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DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 40

Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali. (21G00047)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/04/2021 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/09/2023)
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vigente al 09/10/2024
Testo in vigore dal: 3-4-2021
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al  Governo  e
altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni
sportive nonche' di semplificazione e, in particolare, l'articolo  9,
comma 1, lettere a), b), c), recante i principi e i criteri direttivi
di esercizio della delega in materia di  sicurezza  nelle  discipline
sportive invernali; 
  Visto  l'articolo  1  della  legge  24  aprile  2020,  n.  27,   di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, e in particolare il comma 3,  il  quale  dispone  che  i
termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il  10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di
entrata in vigore della stessa legge, sono  prorogati  di  tre  mesi,
decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi; 
  Vista la legge 21 marzo 2001, n. 74, e, in particolare,  l'articolo
4, comma 5-bis; 
  Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 363; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, e, in particolare, l'articolo 379; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 24 novembre 2020; 
  Acquisita  l'intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata   di   cui
all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
espressa nella seduta del 25 gennaio 2021; 
  Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica non hanno espresso i pareri nei termini
prescritti, ad eccezione della V Camera e 5ª Senato; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 26 febbraio 2021; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,   delle
infrastrutture e dei trasporti, per le disabilita' e per  gli  affari
regionali e le autonomie; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1.  Il  presente  decreto,  in  attuazione  della  delega  di   cui
all'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, e in conformita' dei
relativi principi e criteri direttivi, revisiona e adegua le norme in
materia  di  sicurezza  nella  pratica  nelle   discipline   sportive
invernali, al fine di garantire livelli di sicurezza piu'  elevati  e
la piu' ampia partecipazione da parte delle persone con disabilita'. 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea. (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non come determinazione di  principi
          e criteri direttivi e soltanto per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - L'art. 117 della  Costituzione  stabilisce  che  allo
          Stato sono riservate in  via  esclusiva  alcune  competenze
          puntualmente  enumerate  nell'art.  117,  da  svolgere  nel
          rispetto  dei   limiti   generali   posti   alla   funzione
          legislativa  dall'art.   117,   primo   comma   (competenza
          esclusiva dello Stato). Alle regioni  sono  attribuite  una
          serie di competenze, da svolgere nel rispetto dei  principi
          fondamentali stabiliti dalle leggi  dello  Stato,  indicate
          nell'art.   117,   terzo   comma   (competenza    regionale
          concorrente).  Quindi   nelle   materie   di   legislazione
          concorrente spetta alle Regioni  la  potesta'  legislativa,
          salvo che per la determinazione dei principi  fondamentali,
          riservata  alla  legislazione  dello  Stato.  Spetta   alle
          Regioni la potesta'  legislativa  in  riferimento  ad  ogni
          materia non espressamente riservata alla legislazione dello
          Stato. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, lettera
          a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), della legge
          8 agosto 2019, n. 86, recante «Deleghe al Governo  e  altre
          disposizioni  in  materia  di  ordinamento   sportivo,   di
          professioni  sportive  nonche'   di   semplificazione»   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2019, n. 191: 
              «Art. 5. (Delega  al  Governo  per  il  riordino  e  la
          riforma delle disposizioni  in  materia  di  enti  sportivi
          professionistici e dilettantistici nonche' del rapporto  di
          lavoro sportivo). - 1. Allo scopo di garantire l'osservanza
          dei  principi  di  parita'  di   trattamento   e   di   non
          discriminazione  nel  lavoro  sportivo,  sia  nel   settore
          dilettantistico sia  nel  settore  professionistico,  e  di
          assicurare la stabilita' e la  sostenibilita'  del  sistema
          dello sport, il Governo  e'  delegato  ad  adottare,  entro
          dodici mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
          legge, uno o piu' decreti  legislativi  di  riordino  e  di
          riforma delle disposizioni  in  materia  di  enti  sportivi
          professionistici e dilettantistici  nonche'  di  disciplina
          del  rapporto  di  lavoro  sportivo,  secondo  i   seguenti
          principi e criteri direttivi: 
                a)   riconoscimento   del   carattere    sociale    e
          preventivo-sanitario   dell'attivita'    sportiva,    quale
          strumento di miglioramento  della  qualita'  della  vita  e
          della salute,  nonche'  quale  mezzo  di  educazione  e  di
          sviluppo sociale; 
                b) riconoscimento del  principio  della  specificita'
          dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito
          a livello nazionale  e  dell'Unione  europea,  nonche'  del
          principio delle pari opportunita', anche per le persone con
          disabilita',  nella  pratica  sportiva  e  nell'accesso  al
