stai visualizzando l'atto

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

DECRETO 29 gennaio 2021, n. 47

Regolamento in materia di definizione delle opere audiovisive, ovunque prodotte, di espressione originale italiana di cui all'articolo 44-sexies del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici». (21G00054)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/04/2021
nascondi
vigente al 23/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  23-4-2021

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ

CULTURALI E PER IL TURISMO
e
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e, in particolare, l'articolo 17, comma 3, che disciplina l'adozione di decreti interministeriali per regolamentare materie di competenza di più ministri;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», e, in particolare, l'articolo 44-sexies, che prevede che con uno o più regolamenti dei Ministri dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono stabiliti, sulla base di principi di proporzionalità, adeguatezza, trasparenza ed efficacia:
a) la definizione delle opere audiovisive, ovunque prodotte, di espressione originale italiana, con particolare riferimento a uno o più elementi quali la cultura, la storia, la identità, la creatività, la lingua ovvero i luoghi;
b) le sotto quote riservate alle opere di cui alla lettera a), ai sensi degli articoli 44-bis, commi 2 e 3, 44-ter, commi 1-bis, 2, 3-bis e 4-bis, e 44-quater, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 177 del 2005, comunque nella misura non inferiore alle percentuali ivi previste;
Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo»;
Visto il decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204, recante «Riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, a norma dell'articolo 34 della legge 14 novembre 2016, n. 220»;
Visto il decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, e, in particolare, l'articolo 3, recante «Misure urgenti di semplificazione e sostegno per il settore cinema e audiovisivo»;
Visto il decreto del Ministro per lo sviluppo economico e del Ministro per i beni e le attività culturali 22 febbraio 2013, recante «Definizione di opere cinematografiche di espressione originale italiana e procedura di riconoscimento», pubblicato, per comunicato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 marzo 2013, n. 54;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2017, recante «Disposizioni per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche e audiovisive», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 14 luglio 2017, recante «Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive»;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 31 luglio 2017, recante «Disposizioni applicative in materia di contributi selettivi di cui all'articolo 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220»;
Sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 settembre 2020;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, effettuata con nota del 27 gennaio 2021;

Adottano

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni previste dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, dal decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 31 luglio 2017 e dal presente articolo. In particolare:
a) le «opere europee» sono le opere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
b) l'«opera audiovisiva» è l'opera di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 14 novembre 2016, n. 220, e all'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 31 luglio 2017;
c) l'«opera audiovisiva di nazionalità italiana» è l'opera di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 14 novembre 2016, n. 220;
d) l'«opera audiovisiva in coproduzione internazionale» è l'opera di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f), del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 31 luglio 2017;
e) l'«opera audiovisiva in compartecipazione internazionale» è l'opera di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g), del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 31 luglio 2017;
f) l'«opera audiovisiva di produzione internazionale» è l'opera di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), della legge 14 novembre 2016, n. 220, e all'articolo 2, comma 2, lettera h), del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 31 luglio 2017;
g) la «partecipazione prevalentemente finanziaria» è la partecipazione di un'impresa italiana alla realizzazione di un'opera audiovisiva di coproduzione internazionale, di compartecipazione internazionale o di produzione internazionale in cui l'apporto artistico e tecnico dell'impresa italiana è inferiore all'apporto finanziario dell'impresa medesima, tenuto conto del valore economico della produzione, della eventuale fornitura di servizi da parte di operatori fiscalmente residenti in Italia, nonché della eventuale realizzazione dell'opera o di parte di essa sul territorio italiano;
h) il «documentario» è l'opera di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 14 novembre 2016, n. 220;
i) l'«opera di animazione» è l'opera di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge 14 novembre 2016, n. 220;
l) il «fornitore di servizi di media» è la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
m) il «servizio di media audiovisivo lineare» o «radiodiffusione televisiva» è un servizio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
n) il «servizio di media audiovisivo non lineare» o «servizio di media audiovisivo a richiesta» è un servizio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
NOTE

