DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 39

Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi. (21G00046)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/04/2021 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/09/2023)
vigente al 03/10/2023
Testo in vigore dal: 5-9-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5 
 
                       Struttura del Registro 
 
  ((1. Nel Registro sono iscritte tutte le  Societa'  e  Associazioni
sportive dilettantistiche e gli altri enti  sportivi  dilettantistici
di cui all'articolo 6, comma 1, decreto legislativo 28 febbraio 2021,
n.  36,  che  svolgono  attivita'  sportiva,   compresa   l'attivita'
didattica  e  formativa,  e  che  posseggono  i  requisiti  richiesti
dall'articolo 6 del presente decreto. Il Dipartimento  per  lo  sport
verifica  la  natura  sportiva  dell'attivita'  nei   casi   in   cui
l'attivita' dichiarata non rientri tra quelle svolte  nell'ambito  di
una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva  associata  o
di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI  o  dal  CIP.
L'Autorita'  politica  delegata  in   materia   di   sport   provvede
annualmente  ad  aggiornare  l'elenco   delle   attivita'   sportive,
coinvolgendo  il  CONI  e  il  CIP  per  gli  ambiti  di   rispettiva
competenza.)) 
  2. L'iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di
Societa'  e  Associazioni  sportive,  per  tutti  gli   effetti   che
l'ordinamento ricollega a tale qualifica. 
  ((3. Sono iscritti in una sezione dedicata del Registro le Societa'
e le  Associazioni  sportive  riconosciute  da  Federazioni  sportive
paralimpiche e Discipline  sportive  paralimpiche,  riconosciute  dal
CIP.))