          lavoro sportivo sia nel  settore  dilettantistico  sia  nel
          settore professionistico; 
                c) individuazione, senza nuovi o maggiori  oneri  per
          la finanza pubblica e fermo restando  quanto  previsto  dal
          comma 4, nell'ambito della specificita' di cui alla lettera
          b)  del  presente  comma,  della  figura   del   lavoratore
          sportivo, ivi compresa la figura  del  direttore  di  gara,
          senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla
          natura dilettantistica  o  professionistica  dell'attivita'
          sportiva svolta, e definizione della relativa disciplina in
          materia  assicurativa,  previdenziale  e  fiscale  e  delle
          regole di gestione del relativo fondo di previdenza; 
                d) tutela della salute e della sicurezza  dei  minori
          che svolgono  attivita'  sportiva,  con  la  previsione  di
          specifici adempimenti e obblighi informativi da parte delle
          societa' e delle  associazioni  sportive  con  le  quali  i
          medesimi svolgono attivita'; 
                e) valorizzazione  della  formazione  dei  lavoratori
          sportivi, in particolare dei giovani  atleti,  al  fine  di
          garantire loro una crescita non  solo  sportiva,  ma  anche
          culturale   ed   educativa   nonche'    una    preparazione
          professionale   che   favorisca   l'accesso   all'attivita'
          lavorativa anche alla fine della carriera sportiva; 
                f)  disciplina  dei  rapporti  di  collaborazione  di
          carattere   amministrativo   gestionale   di   natura   non
          professionale per  le  prestazioni  rese  in  favore  delle
          societa' e associazioni sportive dilettantistiche,  tenendo
          conto delle peculiarita' di queste ultime e del  loro  fine
          non lucrativo; 
                g) riordino e  coordinamento  formale  e  sostanziale
          delle disposizioni di legge, compresa  la  legge  23  marzo
          1981, n. 91, apportando  le  modifiche  e  le  integrazioni
          necessarie per garantirne la coerenza giuridica,  logica  e
          sistematica,  nel   rispetto   delle   norme   di   diritto
          internazionale  e  della  normativa  dell'Unione   europea,
          nonche' per adeguarle ai principi riconosciuti del  diritto
          sportivo    e    ai    consolidati    orientamenti    della
          giurisprudenza; 
                h) riordino della disciplina della  mutualita'  nello
          sport professionistico; 
                i) riconoscimento giuridico della figura del laureato
          in  scienze  motorie  e  dei  soggetti  forniti  di  titoli
          equipollenti di cui al decreto legislativo 8  maggio  1998,
          n. 178; 
                l)  revisione  e  trasferimento  delle  funzioni   di
          vigilanza e  covigilanza  esercitate  dal  Ministero  della
          difesa su enti sportivi e federazioni  sportive  nazionali,
          in coerenza con la  disciplina  relativa  agli  altri  enti
          sportivi   e   federazioni   sportive,   previa    puntuale
          individuazione   delle   risorse   umane,   strumentali   e
          finanziarie da trasferire; 
                m)    trasferimento    delle    funzioni     connesse
          all'agibilita' dei campi e degli impianti di tiro  a  segno
          esercitate dal Ministero della difesa  all'Unione  italiana
          tiro  a  segno,  anche  con  la  previsione  di  forme   di
          collaborazione della  stessa  con  il  predetto  Ministero,
          previa  puntuale  individuazione   delle   risorse   umane,
          strumentali e finanziarie da trasferire; 
                n)  riordino   della   normativa   applicabile   alle
          discipline sportive che  prevedono  l'impiego  di  animali,
          avendo riguardo, in particolare, agli aspetti sanitari,  al
          trasporto,  alla  tutela  e  al  benessere  degli   animali
          impiegati in attivita' sportive. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  3,  della
          legge  24  aprile  2020,  n.   27,   recante   «Misure   di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.  Proroga
          dei  termini  per  l'adozione  di   decreti   legislativi»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2020, n. 110,
          S.O. n. 16: 
              «Art. 1. (Omissis). 
              3. In  considerazione  dello  stato  di  emergenza  sul
          territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
          all'insorgenza di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
          trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei
          ministri del 31 gennaio  2020,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n.  26  del  1°  febbraio  2020,  i  termini  per
          l'adozione di decreti legislativi con scadenza  tra  il  10
          febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che  non  siano  scaduti
          alla data di entrata in vigore della presente  legge,  sono
          prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di
          ciascuno di essi. I decreti legislativi  di  cui  al  primo
          periodo, il cui termine di adozione sia scaduto  alla  data
          di entrata in vigore della presente legge,  possono  essere
          adottati entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, nel rispetto dei principi  e  criteri
          direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi
          di delega. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  4,  comma  5-bis
          della legge 21 marzo 2001, n. 74, recante «Disposizioni per
          favorire l'attivita' svolta dal  Corpo  nazionale  soccorso
          alpino e speleologico», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          29 marzo 2001, n. 74: 
              «Art. 4. (Attivita' specialistiche). - (Omissis). 