Avvertenza:

- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici):
«Art. 2. (Definizioni) - 1. Ai fini del presente testo unico si intende per:
a) "servizio di media audiovisivo":
1) un servizio, quale definito agli articoli 56 e 57del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che è sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi media e il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche. Per siffatto servizio di media audiovisivo si intende o la radiodiffusione televisiva, come definita alla lettera i) del presente articolo e, in particolare, la televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in diretta quale il live streaming, la trasmissione televisiva su Internet quale il webcasting e il video quasi su domanda quale il near video on demand, o un servizio di media audiovisivo a richiesta, come definito dalla lettera m) del presente articolo. Non rientrano nella definizione di "servizio di media audiovisivo":
i servizi prestati nell'esercizio di attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti Internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell'ambito di comunità di interesse;
ogni forma di corrispondenza privata, compresi i messaggi di posta elettronica;
i servizi la cui finalità principale non è la fornitura di programmi;
i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale, quali, a titolo esemplificativo:
a) i siti internet che contengono elementi audiovisivi puramente accessori, come elementi grafici animati, brevi spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio non audiovisivo;
b) i giochi in linea;
c) i motori di ricerca;
d) le versioni elettroniche di quotidiani e riviste;
e) i servizi testuali autonomi;
f) i giochi d'azzardo con posta in denaro, ad esclusione delle trasmissioni dedicate a giochi d'azzardo e di fortuna; ovvero
2) una comunicazione commerciale audiovisiva;
b) "fornitore di servizi di media", la persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione; sono escluse dalla definizione di "fornitore di servizi di media" le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi;
c) "reti di comunicazioni elettroniche", i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terresti mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
d) "operatore di rete", il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti;
e) "programma", una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media, la cui forma ed il cui contenuto sono comparabili alla forma ed al contenuto della radiodiffusione televisiva. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse;
f) "programmi-dati", i servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi da reti radiotelevisive e diversi dai programmi radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale, incluse le pagine informative teletext e le pagine di dati;
g) "palinsesto televisivo" e "palinsesto radiofonico", l'insieme, predisposto da un'emittente televisiva o radiofonica, analogica o digitale, di una serie di programmi unificati da un medesimo marchio editoriale e destinato alla fruizione del pubblico, diverso dalla trasmissione differita dello stesso palinsesto, dalle trasmissioni meramente ripetitive, ovvero dalla prestazione, a pagamento, di singoli programmi, o pacchetti di programmi, audiovisivi lineari, con possibilità di acquisto da parte dell'utente anche nei momenti immediatamente antecedenti all'inizio della trasmissione del singolo programma, o del primo programma, nel caso si tratti di un pacchetto di programmi;
h) "responsabilità editoriale", l'esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi, ivi inclusi i programmi-dati, sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico, nel caso delle radiodiffusioni televisive o radiofoniche, o in un catalogo, nel caso dei servizi di media audiovisivi a richiesta. All'interno del presente testo unico, l'espressione "programmi televisivi" deve intendersi equivalente a quella "palinsesti televisivi" di cui alla lettera g);
i) "servizio di media audiovisivo lineare" o "radiodiffusione televisiva", un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi;
l) "emittente", un fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, diverso da quelli individuati alle lettere aa) e bb);
m) "servizio di media audiovisivo non lineare", ovvero "servizio di media audiovisivo a richiesta", un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media;
n) "emittente a carattere comunitario", l'emittente che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegna: a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione; a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50 per cento dell'orario di programmazione giornaliero compreso dalle 7 alle 21;
o) "programmi originali autoprodotti", i programmi realizzati in proprio dall'emittente, anche analogica, o dalla sua controllante o da sue controllate, ovvero in co-produzione con altra emittente, anche analogica;
p) "produttori indipendenti", gli operatori della comunicazione europei che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati da, ovvero collegati a, fornitori di servizi media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana e, alternativamente:
1) per un periodo di tre anni non destinano più del 90 per cento della propria produzione ad un solo fornitore di servizi media audiovisivi; ovvero
2) sono titolari di diritti secondari;
q) "fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato", il soggetto che fornisce, al pubblico o a terzi operatori, servizi di accesso condizionato, compresa la pay per view, mediante distribuzione di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della società dell'informazione ai sensi dall'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi;
r) "accesso condizionato", ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva e individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio di accesso condizionato;
s) "sistema integrato delle comunicazioni", il settore economico che comprende le seguenti attività: stampa quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di Internet; radio e servizi di media audiovisivi; cinema; pubblicità esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; sponsorizzazioni;
t) "servizio pubblico generale radiotelevisivo", il pubblico servizio esercitato su concessione nel settore radiotelevisivo mediante la complessiva programmazione, anche non informativa, della società concessionaria, secondo le modalità e nei limiti indicati dal presente testo unico e dalle altre norme di riferimento;
u) "ambito nazionale", l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva o sonora non limitata all'ambito locale;
v) "ambito locale radiofonico", l'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora, con irradiazione del segnale fino a una copertura massima di quindici milioni di abitanti;
z) "ambito locale televisivo", l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a dieci, anche non limitrofi, purché con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l'ambito è denominato "regionale" o "provinciale" quando il bacino di esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva è unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l'emittente, anche analogica, non trasmette in altri bacini; l'espressione "ambito locale televisivo" riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale;
aa) "emittente televisiva analogica", il titolare di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la responsabilità editoriale dei palinsesti dei programmi televisivi e li trasmette secondo le seguenti tipologie:
1) "emittente televisiva analogica a carattere informativo", l'emittente per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale, che trasmette, in tecnica analogica, quotidianamente, nelle ore comprese tra le ore 7 e le ore 23 per non meno di due ore, programmi informativi, di cui almeno il cinquanta per cento autoprodotti, su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali; tali programmi, per almeno la metà del tempo, devono riguardare temi e argomenti di interesse locale e devono comprendere telegiornali diffusi per non meno di cinque giorni alla settimana o, in alternativa, per centoventi giorni a semestre;
2) "emittente televisiva analogica a carattere commerciale", l'emittente per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale ed in tecnica analogica, senza specifici obblighi di informazione;
3) "emittente televisiva analogica a carattere comunitario", l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale costituita da associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro, che trasmette in tecnica analogica programmi originali autoprodotti a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e si impegna: a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione; a trasmettere i predetti programmi per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21;
4) "emittente televisiva analogica monotematica a carattere sociale", l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale che trasmette in tecnica analogica e dedica almeno il 70 per cento della programmazione monotematica quotidiana a temi di chiara utilità sociale, quali salute, sanità e servizi sociali, classificabile come vera e propria emittente di servizio;
5) "emittente televisiva analogica commerciale nazionale", l'emittente che trasmette in chiaro ed in tecnica analogica prevalentemente programmi di tipo generalista con obbligo d'informazione;
6) "emittente analogica di televendite", l'emittente che trasmette in tecnica analogica prevalentemente offerte dirette al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
bb) "emittente radiofonica", il titolare di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica o digitale, che ha la responsabilità dei palinsesti radiofonici e, se emittente radiofonica analogica, li trasmette secondo le seguenti tipologie:
1) "emittente radiofonica a carattere comunitario", nazionale o locale, l'emittente caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti per almeno il 30 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21, che può avvalersi di sponsorizzazioni e che non trasmette più del 10 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione; non sono considerati programmi originali autoprodotti le trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari o da brevi commenti del conduttore della stessa trasmissione;
