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DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 36

Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonchè di lavoro sportivo. (21G00043)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/04/2021 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/2025)
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vigente al 17/01/2026
Testo in vigore dal:  2-4-2021

Art. 50

Titolo preferenziale
1. L'attività prestata dagli atleti paralimpici tesserati presso gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato, per un periodo non inferiore a 3 anni, costituisce titolo preferenziale nell'ambito delle assunzioni obbligatorie di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
2. All'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, dopo il numero 20) è inserito il seguente: «20-bis) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato».
Note all'art. 50:
- Per i riferimenti normativi del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si veda nelle note alle premesse.
- La legge 12 marzo 1999, n. 68, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68 - Supplemento ordinario n. 57, reca «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» che ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. In particolare si dispone all'art. 3 (Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva) che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti a tali categorie.