              5-bis.  Le  societa'  esercenti  o  concessionarie   di
          impianti funicolari aerei in  servizio  pubblico  stipulano
          apposite convenzioni con il CNSAS per l'evacuazione  e  per
          la messa in sicurezza dei passeggeri.». 
              - La legge 24 dicembre 2003, n. 363, recante «Norme  in
          materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da
          discesa e da fondo», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          5 gennaio 2004, n. 3. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 379 del decreto del
          Presidente della  Repubblica  16  dicembre  1992,  n.  495,
          recante «Regolamento di  esecuzione  e  di  attuazione  del
          nuovo  codice  della  strada»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303 del - S.O. n. 134: 
              «Art. 379. (Guida sotto l'influenza dell'alcool). -  1.
          L'accertamento   dello   stato   di   ebbrezza   ai   sensi
          dell'articolo  186,  comma  4,  del  codice,  si   effettua
          mediante l'analisi dell'aria alveolare  espirata:  qualora,
          in base al valore della concentrazione di alcool  nell'aria
          alveolare   espirata,    la    concentrazione    alcolemica
          corrisponda  o  superi  0,8  grammi  per  litro  (g/l),  il
          soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza. 
              2. La concentrazione di cui al comma 1 dovra' risultare
          da almeno due determinazioni concordanti effettuate  ad  un
          intervallo di tempo di 5 minuti. 
              3.  Nel  procedere  ai  predetti  accertamenti,  ovvero
          qualora  si  provveda  a  documentare  il  rifiuto  opposto
          dall'interessato, resta fermo in ogni caso il  compito  dei
          verbalizzanti di indicare nella notizia di reato, ai  sensi
          dell'articolo  347  del  codice  di  procedura  penale,  le
          circostanze  sintomatiche  dell'esistenza  dello  stato  di
          ebbrezza,  desumibili  in  particolare  dallo   stato   del
          soggetto e dalla condotta di guida. 
              4. L'apparecchio mediante il quale viene effettuata  la
          misura della concentrazione alcolica nell'aria espirata  e'
          denominato  etilometro.  Esso,  oltre  a   visualizzare   i
          risultati  delle  misurazioni  e   dei   controlli   propri
          dell'apparecchio  stesso,  deve  anche,  mediante  apposita
          stampante, fornire la corrispondente prova documentale. 
              5.  Gli  etilometri  devono  rispondere  ai   requisiti
          stabiliti con disciplinare tecnico  approvato  con  decreto
          del Ministro dei trasporti e della navigazione di  concerto
          con il Ministro della sanita'. I requisiti  possono  essere
          aggiornati con provvedimento degli stessi Ministri,  quando
          particolari  circostanze  o  modificazioni   di   carattere
          tecnico lo esigano. 
              6.  La  Direzione  generale  della  M.C.T.C.   provvede
          all'omologazione del tipo degli etilometri che, sulla  base
          delle verifiche e prove  effettuate  dal  Centro  superiore
          ricerche  e  prove  autoveicoli  e  dispositivi   (CSRPAD),
          rispondono ai requisiti prescritti. 
              7. Prima della loro immissione nell'uso gli  etilometri
          devono essere sottoposti a  verifiche  e  prove  presso  il
          CSRPAD (visita preventiva). 
              8. Gli etilometri in uso  devono  essere  sottoposti  a
          verifiche  di  prova  dal  CSRPAD  secondo  i  tempi  e  le
          modalita' stabilite dal Ministero  dei  trasporti  e  della
          navigazione, di concerto con il Ministero della sanita'. In
          caso  di  esito   negativo   delle   verifiche   e   prove,
          l'etilometro e' ritirato dall'uso. 
              9. Il  Ministero  dei  trasporti  e  della  navigazione
          determina, aggiornandolo, l'ammontare  dei  diritti  dovuti
          dai richiedenti per le operazioni previste nei commi 6, 7 e
          8.». 
              - Il  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
          recante  «Definizione  ed  ampliamento  delle  attribuzioni
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza  Stato  -  citta'  ed  autonomie   locali»,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.