2) "emittente radiofonica a carattere commerciale locale", l'emittente senza specifici obblighi di palinsesto, che comunque destina almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all'informazione, di cui almeno il 50 per cento all'informazione locale, notizie e servizi, e a programmi; tale limite si calcola su non meno di sessantaquattro ore settimanali;
3) "emittente radiofonica nazionale", l'emittente senza particolari obblighi, salvo la trasmissione quotidiana di giornali radio;
cc) "opere europee":
1) le opere che rientrano nelle seguenti tipologie:
1.1) le opere originarie di Stati membri;
1.2) le opere originarie di Stati terzi europei che siano parti della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del Consiglio d'Europa, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989 e ratificata dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327 rispondenti ai requisiti del punto 2);
1.3) le opere co-prodotte nell'ambito di accordi conclusi nel settore audiovisivo tra l'Unione europea e paesi terzi e che rispettano le condizioni definite in ognuno di tali accordi;
1.4) le disposizioni di cui ai numeri 1.2) e 1.3) si applicano a condizione che le opere originarie degli Stati membri non siano soggette a misure discriminatorie nel paese terzo interessato;
2) le opere di cui ai numeri 1.1) e 1.2) sono opere realizzate essenzialmente con il contributo di autori e lavoratori residenti in uno o più degli Stati di cui ai numeri 1.1) e 1.2) rispondenti a una delle tre condizioni seguenti:
2.1) esse sono realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati;
2.2) la produzione delle opere avviene sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati;
2.3) il contributo dei co-produttori di tali Stati è prevalente nel costo totale della coproduzione e questa non è controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati;
3) le opere che non sono opere europee ai sensi del numero 1) ma che sono prodotte nel quadro di accordi bilaterali di coproduzione conclusi tra Stati membri e paesi terzi sono considerate opere europee a condizione che la quota a carico dei produttori dell'Unione europea nel costo complessivo della produzione sia maggioritaria e che la produzione non sia controllata da uno o più produttori stabiliti fuori del territorio degli Stati membri;
dd) "comunicazione commerciale audiovisiva", immagini, siano esse sonore o non, che sono destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, le merci, i servizi o l'immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un'attività economica e comprendenti la pubblicità televisiva, la sponsorizzazione, la televendita e l'inserimento di prodotti. Tali immagini accompagnano o sono inserite in un programma dietro pagamento o altro compenso o a fini di autopromozione;
ee) "pubblicità televisiva", ogni forma di messaggio televisivo trasmesso dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un'impresa pubblica o privata o da una persona fisica nell'ambito di un'attività commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
ff) "spot pubblicitario", una forma di pubblicità televisiva a contenuto predeterminato, trasmessa dalle emittenti radiofoniche e televisive, sia analogiche che digitali;
gg) "comunicazione commerciale audiovisiva occulta", la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, qualora tale presentazione sia fatta dal fornitore di servizi di media per perseguire scopi pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura. Tale presentazione si considera intenzionale, in particolare, quando è fatta dietro pagamento o altro compenso;
hh) "sponsorizzazione", ogni contributo di un'impresa pubblica o privata o di una persona fisica, non impegnata nella fornitura di servizi di media audiovisivi o nella produzione di opere audiovisive, al finanziamento di servizi o programmi di media audiovisivi al fine di promuovere il proprio nome, il proprio marchio, la propria immagine, le proprie attività o i propri prodotti;
ii) "televendita", le offerte dirette trasmesse al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
ll) "inserimento di prodotti", ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o a un marchio così che appaia all'interno di un programma dietro pagamento o altro compenso;
mm) "telepromozione", ogni forma di pubblicità consistente nell'esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, fatta dall'emittente televisiva o radiofonica, sia analogica che digitale, nell'ambito di un programma, al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti;
nn) "Autorità", l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
oo) "Ministero", il Ministero dello sviluppo economico.
2. Le definizioni di cui al comma 1 si applicano per analogia ai servizi radiofonici. Laddove non diversamente specificato, sponsorizzazione e televendita comprendono anche le attività svolte a mezzo della radiodiffusione sonora.».