma 30-bis si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e le disposizioni dei commi da 5 a 13 e 15 del presente articolo.
30-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 30-bis e 30-ter, valutati in 529 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

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AGGIORNAMENTO (9)

Il D.P.C.M. 7 settembre 2021 (in G.U. 29/09/2021, n. 233) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine del 10 settembre 2021 di cui all'art. 1, comma 24, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogato al 30 settembre 2021".